Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2021
Modifica alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di sistema contributivo previdenziale
Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge si intende intervenire nell'ambito della regolamentazione del sistema contributivo previdenziale, con riferimento alla disciplina del montante contributivo.
Come giova ricordare, l'insieme dei contributi versati dal lavoratore nel corso della vita professionale, il cosiddetto montante contributivo, si traduce successivamente in un assegno pensionistico, previa rivalutazione su base annuale.
L'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante « Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare », prevede che la rivalutazione di tale contribuzione annuale sia operata con riferimento al tasso di capitalizzazione annuale, dato dalla variazione quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale.
La norma, tuttavia, non ha tenuto in considerazione la malaugurata ipotesi in cui la variazione quinquennale del PIL nominale potesse essere negativa e il corrispondente coefficiente di capitalizzazione inferiore a 1.
Questa evenienza, invece, si è verificata, per la prima volta, nell'anno 2013, allorché il valore di riferimento è risultato inferiore a quello registrato cinque anni prima, nel 2008, generando un coefficiente (pari a 0,998073) la cui rigorosa applicazione, ai fini della rivalutazione, avrebbe comportato una diminuzione del montante contributivo.
Il legislatore per colmare questa lacuna e scongiurare l'eventualità che a subirne le conseguenze fossero i titolari del trattamento pensionistico, ovvero i lavoratori, è intervenuto con il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, disponendo che tale coefficiente di rivalutazione del montante contributivo non potesse essere comunque inferiore a 1, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.
In sede di conversione del decreto, si stabiliva, altresì, che in prima applicazione non si desse luogo al suddetto recupero sulle rivalutazioni successive, generando un costo crescente che oscillava da un valore iniziale di 1,1 milioni di euro, per l'anno 2015, a 65 milioni di euro a regime dall'anno 2031.
Ora una situazione analoga sembrerebbe prospettarsi per l'anno 2020, ove a causa delle conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria causata dall'epidemia da COVID-19, si potrebbe configurare un coefficiente di rivalutazione del montante contributivo inferiore a 1.
Infatti, in base alle stime del PIL nominale, contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, il tasso di capitalizzazione per l'anno 2020 risulterebbe pari a 0,999017, mentre quello per il 2021 sarebbe di 1,007372, dunque, i coefficienti da applicare sarebbero uguali a 1,000000 per il 2020 e a 1,006382 per il 2021.
Sennonché, alla luce della normativa vigente, la sterilizzazione della variazione negativa del PIL nominale con il conseguente recupero sulle rivalutazioni successive, risulterebbe penalizzante per la maggior parte dei lavoratori, comportando una fluttuazione del montante contributivo inferiore rispetto a quanto previsto anteriormente alla novella legislativa.
In tale ottica, la predisposizione da parte del legislatore di una norma di diritto intertemporale che escluda in sede di prima applicazione tale recupero, sembra rispondere all'esigenza di scongiurare proprio questa evenienza, dato che viene a mancare la salvaguardia concessa in sede di prima applicazione.
Pertanto, si ritiene di intervenire con la presente proposta normativa, al fine di porre rimedio a una situazione di indubbio svantaggio per i contribuenti, eliminando la possibilità di qualsiasi sorta di compensazione di potenziali variazioni negative sulle rivalutazioni del montante contributivo con riferimento ad annualità successive.
Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: « , salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive » sono soppresse.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, 4,3 milioni di euro per l'anno 2024, 6 milioni di euro per l'anno 2025, 8 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, 15 milioni di euro per l'anno 2028, 22 milioni di euro per l'anno 2029, 28 milioni di euro per l'anno 2030, 37 milioni di euro per l'anno 2031, 44 milioni di euro per l'anno 2032, 50 milioni di euro per l'anno 2033, 55 milioni di euro per l'anno 2034, 59 milioni di euro per l'anno 2035, 62 milioni di euro per l'anno 2036, 64 milioni di euro per l'anno 2037 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2038 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.