Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1740
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore LAFORGIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2020

Deleghe al Governo per la tutela e la valorizzazione dei negozi storici e delle botteghe storiche artigiane

Onorevoli senatori. – Il presente disegno di legge, oltre a tutelare e a valorizzare i negozi storici e le botteghe storiche artigiane, costituisce non soltanto un riconoscimento alla cultura, alla civiltà e alla tradizione artistica italiana, ma soprattutto un contributo alla nostra economia. È necessario salvaguardare alcune attività artigianali e commerciali per garantire la tutela di quelle antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni locali, che necessitano di un intervento legislativo teso alla valorizzazione e alla conoscenza delle attività nei confronti dei flussi turistici in arrivo nel nostro Paese e soprattutto a facilitarne lo sviluppo estero.
Il presente disegno di legge si occupa della tutela e della valorizzazione delle botteghe artigiane e dei negozi storici, una ricchezza da conservare e valorizzare perché rappresenta il nostro passato, ma potrebbe rappresentare anche il futuro per i giovani che volessero accedere, nel caso degli antichi mestieri, ad attività professionali di alta qualità.
Alcune amministrazioni comunali come Roma, Firenze, Genova e Bologna ed alcune regioni hanno già provveduto con delibere o provvedimenti legislativi a disciplinare la materia, affinché queste attività non solo non scompaiano, ma assumano sempre di più il valore di patrimonio storico e culturale che loro compete.
Nonostante l'impegno degli enti locali, appare indispensabile disciplinare a livello nazionale questa delicata materia per garantire la tutela, l'eventuale imposizione di vincoli, la previsione di sostegni economici per favorire la continuità della gestione, per abbattere imposte locali, per avviare progetti formativi finalizzati all'introduzione di giovani leve in mestieri che, diversamente, sono a rischio di scomparsa, nonché per facilitare progetti di sviluppo e conoscenza delle attività storiche.
Per quanto riguarda le botteghe storiche, le città italiane di piccole, medie e grandi dimensioni sono ricche di testimonianze demo-etno-antropologiche, storiche e culturali, che sono rappresentate anche dalle attività commerciali esistenti da oltre cinquant'anni, in alcuni casi anche da più di cento anni.
Tali attività sono state ormai in larga parte sostituite da esercizi commerciali moderni spesso di non elevato valore qualitativo o tradizionale per la città. Questo processo ha già mutato radicalmente il volto di centri storici piccoli e grandi e ha, in parte, cancellato un tessuto di imprese commerciali che avrebbe potuto costituire una ricchezza, non solo come testimonianza storico-culturale, ma anche come strumento di tutela di elementi morfologici, architettonici e sociali delle nostre città. È quindi evidente che quanto ancora rimane di questo patrimonio, ormai largamente disperso, deve essere assolutamente tutelato.
Con l'articolo 1 vengono definiti i negozi storici e le botteghe storiche artigiane e viene altresì specificato che, in caso di subentro di nuovi proprietari nei locali sedi di esercizi o imprese artigianali, questi ultimi dovranno impegnarsi a garantire la continuità merceologica del precedente esercizio o impresa artigianale, nonché a rispettare le caratteristiche strutturali e storiche del locale.
Con l'articolo 2 viene introdotto l'Albo nazionale dei negozi storici e delle botteghe storiche artigiane. All'articolo 3 è prevista la tutela per le attività e gli esercizi commerciali iscritti nell'Albo nonché il diritto di prelazione per l'acquisto del bene immobile sede del negozio storico tutelato. L'articolo 4 reca le disposizioni procedurali per l'esame dei decreti legislativi.
All'articolo 5 invece viene disciplinata l'istituzione di un Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dei negozi storici e delle botteghe storiche artigiane. Tale Fondo è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Lo stesso Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo stesso. Al comma 2 è prevista la destinazione di una quota dei finanziamenti derivanti dal Fondo ai comuni che ne fanno richiesta, secondo i criteri della popolazione residente e del numero di negozi storici e di botteghe d'arte. Al comma 4 si dispone che il regime di aiuti di cui al presente disegno di legge è sottoposto al rispetto delle vigenti normative europee in materia di aiuti alle piccole e medie imprese.
L'articolo 6 prevede, infine, la copertura finanziaria degli oneri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per negozi storici e botteghe storiche artigiane si intendono gli esercizi commerciali, gli esercizi pubblici e le botteghe storiche artigiane, connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale, oggetto di specifica tutela legislativa a livello nazionale. In particolare in tale categoria sono da ricomprendere gli esercizi commerciali e gli esercizi pubblici che hanno svolto, per più di settanta anni o per tre generazioni consecutive, nello stesso locale, un'attività di produzione o vendita al dettaglio dello stesso genere merceologico, nonché le botteghe storiche artigiane in cui l'artista o mastro ha svolto per almeno cinquant'anni consecutivi la sua attività nello stesso laboratorio.

2. I nuovi proprietari che subentrano nei locali sede di negozi storici e botteghe storiche artigiane di cui al comma 1 devono garantire la continuità dei precedenti esercizi e rispettare le caratteristiche strutturali e storiche dei locali.

Art. 2.

(Albo nazionale dei negozi storici e delle botteghe storiche artigiane e delega al Governo per la disciplina dell'Albo)

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito l'Albo nazionale dei negozi storici e delle botteghe storiche artigiane, di seguito denominato « Albo ».

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentiti gli altri Ministri competenti, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare i criteri per il riconoscimento della qualità di negozio storico o bottega storica artigiana e per la conseguente iscrizione all'Albo;

b) individuare i criteri per l'eventuale cancellazione o per la rimozione dall'Albo con la conseguente perdita dei vincoli e delle agevolazioni previste;

c) definire gli obblighi che devono essere sottoscritti dal titolare del negozio storico o della bottega storica artigiana per il riconoscimento della tutela legislativa.

3. In ogni regione è istituita una Commissione per l'esame e l'eventuale accettazione delle domande di iscrizione all'Albo.

Art. 3.

(Delega al Governo per la tutela di negozi storici e botteghe storiche artigiane iscritti all'Albo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentiti gli altri Ministri competenti, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni per le modalità di tutela dei negozi storici e delle botteghe storiche artigiane iscritti all'Albo di cui all'articolo 2, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire i provvedimenti necessari per la tutela delle unità immobiliari, caratterizzate da specifico valore storico, artistico e ambientale, che siano sede di negozi storici o botteghe storiche artigiane, come definiti dall'articolo 1;

b) prevedere agevolazioni normative e fiscali a sostegno e tutela dei negozi storici e delle botteghe storiche artigiane di cui all'articolo 1;

c) promuovere attività di valorizzazione e conoscenza rivolte al turismo nazionale e internazionale, nonché attività di sostegno per i negozi storici e le botteghe storiche artigiane che abbiano vocazione internazionale, per assisterle nel processo di sviluppo all'estero.

2. Al fine di garantire la piena tutela dei negozi storici e delle botteghe storiche artigiane iscritti all'Albo, in caso di cessione o vendita di beni immobili di proprietà dei comuni o di soggetti privati che siano sede di negozi storici o botteghe storiche artigiane, è riconosciuto ai titolari dei negozi medesimi il diritto di prelazione all'acquisto di detti immobili. Tale diritto si applica anche in caso di vendita in blocco del complesso immobiliare in cui è ricompreso l'immobile sede di negozi storici o botteghe storiche artigiane.

Art. 4.

(Disposizioni procedurali
e decreti correttivi)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.

2. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

3. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalità di cui al presente articolo.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 3, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dagli articoli 2 e 3 dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili.

Art. 5.

(Istituzione del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dei negozi storici e delle botteghe storiche artigiane)

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dei negozi storici e delle botteghe storiche artigiane, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo. A valere sul Fondo possono essere finanziati progetti finalizzati alla promozione e allo sviluppo delle attività artistiche e alla tutela dei negozi storici e delle botteghe storiche artigiane.

2. Una quota delle risorse del Fondo è destinata ai comuni che ne fanno richiesta in relazione al numero di negozi storici e di botteghe storiche artigiane, tenuto conto anche della popolazione residente.

3. Una quota delle risorse del Fondo è destinata ai comuni che prevedono misure agevolative in favore dei proprietari delle mura e dei gestori di negozi storici e di botteghe storiche artigiane. In particolare, i comuni interessati possono prevedere l'istituzione di contributi per l'affitto e per il restauro dei locali di negozi storici e botteghe storiche artigiane ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è subordinato al rispetto della normativa dell'Unione europea vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, valutati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.