Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1918
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori TOFFANIN, CAUSIN, DE POLI e FERRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2020

Disposizioni per la tutela ambientale dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge ha lo scopo di rafforzare il sistema di tutele previste dall'ordinamento italiano per preservare efficacemente i siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). La Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972 unisce i concetti di conservazione naturale e preservazione delle opere culturali, riconoscendo la tutela dei modi in cui l'uomo interagisce con la natura e con i beni protetti, nonché il bisogno di mantenere un equilibrio tra i due. L'obiettivo imprescindibile della Convenzione è la salvaguardia del patrimonio mondiale, affinché possa essere trasmesso alle generazioni future. Il patrimonio culturale e naturale è soggetto a fenomeni di degradazione spontanea (fenomeni climatici, meteorologici, di alterazione dovuta al passare del tempo), di degradazione naturale (inquinamento ambientale, aggressioni biologiche, agenti geologici e idrogeologici) o di alterazione o distruzione direttamente causati dall'uomo.
In base alla Convenzione del 1972 l'UNESCO ha riconosciuto, fino ad oggi, un totale di 1.121 siti (869 siti culturali, 213 naturali e 39 misti) presenti in 167 Paesi del mondo. Attualmente l'Italia e la Cina sono le nazioni che detengono il maggior numero di siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità: 55 siti.
Al fine di evitare che tali territori siano oggetto di utilizzo improprio, il presente disegno di legge introduce una serie di divieti presso i siti dichiarati patrimonio dell'UNESCO volti a impedire la realizzazione di attività di stoccaggio di prodotti petroliferi, gas o prodotti combustibili solidi (articolo 1). Il divieto è previsto anche per quelle attività autorizzate ma non ancora operative.
In realtà il divieto è stato esteso a partire da quanto già previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, prevede il divieto delle attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare.
La necessità di estendere il divieto anche alle attività di stoccaggio di gas naturali e prodotti chimici e petroliferi si è resa necessaria in considerazione degli episodi legati alla realizzazione del deposito costiero di prodotti petroliferi sito in Val da Rio, nel comune di Chioggia.
Chioggia si situa all'estremità meridionale della laguna veneta. Il suo territorio è costituito da due isole principali e da un antichissimo canale che funziona tuttora come porto marittimo. E' situato nell'omonimo bacino ed è in comunicazione col mare Adriatico attraverso una propria bocca di porto. Attualmente è composto da due scali marittimi: Isola Saloni e Val da Rio. Isola Saloni, inserita nel tessuto urbano, occupa una superficie di circa 100.000 metri quadrati, 1.350 metri lineari di banchine e oltre 47.000 metri cubi di magazzini privati e movimenta circa 2 milioni di tonnellate di merci all'anno, raggiungendo la più alta resa in rapporto ai metri lineari di banchina. Val da Rio è il fulcro delle attività portuali e svolge due funzioni: la prima di navigazione interna, collegando il mare Adriatico all'hinterland padano e ai centri di Mantova, Cremona e Piacenza fino a Milano; la seconda di cabotaggio, con una forte presenza di settori quali i traghetti Ro-Pax (passeggeri, auto, camion e rimorchi) e Ro-Ro (camion e rimorchi). Il complesso portuale è in via di espansione e attualmente è dotato di 350.000 metri quadrati di piazzali, 2.000 metri di banchine, 4.500 metri di raccordo ferroviario tra la stazione della ferrovia di Chioggia e il porto. Nella nuova zona portuale di Val da Rio si trova il terminale fluviale intermodale. Il porto di Chioggia è collegato alla rete autostradale nazionale e internazionale transalpina attraverso un raccordo stradale che si immette direttamente nella strada statale 309 Romea. I collegamenti ferroviari sono assicurati dal raccordo con la stazione di Chioggia, che è la stazione di testa della linea ferroviaria Rovigo – Chioggia. I collegamenti idroviari costituiscono per il porto di Chioggia uno dei maggiori punti di forza, grazie alla rete fluviale « Chioggia – Brondolo – Po », che unisce Chioggia con Cremona; la linea « Fissero – Tartaro – Canal Bianco », che collega Chioggia con Mantova e di fatto tutta la Lombardia con il mare Adriatico; la litoranea Veneta fino a Trieste e l'idrovia Padova – Venezia che collega il porto clodiense con la zona industriale di Padova.
La laguna resta sorvegliata speciale e il pericolo di finire nella lista nera dei siti a rischio non è ancora scongiurato. Per il comune di Chioggia, come per Venezia e gli altri comuni della gronda lagunare, la trasformazione del porto da commerciale in industriale va assolutamente evitata. Un nuovo impianto GPL nella medesima area non può coesistere nella laguna proprio perché non ha mai avuto a che fare con impianti industriali. E' un appello che sarà rivolto anche all'UNESCO al fine di una migliore tutela del sito.
L'introduzione del comma 17-bis all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, mira proprio a rafforzare la tutela del patrimonio UNESCO e del suo immenso valore per tutta la popolazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

« 17-bis. Al fine di tutelare l'ambiente, il paesaggio, il patrimonio storico e artistico nazionale e la pubblica sicurezza, nei siti italiani di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella “lista del patrimonio mondiale” e posti sotto la tutela dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), sono vietati:

a) l'avvio di qualunque attività relativa a nuovi impianti di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti (GPL), prodotti petroliferi e petrolchimici;

b) l'avvio di attività di stoccaggio di impianti di gas naturale, gas artificiale o combustibili in serbatoi;

c) l'avvio di attività di stoccaggio di prodotti di GPL e di gas naturale liquefatto o prodotti combustibili solidi ».

2. Il divieto delle attività di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è esteso anche a quelle già autorizzate ma non in esercizio.

3. Al fine di favorire l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e la riduzione delle concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee restano fermi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di interventi di bonifica e di ripristino ambientale per il concessionario, il proprietario o i gestori degli impianti di stoccaggio presenti nei siti di cui al comma 1.