Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1976
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori DONNO, MAIORINO, VANIN, CORRADO e LANNUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 2020

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, concernenti l'esenzione dal contributo unificato nei casi di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Onorevoli Senatori. – L'articolo 37, comma 6, lettera s), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel sostituire l'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, alla lettera e), ha introdotto, anche per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il pagamento del contributo unificato, determinato nella misura fissa di euro 650 e dovuto per gli atti di gravame presentati in data successiva al 6 luglio 2011.
In seguito, l'articolo 2, comma 35-bis, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto, nel citato articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, il comma 6-bis.1 che prevede che gli importi di cui alla lettera e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017, sono state regolamentate le modalità di versamento del contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana.
Nell'ottica del proponente, l'utilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica risiede precipuamente nella sua economicità (l'essere, cioè, un rimedio di giustizia fondamentalmente gratuito), nella non indispensabilità della difesa tecnica e nella maggior ampiezza del termine per la proposizione dello stesso, oltre che in una ritenuta maggior celerità della decisione finale rispetto a quella giurisdizionale.
Pertanto, il presente disegno di legge esenta dal versamento del contributo unificato coloro che attivano il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-ter. Non è dovuto il contributo unificato in caso di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente »;

b) all'articolo 13, comma 6-bis, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti, il contributo dovuto è di euro 650 ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica notificati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 2.

(Disposizione finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.