Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 2020
Istituzione presso le aziende ospedaliere della « culla per la vita »
Onorevoli Senatori. – In Italia, circa 400 bambini vengono abbandonati in culla da mamme o genitori che non riconoscono il neonato. La triste scelta è spesso motivata da condizioni socioeconomiche, oppure, nel 70 per cento dei casi, si tratta di donne immigrate giovanissime, vittime dell'emarginazione o della violenza e in alcuni casi, il neonato, abbandonato nelle condizioni igieniche più disagiate, non riesce a sopravvivere.
Questa è, purtroppo, la fotografia che ritrae una fragile umanità e colpisce tutti profondamente per la grave situazione di disagio e di sofferenza dei genitori, ma anche per lo stravolgimento del vivere sociale, in cui le problematiche generali, le difficoltà economiche e i contrasti culturali creano l'ambiente e le condizioni favorevoli purtroppo al verificarsi di episodi di abbandono del neonato. Purtroppo, sono abbastanza frequenti le notizie di neonati abbandonati nell'incuria più totale, con il cordone ombelicale ancora attaccato, in parchi pubblici, esposti al freddo, alla pioggia, al caldo o, addirittura, in cassonetti della nettezza urbana, sottoposti, di conseguenza, a possibili infezioni per la scarsa igiene, in un momento particolare della loro vita, che in molti casi mette a rischio la loro incolumità.
A tal proposito l'idea di istituire, nelle strutture ospedaliere che già assistono i neonati, dei punti di accoglienza del neonato, che potremmo definire « culle per la vita » o « sociali », in cui il neonato può essere lasciato in sicurezza e in anonimato e da lì ricevere l'opportuna assistenza medica, sanitaria e parasanitaria. Le « culle sociali o culle per la vita », che potremmo definire moderne ruote degli esposti, potrebbero essere adottate anche dalle realtà ecclesiastiche locali, qualora concedessero la propria disponibilità. Le culle per la vita sono già presenti in numero di circa cinquanta su tutto il territorio nazionale, ubicate presso diverse strutture sanitarie ospedaliere; ad esempio, esiste a Napoli, al Policlinico Federico II, dal 2008 una « culla per la vita » che, nell'estate del 2017, ha accolto il primo bambino abbandonato dalla madre.
Il presente disegno di legge è volto a istituire presso le aziende sanitarie ospedaliere una struttura di accoglienza denominata « culla per la vita » al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei neonati. L'articolo 1 prevede che con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e i princìpi per l'installazione di tali strutture.
L'articolo 2 reca l'istituzione presso le aziende sanitarie ospedaliere di « centri per la vita » al fine di assistere concretamente le maternità difficili e salvare ogni vita umana concepita, evitando la prematura interruzione o l'abbandono dopo la nascita. I centri forniscono assistenza alle donne e alle coppie in situazioni problematiche per una gravidanza inattesa o indesiderata, fornendo supporto psico-pedagogico, economico e pratico, durante e dopo la gravidanza.
L'articolo 3 promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione a carattere nazionale e regionale al fine di tutelare il diritto alla vita ed evitare l'abbandono del neonato.
L'articolo 4 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
Art. 1.
(Istituzione presso le aziende ospedaliere della « culla per la vita »)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano posso istituire, presso le aziende ospedaliere, una struttura di accoglienza dei neonati, denominata « culla per la vita », al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei neonati.
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e i princìpi per l'installazione delle culle per la vita, prevedendo in particolare che:
a) le culle siano posizionate in un luogo facilmente accessibile;
b) sia garantito l'anonimato della persona che vuole lasciare il neonato nella culla;
c) sia predisposto un dispositivo di riscaldamento e chiusura in sicurezza della culla;
d) sia stabilito un presidio di controllo delle culle ventiquattro ore su ventiquattro, in rete con il servizio di soccorso medico;
e) sia istituito un numero verde nazionale per fornire informazioni sulla localizzazione e sul funzionamento delle aziende ospedaliere che istituiscono le culle per la vita.
Art. 2.
(Istituzione di centri per la vita e formazione del personale medico e degli operatori sanitari)
1. Le aziende ospedaliere possono istituire « centri per la vita » al fine di assistere le maternità difficili e salvaguardare ogni vita umana concepita, evitando la prematura interruzione della gravidanza o l'abbandono del neonato dopo la nascita.
2. I centri per la vita forniscono assistenza alle donne e alle coppie in situazioni problematiche, assicurando il supporto psico-pedagogico, economico e pratico, durante e dopo la gravidanza.
3. Il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della pianificazione delle attività formative, sostiene specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento per il personale medico e gli operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche e private che forniscono il supporto di cui al comma 2.
Art. 3.
(Campagne di informazione
e sensibilizzazione)
1. Il Ministero della salute promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione a carattere nazionale e regionale al fine di tutelare il diritto alla vita ed evitare l'abbandono del neonato.
2. Le campagne di cui al comma 1 sono dirette a diffondere una maggiore conoscenza delle culle per la vita di cui all'articolo 1, in particolare presso gli istituti secondari di primo e di secondo grado nel rispetto dell'autonomia scolastica, e a promuovere il ricorso ai centri per la vita di cui all'articolo 2 al fine di supportare la donna in gravidanza.
Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.