Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 2031
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 2020

Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Onorevoli Senatori. –

Titolo I – Disposizioni in materia fiscale e contributiva

Articolo 1. – (Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP)

La norma è intesa a prorogare il termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Il comma 1 differisce il termine ordinario, in scadenza il 30 novembre 2020, al 10 dicembre 2020 per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, e che non beneficiano dei differimenti previsti dai commi successivi.
Il comma 2 conferma che, per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP resta comunque disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 6 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
Il comma 3 prevede che, per i soggetti - esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato - che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che hanno subito nel primo semestre dell'anno 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento, il termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è prorogato al 30 aprile 2021.
Il comma 4, inoltre, prevede che la medesima proroga si applichi, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti dal comma 2, per i soggetti che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020) e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149. La medesima disposizione si applica ai soggetti che esercitano l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
Il comma 5 disciplina la ripresa dei versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, che devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Il comma 6, infine, proroga al 30 aprile 2021 il termine, prima fissato al 30 novembre 2020, per la regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei versamenti IRAP eventualmente effettuati in misura insufficiente a causa di un'erronea applicazione dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, collegata ad una non corretta interpretazione delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modificazioni.

Articolo 2. – (Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre)

L'articolo prevede la sospensione dei termini dei versamenti delle ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilato e delle addizionali regionali e comunali, dei versamenti dell'IVA nonché dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, in scadenza nel mese dicembre 2020. La sospensione opera per i soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che hanno subito nel mese di novembre dell'anno 2020 – rispetto allo stesso mese dell'anno precedente – una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento (comma 1).
Il comma 2 prevede la sospensione dei termini di versamento, di cui al comma 1, anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno intrapreso di recente – in data successiva al 30 novembre 2019 – la loro attività di impresa, di arte o professione. Per tali soggetti si prescinde dai parametri previsti nello stesso comma 1 data l'assenza di ricavi o compensi a novembre 2019.
Il comma 3 prevede che la sospensione si applichi, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 – quali attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali o attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò – e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale.
La sospensione opera, inoltre, per i soggetti esercenti le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale rientranti nelle cosiddette zone rosse o zone arancioni, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (come alcune attività di commercio al dettaglio o di servizi per la persona), ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale rientranti nelle cosiddette zone rosse.
Infine, il comma 4 prevede che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

Articolo 3. – (Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP)

La norma differisce, dal 30 novembre al 10 dicembre 2020, il termine di presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Articolo 4. – (Proroga termini definizioni agevolate)

In considerazione degli effetti socio-economici della perdurante emergenza epidemiologica, la disposizione differisce, dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021, il termine per pagare le rate della « rottamazione-ter » e del « saldo e stralcio » in scadenza nel 2020 senza incorrere nell'inefficacia della definizione agevolata.

Articolo 5. – (Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati nei mesi di ottobre e novembre per far fronte all'emergenza da Coronavirus sul territorio nazionale hanno previsto la chiusura, sull'intero territorio nazionale, delle sale da giochi, sale con apparecchi da intrattenimento (Video Lottery Terminal-VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e, parzialmente, dei bar ed altri esercizi pubblici ove è collocato il maggior numero di apparecchi da intrattenimento (Amusement With Prizes-AWP) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS , rendendo, pertanto, impossibile o difficile la raccolta di gioco pubblico.
La previsione di pagamento del 20 per cento dell'importo dovuto a titolo di PREU (prelievo erariale unico) e di canone concessorio di cui al comma 1 del presente articolo e la correlata facoltà di rateizzazione delle somme dovute consentirebbe, peraltro, all'intera filiera del gioco e ai concessionari di Stato di far fronte all'emergenza di tipo finanziario prodottasi, evitando, altresì, importanti ricadute anche sui livelli occupazionali.

Articolo 6. – (Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche)

La norma in esame estende le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, anche ai soggetti che abbiano dichiarato, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

Articolo 7. – (Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione)

La disposizione modifica in più parti l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al fine di razionalizzare l'istituto della rateizzazione concessa dall'agente della riscossione e di rendere più organica e più funzionale la relativa disciplina.
In particolare, nel comma 1, lettera a), con il nuovo testo del comma 1-quater dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, vengono individuati, quali effetti della presentazione della richiesta di dilazione, fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dal beneficio:

– la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;

– i divieti, per l'agente della riscossione, di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione, e di avviare nuove procedure esecutive.

La lettera b) del comma 1:

– nel rinnovare l'attuale preclusione alla rateizzazione delle somme oggetto di verifica ex articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, precisa che tale preclusione opera con riferimento alle verifiche effettuate in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento dell'istanza di dilazione (nuovo comma 1-quater.1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973);

– prevede che, a seguito del pagamento della prima rata, si estinguano le procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati (nuovo comma 1-quater. 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973). Ciò, diversamente dall'attuale disciplina, che contempla la sola improseguibilità delle procedure di recupero coattivo già avviate, ma mantenendo al contempo inalterate le garanzie a presidio del credito.

Il comma 2 stabilisce che le nuove disposizioni dell'articolo 19 si applichino ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle medesime.
Il comma 3, con riferimento alle richieste di dilazione presentate a decorrere dalla suddetta data e fino al 31 dicembre 2021, eleva da 60.000 a 100.000 euro l'importo del debito iscritto a ruolo al di sopra del quale la rateazione può essere concessa previa documentazione, da parte del debitore, della sua temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Il comma 4, limitatamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, aumenta da cinque a dieci il numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dalla dilazione.
Il comma 5 prevede che, in caso di decadenza, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, da una rateazione accordata dall'agente della riscossione, il carico che ne era oggetto possa, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, essere nuovamente dilazionato ex articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ma – in deroga alle previsioni del comma 3, lettera c), dello stesso articolo 19 – senza che il debitore debba saldare le rate scadute alla data di presentazione della relativa richiesta. Ai provvedimenti di relativo accoglimento saranno applicate, naturalmente, le stesse disposizioni del comma 4. In buona sostanza, anche in questo caso, aumenta da cinque a dieci il numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal nuovo piano di dilazione accordato. In tal modo, tutti i piani di dilazione accordati in seguito ad istanze presentate nell'arco temporale che va dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021 avranno identica disciplina.
Il comma 6 modifica il comma 3-bis dell'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, al fine di estendere la rimozione della preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti oggetto di « rottamazione-ter » o di « saldo e stralcio » anche ai debitori per i quali si è determinata l'inefficacia della prima rottamazione (articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016) ovvero della « rottamazione-bis » (articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017). In tal modo, si assicura parità di trattamento, nell'accesso alla dilazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, tra i debitori per i quali si è determinata l'inefficacia delle diverse definizioni agevolate che negli ultimi anni hanno interessato i carichi di ruolo.

Articolo 8 – (Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU)

La disposizione in commento è diretta a ricomprendere tra i soggetti beneficiari della cancellazione della prima e della seconda rata dell'IMU, quelli che sono annoverati tra i soggetti passivi del tributo a norma del comma 743 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).

Titolo II – Sostegno alle imprese, all'economia e al lavoro

Articolo 9. – (Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite)

La disposizione in esame intende riconoscere:

– al comma 1 una indennità pari a 1.000 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 137 del 2020 ancora in sofferenza economica a causa del perdurare dell'epidemia di COVID-19:

– ai commi 2, 3, 5 e 6 una indennità pari a 1.000 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 137 che presentano determinati requisiti, principalmente estensivi, rispetto a quanto già disciplinato dallo stesso decreto-legge n. 137 del 2020 da erogarsi previa nuova domanda da presentare entro il 15 dicembre prossimo.

In particolare, ai commi 2, 3, 5 e 6 si intende tutelare:

– i lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del proponendo decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI (nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego), alla data di entrata in vigore della presente disposizione; la medesima indennità è riconosciuta, alle stesse condizioni, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (comma 2);

– i lavoratori delle seguenti categorie:

a) dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del proponendo decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del proponendo decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del proponendo decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (comma 3).

I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

È riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (comma 5)

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né titolari di contratto di lavoro intermittente con corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuta un'indennità pari a 1.000 euro. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro (comma 6).
Con riguardo ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo il requisito di non essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente si riferisce esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Si precisa che le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono cumulabili tra loro.
La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Articolo 10. – (Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

Al fine di far fronte alle misure di ristoro a fondo perduto destinate alle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche poste in essere dal Dipartimento per lo sport a seguito delle disposizioni contenute nei decreti-legge n. 34, n. 137 e n. 149 del 2020, si rende necessario un incremento dello stanziamento iniziale di ulteriori risorse per l'anno 2020, pari a 92 milioni di euro.

Articolo 11. – (Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

La disposizione – che reitera per il mese di dicembre 2020 la misura di sostegno economico già prevista dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella misura elevata ad 800 euro stabilita dall'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - si rende necessaria in quanto i compensi erogati nell'« esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche » e nello svolgimento di « rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche », unitariamente considerati all'interno dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono classificati dal legislatore tra i « redditi diversi ». Tale qualificazione normativa preclude, per i rapporti di lavoro in esame, la possibilità di imporre il pagamento dei contributi previdenziali della Gestione separata (cfr. Circolare INPS n. 42 del 26 febbraio 2003).
I predetti lavoratori (le cui mansioni possono essere anche molto diversificate, includendo: tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali), in quanto non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla Gestione separata, rimarrebbero esclusi dall'erogazione della misura di aiuto accordata in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi « iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ».
In ragione della particolarità del comparto lavorativo in esame e per ragioni di equità, si è ritenuto necessario escludere i soggetti percipienti altri redditi da lavoro.

Articolo 12. – (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)

La disposizione di cui al comma 1 si rende necessaria al fine di disporre un ulteriore ristoro di numerosi operatori incrementando il fondo per le emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, della somma di 90 milioni di euro per l'anno 2021.
Il comma 2 prevede l'incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2020 del fondo per le agenzie di viaggio e tour operator. Il predetto fondo fornirà sostegno anche alle imprese di autobus turistici scoperti.
Con il comma 3 il fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2020 destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi e di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
La disposizione di cui al comma 4 chiarisce che i contributi a fondo perduto concessi a titolo di cofinanziamento ai crediti agevolati per l'internazionalizzazione sul « fondo 394 », ivi inclusa la componente dedicata al sostegno del sistema delle fiere internazionali e i contributi percepiti ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché i contributi relativi ai settori turismo e cultura di cui agli articoli 72, comma 1, lettera d), del citato decreto-legge n. 18 del 2020 e articolo 91, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Il comma 5 mira a estendere fino al 31 gennaio 2021, limitatamente ai settori della cultura e del turismo e con esclusivo riferimento all'erogazione dei contributi dei « Fondi emergenza » di cui al comma 4 (e precisamente ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020), la validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC), in continuità con quanto già previsto, in termini generali, dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale ha previsto, fra l'altro, la proroga di validità dei DURC con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ossia fino al 29 ottobre 2020. Nel dettaglio, si prevede che i DURC in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.
Con il comma 6 vengono incrementate le disponibilità del fondo rotativo presso il Mediocredito centrale, destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.

Articolo 13. – (Misure in materia di integrazione salariale)

La norma in esame prevede la concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149. Dunque relativamente alle settimane previste dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, sarebbe consentito anche ai lavoratori assunti dalle aziende dalla data del 14 agosto fino al 9 novembre 2020 l'accesso alla cassa integrazione con causale COVID-19. Per questi lavoratori resterebbe al massimo un mese di integrazione salariale, quello di dicembre 2020.

Titolo III – Ulteriori misure urgenti

Articolo 14.- (Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020)

La proposta normativa dispone, in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dall'articolo 21-ter, comma 3, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, che le elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020, si svolgono entro il 31 marzo 2021.
L'iniziativa presenta il carattere della necessità e dell'urgenza in considerazione del permanere della gravità della situazione epidemiologica mondiale connessa alla diffusione del virus COVID-19 e della nuova significativa recrudescenza del contagio anche nel nostro Paese, circostanza che ha determinato la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale al 31 gennaio 2021 e l'adozione da parte del Governo di recenti ulteriori rigorose misure di contenimento della diffusione epidemiologica.
La proposta interviene sulla disciplina in materia di elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
La disciplina a regime dispone per il Senato, ai sensi dell'articolo 21-ter, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, per le elezioni suppletive, che, quando per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale, il Presidente del Senato della Repubblica ne dia immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. Si prevede, con il comma 2, che i comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Il comma 3 dispone che le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni, salvo specifiche deroghe già disciplinate dal comma 4 nel caso in cui tale termine cada in un periodo fra il 1° agosto e il 15 settembre (in questo caso il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni) e qualora cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio (in questo caso il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre trenta giorni).
La proposta normativa in esame, composta da due commi, dispone, in via d'urgenza, in deroga alla disciplina ordinaria, che le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, qualora i seggi siano dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020, si svolgano entro il 31 marzo 2021. Analoga disciplina viene prevista per le elezioni suppletive della Camera dei deputati.
L'intervento è in linea con quanto disposto dal decreto-legge n. 26 del 2020, che ha già previsto, con l'articolo 1, comma 1, lettera a) un primo differimento delle elezioni suppletive politiche per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020.

Articolo 15. – (Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale)

La disposizione contiene misure per la rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva all'interno dell'Amministrazione pubblica, prevedendo che i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per la rappresentatività di cui all'articolo 3 del decreto legislativo. n. 165 del 2001, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021. In via eccezionale e in deroga alla normativa vigente, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Il comma 2 prevede che gli accordi/contratti collettivi nazionali possano consentire l'utilizzo di modalità telematiche per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali. L'intervento rileva anche sotto il profilo finanziario in quanto consente il risparmio di spesa, per l'anno 2020, correlato agli oneri da sostenere a cura dell'amministrazione, per lo svolgimento delle attività connesse alle elezioni delle RSU. In particolare, il differimento consente di evitare il rischio – assai concreto – di sostenere tale onere ripetutamente in corso d'anno – in quanto il rischio epidemiologico potrebbe comprometterne il regolare svolgimento, peraltro in modo disomogeneo su tutto il territorio nazionale.

Articolo 16. – (Rinvio del federalismo fiscale)

La disposizione in esame rinvia al 2023 l'applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.
In particolare, con il comma 1, lettera a) si rinvia al 2023 l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con riferimento all'anno di imposta precedente.
Con il comma 1, lettera b) si rinvia all'anno 2023 la rideterminazione dell'aliquota di compartecipazione regionale al gettito IVA. Pertanto, anche per gli anni 2021 e 2022 detta aliquota di compartecipazione regionale continua ad essere calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse dell'Unione europea.
Con il comma 1, lettera c) viene rinviata al 2023 la soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario.
Con il comma 1, lettera d) viene rinviata al 2023 la determinazione dei fondi perequativi.

Articolo 17. – (Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa)

La norma intende superare, in coerenza con il combinato disposto dei commi 286 e 588 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), le previsioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 consentendo anche agli altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, di definire con la Sogei S.p.A. appositi atti negoziali che tengano conto delle rispettive esigenze di sviluppo e conduzione dei sistemi informatici dipartimentali.
Ai sensi dell'attuale articolo 4, comma 3-bis, peraltro, fino all'emanazione dell'accordo unico ivi previsto, rimarrebbero prorogate ex lege le due Convenzioni vigenti con Sogei S.p.A.(una che regola i rapporti con i Dipartimenti del Tesoro, della Ragioneria generale e dell'Amministrazione generale, oltre che con la Corte dei conti, e l'altra che interessa il Dipartimento delle finanze e le Agenzie fiscali), non più idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione in termini di evoluzione tecnologica e non modificabili da parte dei Dipartimenti (il comma 286 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 permette solo una modifica dei massimali). L'unica soluzione compatibile con questo scenario risiede nella possibilità di superare lo schema dell'accordo quadro unitario e permettere a tutti i Dipartimenti di sottoscrivere propri rapporti contrattuali con Sogei S.p.A. per la gestione dell'informatica di propria competenza.
A seguito dell'intervento normativo ciascun Dipartimento potrà mantenere un'operatività strumentale al perseguimento di obiettivi differenti connessi con la specificità delle relative funzioni.
Il primo periodo del comma 3-bis è modificato, eliminando nella parte finale le finalità per le quali sono state trasferite a Sogei S.p.A.le attività precedentemente svolte da Consip.
Il secondo periodo del comma 3-bis dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, in questo senso, consente a tutti i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre che alla Ragioneria generale dello Stato (RGS) autorizzata dalla legge di bilancio, di stipulare propri accordi con la società informatica in house del Ministero dell'economia e delle finanze per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettività e per l'erogazione dei connessi servizi. Analoga facoltà è riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti per quanto concerne i sistemi informativi attinenti il sistema di finanza pubblica.
Il Dipartimento delle finanze adotta un accordo, d'intesa con le Agenzie fiscali e con gli altri enti della fiscalità, valido per il Sistema informativo della fiscalità, cui aderiscono le Agenzie fiscali, in continuità con quanto avvenuto fino ad ora.
Il quarto periodo prevede che il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi (DAG), con uno o più provvedimenti proceda, sentita la Sogei S.p.A, a rideterminare gli importi dei corrispettivi previsti dalla Convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato (che regola i rapporti di Sogei S.p.A. con il Dipartimento del tesoro), man mano che vengono adottati gli accordi o disciplinari da parte dei dipartimenti interessati. Ciò è necessario al fine di garantire una corretta remunerazione per i servizi erogati da Sogei S.p.A.
Il quinto periodo costituisce una norma transitoria che consente di superare l'attuale schema convenzionale, prevedendo che la Convenzione vigente che regola i rapporti tra il lato « Economia » e la Sogei, prorogata come detto ex lege, cessi di avere definitivamente efficacia al momento della entrata in vigore di tutti gli accordi o disciplinari.
Il sesto periodo prevede che il vigente accordo tra Sogei ed il Dipartimento delle finanze, riguardante anche le Agenzie fiscali, continui comunque ad essere efficace fino all'entrata in vigore del nuovo Accordo.

Articolo 18. – (Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234 e risoluzioni controversie internazionali)

Commi 1 e 2

L'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Registro nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Con il decreto 31 maggio 2017, n. 115, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è stato emanato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato. Con il comma 1 dell'articolo 18 della proposta normativa in esame si prevede che, in considerazione del rilevante incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, ciò anche in conseguenza delle misure eccezionali adottate nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato approvato dalla Commissione europea in conseguenza della crisi economica a seguito dell'emergenza da COVID-19, si proceda, in deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, all'effettuazione degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 1, 3 e 7, secondo periodo, in modo tempestivo e senza che ciò comporti responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi, data l'urgente tempistica con la quale è richiesto che tali complessi adempimenti debbano essere effettuati.
Con il comma 2 si prevedono sia modifiche della disciplina vigente in materia, aventi la finalità di semplificare gli adempimenti richiesti per la registrazione degli aiuti di Stato di natura fiscale, che una razionalizzazione della materia della responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti, ciò alla luce della circostanza che gli aiuti soggetti a un procedimento di concessione, disciplinati dagli articoli 8 e 9 del citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 115 del 2017, comportano profili di responsabilità differenti dagli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione (i cosiddetti « aiuti automatici » e « semi-automatici »), la cui disciplina è contenuta nell'articolo 10 del medesimo regolamento.
Infatti, diversamente da quanto previsto dall'articolo 9 del citato regolamento, nel quale sono previsti controlli preventivi alla concessione da parte del soggetto concedente, l'articolo 10 pone a carico dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'Ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero degli altri soggetti competenti, unicamente adempimenti e verifiche ex post sulla base di dati dichiarati dai soggetti fruitori degli aiuti. I soggetti di cui all'articolo 10, quindi, possono essere qualificati solo impropriamente come « soggetti concedenti », dal momento che non procedono alla concessione degli aiuti individuali.

Commi 3 e 4

In un'ottica di semplificazione, razionalizzazione e maggiore efficacia dello strumento delle procedure amichevoli, appare necessario assicurare il medesimo trattamento anche alla definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle Entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli.
Il comma 3 è finalizzato a completare il quadro normativo vigente che già prevede la limitazione alle ipotesi di dolo della responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, per la definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati. Inoltre, al fine di tenere conto della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, attuata di recente con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, sembra opportuno un aggiornamento della disposizione, inserendo tra i riferimenti normativi citati per le procedure amichevoli relative a contribuenti individuati anche quello alla predetta direttiva.
Il comma 4 è finalizzato a uniformare la disciplina relativa agli interessi applicabili alle imposte dovute dal contribuente nell'ambito delle procedure amichevoli internazionali. Con specifico riferimento alle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, viene infatti introdotto, per la decorrenza degli interessi, un trattamento analogo a quello disciplinato dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 giugno 2020, 49, attuativo della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea. In particolare, la modifica proposta stabilisce, nel caso di imposte dovute dal contribuente in esecuzione di accordi conclusi tra l'autorità competente italiana e le autorità competenti estere, che seguono alle procedure amichevoli interpretative, che i relativi interessi decorrano dalla data di conclusione dei medesimi accordi.

Articolo 19. – (Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati)

Si tratta di una misura volta a proteggere l'interesse dei partecipanti ai fondi immobiliari quotati di prossima scadenza. In ragione della crisi da COVID-19 i gestori dei fondi immobiliari potrebbero infatti vedersi costretti a liquidare, con un forte sconto, i beni immobiliari di proprietà dei fondi da essi gestiti al fine di rispettare il termine di durata dei propri prodotti di gestione collettiva. La vendita a forte sconto potrebbe comportare una significativa diminuzione dei ritorni per gli investitori di ciascun fondo. La possibilità per i gestori di beneficiare di una proroga straordinaria del termine di durata dei fondi immobiliari quotati potrebbe, conseguentemente, contribuire ad evitare un eventuale pregiudizio (minori ritorni) per gli investitori retail in fondi immobiliari quotati proprio in ragione di quel maggiore « need of protection » di cui necessitano tali investitori rispetto agli investitori professionali. Tale facoltà potrebbe aggiungersi a quella di avvalersi del « periodo di grazia ordinario », così come previsto attualmente dall'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30. In particolare, i gestori dei fondi immobiliari retail e quotati che non si siano ancora avvalsi del « periodo di grazia ordinario » potrebbero valutare se utilizzare prima la facoltà di estensione straordinaria e biennale di cui alla presente proposta di modifica ed avvalersi del « periodo di grazia ordinario » solo in un secondo momento. Per fini di chiarezza si è ritenuto opportuno prevedere che il « periodo di grazia ordinario » possa essere utilizzato solo dopo essersi prima avvalsi di quello biennale e straordinario. Ciò in ragione del divieto, previsto nella presente proposta di modifica normativa, di prelevare dal fondo commissioni di incentivo durante il periodo biennale e straordinario. In ogni caso, i fondi immobiliari che si siano già avvalsi del « periodo di grazia ordinario » alla data di entrata in vigore delle modifiche potrebbero comunque beneficiare anche del periodo straordinario e biennale.
In un'ottica di semplificazione normativa è stato previsto il mero rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 22, dal comma 5-quater al comma 5-novies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in quanto compatibili. In particolare, la normativa di cui al citato articolo 22 del decreto-legge n. 91 del 2014, cui si fa rinvio, si applica in tema di: (i) modalità di convocazione dell'assemblea, svolgimento e deliberazione della stessa; (ii) contenuto dell'avviso di convocazione dell'assemblea; (iii) finalità della proroga straordinaria; (v) distribuzione dei proventi netti; (vi) obblighi di comunicazioni delle determinazioni assunte da parte delle società di gestione alle Autorità competenti.

Articolo 20. – (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, nonché per l'emersione del lavoro irregolare)

L'intervento normativo adegua il quadro delle risorse finanziarie necessarie per consentire di fare fronte agli accresciuti impegni relativi alle complesse e delicate attività connesse all'attuale fase dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
Come noto, a partire dalla dichiarazione di emergenza epidemiologica deliberata il 31 gennaio 2020, sono state adottate misure parametrate al contenimento del contagio da COVID-19, corredate con l'assegnazione, in proporzione al volume operativo attivato dalle Forze di polizia ai fini della loro effettiva applicazione, di idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all'accresciuto impegno del relativo personale, in relazione al peculiare livello di esposizione al rischio che caratterizza maggiormente, anche in questa fase di emergenza epidemiologica, lo svolgimento dei delicati e necessitati compiti istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con riguardo all'attività di controllo, su scala nazionale, dell'osservanza delle prescrizioni adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi o il riacutizzarsi del COVID-19.
La più recente disposizione recante l'attribuzione di risorse aggiuntive per la funzionalità delle Forze di polizia è l'articolo 32 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in corso di conversione, che ha provveduto a stanziare i fondi occorrenti, fino al 24 novembre 2020.
La presente disposizione assicura la necessaria continuità dei citati dispositivi fino al 31 dicembre 2020.
Conseguentemente, il comma 1 prevede la corresponsione, dal 25 novembre al 31 dicembre 2020, dell'indennità di ordine pubblico e del trattamento accessorio connesso alle prestazioni di lavoro straordinario al personale delle Forze di polizia, nonché delle previste indennità di ordine pubblico in favore del personale delle polizie locali messo a disposizione delle Autorità di pubblica sicurezza.
Al riguardo, si evidenzia come l'attuale dispositivo di sicurezza – comprensivo anche dei servizi comunque connessi all'emergenza epidemiologica e attivo su tutto il territorio nazionale – continua ad essere necessario non essendo mutato il quadro esigenziale nazionale legato al contenimento della pandemia, tuttora in corso, unitamente alle esigenze di controllo delle frontiere e della gestione dei migranti, che assumono ulteriore rilievo in relazione all'attuale fase pandemica e che giustificano la previsione della estensione delle misure in questione fino al 31 dicembre 2020.
L'impiego dei contingenti delle Forze di polizia, integrato dal concorso ratione officii delle polizie locali, nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto del propagarsi o del riacutizzarsi del contagio da COVID-19, ha consentito finora di soddisfare, con elevati standard di efficacia operativa, le diffuse esigenze di vigilanza e controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte a livello normativo a tutela della salute pubblica.
Il comma 2 mira a garantire, per il medesimo periodo di cui al comma 1, le esigenze di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 in ragione dell'accresciuto impegno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso, assicurando le idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti, anche al fine di garantire la piena operatività del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in condizioni di sicurezza.
Più in generale, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che assicura il dispositivo di soccorso sull'intero territorio nazionale è colpito in modo crescente dalla seconda ondata del contagio da COVID-19. I dati più aggiornati evidenziano, nonostante le stringenti misure precauzionali adottate e l'attenta profilassi sanitaria in essere in tutte le strutture del Corpo, un tasso di assenza ascrivibile alla pandemia in incremento, analogamente alla curva nazionale, che potrebbe limitare l'operatività dei servizi di soccorso pubblico qualora non sia assicurato, nell'immediato, il richiamo del personale in turno libero in orario straordinario.
Complessivamente risultano ad oggi quasi 20.000 giornate lavorative di assenza per malattia connessa al virus, a cui devono aggiungersi ulteriori assenze determinate per motivazioni connesse alla medesima emergenza epidemiologica, tra le quali vanno considerate circa 15.000 giornate di dispensa dal servizio ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il trend in crescita delle assenze dal servizio registrato nelle ultime settimane, diversamente dalla prima ondata del virus, sta interessando uniformemente tutto il territorio nazionale per un'assenza al 1° novembre di 400 unità risultate positive al COVID-19, assenza che al 18 novembre ha raggiunto il picco di circa 800 unità di personale operativo. Tali unità, che svolgono settimanalmente tre turni di servizio di dodici ore ciascuno, devono essere sostituite prontamente da personale richiamato dal turno libero in orario straordinario per garantire i minimi operativi del dispositivo di soccorso. Allo stesso tempo, l'incremento esponenziale dei contagi sta determinando un consumo più veloce ed intenso dei dispositivi di protezione e dei materiali di contrasto al rischio epidemiologico.
La recrudescenza della diffusione del virus, che ha condotto il Governo a prorogare lo stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021, comporta la necessità del presente intervento normativo che mira, pertanto, ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie rese disponibili, al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2020, la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
Con il comma 3 l'intervento regolatorio permette di finanziare per il 2020 e il 2021 – fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020 (31 gennaio 2021) – gli oneri per il pagamento delle prestazioni da lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego, necessario ad assicurare lo svolgimento degli (quantitativamente e qualitativamente) accresciuti compiti assegnati tanto al personale militare, costantemente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche con funzioni di coordinamento per tutte le attività in atto espletate dalle Forze armate sull'intero territorio nazionale (attività di concorso, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, etc.), quanto al personale militare medico, paramedico e di supporto, impiegato nei duecento « Drive Through » Difesa dell'Operazione Igea, volta ad incrementare su tutto il territorio nazionale la capacità quotidiana del Paese di effettuare tamponi a favore della popolazione, ovvero assegnato alle diverse strutture sanitarie sia della Difesa (Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse strutture medico-campali dislocate sul territorio) sia del Servizio sanitario nazionale, ai fini del contrasto, della gestione e del contenimento della diffusione in atto del COVID-19.
Il comma 4 apporta modifiche all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 37-quater, comma 1, lettera a) e lettera b), n. 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relativo alla copertura delle spese necessarie per le prestazioni di lavoro a contratto a termine.
Come noto, tale disposizione introduce specifiche procedure finalizzate all'emersione del lavoro irregolare (comma 1) e particolari modalità di presentazione, al questore, dell'istanza del temporaneo permesso di soggiorno (comma 2), al fine di favorire lo straniero presente in Italia nella ricerca di un lavoro, secondo i criteri stabiliti dal legislatore. Entrambi i procedimenti vedono il coinvolgimento del Ministero dell'interno, nelle articolazioni del Dipartimento delle libertà civili e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per le attività istruttorie finalizzate all'autorizzazione finale.
Sulla base dei carichi di lavoro aggiuntivi attribuiti dalla novella è stata prevista dal medesimo articolo 103 una copertura finanziaria per il 2020 e, in parte, per il 2021, alla luce delle tempistiche occorrenti per la definizione dell'affidamento dei servizi. Tale copertura finanziaria è stata in seguito redistribuita per le annualità 2020 e 2021 dall'articolo 37- quater, comma 1, lettera a) e lettera b), n. 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in relazione all'emergente evidenza di un protrarsi delle procedure superiore a quanto stimato in fase iniziale.
Tuttavia, nel prosieguo, alla luce dello stato attuale della procedura avviata, sotto la vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico per l'affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi, si è rilevato che le tempistiche di affidamento degli stessi non consentono di impegnare, come inizialmente previsto, l'intera somma nell'anno 2020.
Il dilatarsi delle tempistiche stimate per l'espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche alla luce dell'emergenza COVID-19 in atto, non consente – per effetto del principio della cosiddetta « competenza rafforzata », che informa il nuovo bilancio dello Stato – di impegnare nel corso dell'anno 2020 l'intera somma prevista per le esigenze del Ministero dell'interno, complessivamente pari a 30.000.000 di euro.
L'attuale disposizione, pertanto, sposta la disponibilità delle risorse di bilancio all'esercizio finanziario 2021.

Articolo 21. – (Modifiche all'articolo 58 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

La disposizione novella l'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con il quale è stato introdotto il cosiddetto « bonus ristorazione » per venire incontro alle difficoltà conseguenti all'impatto che l'epidemia COVID-19 ha avuto sul settore della ristorazione per effetto dei provvedimenti limitativi imposti dalle perduranti esigenze sanitarie. Tale intervento normativo rinviene fondamento, per un verso, nella necessità – emersa all'avvio della procedura – di più compiutamente definire la platea dei beneficiari onde ricomprendervi gli operatori potenzialmente incisi dalla contrazione economica registrata nel settore della ristorazione: a tal fine si sono, in particolare, resi necessari degli affinamenti al dato formale e statistico rappresentato dai codici ATECO cui la norma affida l'individuazione dei beneficiari.
D'altro canto la rivisitazione della tempistica della procedura che ne è conseguita, unitamente al differimento del termine previsto per la presentazione delle domande, ha reso opportuna una rimodulazione dell'operazione in vista di un razionale impiego della totalità delle risorse disponibili: in tal senso si è reso indispensabile frazionare lo stanziamento così da assicurare, nella porzione rimanente dell'anno 2020, le risorse (pari a 200 milioni di euro) atte a garantire il soddisfacimento delle domande già presentate al 15 dicembre 2020, nonché, a far data dall'anno 2021, quelle necessarie per finanziare (con altri 250 milioni, a valere sul 2021) il completo soddisfacimento sia di quelle precedenti che delle ulteriori domande sopravvenute.
Per tali motivi, al comma 1, lettera a), si prevede che all'articolo 58, comma 1, le parole: « pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa. » siano sostituite dalle seguenti: « pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l'anno 2021 che costituiscono limite di spesa. Le risorse relative all'anno 2021 concorrono al finanziamento e all'integrazione delle istanze di contributo già presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020 nonché al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalità e procedure di cui al comma 6 del presente articolo e al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 27 ottobre 2020 (...). Al fine di un celere avvio delle procedure di erogazione del contributo ivi previsto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della misura di cui all'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 27 ottobre 2020, entro il 31 dicembre 2020, un importo pari a 250 milioni di euro ».
Con il comma 1, lettera b) si prevede che all'articolo 58, comma 2, le parole da « con codice ATECO prevalente » fino a « materia prima di territorio » sono sostituite dalle seguenti « con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, nonché con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12 (...), », così da comprendere in maniera chiara e netta il settore agrituristico, anche laddove sia registrato con ATECO solo di azienda agricola con annessa attività ricettiva (ATECO 55.20.52), nonché gli ittiturismi, i quali, normativamente equiparati agli agriturismi con attività di ristorazione in base all'articolo 12 della legge quadro 20 FEBBRAIO 2006, N. 96, non sono dotati di un codice ATECO specifico, e ne conseguirebbe una ingiustificata esclusione. In tal modo si è apportata una modificazione che ha dotato di maggiore razionalità la scelta originariamente svolta. D'altra parte, lo sganciamento dell'attività agrituristica dalla verifica di prevalenza, ancorché superabile in via interpretativa, è stato adottato per rendere correttamente inserito il ristoro all'interno del quadro generale della disciplina giuridica degli agriturismi. Infatti, a norma dell'articolo 12 della legge n. 96 del 2006 (legge quadro in materia), l'agriturismo è caratterizzato sempre dalla prevalenza dell'attività agricola su quella accessoria (ricettiva o di ristorazione che sia) onde il predicato della prevalenza, riferito anche ai codici ATECO 56.10.12 e 55.20.52, rischiava di apparire richiedere un requisito dissonante con la stessa disciplina di esistenza dell'agriturismo.
Si precisa, inoltre, che il contributo è riconosciuto per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.
Il comma 2 determina l'adeguamento del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 ottobre 2020, al fine dell'immediato adeguamento della procedura di attuazione.
Il comma 3 individua le risorse per l'anno 2021 mediante rinvio al successivo provvedimento di scostamento, per l'importo di 200 milioni di euro.

Articolo 22. – (Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario)

La norma assegna alle regioni a statuto ordinario un contributo di 250 milioni di euro destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020, senza incidere sugli obiettivi di finanza pubblica di tali enti, previsti dall'articolo 1, comma 841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e senza alterare la capacità di spesa degli enti nel 2020, ultimo anno di applicazione del vincolo di finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio). A tal fine è espressamente previsto che il contributo non concorre alla determinazione del saldo positivo.
La norma prevede inoltre che le risorse destinate al rimborso dei prestiti liberate a seguito dell'assegnazione del contributo siano utilizzate per ristorare le categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19 entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 23. – (Fondo perequativo)

La disposizione prevede l'istituzione nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo destinato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti normativi d'urgenza adottati nel corso del 2020 in favore dei soggetti che siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che registrino una significativa perdita di fatturato. Il Fondo è destinato ad operare attraverso la concessione dell'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base di parametri indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico

Articolo 24. – (Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale)

La disposizione interviene sulle misure applicabili in relazione ai diversi scenari e livello di rischio; in particolare il nuovo comma 16-ter, introdotto all'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, prevede che l'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato con le procedure indicate al comma 16-bis del medesimo articolo 1, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Infine, sono fatti salvi gli atti già adottati conformemente ai principi espressi dal la norma in commento.

Articolo 25. – (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

In relazione alle infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società in house esistenti nel ruolo di concessionari ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la società da essi a tale fine individuata può procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-sexies del codice civile e anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità, di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di riscatto, i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dall'articolo 2437-quater, comma secondo, sono ridotti rispettivamente a cinque giorni e a dieci giorni e il termine di cui al comma 5 del medesimo articolo 2437–quater è ridotto a venti giorni. Relativamente all'infrastruttura autostradale A22 Brennero – Modena, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 26. – (Disposizioni finanziarie)

La norma riporta le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento.

Relazione tecnica

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020.

Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;

Visto il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 » con il quale sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune attività economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, nonché le relative ordinanze del Ministro della salute adottate in data 4, 10, 13 e 20 novembre 2020;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E CONTRIBUTIVA

Art. 1.

(Proroga del termine di versamento del secondo acconto
delle imposte sui redditi e dell'IRAP)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 6 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che disciplinano la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

6. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole « 30 novembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti « 30 aprile 2021 ».

7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 valutati in 1.759 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Art. 2.

(Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza
nel mese di dicembre)

1. Per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al medesimo decreto-legge, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 3.925 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Art. 3.

(Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione
in materia di imposte sui redditi e Irap)

1. Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020.

Art. 4.

(Proroga termini definizioni agevolate)

1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « 10 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° marzo 2021 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Art. 5.

(Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 è versato in misura pari al 20 per cento del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza 18 dicembre 2020. La restante quota, pari all'80 per cento, può essere versata con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata è versata entro il 30 giugno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 559 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Art. 6.

(Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137
del 2020 ad ulteriori attività economiche)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 338 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Art. 7.

(Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione)

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: « 1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive »;

b) dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti: « 1-quater 1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.

1-quater 2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. ».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.

4. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al comma 3, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.

5. I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4.

6. All'articolo 68, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute. ».

Art. 8.

(Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.

Titolo II

SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL'ECONOMIA E AL LAVORO

Art. 9.

(Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti
termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite)

1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a 1.000 euro.

2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità, pari a 1000 euro. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

7. Il requisito di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, richiesto anche ai sensi dell'articolo 84, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si riferisce esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato.

8. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

9. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10. Le indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere richieste, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 466,5 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di saldo netto da finanziare, 26,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Art. 10.

(Fondo unico per il sostegno delle associazioni
e società sportive dilettantistiche)

1. La dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è incrementata di 92 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 92 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Art. 11.

(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

1. Per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

2. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate, entro il 7 dicembre 2020 e tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute S.p.A. che, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per i quali permangano i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di dicembre 2020.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 le risorse trasferite a Sport e Salute S.p.A. per l'anno 2020 sono incrementate di 170 milioni di euro. Per le stesse finalità di cui ai commi da 1 a 3, Sport e Salute S.p.A. impiega, ove necessario in considerazione del numero delle domande pervenute, gli eventuali avanzi di spesa verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Entro il 31 dicembre 2020, le eventuali risorse residue, di cui al presente comma, sono ripartite da Sport e Salute S.p.A., tra tutti gli aventi diritto, in parti uguali, ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di dicembre.

5. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi da 1 a 3, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.

6. Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1, Sport e Salute S.p.A. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute S.p.A. nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 170 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Art. 12.

(Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo
e cultura e per l'internazionalizzazione)

1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole « accompagnatori turistici », sono inserite le seguenti: « e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00. ».

3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.

4. I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d) e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 91, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 4, i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.

6. Per il sostegno dell'internazionalizzazione le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2020, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Art. 13.

(Misure in materia di integrazione salariale)

1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nel limite di 35,1 milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 35,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Titolo III

ULTERIORI MISURE URGENTI

Art. 14.

(Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020)

1. In considerazione della grave recrudescenza della situazione epidemiologica da COVID-19 e al fine di contenere il carattere particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dall'articolo 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31 marzo 2021.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.

(Differimento delle elezioni degli organismi
della rappresentanza sindacale)

1. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022.

2. Gli appositi accordi di cui all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, possono prevedere il ricorso a modalità telematiche in funzione dello snellimento delle procedure anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali.

Art. 16.

(Rinvio del federalismo fiscale)

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la parola « 2021 », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « 2023 »;

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole « Per gli anni dal 2011 al 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2011 al 2022 » e le parole « A decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2023 »;

2) al comma 3, le parole « A decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2023 »;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole « A decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2023 »;

2) al comma 2, le parole « entro il 31 luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2022 »;

d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola « 2021 » è sostituita dalla seguente: « 2023 ».

Art. 17.

(Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa)

1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da « che, sulla base » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « e sono svolte, sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica, definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti. Ciascun dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per il Dipartimento delle Finanze relativamente al Sistema informativo della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, stipula un apposito accordo con la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettività e l'erogazione dei connessi servizi, secondo il modello relazionale definito dal dipartimento. Analoga facoltà è riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti per quanto concerne i sistemi informativi attinenti il sistema di finanza pubblica. A partire dal 1° gennaio 2021 con uno o più provvedimenti del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, sentita la Sogei S.p.A., gli importi dei corrispettivi previsti dalla Convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato 2013 – 2016 sono rideterminati, in conseguenza della sottoscrizione degli accordi e dei disciplinari stipulati dai singoli dipartimenti, secondo criteri di ripartizione definiti ed applicati nell'ambito della Convenzione, ivi inclusi quelli applicati nell'ambito delle attività di customer satisfaction, approvati dal Comitato di governo della Convenzione relativamente all'anno precedente. Gli effetti della Convenzione di cui al precedente capoverso e degli altri accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati, cessano a seguito della efficacia di tutti gli accordi previsti al secondo e al terzo capoverso. Il Dipartimento delle finanze, ai sensi dall'articolo 56, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, stipula, d'intesa con le Agenzie fiscali e gli altri enti della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto regolativo con la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il Sistema informativo della fiscalità. Fino alla stipula del nuovo atto regolativo, continuano ad avere vigore gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la Sogei S.p.A. ».

Art. 18.

(Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234 e risoluzione controversie internazionali)

1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, in deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 17, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 1, 3 e 7 secondo periodo, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

2. Al fine di definire modalità semplificate per l'inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa, e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui all'articolo 52, comma 6, e all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro il 31 dicembre 2022.

3. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e » sono sostituite dalle seguenti: « vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, »;

b) dopo le parole « legge 22 marzo 1993, n. 99, » sono inserite le seguenti: « e dalla direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli, ».

4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi. ».

Art. 19.

(Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi
immobiliari quotati)

1. I gestori di fondi di investimento alternativi che, ai sensi delle previsioni di legge e del regolamento del fondo, gestiscono fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, possono, entro il 31 dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo secondo le procedure di cui al presente articolo, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti (la « Proroga Straordinaria »). Tale modifica del regolamento è possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, anche nel caso in cui: (i) il relativo regolamento di gestione già preveda la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015 n. 30, (il « Periodo di Grazia »), ma tale facoltà non sia stata ancora esercitata alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, fermo restando che in tal caso i gestori dovranno eventualmente avvalersi prima della Proroga Straordinaria e, solo in seguito, della proroga di cui al Periodo di Grazia; (ii) sia già stata deliberata la proroga della durata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30 (« Periodo di Grazia ») ovvero i fondi immobiliari anzidetti si trovino nel Periodo di Grazia; (iii) il relativo regolamento di gestione già preveda la possibilità di avvalersi della proroga straordinaria di cui all'articolo 22, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; (iv) la loro scadenza ricorra entro il 31 dicembre 2020. L'eventuale adozione della Proroga Straordinaria vale come revoca del Periodo di Grazia, a partire dalla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria, fermo restando che una volta scaduto il termine della Proroga Straordinaria i gestori possono eventualmente avvalersi nuovamente del Periodo di Grazia solo ed esclusivamente per un termine pari alla durata residua del Periodo di Grazia alla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria.

2. I gestori esercitano i poteri di eventuale Proroga Straordinaria di cui al comma 1, previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti dei fondi. I gestori possono prevedere la riunione ed il voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei termini e delle condizioni, quanto alle modalità di svolgimento, di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'avviso di convocazione dell'assemblea è pubblicato, anche in deroga ai termini di preavviso previsti nei regolamenti di gestione, con un preavviso minimo di sette giorni di calendario.
Durante il periodo di Proroga Straordinaria e, ove il gestore vi faccia ricorso, nel successivo Periodo di Grazia, la misura della commissione di gestione su base annuale è ridotta di due terzi rispetto alla commissione di gestione originariamente indicata nel relativo regolamento al momento dell'istituzione del fondo gestito ed è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo.

3. In quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, dal comma 5-quater al comma 5-novies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

4. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformità al presente articolo si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio.

Art. 20.

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, nonché per l'emersione del lavoro irregolare)

1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 62.296.824, di cui euro 48.522.984 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di biocontenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 5.325.302 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. A decorrere dal 31 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.507.485, di cui euro 4.338.323 per l'anno 2020 ed euro 2.169.162 per l'anno 2021. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

4. All'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 23, primo periodo, le parole: « 24.615.384 euro per il 2020 e di 5.384.616 euro per il 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30.000.000 di euro per il 2021 »;

b) al comma 25, primo periodo, le parole: « di euro 24.615.384 per l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021, » sono sostituite dalle seguenti: « 30.000.000 di euro per il 2021 ».

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 71,96 milioni di euro per l'anno 2020 e a 26,78 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa. » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l'anno 2021 che costituiscono limite di spesa. Le risorse relative all'anno 2021 concorrono al finanziamento e all'integrazione delle istanze di contributo già presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020 nonché al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalità e procedure di cui al comma 6 del presente articolo e al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020. Al fine di un celere avvio delle procedure di erogazione del contributo ivi previsto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della misura di cui all'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 27 ottobre 2020, entro il 31 dicembre 2020, un importo pari a 250 milioni di euro. »;

b) al comma 2, le parole da « con codice ATECO prevalente » fino a « materia prima di territorio. » sono sostituite dalle seguenti « con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, nonché con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Gli ittiturismi, ai soli fini della presente procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12. »

2. L'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 ottobre 2020, è conseguentemente adeguato a quanto previsto al comma 1, lettera a).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Art. 22.

(Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario)

1. Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020. Il contributo non concorre alla determinazione del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta. Ai relativi oneri pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 250 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Tabella A

Regioni

Percentuale di riparto

Riparto del contributo per
la riduzione del debito

Abruzzo

3,16%

7.906.447,37

Basilicata

2,50%

6.246.447,37

Calabria

4,46%

11.151.447,37

Campania

10,54%

26.349.605,26

Emilia-Romagna

8,51%

21.266.447,37

Lazio

11,70%

29.258.289,47

Liguria

3,10%

7.751.973,68

Lombardia

17,48%

43.706.315,79

Marche

3,48%

8.705.921,05

Molise

0,96%

2.393.026,32

Piemonte

8,23%

20.568.026,32

Puglia

8,15%

20.381.710,53

Toscana

7,82%

19.543.289,47

Umbria

1,96%

4.905.131,58

Veneto

7,95%

19.865.921,05

TOTALE

100,00%

250.000.000,00

Art. 23.

(Fondo perequativo)

1. Per l'anno 2021 è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, alimentato con quota parte delle maggiori entrate fiscali e contributive di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente decreto, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, e del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, nonché del presente decreto, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive che registrino una significativa perdita di fatturato. Per tali soggetti può essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base dei parametri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari da rendersi entro sette giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali il decreto può essere adottato. Ai relativi oneri pari a 5.300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Art. 24.

(Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente: « 16-ter. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti già adottati conformemente ai principi espressi dal presente comma. ».

Art. 25.

(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

1. In relazione alle infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società in house esistenti nel ruolo di concessionari ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la società da essi a tale fine individuata può procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di riscatto, i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dall'articolo 2437-quater, secondo comma, sono ridotti rispettivamente a cinque giorni e a dieci giorni e il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo 2437-quater è ridotto a venti giorni. Relativamente all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 26.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dal Parlamento con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. All'allegato 1 dell'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 gli importi, per l'anno 2020, sono rideterminati come indicato nell'Allegato 2 al presente decreto.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 23 e dai commi 2, 4 e 5 del presente articolo, determinati in 8.999,46 milioni di euro per l'anno 2020, 6.301,885 milioni di euro per l'anno 2021, 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 9.529,46 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 7.211,585 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari.

c) quanto a 24.615.384 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 20, comma 4, lettera b);

d) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 21 comma 1, lettera a);

e) quanto a 6.554,5 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 7.084,5 per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 34,901 milioni di euro per l'anno 2020 e 7.195,552 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 13 e 20;

f) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di cassa, mediante corrispondente riduzione della missione « Fondi da ripartire » – programma « Fondi di riserva e speciali », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

g) quanto a 600.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

h) quanto a 57 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.196;

i) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189;

l) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.

4. Il Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di accelerare nel 2020 l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10-bis, 229, commi 2-bis e 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e di cui agli articoli 85, comma 1, 88, comma 2, 89 comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l'anno 2020 è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo. Conseguentemente, per tale importo, la previsione di cui all'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è da intendersi riferita all'anno 2021.

6. Ai fini dell'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si considerano utilizzate, oltre alle somme impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, anche quelle per le quali le amministrazioni destinatarie delle risorse di cui al comma 8, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data del 20 dicembre 2020, abbiano adottato gli atti presupposti all'impegno delle risorse. Per gli interventi di conto capitale non si applica quanto disposto dall'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, relativamente ai termini di cui al comma 3 dell'articolo 34-bis della legge n. 196 del 2009.

7. Le somme destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria previste ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti indicati al medesimo comma 8 dell'articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono impegnate per la necessaria regolarizzazione.

8. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da impegni di spesa delegata per le quali non ricorrono i presupposti di cui al comma 6. I competenti organi di controllo vigilano sulla corretta applicazione del presente comma.

10. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 27.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato 1

CODICE

CODICE ATECO

DESCRIZIONE

%

461201

46 12 01

Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti

100%

461403

46 14 03

Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio

100%

461501

46 15 01

Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche

100%

461503

46 15 03

Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera

100%

461505

46 15 05

Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili

100%

461506

46 15 06

Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta

100%

461507

46 15 07

Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta

100%

461601

46 16 01

Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento

100%

461602

46 16 02

Agenti e rappresentanti di pellicce

100%

461603

46 16 03

Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)

100%

461604

46 16 04

Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima

100%

461605

46 16 05

Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori

100%

461606

46 16 06

Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio

100%

461607

46 16 07

Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi

100%

461608

46 16 08

Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

100%

461609

46 16 09

Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

100%

461701

46 17 01

Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati

100%

461702

46 17 02

Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi

100%

461703

46 17 03

Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi

100%

461704

46 17 04

Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari

100%

461705

46 17 05

Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari

100%

461706

46 17 06

Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi

100%

461707

46 17 07

Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco

100%

461708

46 17 08

Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco

100%

461709

46 17 09

Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco

100%

461822

46 18 22

Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici

100%

461892

46 18 92

Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria

100%

461893

46 18 93

Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi

100%

461896

46 18 96

Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria

100%

461897

46 18 97

Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)

100%

461901

46 19 01

Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

100%

461902

46 19 02

Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

100%

461903

46 19 03

Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno

100%

Allegato 2
(articolo 26, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

– COMPETENZA –

Descrizione risultato differenziale

2020

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

-341.000

599.840

– CASSA –

Descrizione risultato differenziale

2020

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

-389.000

647.840

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.