Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1902
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori NATURALE, MOLLAME, AGOSTINELLI, MAIORINO, NOCERINO, GIANNUZZI, PRESUTTO, LA MURA, DONNO, LANNUTTI, PAVANELLI e ABATE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2020

Disciplina delle professioni del settore cinofilo

Onorevoli Senatori. – Il cane costituisce ormai parte integrante del tessuto sociale del nostro Paese. I cani sono di fatto gli animali che più frequentemente condividono con il proprietario la vita sociale fuori dalle mura domestiche.
In Italia vivono circa sette milioni di cani. Quattro famiglie su dieci ne hanno uno in casa. Duecentomila di questi vivono in canili rifugio o canili sanitari. Altri settecentomila sono randagi, molti dei quali abbandonati dai loro padroni o perché nati da cucciolate indesiderate e impreviste. Un abbandono, oltre ad essere un atto moralmente riprovevole, è un reato, come stabilisce l'articolo 727 del codice penale che prevede l'arresto fino a un anno e una multa tra i 1.000 e i 10.000 euro.
I canili sul territorio nazionale sono 1.344 (tra canili sanitari e canili rifugio). Il 44 per cento di questi si trovano al Sud, il 37 per cento al Nord e il 19 per cento al Centro. Ogni animale costa tre euro e mezzo al giorno, mille e trecento euro all'anno. Centocinquanta milioni di euro complessivi all'anno solo per i canili rifugio, quelli che ospitano i cani in attesa di adozione. Centinaia anche i centri cinofili e di addestramento. Decine di migliaia gli operatori specializzati, i veterinari e i volontari.
In Italia, esclusi i medici veterinari, 35.000 persone lavorano nel settore cinofilo. Due milioni, se consideriamo l'indotto.
Sono numeri importanti. Eppure nel nostro Paese non esiste una regolamentazione univoca, coerente, onnicomprensiva, coordinata a livello nazionale. Il mondo della cinofilia è lasciato per lo più alla buona volontà di operatori e amministratori locali. Non dovrà più essere così. Il mondo cinofilo dovrà essere gestito soprattutto da professionisti certificati, dotti della materia, che sappiano come trattare i cani anche dal punto di vista comportamentale. Un passo necessario per ridurre al minimo gli abbandoni da parte dei padroni o le cessioni di proprietà per motivi comportamentali: un cane educato correttamente saprà relazionarsi senza problemi con diverse tipologie di persone, dai bambini agli anziani, saprà comportarsi correttamente in presenza di altri animali e affronterà senza alcun problema qualsiasi tipo di spostamento.
Per questi motivi le attività di educazione e di addestramento cinofilo divengono fondamentali per garantire una corretta gestione, anche in ambito urbano, nel pieno rispetto delle regole. Ed è qui che entra in gioco la figura del professionista cinofilo.
Oggi non esiste nessuna forma di regolamentazione per poter aprire un centro cinofilo, tranne il rispetto delle normative previste dalle aziende sanitarie locali (ASL) e l'autorizzazione del comune. I percorsi didattici o formativi sono in mano a scuole che sfornano corsi continui a discapito di qualità e formazione. Le regioni e i comuni non adottano registri di addestratori riconosciuti.
Oggi chiunque può aprire una partita IVA con codice ateco 96.09.04, relativo ai servizi di cura degli animali da compagnia. E, in caso di impossibilità ad aprire la partita IVA, è sufficiente aprire un'associazione sportiva dilettantistica, un'associazione di promozione sociale o un'associazione culturale. È sufficiente, quindi, frequentare un corso da educatore, istruttore o addestratore (solitamente di durata tra le 180 e le 250 ore; per una laurea triennale il numero minimo delle ore di lezione varia dalle mille alle duemila), presso uno degli enti di promozione sportiva, oppure un corso dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) e si viene inseriti in un registro interno all'ente stesso.
Il mestiere di educatore, addestratore o istruttore cinofilo è di enorme responsabilità, in quanto un cane mal socializzato, mal educato e mal gestito, non solo è un cane non in grado di inserirsi correttamente nella società, ma è anche un cane a rischio abbandono.
Poi ci sono i canili. Non esistendo una legislazione nazionale chiara e stringente, in molti casi la loro gestione è affidata a volontari senza preparazione e competenze tecniche. Non esistendo, inoltre, protocolli univoci, ogni canile è gestito come meglio crede il gestore.
Infine, le adozioni. Al momento conta solo il numero di cani dati in adozione, senza tener minimamente conto della percentuale dei rientri (i cani adottati che vengono riportati in canile). Una percentuale che è molto più alta di quella fisiologica. Sintomo di cattiva gestione dell'istituto, prodotto anch'esso dalla non sufficiente professionalità degli addetti e, in alcuni casi, dalla poca serietà dei gestori dei canili.
Questo disegno di legge regolamenta le figure che ruotano intorno al settore cinofilo, in quanto ad oggi la professione non ha iter e standard qualitativi. Chiunque può decidere di lavorare nel settore, senza nessun tipo di competenze o formazione.
Il disegno di legge, per il quale auspichiamo un rapido iter, si prefigge di introdurre la figura professionale di tecnico del comportamento cinofilo, il cui titolo sarà conseguito solo da chi avrà svolto corsi di formazione specifici (dai quali saranno esclusi coloro che praticano questo mestiere da tempo).
Il primo e unico documento ufficiale tecnico-normativo condiviso al livello europeo per addestratori, educatori e istruttori è la norma CEN-CWA 16979/2016. Tale norma stabilisce i requisiti minimi delle competenze e delle conoscenze generali e specifiche per i professionisti della formazione cinofila; nonché unico organismo di certificazione internazionale specifico della professione cinofila. Tale documento si ispira alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e al quadro europeo delle qualifiche (EQF).
Grazie al suo recepimento si andrà a sottoporre tutti i professionisti interessati all'educazione e all'addestramento del cane all'esame previsto dalla citata norma CEN-CWA 16979/2016, implementando la figura di « Dog Training Professional (DTP) » e le relative specializzazioni. Questa prevede l'aggiornamento continuo, al fine di garantire una preparazione reale, costante e al passo con i tempi. Essendo la professione strettamente connessa alle attività relative alle adozioni e ai percorsi di recupero comportamentale, si è pensato di utilizzare le figure di DTP e di DTP-B (Dog Training Professional con specializzazione in tecnico del comportamento) anche all'interno dei canili, considerando che non esiste oggi nessun obbligo di formazione cinofila per gli operatori di canile.
Questo disegno di legge vuole far sottoporre i 35.000 potenziali professionisti interessati all'addestramento del cane all'esame CEN CWA 16979/2016, al fine di « prevenire situazioni di stress, sofferenza e mancanza generale del benessere del cane ». Un passo necessario affinché la figura del professionista cinofilo non sia più auto-referenziata, ma richieda delle competenze tecniche specifiche (il documento definisce le regole generali di etica professionale, fino ad oggi mai contemplate da nessuna norma). Un passo importante anche per il benessere animale, in quanto un DTP ha le conoscenze e le capacità per lavorare con i cani, rispettandone i princìpi etologici, le doti e le memorie degli stessi.
Un DTP, specializzato in tecnico del comportamento (DTP-B), ha la giusta formazione, l'esperienza e la conoscenza per operare all'interno di strutture di canili, garantendo un maggior standard qualitativo finalizzato al benessere e all'adozione in tempi giusti, con giusta valutazione della famiglia adottante; ha competenze e conoscenza atte a operare in percorsi di rieducazione e recupero comportamentale.
La figura del tecnico del comportamento garantisce le competenze per valutare correttamente i cani ospiti del canile. Valutazione che, unita a una corretta analisi della famiglia adottante, facilita di molto il successo delle adozioni. Troppo spesso vengono affidati cani a famiglie non idonee per quei soggetti, con altissimo rischio di rientro degli stessi nei canili (a volte dopo poche settimane).
Inoltre, c'è la questione dei soggetti « difficili ». Cani che rimangono anni e spesso fino alla fine della loro vita confinati in un box. Cani che, se non correttamente seguiti all'interno del canile da persone competenti, avranno sempre poca visibilità e, di conseguenza, poca opportunità di adozione.
Con il presente disegno di legge si rende obbligatorio l'inserimento di DTP-B e DTP in numero proporzionale rispetto al numero di cani ospitabili dalla struttura. Ai DTP-B è assegnata la funzione di responsabile tecnico di operatori e volontari, con il ruolo di valutare i cani in entrata e quello di valutare sia il lavoro dei DTP, che degli operatori che quello dei volontari. Ai tecnici di comportamento cinofilo è anche assegnato il compito di formare gli operatori e i volontari, ai quali al termine della formazione deve essere fornito un certificato di idoneità, in assenza del quale il volontario non potrà operare in canile.
Il Ministero della salute italiano, che ha realizzato molte campagne per sensibilizzare sulla lotta all'abbandono e sul benessere degli animali, ricorda che occuparsi di un animale significa assumersi una serie di responsabilità, occuparsi in generale del suo benessere, della sua salute, delle condizioni in cui deve essere tenuto, delle interazioni sociali con i suoi simili e del rapporto con il proprietario e le persone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge regolamenta le figure professionali dell'addestratore, dell'educatore e dell'istruttore cinofilo, nel rispetto della normativa europea vigente in materia e della norma CEN CWA 16979/2016 che stabilisce i requisiti minimi delle competenze e conoscenze generali e specifiche per i professionisti della formazione cinofila. Si applica, altresì, alle figure professionali operanti nei canili e nei centri di attività cinofila, educativa, sportiva e selettiva.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « Dog Training Professional (DTP) »: il professionista che ha le competenze necessarie per operare nel settore dell'educazione, della formazione e dell'addestramento del cane. Rientrano nella presente definizione gli educatori, gli istruttori e gli addestratori cinofili;

b) « Dog Training Professional Behaviour (DTP-B) » o « tecnico del comportamento »: il professionista con specializzazione finalizzata all'operare con cani che necessitano di percorsi di rieducazione o recupero comportamentale;

c) « operatore di canile »: figura che lavora all'interno dei canili sanitari e comunali;

d) « centro cinofilo » e « centri che svolgono attività cinofila »: strutture dove si svolge prevalentemente l'attività con i cani, dai primi percorsi educativi fino alle attività sportive o selettive;

e) sport cinofili: attività sportive svolte con il cane, seguendo i regolamenti dei vari enti di promozione sportiva, federazioni sportive o dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI).

Art. 3.

(Figura professionale di addestratore, educatore e istruttore cinofilo e di tecnico del comportamento cinofilo)

1. Chiunque intenda intraprendere la carriera di addestratore, educatore e istruttore cinofilo e di tecnico del comportamento cinofilo è tenuto a frequentare un apposito corso di formazione per il conseguimento della qualifica di DTP e DTP-B.

2. I DTP e DTP-B sono tenuti a un aggiornamento professionale annuale, ai sensi del punto 7 della norma CEN CWA 16979/2016.

3. La qualifica di DTP e DTP-B, certificata ai sensi della norma CEN CWA 16979/2016, consente al professionista l'iscrizione nei registri degli enti di promozione sportiva e delle federazioni collegate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e all'ENCI senza la necessità di sostenere ulteriori corsi ed esami.

4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono istituire, nell'ambito delle loro competenze, appositi registri di addestratori, educatori e istruttori cinofili, nonché di tecnici del comportamento cinofilo, aventi la qualifica di DTP e DTP-B.

Art. 4.

(Corsi di formazione)

1. I corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di DTP e DTP-B, di cui all'articolo 3, devono avere una durata minima di 400 ore formative e sono organizzati secondo quanto disposto dalla norma CEN CWA 16979/2016 in materia di formazione.

2. Il piano formativo dei corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di DTP o DTP-B comprende gli insegnamenti previsti dalla citata norma CEN CWA 16979/2016.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono l'organizzazione e l'avvio, ogni anno, di almeno un corso per il conseguimento delle qualifiche di cui al comma 1 sul proprio territorio, con la possibilità di accordi interregionali, presso i centri cinofili autorizzati, all'interno dei quali operino professionisti già in possesso di certificazione DTP e DTP-B.

Art. 5.

(Organo di controllo presso l'Associazione italiana professionisti cinofili)

1. Al fine di garantire una corretta applicazione della disciplina relativa allo svolgimento degli esami per il conseguimento della qualifica di DTP e DTP-B, nonché la terzietà e l'imparzialità nel grado di giudizio e valutazione, è istituito presso l'Associazione italiana professionisti cinofili un apposito organo di controllo permanente con funzione giudicatrice e appellante.

2. Gli organismi di certificazione per la qualifica di DTP e le relative specializzazioni sono tenuti a rendere disponibili i propri registri all'organo di controllo di cui al comma 1.

Art. 6.

(Centri cinofili e centri che svolgono
attività cinofila)

1. I centri cinofili e i centri che svolgono attività cinofila sportiva devono avere nel proprio organigramma almeno un operatore in possesso della qualifica di DTP. In caso di assenza di tale operatore possono svolgere esclusivamente attività di sport o di selezione cino-tecnica, secondo i disciplinari tecnici degli enti sportivi o delle federazioni a cui afferiscono.

2. I centri cinofili e i centri che svolgono attività cinofile che si occupano di rieducazione o di recupero comportamentale devono avere nel proprio organigramma almeno un tecnico del comportamento cinofilo con qualifica di DTP-B che può seguire i percorsi riabilitativi dei cani.

Art. 7.

(Personale operante nei canili)

1. I canili devono avere nel proprio organigramma almeno un tecnico di comportamento cinofilo con qualifica di DTP-B ogni 250 cani a cui assegnare le mansioni di formazione e valutazione degli operatori e volontari del canile, a cui viene conferito apposito certificato di idoneità.

2. Le associazioni e gli enti che partecipano ai bandi per la gestione dei canili devono garantire nel proprio organigramma almeno un operatore con qualifica di DTP-B e un numero di operatori qualificati DTP proporzionali al numero degli animali ospitabili nel canile. Per i canili di grandi dimensioni deve essere previsto un operatore con qualifica di DTP ogni 100 cani ospitati.

Art. 8.

(Norme transitorie e finali)

1. Gli operatori che svolgono attività di addestratore, educatore e istruttore cinofilo da almeno tre anni e sono sprovvisti della qualifica di DTP o DTP-B sono tenuti al conseguimento della medesima qualifica entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli stessi sono esentati dalla frequenza dei corsi di formazione di cui all'articolo 4 e possono sostenere direttamente l'esame per il conseguimento della qualifica di DTP presentando formale richiesta a un organismo di certificazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli organismi di certificazione valutano e verificano che i requisiti degli operatori che hanno presentato la richiesta di cui al comma 1, la loro attività svolta e le esperienze maturate siano equiparabili alle competenze di cui all'articolo 4.