Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1926
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (DI MAIO)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)
con il Ministro dello sviluppo economico (PATUANELLI)
e con il Ministro per gli affari europei (AMENDOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 AGOSTO 2020

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019

Onorevoli Senatori. – L'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, firmato a Tunisi il 30 aprile 2019, è volto a supportare la costruzione di una interconnessione elettrica fra i due Paesi e consentirà all'Italia, all'Europa e alla Tunisia di scambiare elettricità, permettendo alla Tunisia di importare energia prodotta in Italia nonché, in prospettiva, di esportare l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Gli obiettivi sono quelli di migliorare l'integrazione dei mercati, ridurre i problemi di bilanciamento elettrico, integrare nuova capacità di fonti rinnovabili, migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e la sostenibilità, nell'ambito di un sistema euro mediterraneo interconnesso.
L'Accordo prevede la realizzazione di un cavo di circa 230 km (di cui circa 192 sottomarini con profondità massima di 700 metri) con una capacità di 600 MW a 400 kV HVDC (energia elettrica in corrente continua), e verrà sviluppato dagli operatori dei sistemi di trasmissione (TSO) della rete elettrica italiana e tunisina: rispettivamente, Rete elettrica nazionale S.p.A – TERNA – e la Société tunisienne de l'eléctricité et du gaz – STEG – in qualità di co-promotori del progetto.
Il progetto di interconnessione è stato ritenuto strategico nella nuova Strategia energetica nazionale (SEN) adottata con decreto ministeriale il 10 novembre 2017 dai Ministri pro tempore dello sviluppo economico e dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, ed è stato inserito anche nella proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) della Commissione europea per il periodo 2021-2030, adottato il 31 dicembre 2019. Il Piano evidenzia come lo sviluppo della capacità di interconnessione con il Nord Africa abbia rilevanza strategica, in un'ottica di crescente integrazione dei Paesi mediterranei con il mercato europeo.
L'Accordo si suddivide in sei articoli, che fanno seguito a un preambolo in cui vengono citate tutte le intese propedeutiche siglate dai due Governi, dai trasmission system operator (TSO), nonché le comunicazioni istituzionali di sostegno che il progetto ha ricevuto nel corso del tempo (da Italia, Tunisia, Commissione europea, Malta e Germania). Vengono altresì menzionati l'inserimento del progetto nella terza lista dei progetti di interesse comune (PCI) 2017 e la disciplina comunitaria e italiana, anche sugli appalti pubblici, alla quale il progetto deve attenersi.
L'articolo 1 dell'Accordo riconosce la strategicità del progetto e identifica nell'interconnessione Italia-Tunisia un ponte fra l'Europa e il Nord Africa, attraverso il quale scambiare energia nel medio termine e consentire nel lungo termine alla Tunisia di esportare, anche nei Paesi nordafricani, elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Tale articolo definisce anche le attività e le responsabilità dei co-promotori (STEG e TERNA) nell'implementazione del progetto.
L'articolo 2, nel confermare l'impegno dei due Governi per garantire l'inserimento continuativo del progetto nella lista dei progetti di interesse comune (PCI) – condizione propedeutica per· avere accesso successivamente ai fondi del programma Connecting Europe Facility (CEF) dell'Unione europea – sancisce il sostegno dei due Governi ai co-promotori nei processi di autorizzazione, sviluppo, realizzazione e operatività dell'interconnessione, nonché i compiti dei co-promotori e la suddivisone dei costi e della capacità di trasmissione.
L'articolo 3, dedicato al finanziamento del progetto, riconosce che la linea elettrica è una linea di tipo pubblico, la cui realizzazione da parte dei co-promotori è soggetta all'ottenimento di un finanziamento da parte della Commissione europea, come peraltro indicato nel preambolo alla lettera s) (« substantial contribution »).
L'articolo 4 stabilisce la creazione di un comitato di monitoraggio che avrà il compito di monitorare e valutare l'attuazione del progetto, promuovendo tutte le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo. Il comitato sarà composto da sei membri (tre rappresentanti per ciascun Paese, nominati dai rispettivi Ministeri competenti) e coadiuvato da un segretariato della Elmed Etudes S.a.r.l., società mista dei co-promotori; ad esso potrà essere invitato a partecipare 1 rappresentante per ciascun co-promotore.
L'articolo 5 è dedicato alla risoluzione delle controversie, che deve avvenire per via diplomatica mediante consultazione diretta e negoziazione tra le Parti.
L'articolo 6 definisce le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo, nonché la durata e le condizioni per la modifica dello stesso.

Relazione tecnica

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Analisi tecnico-normativa

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Dichiarazione di esclusione dall'AIR

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto e alle condizioni tecniche e finanziarie stabilite dall'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge provvede, in qualità di co-promotore, Terna-Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in misura paritetica al contributo della Société Tunisienne de l'Eléctricité et du Gaz (STEG), a valere sulle entrate derivanti dalla tariffa di remunerazione del piano di sviluppo della rete predisposto da TERNA, sulla base di quanto disposto all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, stabilita e aggiornata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. L'attuazione dell'Accordo è subordinata all'assicurazione di un significativo apporto finanziario della Commissione europea, tale da rendere realizzabile l'infrastruttura rispetto ai costi, compatibilmente con la regolazione di settore.

3. All'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo, valutato in 1.620 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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