Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1819
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori DONNO, ANGRISANI e TRENTACOSTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2020

Modifica al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di decorrenza giuridica dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori della Polizia di Stato vincitori del nono concorso

Onorevoli Senatori. – Con decreto del direttore generale della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno del 24 settembre 2013 è stato indetto un concorso interno per 1.400 posti complessivi, successivamente elevati a 1.874, per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato.
Coloro che hanno fatto domanda sono stati ammessi dal 12 settembre 2017 a frequentare il nono corso di formazione, al termine del quale, previo superamento di una prova finale, hanno ottenuto la nomina alla qualifica di vice ispettore con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 12 marzo 2018.
Tale bando di concorso, tuttavia, non indicava espressamente, né lo hanno fatto le norme dedicate al ruolo degli ispettori, una precisa data da cui far decorrere gli effetti giuridici ed economici dell'ingresso nel ruolo e da ciò l'amministrazione ha desunto che l'immissione nello stesso, a seguito del superamento del corso, dovesse coincidere con la data della conclusione del corso medesimo.
Il bando di concorso e i riferimenti normativi in esso contenuti precisavano tuttavia che i posti messi a concorso erano relativi a vacanze organiche maturate dal 2001 al 2004 e, pertanto, coloro che hanno superato il nono corso di formazione hanno il diritto di essere nominati vice ispettori della Polizia di Stato, a tutti gli effetti, dal giorno 1° gennaio dell'anno successivo a quello per le cui vacanze o carenze di organico è stato indetto il concorso, quindi dal 1° gennaio 2005.
Più nello specifico, tale concorso è stato bandito ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante disposizioni integrative in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
Inoltre, l'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, prevede l'emanazione da parte del Governo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, di « uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'amministrazione » e aggiunge che « l'avanzamento dei sottufficiali dovrà avvenire in relazione alle cessazioni del servizio che si determineranno in ciascun ruolo e nei singoli gradi al 31 dicembre di ogni anno ».
Il comportamento tenuto dall'amministrazione nell'emanare i provvedimenti che stabiliscono la decorrenza degli effetti della nomina dalla conclusione del corso di formazione presenta un profilo di dubbia legittimità perché posto in violazione di precise disposizioni di legge e rischia di ledere alcuni diritti fondamentali dei concorrenti, quale la violazione del principio di uguaglianza, dato il trattamento differenziato per situazioni legislativamente dichiarate omogenee, la violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, in relazione al ritardo con cui è stato emesso il bando nel 2013, nonostante le vacanze di organico risalissero al 2001 e alla procedura concorsuale che si è protratta per ulteriori quattro anni.
Questo modo di procedere ha poi comportato un enorme danno economico e di progressione della carriera dei partecipanti, oltre a violare l'articolo 76 della Costituzione poiché difforme dai princìpi e criteri direttivi cui deve attenersi il legislatore delegato.
Il presente disegno di legge mira così a sanare tale carenza, prevedendo la decorrenza degli effetti giuridici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori dal primo gennaio dell'anno successivo a quello per le cui vacanze o carenze di organico è stato indetto il concorso, ossia dal 1° gennaio 2005.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo la lettera d-quater) è inserita la seguente:

« d-quinquies) ai soli fini della progressione di carriera, per i vice ispettori vincitori del nono corso di formazione, la decorrenza degli effetti giuridici dell'ingresso nel ruolo è fissata al 1° gennaio 2005 ».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.