Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 2020
Disposizioni in materia di Flat Tax per le famiglie fiscali e di riduzione dell'Irpef e dell'Ires per il rilancio dell'economia e della semplificazione. Implementazione della Fase II e della Fase III dell'introduzione della Flat Tax
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende fare un ulteriore importante passo avanti nella riduzione della pressione fiscale volta all'introduzione, per tutti i contribuenti, della Flat Tax in Italia, già iniziata con la legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145).
Dopo la prima fase, destinata alla Flat Tax per le partite Iva, serve ora portare a compimento il progetto con la seconda e la terza fase dell'introduzione della Flat Tax.
La seconda fase, a cui è dedicato il titolo I del presente disegno di legge, viene attuata attraverso:
– l'introduzione della Flat Tax per le famiglie fiscali (capo I del titolo I del presente disegno di legge);
– l'accorpamento delle ultime tre aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (capo II del titolo I del presente disegno di legge);
– l'introduzione per due anni della Flat Tax sul reddito incrementale Irpef e Ires (capo III del titolo I del presente disegno di legge);
– la riduzione dell'aliquota dell'Ires al 20 per cento (capo IV del titolo I del presente disegno di legge).
La prima e la seconda fase dell'introduzione della Flat Tax sono intervallate da una regressione data dalle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) alla Flat Tax per le partite Iva e alla tassazione delle società. È, quindi, necessario riportare il tutto allo stato precedente a tale legge di bilancio per il 2020 (si vedano gli articoli 23, comma 1, e 25 del presente disegno di legge).
La terza fase, a cui è dedicato il titolo II del presente disegno di legge, interessa l'applicazione della Flat Tax indistintamente a tutte le persone fisiche che compongono la famiglia fiscale, a prescindere dal reddito, e l'ulteriore riduzione dell'aliquota dell'Ires al 15 per cento.
Il tutto per rilanciare l'economia e la semplificazione. Le norme contenute nel presente disegno di legge, infatti, puntano non solo a rafforzare la competitività delle imprese e a incrementare l'occupazione, ma anche a incentivare i consumi delle famiglie, aumentando in tal modo allo stesso tempo il gettito fiscale e il PIL.
TITOLO I – IMPLEMENTAZIONE DELLA FASE II DELL'INTRODUZIONE DELLA FLAT TAX
I. Fase II della Flat Tax : Flat Tax per le famiglie fiscali con vincoli di reddito
Attualmente la tassazione del reddito è su base individuale e caratterizzata da meccanismi di determinazione della base imponibile e dell'imposta a volte molto complessi. L'obiettivo del capo I del titolo I del presente disegno di legge, dunque, è duplice: da un lato, creare una semplificazione del sistema e, dall'altro, giungere, quantomeno con riguardo a soglie non elevate di reddito, a una riduzione della pressione fiscale complessivamente gravante sulla famiglia, per tale intendendosi non solo la famiglia tradizionale ma anche quella delineata dalla recente evoluzione del costume sociale e dall'attuale legislazione.
A tal fine, è noto che la tassazione individuale, in presenza di aliquote progressive, rende, per un dato reddito familiare, l'onere tributario complessivamente dovuto da una famiglia maggiore al crescere del grado di dispersione con cui il reddito si divide tra i coniugi.
Il presente disegno di legge intende, dunque, provvedere alla revisione del trattamento tributario del reddito familiare con l'introduzione della Flat Tax per le famiglie fiscali.
Questa seconda fase della Flat Tax si inserisce tra le misure economiche con le quali lo Stato, in attuazione dell'articolo 31 della Costituzione, intende agevolare le famiglie con carichi familiari, come definiti all'articolo 2 del disegno di legge.
In particolare, il regime forfettario di cui all'articolo 1 rappresenta il regime naturale applicabile ai contribuenti della famiglia fiscale che, nell'anno precedente, hanno conseguito un reddito familiare, determinato secondo le disposizioni del capo I del titolo I del presente disegno di legge, non superiore (i) a euro 30.000 nel caso in cui la famiglia fiscale sia composta da un unico contribuente senza coniuge e senza familiari a carico (cosiddetta famiglia monocomponente), (ii) a euro 55.000 nel caso in cui la famiglia fiscale sia composta da un contribuente e da almeno il coniuge a carico o un familiare a carico (cosiddetta famiglia monoreddito) e (iii) a euro 70.000 nel caso in cui la famiglia fiscale sia composta da due coniugi contribuenti, a prescindere che abbiamo o meno familiari a carico (cosiddetta famiglia bireddito).
Resta salva, per i contribuenti della famiglia fiscale, la possibilità di applicare il regime ordinario esercitando l'opzione, con apposito modulo previsto dall'Agenzia delle entrate, da ritenere valida per ciascun anno successivo a quello dell'opzione, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Ai fini dell'applicazione del regime forfettario di cui al capo I del titolo I del presente disegno di legge, l'articolo 2 delinea le nozioni di:
– famiglia fiscale, intesa come:
a) famiglia composta da un unico contribuente senza coniuge e senza familiari a carico (cosiddetta famiglia monocomponente);
b) famiglia composta da un solo contribuente e da almeno il coniuge a carico o un familiare a carico (cosiddetta famiglia monoreddito);
c) famiglia composta da due coniugi contribuenti, a prescindere dalla presenza di familiari a carico (cosiddetta famiglia bireddito);
– contribuente, inteso come il soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche come identificato dall'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, diverso dal coniuge a carico e dal familiare a carico;
– coniuge, inteso come la persona fisica legata a un'altra persona fisica da vincolo matrimoniale di cui al titolo VI del libro I del codice civile o da vincolo di unione civile o di un altro contratto di convivenza trasmesso al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe, di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76;
– coniuge a carico, inteso come il coniuge il cui reddito complessivo non supera la soglia individuata ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
– familiare a carico, inteso come ogni figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché i nipoti orfani dei genitori a carico di ascendenti diretti o di parenti in linea collaterale, il cui reddito complessivo non supera la soglia individuata ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.
L'articolo 3 disciplina le modalità di determinazione del « reddito familiare » e del « reddito familiare imponibile ».
Il reddito familiare, ai sensi del comma 1, è costituito dalla somma dei redditi complessivi di ciascun contribuente della famiglia fiscale, con esclusione di quelli assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali.
I commi 2 e 3 del medesimo articolo distinguono le modalità di determinazione del reddito familiare, a seconda che si tratti di (i) redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa, arti o professioni o di (ii) redditi derivanti dalle altre categorie di reddito previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per la determinazione di questi ultimi continuano ad applicarsi le regole dettate dal suddetto decreto, senza però tener conto delle deduzioni ivi stabilite nonché di quelle contenute nelle leggi speciali.
Con riferimento alle modalità di determinazione dei redditi familiari derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa, arti o professioni, per ragioni di semplificazione e al fine di evitare di introdurre un ulteriore meccanismo di determinazione della base imponibile del reddito, si è ritenuto opportuno rinviare alla disciplina stabilita dall'articolo 1, commi 55, 64, primo periodo, 66 e 68, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cioè la Flat Tax per le partite Iva) nella versione in essere prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2020, la quale è stata ripristinata dall'articolo 25 del presente disegno di legge.
Il reddito familiare imponibile è dato dalla differenza tra il reddito familiare determinato ai sensi dell'articolo 3 e le deduzioni di cui all'articolo 4.
In base agli articoli 4 e 6 del presente disegno di legge, per esigenze di semplificazione del sistema e considerato il notevole abbassamento della pressione fiscale, sono state eliminate dal calcolo del reddito familiare imponibile e dell'imposta dovuta tutte le deduzioni, i crediti di imposta e le detrazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle leggi speciali, fatte salve quelle relative alla famiglia fiscale e ai relativi familiari a carico dettate dall'articolo 4. Le deduzioni in questione tengono conto dell'effettiva ripartizione del reddito, delle maggiori spese tra i diversi componenti della famiglia fiscale e della sua composizione.
Il comma 1 dell'articolo 4 stabilisce il valore delle deduzioni per ogni categoria di famiglia fiscale (cioè famiglia monocomponente, famiglia monoreddito e famiglia bireddito). Nello specifico, viene individuato un ammontare di deduzioni, il quale rimane invariato fino a un determinato ammontare di reddito familiare e poi decresce linearmente fino ad annullarsi a un certo ammontare di reddito familiare.
Data la previsione della decrescita lineare della deduzione a partire da un determinato valore di reddito familiare, la determinazione dell'ammontare della deduzione spettante, una volta superato tale valore, avviene effettuando la seguente operazione:
a) si calcola, anzitutto, il rapporto tra l'ammontare massimo della deduzione e la differenza tra l'ammontare di reddito familiare oltre il quale non è più possibile beneficiare dell'importo massimo della deduzione e quello oltre il quale la deduzione si annulla;
b) in seconda battuta, si moltiplica tale rapporto per il reddito familiare effettivamente realizzato dalla famiglia fiscale;
c) da ultimo, l'importo così calcolato viene sottratto a quello derivante dalla moltiplicazione di un numero pari alla soglia di reddito familiare oltre il quale la deduzione si annulla per il rapporto di cui alla lettera a).
Nel caso in cui il risultato sia superiore all'ammontare della deduzione, la deduzione equivale a tale ammontare; di converso, nel caso in cui il risultato sia inferiore a tale ammontare, la deduzione è pari al valore del risultato. In caso di risultato negativo, la deduzione è pari a zero.
Le deduzioni devono essere effettuate con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Per esempio, per quanto concerne le famiglie fiscali monoreddito, la determinazione della deduzione per il primo familiare a carico, pari a 4.000 euro con decrescita lineare da 23.000 euro a 43.000 euro, è effettuata secondo la seguente formula:
Nel caso in cui il risultato sia superiore a 4.000, la deduzione equivale a 4.000 euro; di converso, nel caso in cui il risultato sia inferiore a 4.000, la deduzione è pari al valore del risultato. Pertanto:
– dato un reddito familiare pari a 20.000 euro, si avrà un risultato della formula pari a 4.600; di conseguenza, la deduzione sarà pari a 4.000 euro;
– dato un reddito familiare pari a 28.568 euro, si avrà un risultato della formula pari a 2.886,40; di conseguenza, la deduzione sarà pari a 2.886 euro.
L'articolo 5 prevede l'istituzione di un'imposta sostitutiva (la Flat Tax):
– dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa, arti o professioni;
– dell'imposta sui redditi per le altre categorie di reddito.
Sulla parte di reddito familiare riferibile a redditi diversi rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa, arti o professioni, oltre all'imposta sostitutiva, si applicano le addizionali di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Per evitare inutili complicazioni, infatti, si è ritenuto necessario allineare la base imponibile delle addizionali comunali e regionale a quella della Flat Tax.
L'imposta sostitutiva è applicata sul reddito familiare imponibile con l'aliquota del 15 per cento in presenza di redditi familiari fino a 26.000 euro in caso di famiglia monocomponente, a 50.000 in caso di famiglia monoreddito o a 65.000 euro in caso di famiglia bireddito. Al fine di eliminare situazioni di iniquità fiscale e di mitigare gli impatti derivanti dall'ingresso nel regime ordinario, si è previsto che, qualora il reddito familiare ecceda i suddetti limiti, l'aliquota del 15 per cento sia aumentata linearmente, per ogni 1.000 euro di incremento reddituale:
– fino a 30.000 euro, di 1 punto percentuale in caso di famiglia monocomponente, arrivando, così, a un'aliquota massima pari al 19 per cento;
– fino a 55.000 euro, di 3 punti percentuali in caso di famiglia monoreddito, arrivando, così, a un'aliquota massima pari al 30 per cento;
– fino a 70.000 euro, di 1,5 punti percentuali in caso di famiglia bireddito, arrivando, così, a un'aliquota massima pari al 22,5 per cento.
Tale incremento lineare, così come la differenziazione delle aliquote di cui sopra, si giustifica con l'esigenza di garantire il graduale, progressivo passaggio dal regime della Flat Tax a quello ordinario, creando un'area di raccordo, tra, appunto, il regime della Flat Tax e quello ordinario, differenziata a seconda della tipologia di famiglia fiscale di cui il contribuente è parte al fine di equilibrare l'impatto dell'imposizione al crescere del reddito prodotto.
Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 5 individua la disciplina del regime ai fini Iva in linea con le disposizioni del regime forfettario già vigente per le partite Iva.
Sempre in un'ottica di semplificazione e al fine di individuare nel modo più unitario possibile l'effettiva ricchezza della famiglia fiscale, con l'articolo 7 viene concessa l'opportunità ai componenti della famiglia fiscale di presentare un'unica dichiarazione per meglio fotografare il reddito familiare e il reddito familiare imponibile. Le disposizioni sono tuttavia finalizzate a salvaguardare, in ogni caso, il principio di personalità dell'imposta, stabilendo la ripartizione del tributo in capo ai singoli contribuenti e confermando il principio per il quale gli obblighi sostanziali e strumentali, così come le responsabilità, sono determinati individualmente.
L'articolo 8, in parallelo alla presentazione di un'unica dichiarazione fiscale, attribuisce ai componenti della famiglia fiscale la facoltà di effettuare versamenti separati ovvero unitari, assegnandone il relativo onere ad uno solo dei suoi componenti.
Con l'articolo 9 si è inteso disciplinare il sistema delle ritenute in regime di Flat Tax sui redditi da lavoro dipendente ex articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In particolare, è stabilito che i redditi familiari imponibili sono assoggettati da parte del sostituto di imposta alla ritenuta di acconto avendo a riferimento l'aliquota della Flat Tax di cui all'articolo 5. Tale ritenuta è determinata ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito e tenendo conto delle deduzioni di cui all'articolo 4 rapportate al periodo stesso.
In questo modo, si è inteso allineare l'ammontare delle ritenute di acconto alla tassazione effettivamente applicata. A tal fine, come per il regime ordinario, è previsto l'obbligo per il percipiente di rilasciare al datore di lavoro un'apposita dichiarazione con la quale attesta: (i) la composizione del nucleo familiare al 1° gennaio dell'anno in corso e il codice fiscale di ciascun componente e (ii) la parte di reddito familiare, realizzato nel corso dell'anno precedente, attribuibile all'altro contribuente della famiglia fiscale.
Sono previste sanzioni in caso di dichiarazione mendace o mancata comunicazione di eventuali variazioni ove questo abbia comportano l'applicazione di una ritenuta inferiore a quella effettivamente dovuta.
L'applicazione delle ritenute in ragione della Flat Tax avviene su richiesta del contribuente che percepisce i redditi da lavoro dipendente. In assenza di tale richiesta, il sostituto d'imposta applica le ritenute avendo a riferimento le aliquote Irpef in vigore, con possibilità, ovviamente, di utilizzare il relativo credito in compensazione o richiederlo a rimborso.
D'altro canto, ai ricavi e ai compensi derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa, arti o professioni non si applica alcuna ritenuta in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L'articolo 10 regola i rapporti tra il presente regime forfettario e quello di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilendone la reciproca incompatibilità. In particolare, viene prevista la prevalenza della Flat Tax per le famiglie fiscali rispetto a quella per le partite Iva.
L'articolo 11 rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto anche nel passaggio dal regime di cui al capo I del titolo I del presente disegno di legge e il regime ordinario possono porsi i medesimi problemi già ivi affrontati in ordine all'applicazione dei criteri di cassa e competenza.
In base all'articolo 12 le modalità di accertamento e riscossione restano invariate rispetto al regime ordinario.
L'articolo 13 detta alcune regole di coordinamento con il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al fine di adeguare le sanzioni ivi previste alle peculiarità della famiglia fiscale. In particolare, viene stabilito che la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, si applica solo a quel componente della famiglia fiscale che dichiari un reddito inferiore a quella accertato o un'imposta inferiore a quella dovuta. Viene così salvaguardato il principio di personalità della sanzione che impedisce che la medesima sia irrogata nei confronti di chi ha correttamente dichiarato il proprio reddito. Si precisa inoltre che alla medesima sanzione soggiace chi renda dichiarazioni mendaci al sostituto di imposta al fine di beneficiare illegittimamente di una riduzione della ritenuta d'acconto rispetto a quella dovuta. Parallelamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (cioè la Flat Tax per le partite Iva) si è deciso di aggravare il trattamento sanzionatorio previsto nell'ipotesi di infedele indicazione. In tali casi, infatti, se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato, le misure delle sanzioni minime e massime applicabili sono aumentate del 10 per cento.
Inoltre viene sanzionato, come se avesse omesso la dichiarazione, colui che, pur presentando formalmente la medesima dichiarazione unitamente agli altri componenti della famiglia fiscale, non dichiari alcun reddito pur avendone la disponibilità.
Infine, con l'articolo 14 viene introdotta una clausola di salvaguardia, finalizzata ad evitare che i componenti della famiglia fiscale possano subire un trattamento impositivo più gravoso nel raro caso in cui l'applicazione del regime forfettario dovesse risultare meno conveniente rispetto al regime ordinario. In questa ipotesi, i componenti della famiglia fiscale avranno diritto ad un credito di imposta, pari alla differenza tra l'imposta sostitutiva applicata e l'imposta complessivamente applicabile secondo il regime ordinario, da utilizzare in compensazione, anche ad opera del sostituto d'imposta, o da chiedere a rimborso.
II. Fase II della Flat Tax: Accorpamento delle ultime tre aliquote dell'Irpef
Il capo II del titolo I del presente disegno di legge, al fine di mitigare l'imposizione fiscale sul reddito delle persone fisiche che non rientrano tra i soggetti che beneficiano della Flat Tax, intende accorpare le ultime tre aliquote dell'Irpef, abrogando l'aliquota del 41 per cento e quella del 43 per cento di cui all'articolo 11, comma 1, lettere d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, attualmente previste per i due scaglioni tra 55.000 euro e 75.000 euro e oltre i 75.000.
Per effetto della suddetta modifica, l'imposizione sul reddito delle persone fisiche sarà caratterizzata dalla presenza di soli tre scaglioni di reddito delle tre corrispondenti aliquote; ovverosia dall'aliquota del:
– 23 per cento per i redditi fino a 15.000 euro;
– 27 per cento per i redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro; e
– 38 per cento (quest'ultima come aliquota massima) per i redditi oltre 28.000 euro.
III. Fase II della Flat Tax : Imposta sostitutiva sul reddito incrementale delle persone fisiche e delle società
Il capo III del titolo I del presente disegno di legge intende introdurre per due anni, sulla parte del reddito delle persone fisiche e delle società eccedente il reddito complessivo dichiarato per il periodo d'imposta precedente, come determinato ai fini Irpef o Ires, l'imposta sostitutiva del 15 per cento (articolo 16, comma 1).
Per le persone fisiche, l'imposta è sostitutiva dell'Irpef, delle relative addizionali e, ove dovuta, dell'Irap. Per le società, l'imposta è sostitutiva dell'Ires.
Ai sensi dell'articolo 17, la base imponibile dell'imposta sostitutiva sul reddito incrementale è costituita dall'incremento di reddito conseguito rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente, rivalutato in base agli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sul costo della vita per lo stesso anno (e cioè 2021 a fronte del 2020 rivalutato e 2022 a fronte del 2021 rivalutato).
L'articolo 18 introduce un sistema premiale per coloro che incrementano il proprio reddito dichiarato, prevedendo una soglia minima del 10 per cento annuo che, qualora raggiunta, permette di evitare i controlli (comma 1). I suddetti effetti premiali non si applicano nel caso in cui la mancata dichiarazione integri una fattispecie stabilita dalla legge come reato di natura fiscale (comma 2).
Gli articoli da 19 a 21 del presente disegno di legge mirano ad allineare l'imposta sostitutiva alle disposizioni Irpef e dell'Ires in materia di versamenti, accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso e quant'altro rilevante.
IV. Fase II della Flat Tax : Riduzione Ires
Il capo IV del titolo I del presente disegno di legge intende rilanciare la crescita riducendo il carico fiscale delle società al fine di dare un nuovo impulso allo sviluppo economico del Paese. In quest'ottica, si rende necessaria una riduzione progressiva dell'aliquota dell'imposta sul reddito della società dall'attuale 24 per cento al 20 per cento per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022.
Per fare ciò, viene modificato l'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riducendo appunto l'aliquota Ires dal 24 per cento al 20 per cento.
La riduzione dell'aliquota comporta l'abrogazione della cosiddetta mini-IRES di cui al decreto-legge Crescita (articolo 23) e la rideterminazione della percentuale di reddito esclusa da imposizione ai fini del cosiddetto « Patent Box » introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, così da non ridurre ulteriormente la tassazione rispetto al sistema in vigore (articolo 24).
V. Fase II della Flat Tax : Disposizioni finali
L'articolo 25 ha la finalità di eliminare le storture date dalle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) alla Flat Tax per le partite Iva e alla tassazione delle società.
L'articolo 26 si occupa delle coperture.
Al riguardo è importante rilevare che l'introduzione dell'imposta sostitutiva sul reddito Irpef incrementale di cui al capo IV del titolo I non comporta oneri per lo Stato. Di converso, scopo di tale imposta sostitutiva sui redditi incrementali è anche quello di far emergere l'imponibile per finanziare le altre disposizioni della presente proposta (Flat Tax per le famiglie fiscali e riduzione Irpef e Ires).
Si intendono, infatti, stimolare i contribuenti ad aumentare spontaneamente i redditi dichiarati senza incorrere nell'aumento dell'aliquota marginale che, così com'è attualmente, disincentiva in molti casi l'emersione di ulteriore materia imponibile.
Si aggiunga poi che l'introduzione della Flat Tax per le famiglie fiscali e la riduzione di Ires e Irpef permette di incrementare le entrate per lo Stato, rendendo sempre meno conveniente nascondere al fisco materia imponibile, come rappresenta chiaramente la curva di Laffer.
L'articolo 27 prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono emanate le disposizioni per l'applicazione delle imposte sostitutive previste dal presente disegno di legge.
L'articolo 28 dispone che le previsioni contenute nei capi I (Flat Tax per le famiglie fiscali) e II (modifiche alle aliquote dell'Irpef) del disegno di legge si applicano a decorrere dal 2021.
La decorrenza dell'imposta sostitutiva sul reddito incrementale Irpef e Ires di cui al capo III del titolo I è disciplinata dall'articolo 16, mentre quella del capo IV dagli articoli 22, 23 e 24.
TITOLO II – IMPLEMENTAZIONE DELLA FASE III DELL'INTRODUZIONE DELLA FLAT TAX
Il titolo II del presente disegno di legge disciplina l'introduzione a regime della Flat Tax, che diverrà applicabile a tutte le persone fisiche senza i limiti di reddito previsti dalle disposizioni di cui al capo I del titolo I e a tutti i soggetti Ires.
I. Fase III della Flat Tax: abrogazione della Flat Tax per le famiglie fiscali con vincoli di reddito e riduzione dell'aliquota dell'Ires al 15 per cento
A tale scopo, l'articolo 29 dispone la cessazione dell'efficacia degli articoli da 1 a 14 a partire dal momento in cui entrerà in vigore la nuova disciplina della Flat Tax estesa a tutti i contribuenti, ovverosia dal periodo d'imposta 2023. Il comma 2 del medesimo articolo 29 prevede poi l'ulteriore riduzione dell'aliquota dell'Ires al 15 per cento, portando così a pieno compimento l'applicazione della Flat Tax per i soggetti sottoposti a tale imposta.
II. Fase III della Flat Tax : Flat Tax per le famiglie fiscali senza vincoli di reddito
L'articolo 30 stabilisce che dal 1° gennaio 2023 la Flat Tax sarà applicabile a tutti i contribuenti senza i limiti precedentemente stabiliti.
Gli articoli da 31 a 44 sostituiscono, pertanto, gli articoli da 1 a 14, eliminando detti limiti e rendendo la Flat Tax applicabile alla totalità delle persone fisiche.
Resta in ogni caso salva, per i contribuenti della famiglia fiscale, la possibilità di applicare il regime ordinario esercitando l'opzione, secondo le modalità già previste dal capo I del titolo I.
III. Fase III della Flat Tax : Disposizioni finali
L'articolo 45 si occupa delle coperture nei medesimi termini della disposizione sulle coperture della Flat Tax per le famiglie fiscali della fase II (cioè quella con vincoli di reddito disciplinata dal capo I del titolo I).
L'articolo 46 prevede che, entro il 30 giugno 2022, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano emanate le disposizioni per l'applicazione delle imposte sostitutive previste dalla fase III della Flat Tax.
Titolo I
FASE II DELL'INTRODUZIONE DELLA FLAT TAX
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FLAT TAX PER LE FAMIGLIE FISCALI CON VINCOLI DI REDDITO
Art. 1.
(Regime forfettario del trattamento tributario del reddito familiare)
1. I componenti della famiglia fiscale, come definita all'articolo 2, applicano il regime forfettario di cui al presente capo se nell'anno precedente hanno conseguito un reddito familiare, determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, non superiore a:
a) euro 30.000 in caso di famiglia fiscale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1);
b) euro 55.000 in caso di famiglia fiscale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2);
c) euro 70.000 in caso di famiglia fiscale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3).
2. I componenti della famiglia fiscale possono optare per l'applicazione del regime ordinario. L'opzione è comunicata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui si è prodotto il reddito. L'opzione resta valida per ciascun anno successivo a quello in cui è stata effettuata, fino a quando l'opzione stessa non è revocata.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) « famiglia fiscale »:
1) la famiglia composta da un solo contribuente senza coniuge e senza familiari a carico;
2) la famiglia composta da un solo contribuente e da almeno il coniuge a carico o un familiare a carico;
3) la famiglia composta da due coniugi contribuenti, a prescindere dalla presenza di familiari a carico;
b) « contribuente »: il soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche come definito dall'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diverso dal coniuge a carico e dal familiare a carico;
c) « coniuge »: persona fisica legata a un'altra persona fisica da vincolo matrimoniale di cui al titolo VI del libro I del codice civile o da vincolo di unione civile o di un altro contratto di convivenza trasmesso al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe, di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76;
d) « coniuge a carico »: coniuge il cui reddito complessivo non supera la soglia individuata ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
e) « familiare a carico »: ogni figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché i nipoti orfani dei genitori a carico di ascendenti diretti o di parenti in linea collaterale, il cui reddito complessivo non supera la soglia individuata ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 3.
(Reddito familiare e reddito familiare
imponibile)
1. Il reddito familiare è costituito dalla somma dei redditi complessivi di ciascun contribuente della famiglia fiscale. Sono esclusi dal calcolo del reddito familiare i redditi assoggettati a tassazione separata e quelli soggetti a imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, ad esclusione di quelli derivanti da attività d'impresa, arti o professioni assoggettati all'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 1, commi 55, 64, primo periodo, 66 e 68, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Ai fini della determinazione del reddito familiare, i redditi complessivi di ciascun contribuente diversi da quelli derivanti da attività d'impresa, arti o professioni sono determinati secondo le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza tener conto delle deduzioni previste dal medesimo testo unico e di quelle previste dalle leggi speciali.
3. Ai fini della determinazione del reddito familiare, per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 55, 64, primo periodo, 66 e 68, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Il reddito familiare imponibile è dato dalla differenza tra il reddito familiare determinato ai sensi dei commi precedenti e le deduzioni di cui all'articolo 4.
Art. 4.
(Deduzioni)
1. Dal reddito familiare si deducono pro quota i seguenti importi:
a) nel caso della famiglia fiscale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1): 14.000 euro per un reddito familiare non superiore a 14.000 euro. La deduzione decresce linearmente fino ad annullarsi a 30.000 euro di reddito familiare;
b) nel caso della famiglia fiscale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2):
1) per la famiglia fiscale: 13.000 euro per un reddito familiare non superiore a 20.000 euro. La deduzione decresce linearmente fino ad annullarsi a 33.000 euro di reddito familiare;
2) per il coniuge a carico: 3.000 euro per un reddito familiare non superiore a 22.000 euro. La deduzione decresce linearmente fino ad annullarsi a 40.000 euro di reddito familiare;
3) per il primo familiare a carico: 4.000 euro per un reddito familiare non superiore a 23.000 euro. La deduzione decresce linearmente fino ad annullarsi a 43.000 euro di reddito familiare;
4) per il secondo familiare a carico: 5.000 euro per un reddito familiare non superiore a 26.000 euro. La deduzione decresce linearmente fino ad annullarsi a 48.000 euro di reddito familiare;
5) per il terzo familiare a carico e per ciascuno di quelli successivi: 6.000 euro per un reddito familiare non superiore a 29.000 euro. La deduzione decresce linearmente fino ad annullarsi a 55.000 euro di reddito familiare;
c) nel caso della famiglia fiscale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3):
1) per la famiglia fiscale: 14.000 euro per un reddito familiare non superiore a 28.000 euro. La deduzione decresce linearmente fino ad annullarsi a 55.000 euro di reddito familiare;
2) per il secondo contribuente: 13.000 euro per un reddito familiare non superiore a 28.000 euro. La deduzione decresce linearmente fino ad annullarsi a 60.000 euro di reddito familiare;
3) per il primo familiare a carico: 4.500 euro per un reddito familiare non superiore a 40.000 euro. La deduzione decresce linearmente fino ad annullarsi a 65.000 euro di reddito familiare;
4) per il secondo familiare a carico: 5.000 euro per un reddito familiare non superiore a 50.000 euro. La deduzione decresce linearmente fino ad annullarsi a 75.000 euro di reddito familiare;
5) per il terzo familiare a carico e per ciascuno di quelli successivi: 6.000 euro per un reddito familiare non superiore a 50.000 euro. La deduzione decresce linearmente fino ad annullarsi a 75.000 euro di reddito familiare.
2. Le deduzioni previste dal comma 1 devono essere effettuate con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Sono ammesse specifiche deduzioni per finalità di adeguamento edilizio, sismico ed energetico.
Art. 5.
(Flat Tax)
1. Sulla parte del reddito familiare imponibile riferibile a redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa, arti o professioni, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota prevista dai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Sulla parte del reddito familiare imponibile riferibile a tutti gli altri redditi diversi da quelli di cui al comma 1:
a) si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con l'aliquota prevista dai commi 3 e 4;
b) si applicano le addizionali di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 è pari al 15 per cento in presenza di redditi familiari fino a:
a) 26.000 euro, in caso di famiglia fiscale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1);
b) 50.000 euro, in caso di famiglia fiscale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2);
c) 65.000 euro, in caso di famiglia fiscale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3).
4. In caso di reddito familiare eccedente i limiti di cui al comma 3, l'aliquota di cui al medesimo comma 3 è aumentata linearmente, per ogni 1.000 euro di incremento reddituale:
a) fino a 30.000 euro, di 1 punto percentuale, in caso di famiglia fiscale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1);
b) fino a 55.000 euro, di 3 punti percentuali, in caso di famiglia fiscale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2);
c) fino a 70.000 euro, di 1,5 punti percentuali, in caso di famiglia fiscale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3).
Art. 6.
(Detrazioni)
1. All'imposta determinata ai sensi dell'articolo 5 non si applica alcuna detrazione né alcun credito di imposta previsto dalla legge.
Art. 7.
(Dichiarazione della famiglia fiscale)
1. I contribuenti facenti parte della famiglia fiscale presentano un'unica dichiarazione dei redditi.
2. L'imposta sostitutiva, determinata secondo le disposizioni del presente capo, è ripartita per ciascun contribuente in proporzione alla parte di reddito familiare realizzato. Restano fermi gli obblighi sostanziali e strumentali e le responsabilità facenti capo ad ognuno dei contribuenti.
3. Le addizionali di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, determinate secondo le disposizioni del presente capo, sono ripartite per ciascun contribuente in proporzione alla parte di reddito familiare realizzato diverso da quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5. Restano fermi gli obblighi sostanziali e strumentali e le responsabilità facenti capo ad ognuno dei contribuenti.
4. Ai contribuenti della famiglia fiscale esercenti un'attività di impresa, arte o professione si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 8.
(Opzione per il versamento)
1. Su opzione da esercitare nella dichiarazione della famiglia fiscale, uno dei contribuenti che compongono la famiglia fiscale può farsi carico del versamento integrale delle imposte di cui all'articolo 5.
Art. 9.
(Ritenuta d'acconto)
1. Su richiesta del percipiente, la ritenuta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è operata sul reddito familiare corrisposto in ciascun periodo di paga con le aliquote di cui all'articolo 5 della presente legge, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito e tenendo conto delle deduzioni di cui all'articolo 4 della presente legge rapportate al periodo stesso.
2. A tale fine, il percipiente rilascia al datore di lavoro un'apposita dichiarazione con la quale attesta:
a) la composizione del nucleo familiare al 1° gennaio dell'anno in corso e il codice fiscale di ciascun componente;
b) la parte di reddito familiare, realizzato nel corso dell'anno precedente, attribuibile all'altro contribuente della famiglia fiscale.
3. Con la dichiarazione di cui al comma 2 il percipiente si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
4. Nel caso in cui sia rilasciata una dichiarazione mendace o non siano comunicate eventuali variazioni e ciò abbia comportato l'applicazione di una ritenuta inferiore a quella effettivamente applicabile, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. Agli esercenti attività di impresa, arti o professione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 10.
(Rapporto tra regimi forfettari in materia
di Flat Tax)
1. L'applicazione del regime forfettario di cui all'articolo 1 determina l'interruzione, con riferimento all'anno per il quale è applicato, del regime di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 11.
(Passaggio di regime)
1. Nel passaggio tra il regime di cui al presente capo e quello ordinario e viceversa si applica, in quanto compatibile, l'articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinati gli effetti in capo ai contribuenti facenti parte della famiglia fiscale derivanti dal passaggio di cui al comma 1.
Art. 12.
(Accertamento e riscossione)
1. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive.
Art. 13.
(Regime sanzionatorio)
1. In caso di dichiarazione infedele dell'imposta sostitutiva di cui al presente capo, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è irrogata a carico del soggetto che ha dichiarato un reddito inferiore rispetto a quello accertato o un'imposta inferiore rispetto a quella dovuta. Alla medesima sanzione soggiace chi, dichiarando al sostituto di imposta di rientrare nell'ambito di applicazione del presente regime in assenza dei relativi presupposti, subisce ritenute inferiori a quelle effettivamente dovute. Le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato.
2. Qualora uno dei soggetti di cui all'articolo 1, pur presentando la dichiarazione, non dichiari alcun reddito, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Art. 14.
(Clausola di salvaguardia)
1. Qualora l'imposta sostitutiva determinata secondo le disposizioni del presente capo risulti superiore a quella complessivamente applicabile ai contribuenti della famiglia fiscale secondo le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a questi ultimi è attribuito, pro quota, un credito di imposta da utilizzare in compensazione, anche tramite il datore di lavoro, o da chiedere a rimborso in sede di dichiarazione.
2. Il credito d'imposta è pari alla differenza tra l'imposta sostitutiva determinata secondo le disposizioni del presente capo e l'imposta complessivamente applicabile ai membri della famiglia fiscale secondo le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOPPRESSIONE DI ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
Art. 15.
(Soppressione di aliquote Irpef)
1. Al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), le parole: « e fino a 55.000 euro » sono soppresse;
b) le lettere d) ed e) sono abrogate.
Capo III
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL REDDITO INCREMENTALE
Art. 16.
(Flat Tax incrementale)
1. Sulla parte del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche eccedente il reddito dichiarato per il periodo d'imposta precedente si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.
2. Sulla parte del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società eccedente il reddito dichiarato per il periodo d'imposta precedente si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con l'aliquota del 15 per cento.
3. Le imposte sostitutive di cui al presente articolo si applicano per due anni, a decorrere dai redditi prodotti nel 2021 per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e nel periodo in corso al 31 dicembre 2021 per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società.
Art. 17.
(Base imponibile)
1. La base imponibile dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16 è costituita dall'incremento di reddito conseguito rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente, rivalutato in base agli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sul costo della vita per lo stesso anno.
Art. 18.
(Reddito conforme)
1. Qualora la base imponibile di cui all'articolo 17 superi il reddito lordo dichiarato, comprensivo degli oneri deducibili, dell'anno 2019, rivalutato in base agli indici dell'ISTAT sul costo della vita per il medesimo anno, di una percentuale pari al 10 per cento, il reddito è considerato conforme e non accertabile.
2. La previsione di cui al comma 1 non si applica nei casi in cui il mancato reddito dichiarato determini l'esistenza di reati di natura fiscale.
Art. 19.
(Versamenti)
1. I versamenti dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16, comma 1, sono effettuati con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. I versamenti dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16, comma 2, sono effettuati con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l'imposta sul reddito delle società.
Art. 20.
(Accertamento, riscossione, sanzioni
e contenzioso)
1. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette e di imposta regionale sulle attività produttive.
Art. 21.
(Rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLA SOCIETÀ
Art. 22.
(Flat Tax per le società)
1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 24 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento » con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022.
Art. 23.
(Abrogazione dell'ACE e della mini-IRES)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 287 è abrogato con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi da 1 a 8 sono abrogati con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
Art. 24.
(Modifiche alle disposizioni in materia
di Patent Box)
1. Al comma 39 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « in quanto esclusi per il 40 per cento del relativo ammontare » con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25.
(Riallineamento alla Flat Tax per le partite Iva prevista dalla legge di bilancio
per il 2019)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi 691 e 692 sono abrogati.
Art. 26.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo, valutato in 13 miliardi di euro con riferimento alle misure per la famiglia, in 4 miliardi di euro con riferimento all'accorpamento delle ultime tre aliquote dell'Irpef al 38 per cento e in 5 miliardi di euro con riferimento alla revisione dell'Ires, si provvede a valere sulle risorse del fondo denominato « Flat Tax fase II », allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al fondo di cui al comma 1 confluiscono le maggiori entrate, registrate a consuntivo, derivanti dall'aumento del livello di fedeltà fiscale conseguenti alle misure di cui al presente titolo e dall'incremento dell'attività economica conseguente alla riduzione delle aliquote fiscali di cui al presente titolo.
3. Il fondo di cui al comma 1 è altresì alimentato con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla riparametrazione delle deduzioni e detrazioni fiscali in ragione anche del valore del reddito imponibile.
4. Il fondo di cui al comma 1 è istituito e alimentato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Qualora i maggiori oneri di cui al comma 1 non trovino compensazione mediante l'utilizzo delle risorse di cui ai commi 2 e 3, ad essi si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità, in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare, sul piano di rientro verso l'obiettivo programmatico strutturale, previa autorizzazione del Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Art. 27.
(Provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono emanate le disposizioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al capo I e per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al capo III.
Art. 28.
(Entrata in vigore delle disposizioni
dei capi I e II)
1. Le disposizioni di cui al capo I e capo II si applicano ai redditi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Titolo II
FASE III DELL'INTRODUZIONE DELLA FLAT TAX
Capo I
DISAPPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FLAT TAX PER LE FAMIGLIE FISCALI E ULTERIORE RIDUZIONE DELL'IRES PREVISTE PER LA FASE III DELL'INTRODUZIONE DELLA FLAT TAX
Art. 29.
(Soppressione della Flat Tax per le famiglie fiscali con vincoli di reddito e ulteriore riduzione dell'Ires)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 cessano di avere efficacia le disposizioni del capo I del titolo I.
2. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 22 della presente legge, le parole: « 24 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento » con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
3. Al comma 39 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 24 della presente legge, le parole: « in quanto esclusi per il 40 per cento del relativo ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « in quanto esclusi per il 20 per cento del relativo ammontare » con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FLAT TAX PER LE FAMIGLIE FISCALI SENZA VINCOLI DI REDDITO
Art. 30.
(Data di efficacia della Flat Tax per le famiglie fiscali senza vincoli di reddito)
1. La tassazione della famiglia fiscale è disciplinata dal presente capo con riferimento ai redditi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Art. 31.
(Regime forfettario del trattamento tributario del reddito familiare)
1. I componenti della famiglia fiscale applicano il regime forfettario di cui al presente capo.
2. I componenti della famiglia fiscale possono optare per l'applicazione del regime ordinario. L'opzione è comunicata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui si è prodotto il reddito. L'opzione resta valida per ciascun anno successivo a quello in cui è stata effettuata, fino a quando l'opzione stessa non è revocata.
Art. 32.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) « famiglia fiscale »:
1) la famiglia composta da un solo contribuente senza coniuge e senza familiari a carico;
2) la famiglia composta da un solo contribuente e da almeno il coniuge a carico o un familiare a carico;
3) la famiglia composta da due coniugi contribuenti, a prescindere dalla presenza di familiari a carico;
b) « contribuente »: il soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche come definito dall'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diverso dal coniuge a carico e dal familiare a carico;
c) « coniuge »: persona fisica legata a un'altra persona fisica da vincolo matrimoniale di cui al titolo VI del libro I del codice civile o da vincolo di unione civile o di un altro contratto di convivenza trasmesso al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe, di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76;
d) « coniuge a carico »: coniuge il cui reddito complessivo non supera la soglia individuata ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
e) « familiare a carico »: ogni figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché i nipoti orfani dei genitori a carico di ascendenti diretti o di parenti in linea collaterale, il cui reddito complessivo non supera la soglia individuata ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 33.
(Reddito familiare e reddito familiare
imponibile)
1. Il reddito familiare è costituito dalla somma dei redditi complessivi di ciascun contribuente della famiglia fiscale. Sono esclusi dal calcolo del reddito familiare i redditi assoggettati a tassazione separata e quelli soggetti a imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, ad esclusione di quelli derivanti da attività d'impresa, arti o professioni assoggettati all'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 1, commi 55, 64, primo periodo, 66 e 68, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Ai fini della determinazione del reddito familiare, i redditi complessivi di ciascun contribuente diversi da quelli derivanti da attività d'impresa, arti o professioni sono determinati secondo le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza tener conto delle deduzioni previste dal medesimo testo unico e di quelle previste dalle leggi speciali.
3. Ai fini della determinazione del reddito familiare, per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 55, 64, primo periodo, 66 e 68, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Il reddito familiare imponibile è dato dalla differenza tra il reddito familiare determinato ai sensi dei commi precedenti e le deduzioni di cui all'articolo 34.
Art. 34.
(Deduzioni)
1. Dal reddito familiare si deducono pro quota i seguenti importi:
a) nel caso della famiglia fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a), numero 1): 14.000 euro per un reddito familiare non superiore a 14.000 euro. La deduzione decresce linearmente fino ad annullarsi a 30.000 euro di reddito familiare;
b) nel caso della famiglia fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a), numero 2):
1) per la famiglia fiscale: 13.000 euro per un reddito familiare non superiore a 20.000 euro. La deduzione decresce linearmente fino ad annullarsi a 33.000 euro di reddito familiare;
2) per il coniuge a carico: 3.000 euro per un reddito familiare non superiore a 22.000 euro. La deduzione decresce linearmente fino ad annullarsi a 40.000 euro di reddito familiare;
3) per il primo familiare a carico: 4.000 euro per un reddito familiare non superiore a 23.000 euro. La deduzione decresce linearmente fino ad annullarsi a 43.000 euro di reddito familiare;
4) per il secondo familiare a carico: 5.000 euro per un reddito familiare non superiore a 26.000 euro. La deduzione decresce linearmente fino ad annullarsi a 48.000 euro di reddito familiare;
5) per il terzo familiare a carico e per ciascuno di quelli successivi: 6.000 euro per un reddito familiare non superiore a 29.000 euro. La deduzione decresce linearmente fino ad annullarsi a 55.000 euro di reddito familiare;
c) nel caso della famiglia fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a), numero 3):
1) per la famiglia fiscale: 14.000 euro per un reddito familiare non superiore a 28.000 euro. La deduzione decresce linearmente fino ad annullarsi a 55.000 euro di reddito familiare;
2) per il secondo contribuente: 13.000 euro per un reddito familiare non superiore a 28.000 euro. La deduzione decresce linearmente fino ad annullarsi a 60.000 euro di reddito familiare;
3) per il primo familiare a carico: 4.500 euro per un reddito familiare non superiore a 40.000 euro. La deduzione decresce linearmente fino ad annullarsi a 65.000 euro di reddito familiare;
4) per il secondo familiare a carico: 5.000 euro per un reddito familiare non superiore a 50.000 euro. La deduzione decresce linearmente fino ad annullarsi a 75.000 euro di reddito familiare;
5) per il terzo familiare a carico e per ciascuno di quelli successivi: 6.000 euro per un reddito familiare non superiore a 50.000 euro. La deduzione decresce linearmente fino ad annullarsi a 75.000 euro di reddito familiare.
2. Le deduzioni previste dal comma 1 devono essere effettuate con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Sono ammesse specifiche deduzioni per finalità di adeguamento edilizio, sismico ed energetico.
Art. 35.
(Flat Tax)
1. Sulla parte del reddito familiare imponibile riferibile a redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa, arti o professioni, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota prevista dal comma 3 del presente articolo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Sulla parte del reddito familiare imponibile riferibile a tutti gli altri redditi diversi da quelli di cui al comma 1 si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota prevista dal comma 3.
3. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 è pari al 15 per cento.
Art. 36.
(Detrazioni)
1. All'imposta determinata ai sensi dell'articolo 35 non si applica alcuna detrazione né alcun credito di imposta previsto dalla legge.
Art. 37.
(Dichiarazione della famiglia fiscale)
1. I contribuenti facenti parte della famiglia fiscale presentano un'unica dichiarazione dei redditi.
2. L'imposta sostitutiva, determinata secondo le disposizioni del presente capo, è ripartita per ciascun contribuente in proporzione alla parte di reddito familiare realizzato. Restano fermi gli obblighi sostanziali e strumentali e le responsabilità facenti capo ad ognuno dei contribuenti.
3. Ai contribuenti della famiglia fiscale esercenti un'attività di impresa, arte o professione si applicano altresì le regole di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 38.
(Opzione per il versamento)
1. Su opzione da esercitare nella dichiarazione della famiglia fiscale, uno dei contribuenti che compongono la famiglia fiscale può farsi carico del versamento integrale delle imposte di cui all'articolo 35.
Art. 39.
(Ritenuta d'acconto)
1. Su richiesta del percipiente, la ritenuta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è operata sul reddito familiare corrisposto in ciascun periodo di paga con l'aliquota di cui all'articolo 35 della presente legge, tenendo conto delle deduzioni di cui all'articolo 34 rapportate al periodo stesso.
2. A tale fine, il percipiente rilascia al datore di lavoro un'apposita dichiarazione con la quale attesta:
a) la composizione del nucleo familiare al 1° gennaio dell'anno in corso e il codice fiscale di ciascun componente;
b) la parte di reddito familiare, realizzato nel corso dell'anno precedente, attribuibile all'altro contribuente della famiglia fiscale.
3. Con la dichiarazione di cui al comma 2 il percipiente si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
4. Nel caso in cui sia rilasciata una dichiarazione mendace o non siano comunicate eventuali variazioni e ciò abbia comportato l'applicazione di una ritenuta inferiore a quella effettivamente applicabile, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. Agli esercenti attività di impresa, arti o professioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 40.
(Rapporto tra regimi forfettari in materia
di Flat Tax)
1. L'applicazione del regime forfettario di cui all'articolo 31 determina l'interruzione, con riferimento all'anno per il quale è applicato, del regime di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 41.
(Passaggio di regime)
1. Nel passaggio tra il regime di cui al presente capo e quello ordinario e viceversa si applica, in quanto compatibile, l'articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinati gli effetti in capo ai contribuenti facenti parte della famiglia fiscale derivanti dal passaggio di cui al comma 1.
Art. 42.
(Accertamento e riscossione)
1. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 35 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive.
Art. 43.
(Regime sanzionatorio)
1. In caso di dichiarazione infedele dell'imposta sostitutiva di cui al presente capo, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, è irrogata a carico del soggetto che ha dichiarato un reddito inferiore rispetto a quello accertato o un'imposta inferiore rispetto a quella dovuta. Alla medesima sanzione soggiace chi, dichiarando al sostituto di imposta di rientrare nell'ambito di applicazione del presente regime in assenza dei relativi presupposti, subisce ritenute inferiori a quelle effettivamente dovute. Le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato.
2. Qualora uno dei soggetti di cui all'articolo 31, pur presentando la dichiarazione, non dichiari alcun reddito, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.
Art. 44.
(Clausola di salvaguardia)
1. Qualora l'imposta sostitutiva determinata secondo le disposizioni del presente capo risulti superiore a quella complessivamente applicabile ai contribuenti della famiglia fiscale secondo le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a questi ultimi è attribuito, pro quota, un credito di imposta da utilizzare in compensazione, anche tramite il datore di lavoro, o da chiedere a rimborso in sede di dichiarazione.
2. Il credito d'imposta è pari alla differenza tra l'imposta sostitutiva determinata secondo le disposizioni del presente capo e l'imposta complessivamente applicabile ai membri della famiglia fiscale secondo le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 45.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo, valutato in 38 miliardi di euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo denominato « Flat Tax fase III », allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al fondo di cui al comma 1 confluiscono gli eventuali residui attivi del fondo denominato « Flat Tax fase II » di cui all'articolo 26 e le maggiori entrate, registrate a consuntivo, derivanti dall'aumento del livello di fedeltà fiscale conseguenti alle misure di cui al presente titolo e dall'incremento dell'attività economica conseguente alla riduzione delle aliquote fiscali di cui al presente titolo.
3. Il fondo di cui al comma 1 è istituito e alimentato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Qualora i maggiori oneri di cui al comma 1 non trovino compensazione mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, ad essi si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità, in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare, sul piano di rientro verso l'obiettivo programmatico strutturale, previa autorizzazione del Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Art. 46.
(Provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate)
1. Entro il 30 giugno 2022, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono emanate le disposizioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al capo II.