Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1784
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori GARAVINI, MAGORNO, CUCCA e UNTERBERGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2020

Disposizioni relative alla definizione di un quadro normativo nazionale di sostegno e promozione alla pratica degli orti urbani

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende delineare un quadro normativo comune che favorisca e promuova a livello nazionale la pratica dei cosiddetti « orti urbani », integrando le virtuose, ma isolate, esperienze già attuate da alcuni comuni italiani.
Gli orti urbani rappresentano una risposta sana ed ecologica al necessario incontro tra diverse esigenze di carattere culturale e sociale. Si tratta di aree verdi, sia pubbliche sia private, concesse a cittadini e associazioni affinché se ne prendano cura attraverso la coltivazione di prodotti agricoli. Grazie a questa pratica, si favorisce la manutenzione del verde e degli spazi pubblici, promuovendo al tempo stesso l'occupazione di alcune specifiche categorie, contrastando l'abbandono di terreni che altrimenti rimarrebbero inutilizzati e abbandonati all'incuria.
Allo stesso tempo, si sostiene la diffusione di una « cultura del verde » anche nei centri urbani, orientando le persone alla vita all'aria aperta, dedicata ad abitudini salutari e benefiche per lo spirito, oltre che per il corpo. Si introduce così quel concetto di ecologia sociale che mette al centro la natura correlata alla società civile che la abita, un nuovo umanesimo ambientalista che incontra una nuova convinzione figlia dell'ecologia integrale. Numerosi studi dimostrano come le attività all'aria aperta, come il giardinaggio, abbiano un effetto benefico e terapeutico, anche dal punto di vista psicologico. Il giardinaggio urbano ha un effetto positivo sulla qualità della vita sia per la persona sia per la comunità. Offre un posto di svago all'aperto come contrappeso alla vita urbana. I bambini possono scoprire la natura, imparare come funziona la coltivazione di piante e giocare all'aperto.
Gli orti urbani possono inoltre rappresentare un'importante occasione di incontro tra cittadini italiani e cittadini di origine straniera al di fuori del contesto lavorativo, attraverso la condivisione di momenti e spazi solitamente dedicati al tempo libero.
La divisione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità invita a investire di più su questo tema, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista legislativo, proprio per gli effetti benefici sulla salute pubblica. Abituare i cittadini a una maggiore interazione con l'ambiente, infatti, porta a benefici di carattere non solo ecologico ma anche sanitario. È noto, a tal proposito, come una cittadinanza in salute comporti un risparmio per la spesa pubblica in termini di assistenza sanitaria.
Gli orti urbani aiutano inoltre a ridurre l'inquinamento atmosferico nelle aree in cui si trovano. Il moltiplicarsi di aree verdi contrasta l'avanzata di malattie correlate all'inquinamento atmosferico che, come sappiamo, sta diventando una piaga per i nostri maggiori centri urbani. Diversi studi confermano come l'inquinamento sia tra le prima cause di mortalità al mondo e il nostro Paese rientra purtroppo appieno all'interno di questo quadro.
Il Report sulla qualità dell'aria 2017 della Fondazione per lo sviluppo sostenibile conferma che in Italia l'inquinamento atmosferico causa ogni anno oltre 90.000 morti premature; con più di 1.500 decessi per milione di abitanti l'Italia resta drammaticamente al di sopra della media europea. L'aria inquinata causa 500.000 morti premature in Europa ogni anno, uccidendo circa venti volte di più degli incidenti stradali.
L'agricoltura è da sempre un pilastro della nostra cultura e della nostra storia. L'orto ha sempre rappresentato un elemento di grande importanza nell'urbanistica italiana. Basti pensare agli orti nati dentro i conventi o annessi a palazzi nobiliari in epoca medievale, tutt'altro che isolati dal contesto sociale, immersi bensì nel centro storico.
In Italia si contano già diversi comuni che hanno avviato progetti di orti urbani, sostenuti da Italia Nostra e organizzati autonomamente. Un fenomeno crescente: il rapporto ISTAT 2017 sull'ambiente urbano dimostra che tra il 2011 e il 2016 la superficie coperta dagli orti urbani è aumentata del 51 per cento a livello nazionale.
Tra i progetti di maggiore successo figura il Giardino biosociale delle province di Milano e Monza Brianza, dove gli orti urbani vengono realizzati all'interno di spazi comunali, lasciati liberi da interventi di urbanizzazione. Con la realizzazione di questi orti si è creato un luogo di incontro per persone anziane, giovani e famiglie, in un permanente dialogo intergenerazionale e interetnico. Gli orti sono diventati inoltre sempre più frequentemente un posto di aggregazione e di integrazione per persone di origine straniera.
Alcuni comuni hanno introdotto un regolamento ad hoc sulla gestione degli orti urbani. Ad esempio il comune di Roma si è dotato nel 2019 di un nuovo regolamento dedicato agli orti urbani e ai giardini condivisi. Ancora altri esempi positivi si contano ad Assisi, Ostuni, Genova, Foligno, Savona. Ognuno di questi progetti è nato in maniera indipendente, in assenza di una legge nazionale che ne favorisse la diffusione e normasse tutti gli aspetti a essi collegati. Ad oggi, lo strumento più utile è la Banca della Terra d'Abruzzo, istituita dalla legge regionale 8 ottobre 2015, n. 26, ma circoscritta a livello locale.
Un quadro normativo esiste invece in altri paesi europei, in particolare nel Nord Europa e in Germania, dove è ormai consolidata la pratica del Kleingarten, ossia il « piccolo giardino », un terreno messo a disposizione per il giardinaggio e la coltivazione di piante alimentari per uso non commerciale. Il sistema tedesco prevede che un'associazione affitti o riceva un terreno da un proprietario, pubblico o privato. Questo terreno viene poi suddiviso in diversi lotti che vengono assegnati a singoli o a famiglie, i quali pagano un affitto per l'uso del terreno e una piccola quota associativa all'associazione che lo gestisce. I terreni suddivisi vengono poi coltivati individualmente.
Con questo disegno di legge si intende recuperare l'esempio del Kleingarten, applicandolo alle pratiche già diffuse e apprezzate in Italia, offrendo un quadro normativo di insieme che punti a promuovere gli orti urbani in tutte le città e nei piccoli comuni, favorendo la diffusione di questa pratica con l'obiettivo di promuovere il rispetto per l'ambiente, la cura delle aree verdi interne alle metropoli, prevenendone l'abbandono e promuovendo al contempo l'integrazione dei cittadini di origine straniera che intendano farne uso.
Al fine di favorire lo sviluppo degli orti urbani, garantirne il monitoraggio, e promuoverne la diffusione, si introduce l'Osservatorio nazionale per il sostegno e la promozione degli orti urbani presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Un osservatorio a titolo onorifico, per il quale non sono previsti compensi, né diarie. Un'omologa rappresentanza a livello comunale è istituita come Osservatorio cittadino, di supporto all'assessorato all'agricoltura. Ne fanno parte il rappresentante del comune, le parti sociali maggiormente rappresentative, le associazioni del terzo settore, le istituzioni scolastiche o universitarie, le associazioni dei cittadini.
Il presente disegno di legge sugli orti urbani si inserisce nell'ambito degli obiettivi indicati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. La proposta mira, in particolare, ad implementare l'Obiettivo numero 11 inerente il perseguimento dello sviluppo di città e comunità sostenibili. Si colloca inoltre all'interno degli obiettivi perseguiti dall'Agenda urbana dell'Unione europea, trovando altresì centrali correlazioni con il pilastro europeo dei diritti sociali, in special modo sui temi dell'inclusione sociale e sui diritti di cittadinanza attiva democratica nel pieno sviluppo di integrazione democratica tra i Paesi anche di origine extra europea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni e caratteristiche)

1. Ai fini della presente legge, per « orto urbano » si intende un appezzamento di terreno, coltivabile e non edificabile, pubblico o privato, sito all'interno dell'agglomerato cittadino e del territorio comunale di riferimento, in particolare nelle aree periurbane ed extraurbane, che l'amministrazione comunale provvede ad assegnare ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge.

2. Ogni orto urbano non può superare le dimensioni di 400 metri quadrati. Al suo interno non è consentita la costruzione di edifici, mentre è consentita l'istallazione di un gazebo o di una struttura non abitabile, adibita esclusivamente agli usi connessi alla coltivazione, come la rimessa di attrezzi o prodotti raccolti. Eventuali deroghe, in considerazione della morfologia e delle caratteristiche del terreno, possono essere previste con delibera comunale.

3. Gli assegnatari coltivano nell'orto urbano solo ed esclusivamente prodotti agricoli locali, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000, e successivi aggiornamenti, nel rispetto della loro stagionalità, con particolare attenzione ai prodotti in via di estinzione, rispettando i princìpi di agricoltura sostenibile e astenendosi dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari vietati, individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 gennaio 2018, n 33.

Art. 2.

(Destinatari dell'iniziativa)

1. Con apposito regolamento che ne disciplina i princìpi e le modalità di svolgimento, le amministrazioni comunali provvedono all'emanazione di un bando di gara finalizzato all'assegnazione degli orti urbani presenti nel proprio territorio. Possono presentare domanda di assegnazione le associazioni già costituite e i privati cittadini purché, al fine di conseguire l'idoneità al bando, si costituiscano in una forma associativa priva di scopo di lucro entro tre mesi dalla data di assegnazione.

2. Le associazioni presentano un progetto di attività finalizzate a valorizzare l'utilizzo e la coltivazione dell'orto urbano. La richiesta di assegnazione dell'area deve essere indirizzata al dipartimento competente in materia di ambiente del comune territorialmente competente, fatte salve in ogni caso le deroghe previste dal regolamento di cui al comma 1.

3. Il bando di cui al comma 1 prevede, ai fini dell'assegnazione, un punteggio basato sul rispetto di requisiti specifici, tra i quali la prossimità territoriale, al fine di favorire il minor impatto ambientale della produzione, e dell'inclusione sociale, al fine di incentivare la partecipazione alle attività da parte di disoccupati, nuclei familiari con bambini, categorie svantaggiate. Il bando prevede altresì l'attribuzione di un contingente minimo di lotti con finalità sociali, culturali o formative.

4. Le associazioni assegnatarie dividono gli appezzamenti in piccoli lotti da destinare ai cittadini che ne fanno richiesta, con particolare riguardo alle categorie svantaggiate, e monitorano l'osservanza del regolamento di gestione da parte dei singoli ortisti.

5. I cittadini fanno domanda di assegnazione del lotto all'associazione affidataria e lo conducono secondo i princìpi indicati nel regolamento di cui al comma 1. Non possono essere ortisti coloro che già sono proprietari di terreni coltivabili su un'area pubblica o privata all'interno del territorio del comune di riferimento.

Art. 3.

(Modalità di assegnazione e finalità
di utilizzo)

1. L'orto urbano è assegnato in forma di comodato d'uso, di cui agli articoli 1803 e seguenti del codice civile, per la durata massima di cinque anni rinnovabili, ai vincitori del bando di cui all'articolo 2, comma 1. Gli assegnatari versano al comune di riferimento una cifra forfettaria, stabilita nel bando medesimo, e sono tenuti a curare con diligenza il terreno ricevuto per tutta la durata dell'assegnazione.

2. L'attività agricola svolta nell'orto urbano non può essere finalizzata alla commercializzazione. I prodotti coltivati sono destinati esclusivamente destinati a uso privato degli assegnatari o a fini di beneficenza o alle mense scolastiche del territorio.

3. Il dipartimento competente in materia di ambiente del comune, previa pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, individua le aree, individua le aree da destinare a orti urbani e le assegna, coordina le parti coinvolte, controlla le attività delle associazioni e dei gruppi assegnatari, analizza il suolo con una cadenza massima di due anni, verifica il livello di decoro urbano correlato alla gestione dell'orto urbano, controlla la presenza di coltivazioni che non facciano uso di organismi geneticamente modificati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, monitora e aggiorna i dati sugli orti urbani e ne redige una relazione con cadenza annuale.

4. In caso di violazione delle norme del regolamento e del bando di cui all'articolo 2, comma 1, che disciplinano l'assegnazione e il comodato d'uso, il comune ha facoltà di sequestrare il terreno e riassegnarlo, in base alla graduatoria già esistente.

Art. 4.

(Osservatorio nazionale per il sostegno e la promozione degli orti urbani)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio nazionale per il sostegno e la promozione degli orti urbani, di seguito denominato « Osservatorio »

2. L'Osservatorio provvede a verificare e analizzare i dati, le best practice, i programmi e i progetti di sviluppo emersi sull'utilizzo degli orti urbani nel sistema dei comuni italiani, in collaborazione con gli Osservatori cittadini di cui al comma 3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, nonché i criteri per la sua composizione e la valutazione degli obiettivi e dell'attività svolta.

3. Ogni comune istituisce un Osservatorio cittadino per il sostegno e la promozione degli orti urbani, e prevede che ne facciano parte il rappresentante della Giunta comunale con assessorato o delega all'agricoltura, o un suo delegato, i rappresentanti sindacali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, i rappresentanti delle istituzioni scolastiche, formative o universitarie, nonché i rappresentanti delle associazioni del terzo settore e delle associazioni cittadine impegnate in attività di agricoltura sociale e di recupero ambientale.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti degli Osservatori di cui al presente articolo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 5.

(Clausole di salvaguardia e di invarianza
finanziaria)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.