Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1828
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa dei senatori ROMANO, ACCOTO, ANGRISANI, BUCCARELLA, CAMPAGNA, COLTORTI, CORBETTA, DE LUCIA, DESSÌ, DI GIROLAMO, FERRARA, GRANATO, GUIDOLIN, LANNUTTI, LANZI, LEZZI, NATURALE, MATRISCIANO, MININNO, MOLLAME, PAVANELLI, PIRRO, RICCIARDI, ROMAGNOLI , TRENTACOSTE, VACCARO, VANIN e CRUCIOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2020

Introduzione nell'articolo 1 della Costituzione del principio di laicità della Repubblica

Onorevoli Senatori. – Uno Stato può essere definito « laico » quando non fa propria una morale di matrice religiosa (derivata da una fede). In quest'ottica, esso si contrappone allo Stato « clericale », in cui i precetti propri di una fede sono seguiti dallo Stato medesimo e diventano vincolanti per tutti i consociati.
Il principio di laicità, pur non essendo citato espressamente, è uno dei princìpi fondanti della nostra Costituzione. La sua esistenza discende, anzitutto, dal fatto che il nostro ordinamento s'ispira al principio pluralista, dal quale deriva l'impossibilità per lo Stato di dare prevalenza ad un orientamento ideologico rispetto ad un altro. Il principio di laicità si ricava, dunque, dalla lettura combinata di numerose disposizioni della nostra Costituzione. Come ha precisato la Corte costituzionale, con la storica sentenza n. 203 dell'11 aprile 1989, il principio di laicità, declinato negli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20, rappresenta un principio « supremo », che non potrebbe essere eliminato neppure mediante il procedimento di revisione costituzionale. Nell'articolo 7 si stabilisce la « separazione tra ordine religioso e ordine temporale »: questo rappresenta il pilastro del principio di laicità, in forza del quale non sono consentite intromissioni e interferenze fra i due ordinamenti, riconosciuti come indipendenti e sovrani.
Nell'articolo 8 della Costituzione si stabilisce il principio di « eguaglianza » delle confessioni religiose. L'espressione « egualmente libere » significa non solo che la Costituzione non ammette discriminazioni fondate sulla diversità di fede religiosa, ma anche che risulterebbero in contrasto col principio di eguaglianza vantaggi o discipline di favore eventualmente accordate ad una confessione religiosa, non sulla base di esigenze particolari connesse alla struttura della stessa confessione, bensì a seguito di valutazioni discrezionali del legislatore non supportate da motivazioni ragionevoli. Sulla base di questo principio si è giunti alla dichiarazione d'illegittimità costituzionale della tutela penale della sola religione cattolica.
Inoltre, nell'ottica dell'individuo, il supremo principio di laicità comporta la pari dignità e tutela degli orientamenti personali, ivi compresi quelli orientati all'ateismo.
Lo Stato italiano può ritenersi una Repubblica democratica laica e aconfessionale, privo cioè di una religione ufficiale, ma manca nella sua Carta costituzionale una chiara ed espressa previsione del « principio di laicità » come, al contrario, avviene in altri Stati (si pensi all'articolo 1 della Costituzione francese), che si professano apertamente « laici ».
L'Italia è uno Stato laico, nel senso che, come affermato dalla giurisprudenza (cfr. ex multis Cass. pen., sez. IV, sent. 1° marzo 2000, n. 439), le leggi ordinarie, i regolamenti e tutta l'attività della pubblica amministrazione devono conformarsi al principio di laicità, che costituisce uno dei profili della forma di Stato così come delineato dalla Carta costituzionale. Tale principio viene presupposto e si ricava in via interpretativa, come già evidenziato, dall'analisi sistemica di numerosi articoli della Costituzione (cfr. articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20) e dall'orientamento che la giurisprudenza, soprattutto quella costituzionale, ha espresso quando è stata chiamata a pronunciarsi in merito.

Ed invero esso si ricava, in via indiretta, anche attraverso il nuovo Concordato tra Governo italiano e Santa sede con cui è stato abrogato (articolo 1) il principio della « religione di Stato » (o del confessionismo statale), a conferma della « neutralità » dello Stato in materia religiosa.
Da tale analisi traspare un fenomeno « anomalo », definito « laicità all'italiana », che non significa indifferenza nei confronti della religione, ma che assicura eguale tutela del sentimento religioso, indipendentemente dalla confessione che lo esprime.
In materia di trattamento delle diverse religioni, la Corte costituzionale ha individuato i seguenti corollari al principio di laicità, che ne specificano la portata e i contenuti:

– il pluralismo confessionale, che impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza;

– il divieto di discriminazione fra i culti, fondato sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle differenti confessioni religiose o sulla maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese;

– la distinzione degli ordini, che caratterizza il fondamentale o « supremo » principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato nel senso che la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato;

– l'equidistanza e l'imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose.

Diverse sono le modalità con le quali il principio di laicità è stato affermato nella Costituzione francese. L'articolo 2 della Carta fondamentale francese esprime chiaramente ed inequivocabilmente che: « La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale ». Concetto di laicità ribadito anche per quanto concerne specificatamente l'organizzazione scolastica, a partire dalla Costituzione del 1946, che è alla base di quella attuale, attraverso locuzioni come la seguente: « L'organizzazione dell'insegnamento pubblico, gratuito e laico in tutti i gradi è un dovere dello Stato ».
Alla luce di quanto dianzi enucleato, con il presente disegno di legge costituzionale si intende cristalizzare expressis verbis il principio di laicità della Repubblica italiana attraverso il suo inserimento nell'articolo 1 della nostra Carta costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« L'Italia è una Repubblica democratica e laica, fondata sul lavoro ».

Art. 2.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla sua promulgazione.