Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1808
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori LUCIDI, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, BORGONZONI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TOSATO, URRARO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2020

Disposizioni in materia di occupazione del suolo pubblico

Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge si intende dare un contributo per alleviare i cittadini dalla pressione anche economica causata dalla recente emergenza epidemiologica da coronavirus.
In particolare dopo circa due mesi di lock down, durante i quali gran parte delle aziende italiane ha fermato la propria attività, ora sta iniziando una fase di ripresa che ragionevolmente si presenta lenta, dura e faticosa.
Segnalazioni costanti di cittadini e imprenditori del settore della ristorazione e bar evidenziano alcuni aspetti che potrebbero comportare un ostacolo ad una agevole ripresa dell'attività
Su questa categoria di imprese grava anche la cosiddetta tassa di occupazione suolo pubblico regolata dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, un onere a carico dell'esercente dovuto in maniera proporzionale all'importanza del luogo ove è stabilità l'attività, via o piazza che sia e alla superficie netta occupata.
Questo aspetto appare solo nella sua natura tributaria avendo una manifestazione di tipo economico; quindi ogni intervento a favore del cittadino e dell'impresa acquista contorni di tipo economico e finanziario.
Accanto a questo ci sono però altri due aspetti di tipo tecnico. Il primo riguarda la superficie vera e propria occupata all'esterno delle attività, mentre il secondo aspetto riguarda l'impatto che questa occupazione determina sul contesto urbano.
Il disegno di legge dunque intende intervenire su tutti e tre gli ambiti relativi all'occupazione di suolo pubblico: l'aspetto economico, l'aspetto logistico e l'aspetto urbano.
Per fronteggiare in questo senso l'emergenza da coronavirus si propone allora di instaurare un periodo fiscale temporale di tre anni all'interno del quale:

viene sospesa la tassa di occupazione suolo pubblico mediante ristoro tramite un fondo statale per compensare il mancato introito comunale;

permettere il distanziamento tra le postazioni dei clienti esterne all'attività, mediante l'ampliamento dell'area occupata senza che questa determini, a parità di postazioni clienti, un aumento della tassa applicata;

una deroga alla verifica dell'impatto urbano che l'occupazione determina, in termini di vincoli e pareri della soprintendenza competente.

In ogni caso le modifiche e le deroghe concesse non andranno a detrimento delle condizioni di ordine pubblico e sicurezza.
Il disegno di legge consta di 5 articoli.
L'articolo 1 prevede per le attività di ristorazione e bar, la possibilità di estendere la superficie di occupazione del suolo pubblico nel rispetto di determinati criteri.
L'articolo 2 prevede per gli anni 2020, 2021 e 2022 l'esenzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
L'articolo 3 istituisce un fondo destinato a compensare il minor gettito delle entrate locali determinato dall'estensione della superficie di occupazione del suolo pubblico e dall'esenzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e del conseguente canone di occupazione del suolo pubblico, per gli anni 2020, 2021 e 2022.
L'articolo 4 contiene la copertura finanziaria.
L'articolo 5 rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per i criteri e le modalità di attuazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Estensione della superficie di occupazione del suolo pubblico)

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, i ristoranti e le attività di ristorazione mobile, nonché i bar e gli altri esercizi simili senza cucina, di cui ai codici ATECO 56.1 e 56.3, possono estendere la superficie di occupazione del suolo pubblico nel rispetto dei seguenti criteri:

a) che l'estensione non rechi intralcio alla pubblica viabilità;

b) che l'estensione non determini effetti contrari all'ordine pubblico;

c) che l'estensione non interferisca con altre attività commerciali;

d) che l'estensione consenta gli interventi di pubblica sicurezza e di pronto soccorso.

2. Per le autorizzazioni e le concessioni già in essere l'estensione è autorizzata senza il parere della competente soprintendenza per i beni culturali.

3. Qualora l'estensione di cui al comma 1 non produca un incremento delle postazioni ricettive esterne utilizzabili rispetto alla situazione precedente all'introduzione delle misure di distanziamento necessarie al contrasto e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'importo complessivo della tassa di occupazione del suolo pubblico resta invariato.

Art. 2.

(Esenzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche)

1. Le attività di cui all'articolo 1, comma 1, per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono esentate dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché del canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 3.

(Istituzione di un fondo a ristoro dell'esenzione della tassa di occupazione del suolo pubblico)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo destinato a compensare il minor gettito delle entrate locali determinato dall'estensione della superficie di occupazione del suolo pubblico e dall'esenzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e del conseguente canone di occupazione del suolo pubblico, con una dotazione pari a 1,5 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 1,5 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. La presente legge si applica anche nel caso in cui il comune abbia dichiarato lo stato di dissesto finanziario.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Associazione nazionale piccoli comuni di Italia (ANPCI) e l'Unione delle province d'Italia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.