Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1768
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore ROMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2020

Disposizioni in materia di credito d'imposta per gli organismi di ricerca privati senza scopo di lucro

Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge si intende creare uno strumento di agevolazione per sostenere il consolidamento e la crescita delle organizzazioni di ricerca e tecnologiche di diritto privato senza scopo di lucro che hanno sede sul territorio nazionale con la finalità di incrementare i processi di innovazione e di trasferimento tecnologico a vantaggio delle imprese e delle istituzioni pubbliche nazionali e territoriali.
Con le disposizioni del disegno di legge, in particolare, si intende creare un regime di sostegno agli organismi di ricerca privati senza scopo di lucro analogo a quello esistente in altri paesi e regioni europei per tali organizzazioni.
In tutto il mondo le organizzazioni di ricerca e tecnologia (RTO) di diritto privato sono dei soggetti importanti per accelerare il trasferimento tecnologico e favorire i processi di innovazione di un Paese.
Gli RTO favoriscono la diffusione dell'innovazione in un territorio perché svolgono le seguenti funzioni:

a) erogazione di servizi specialistici di ricerca, sviluppo e consulenza tecnologica avanzata a imprese e istituzioni, favorendo i processi di innovazione di queste e implementando efficaci pratiche di trasferimento tecnologico;

b) animazione e sostegno del mercato del lavoro delle professionalità tecnico-scientifiche ad alta qualificazione che altrimenti sarebbe o troppo ristretto (dove collegato con i laboratori di ricerca delle grandi imprese) o troppo rigido (dove collegato al settore della ricerca pubblica);

c) sistematica attività di ricerca indipendente per accrescere costantemente il proprio know-how e la qualità delle proprie risorse umane e strumentali, reinvestendo in questo modo tutti gli utili derivanti dalle attività di servizio;

d) facilitazione dei processi di aggregazione tra imprese, enti di ricerca e università, per l'esecuzione di progetti cooperativi di innovazione, per l'ingegnerizzazione dei risultati della ricerca e per il networking anche a livello internazionale.

Si tratta di organizzazioni autonome, senza scopo di lucro, con propri specifici processi e con particolari funzioni differenti sia da quelle proprie dell'università e degli enti pubblici di ricerca (EPR), sia da quelle proprie delle imprese. Gli RTO hanno caratteristiche che sono una sintesi tra quelle delle imprese e quelle degli enti pubblici di ricerca:

a) delle imprese hanno i processi operativi e gestionali improntati a logiche di tipo imprenditoriale;

b) delle istituzioni pubbliche hanno il carattere tipicamente di alta valenza sociale delle funzioni da esse assolte, anche perché operano per tutte le imprese senza favorire i propri soci;

c) sono dotati di risorse umane e strumentali significative.

In Italia nel corso dei decenni passati sono state, spesso, create diverse organizzazioni di questo tipo dietro la spinta di politiche episodiche e di scelte anche lungimiranti ma discontinue da parte di soggetti pubblici, imprenditoriali e associativi.
A differenza di altri Paesi, dove queste organizzazioni godono di riconoscimenti, di contesti normativi favorevoli e anche di agevolazioni, in Italia passato il primo periodo di avvio, spesso sono state dimenticate dalle successive iniziative di politica di ricerca e innovazione.
Nel nostro Paese, gli RTO che sono riusciti a sopravvivere dopo una prima fase di avvio, lo hanno fatto e lo fanno con molta fatica, cercando di cogliere le opportunità offerte da iniziative di politica di ricerca e innovazione troppo spesso volubili e frammentarie.
La conseguenza di ciò è che gli RTO nel nostro Paese sono costretti a operare sempre al di sotto delle loro potenzialità e soprattutto non sono messi nella condizione di fare pianificazione a lungo termine con gravi conseguenze sulle prospettive di crescita e, in particolare, di crescita di occupazione qualificata. Nel confronto con gli altri omologhi europei, gli RTO italiani si trovano in una situazione di chiaro svantaggio competitivo, sia per le loro minori dimensioni, sia per l'assenza di particolari agevolazioni, sia per una scarsa considerazione del loro ruolo.
In tutto il mondo, la maggior parte degli RTO gode di un contesto normativo e di agevolazioni che ha consentito loro di svilupparsi anche oltre la fase di creazione. Il Fraunhofer Institute, che è il più grande RTO del mondo, non sarebbe quello che è se non potesse contare su un supporto da parte dello Stato: anche in Italia ha aperto una sua sede, ma solo dopo aver sottoscritto un accordo con la provincia autonoma di Bolzano che garantisce un contributo pari a un terzo del suo budget annuale.
Per vie generali le fonti di finanziamento degli RTO sono classificabili secondo tre tipologie:

a) ricavi derivanti dalle imprese alle quali offrono servizi di consulenza specialistica su nuove tecnologie e servizi di ricerca a contratto;

b) contributi per progetti di ricerca (tipicamente in cooperazione con terzi) acquisiti su base concorsuale partecipando a bandi emanati dalle istituzioni regionali, nazionali ed europee che sostengono l'attività di ricerca e sviluppo (R&S).

c) contributi incondizionati, cioè non legati a progetti specifici, ma versati da amministrazioni nazionali o regionali in proporzione al budget realizzato dall'organizzazione.

A livello internazionale, la proporzione tra queste varie tipologie di finanziamento varia da Paese a Paese e dipende dal grado di consapevolezza che i policy maker dell'innovazione hanno del ruolo svolto dagli RTO.
In quei Paesi in cui il loro ruolo è riconosciuto e valorizzato i sistemi di innovazione nazionali e regionali funzionano meglio e aumenta l'efficacia e l'efficienza del sistema. Negli ultimi anni, ad esempio, alcune regioni della Spagna (Paesi Baschi e Catalogna) hanno avviato simili politiche di sostegno dei loro RTO, che rapidamente sono divenuti tra i più importanti centri di ricerca e tecnologia d'Europa trascinando e favorendo la crescita dell'ecosistema tecnico-scientifico e industriale che ruota loro intorno: l'organizzazione basca TECNALIA e quella catalana EURECAT in pochi anni sono diventati tra i principali RTO europei drenando molte risorse messe a disposizione dall'Europa per la ricerca e l'innovazione verso i loro territori.
L'Unione europea ha assunto posizioni e politiche di favore per gli RTO perché nella normativa europea sulla disciplina degli aiuti di Stato a ricerca, sviluppo e innovazione (RS&I), dapprima con la comunicazione C323/06 della Commissione, del 30 dicembre 2006, quindi, più recentemente, con il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e la comunicazione C198/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, ha introdotto il concetto di « organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza » o « organismo di ricerca » (OdR), definendolo (al punto 15, lettera ee) in particolare come « un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati ».
Per gli organismi di ricerca l'Unione europea prevede una speciale deroga alle regole sugli aiuti di Stato. Infatti, nella comunicazione 2014/C 198/01, la Commissione europea precisa (punto 2.1.1) che il finanziamento delle « attività non economiche » degli organismi di ricerca non costituisce aiuto di Stato.
Nella stessa comunicazione (punto 19) precisa che le « attività non economiche » degli organismi di ricerca sono configurate come:

– le attività di formazione volte a ottenere risorse umane più numerose e meglio qualificate [...];

– le attività di R&S svolte in maniera indipendente e finalizzate all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S collaborativa, nel cui ambito un organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca intraprendono una effettiva collaborazione;

– l'ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria, ad esempio attraverso l'insegnamento, le banche dati ad accesso aperto, le pubblicazioni aperte (open access) o il software open source;

– le attività di trasferimento di conoscenze, svolte dall'organismo di ricerca o dall'infrastruttura di ricerca (compresi i rispettivi dipartimenti o filiali), o congiuntamente con altri organismi o per loro conto, e laddove tutti gli utili provenienti da dette attività siano reinvestiti nelle attività primarie dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca. Il carattere non economico di tali attività non viene meno se la prestazione dei servizi corrispondenti è appaltata a terzi con procedura di gara aperta.

Al punto 15, lettera v), della citata comunicazione si precisa che per « trasferimento di conoscenze » debba intendersi « qualsiasi processo inteso ad acquisire, raccogliere e condividere conoscenze esplicite e implicite, comprese le competenze e le capacità, in attività di natura sia economica che non economica, quali le collaborazioni in materia di ricerca, le consulenze, la concessione di licenze, la creazione di spin-off , la pubblicazione e la mobilità di ricercatori e altri membri del personale coinvolti in tali attività (...) ».
Sempre nella stessa comunicazione (punto 18), la Commissione precisa che, laddove l'organismo di ricerca svolga attività economiche e non economiche e al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell'attività economica, il finanziamento pubblico dell'attività non economica non ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea se i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti ed entrate possono essere nettamente separati. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti finanziari annuali della pertinente entità.
Inoltre al punto 20 si precisa che laddove « un organismo o un'infrastruttura di ricerca sono utilizzati sia per attività economiche sia non economiche, i finanziamenti pubblici rientrano nelle norme in materia di aiuti di Stato solo nella misura in cui coprono i costi connessi ad attività economiche. Se l'organismo o l'infrastruttura di ricerca sono utilizzati quasi esclusivamente per attività di natura non economica, il relativo finanziamento può esulare completamente dalle norme in materia di aiuti di Stato, a condizione che l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ovvero corrisponda a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'organismo o infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale, e che abbia portata limitata. Ai fini della presente disciplina, la Commissione riterrà che tale sia il caso laddove l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 per cento della pertinente capacità annua complessiva dell'entità ».
Dall'insieme di tutte queste precisazioni risulta evidente che se un'organizzazione di ricerca e tecnologia (RTO) di diritto privato non ha scopo di lucro in quanto reinveste tutti gli utili nelle sue attività primarie (ricerca, formazione e trasferimento di conoscenze) e se nessuno dei suoi soci è in grado di esercitare un'influenza dominante (talché non possa ricevere accesso preferenziale ai risultati della ricerca) allora tale organizzazione ha tutti i requisiti per essere qualificata « organismo di ricerca ». Con tale qualifica quindi lo Stato e le regioni possono finanziare queste organizzazioni senza che i relativi finanziamenti siano considerati aiuti di Stato.
La mancanza di un sostegno stabile e di lungo termine, così come avviene in altre regioni europee, ha impedito a queste organizzazioni di potersi sviluppare, depotenziando il loro impatto sul territorio, e, in alcuni casi più gravi, le ha costrette alla chiusura, disperdendo un prezioso patrimonio di risorse umane qualificate che con fatica era stato costruito negli anni e peggiorando la capacità occupazionale del territorio per le professioni tecnico-scientifiche altamente qualificate.
Il presente disegno di legge stabilisce che gli organismi di ricerca privati senza scopo di lucro che hanno sede sul territorio nazionale possono ottenere ogni anno un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento del costo annuo del lavoro sostenuto per le spese dei ricercatori da essi dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato.
Per poter concedere una tale agevolazione è necessario, tuttavia, che i beneficiari siano qualificabili come organismi di ricerca senza scopo di lucro. La qualificazione di « organismo di ricerca » non è una qualifica giuridica, ma si basa sul rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme europee e non è nemmeno una qualifica permanente. Per evitare l'indeterminatezza legata alla necessità di dimostrare in ogni occasione il possesso dei requisiti, si rende necessaria l'individuazione di un soggetto terzo che verifichi il rispetto di tali requisiti.
Per questo motivo l'articolo 1 istituisce il Registro speciale nazionale degli « organismi di ricerca privati senza scopo di lucro » che sarà gestito e curato dall'Agenzia nazionale della ricerca (ANR) di cui all'articolo 3, commi 241 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
L'Agenzia dovrà verificare che il richiedente sia un soggetto senza scopo di lucro e che quindi non distribuisca utili ma li destini a investimenti in attività di ricerca, di formazione o trasferimento tecnologico. Non è consentita l'iscrizione ai soggetti partecipati da società fiduciarie, sia perché la norma intende agevolare organizzazioni trasparenti, sia perché la presenza di una fiduciaria rende impossibile il riscontro del requisito di assenza di accesso preferenziale da parte dei soci e si presta a operazioni di elusione delle norme. L'Agenzia, inoltre, dovrà verificare il rispetto dei requisiti da parte del richiedente per poter essere qualificato come « organismo di ricerca » ai sensi delle disposizioni europee, di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alla comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione, del 27 giugno 2014. Quindi dovrà essere verificato che i richiedenti svolgano prioritariamente attività di ricerca indipendente o di trasferimento di conoscenza e che dagli atti societari emerga che nessun socio goda di accesso preferenziale ai risultati di ricerca generati dall'organismo.
Tali controlli possono essere svolti sulla base di verifiche documentali analizzando statuti, atti societari, bilanci e dichiarazioni sostitutive di atto notorio dei richiedenti. Se il richiedente svolge anche una attività economica dovrà anche fornire evidenza della distinzione tra le attività economiche e non economiche. In questo caso ai sensi di quanto previsto al punto 18 della citata comunicazione 2014/C 198/01 possono essere utilizzati bilanci corredati da una nota che distingua tra costi e ricavi per le attività economiche e tra costi e finanziamenti per le attività non economiche.
Si fa notare inoltre che per gli organismi senza scopo di lucro le attività economiche, per effetto del punto 19 della ciata comunicazione 2014/C 198/01, tendono a essere estremamente residuali per cui vale anche la deroga prevista dal punto 20 della medesima comunicazione, che esclude la sussistenza di aiuti di Stato per finanziamenti erogati a organismi che svolgano anche attività economiche, laddove però essi impegnino per tali attività non più del 20 per cento dei fattori produttivi dell'organismo.
Nello specifico l'articolo 1 stabilisce che l'iscrizione è concessa a condizione che l'organismo abbia almeno 5 ricercatori a tempo pieno alle proprie dipendenze e che dimostri la disponibilità di attrezzati laboratori di ricerca. Questi vincoli trovano la loro motivazione nel proposito di voler sostenere organizzazioni che siano maggiormente efficaci nelle attività di ricerca applicata e nello svolgimento di attività di trasferimento tecnologico.
L'articolo 2 definisce gli obblighi a carico degli organismi iscritti nel Registro speciale. Tali obblighi sono annuali. L'organismo deve redigere, approvare e consegnare annualmente all'ANR il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e successivi, 2435-bis e 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili. Tutti gli organismi devono fornire documentazione che evidenzi la distinzione tra attività economica e non economica. L'articolo 2, inoltre, definisce obblighi informativi a carico degli organismi che riguardano le loro attività annuali e la consistenza e la qualificazione del proprio organico. Tali informazioni, oltre che a fine di controllo, sono utili per costituire una base di informazioni valide all'elaborazione di politiche per l'innovazione.
L'articolo 3 stabilisce che i controlli annuali sulla persistenza dei requisiti di organismo di ricerca senza scopo di lucro siano affidati all'ANR che, in caso di riscontro negativo, provvede a escludere i relativi soggetti dall'apposito Registro speciale. In caso di esclusione si precisa che la perdita del contributo decorre dall'inizio dell'anno in cui è occorsa la perdita dei requisiti.
L'articolo 4 stabilisce che agli organismi di ricerca senza scopo di lucro, iscritti nel Registro speciale, spetta un contributo annuo pari al 50 per cento del costo del lavoro dei ricercatori da loro impegnati e aventi sede di lavoro nel territorio nazionale. Le norme riportate sono analoghe a quelle previste per il credito d'imposta per la ricerca. Una tale formulazione assicura che l'agevolazione, nel caso specifico di organismi di ricerca senza scopo di lucro, sia senz'altro collegata ad attività non economiche (ricerca o trasferimento tecnologico) dell'organismo. Il collegamento dell'agevolazione al personale dipendente permette inoltre di evitare forme opportunistiche e di elusione collegate a eventuali contratti di subappalto. Il collegamento al costo annuo del personale dipendente rappresenta inoltre un formidabile incentivo occupazionale per assumere personale con qualificazione tecnico-scientifica da parte degli organismi di ricerca e si presenta come un potente incentivo per la crescita e l'attrazione dall'estero di centri di ricerca e tecnologia senza scopo di lucro, con conseguente incremento di occupazione altamente qualificata.
Dal momento che esistono organismi di ricerca senza scopo di lucro che già ricevono sovvenzioni, per effetto di leggi speciali, l'articolo 5 precisa che, in questi casi, l'organismo può richiedere il contributo solo al netto di quanto già ricevuto come finanziamento da qualsiasi ente pubblico, a meno che tale importo non sia collegato all'esecuzione di progetti specifici o a un corrispettivo per servizi.
L'articolo 6 stabilisce norme di pubblicità e trasparenza del Registro speciale.
L'articolo 7 reca la copertura finanziaria.
L'impatto che una tale impianto normativo avrebbe sui sistemi di innovazione locali e nazionale sarebbe notevole e favorirebbe efficacemente il trasferimento tecnologico e l'evoluzione dei sistemi socio-economici locali verso condizioni di maggiore sostenibilità sociale, ambientale ed economica, essendo la ricerca, la tecnologia e l'innovazione driver fondamentali per facilitare tale evoluzione. Le organizzazioni di ricerca e tecnologia senza scopo di lucro esistenti, grazie a questa norma, sarebbero rafforzate e si creerebbero le condizioni di una rete nazionale di RTO solida che sarebbe oltretutto in grado di drenare con maggiore intensità verso il nostro Paese ulteriori fondi europei e internazionali per la ricerca e l'innovazione.
Considerate le ridotte dimensioni delle imprese nazionali, l'impatto in termini di sviluppo economico che si otterrebbe sarebbe comparabilmente superiore a quello riscontrabile in altri Paesi europei: sono infatti prevalentemente le piccole e medie imprese (PMI) i principali fruitori dei servizi di innovazione che una rete di RTO diffusa sui territori potrebbe servire. Anche le università e gli enti pubblici di ricerca trarrebbero vantaggi da una rete di RTO: questi, infatti, operano già in stretta collaborazione con gli EPR (che in molti casi sono loro soci) e il loro sviluppo intensificherebbe questo tipo di relazioni. Gli RTO, in ultima analisi, rappresenterebbero un canale bidirezionale per indirizzare da una parte i risultati delle ricerche accademiche verso le piccole e medie imprese e, dall'altra, per orientare i temi di ricerca dell'università e degli enti pubblici verso le esigenze raccolte dall'interazione con le imprese.
Anche per le imprese più grandi e strutturate la presenza di RTO avrebbe un impatto positivo sui loro processi d'innovazione, perché potrebbero contare su collaborazioni qualificate ed efficienti condividendo il rischio intrinseco delle attività di ricerca e moltiplicandone le opportunità di valorizzazione in una logica di open innovation.
L'ecosistema di innovazione migliorerebbe anche perché si moltiplicherebbero le opportunità di occupazione qualificata e coerente di laureati che vogliono intraprendere una carriera tecnico-scientifica. Oggi in Italia un neolaureato che voglia seguire una carriera di ricercatore o tecnologo ha scarse probabilità di riuscita considerate le ridotte dimensioni delle nostre aziende e considerate le ristrettezze e le limitazioni connesse con le assunzioni nel settore pubblico. In Germania, invece, un neolaureato in discipline tecnico-scientifiche ha di fronte a sé le opportunità offerte dall'enorme rete di RTO diffusa sul territorio (centri Fraunhofer, ma anche centri Leibnitz, centri Helmholtz e altri) e così accade anche in altri Paesi europei.
Anche alla fuga di cervelli sarebbe posto un freno. Con una rete di RTO stabile nel Paese i ricercatori non dovrebbero necessariamente trasferirsi all'estero per trovare condizioni ideali per condurre le loro attività di ricerca. Potrebbe invece determinarsi un'inversione di flusso con l'attrazione di risorse qualificate provenienti da altri territori.
Una rete diffusa di RTO porterebbe, inoltre, allo sviluppo economico e sociale dei territori. Gli RTO rappresentano una infrastruttura privilegiata di capitale umano qualificato che può con efficacia assistere l'innovazione delle imprese (in particolare quelle piccole e medie) e delle istituzioni. I servizi che essi offrono, basati sulle loro esperienze di ricerca, sono altamente specialistici e sempre alla frontiera della conoscenza. Gli RTO non sono centri di servizio che assistono le aziende per le loro attività routinarie, ma le assistono per accompagnarle in investimenti di innovazione, per accrescere la loro competitività e per accompagnarle verso produzioni più eco-sostenibili. Gli RTO sono, in pratica, i laboratori di ricerca e sviluppo disponibili per le piccole e medie imprese che difficilmente possono permettersi laboratori propri. In questo senso i servizi specialistici offerti da un RTO diventano catalizzatori di innovazione di un territorio.
In conclusione giovi sottolineare come, non esistendo a oggi un database degli organismi di ricerca senza scopo di lucro, il Registro speciale degli organismi di ricerca senza scopo di lucro sia da considerare uno strumento importante anche per i decisori delle politiche di sostegno all'innovazione e alla ricerca. L'appartenenza degli organismi di ricerca al Registro speciale garantirebbe, infatti, sulla loro natura e sulla loro affidabilità e qualità ed essi potrebbero essere più agevolmente considerati parte di politiche di innovazione, venendo meno l'indeterminatezza sulle loro caratteristiche e il loro ruolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Registro nazionale speciale degli organismi di ricerca di diritto privato senza scopo di lucro)

1. Presso l'Agenzia nazionale della ricerca (ANR), di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è istituito il « Registro nazionale speciale degli organismi di ricerca di diritto privato senza scopo di lucro », di seguito denominato « Registro speciale ».

2. Al Registro speciale possono iscriversi gli organismi senza scopo di lucro che hanno sede operativa nel territorio nazionale e che possiedono tutti i requisiti previsti dalle disposizioni europee per gli organismi di ricerca di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alla comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione, del 27 giugno 2014.

3. Il controllo sul possesso dei requisiti, di cui al comma 2, è affidato all'Agenzia nazionale della ricerca (ANR), che provvede, altresì, a definire eventuali specificazioni necessarie, nonché le modalità per la richiesta di iscrizione. In caso di esito positivo delle verifiche, l'ANR autorizza l'iscrizione nel Registro speciale dell'organismo richiedente con decorrenza dalla data di domanda.

4. L'iscrizione nel Registro speciale è riservata solo agli organismi che operano in Italia e che dimostrino di:

a) avere alle loro dipendenze almeno 5 ricercatori a tempo pieno, con esperienza almeno quinquennale, assunti a tempo indeterminato o determinato;

b) disporre di adeguati laboratori e attrezzature.

5. Non possono ottenere l'iscrizione gli organismi partecipati da società fiduciarie.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

(Obblighi degli organismi iscritti
nel Registro speciale)

1. Gli organismi iscritti nel Registro speciale devono, annualmente, redigere, approvare e consegnare all'ANR:

a) il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili;

b) una nota di corredo al bilancio di esercizio che distingua tra costi e ricavi per le attività economiche e per le attività non economiche, come previsto ai sensi della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione, del 27 giugno 2014.

c) una relazione sulle attività da loro svolte e l'elenco del personale dipendente con relativa qualifica professionale e titolo di studio.

2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 comporta la cancellazione temporanea o definitiva dal Registro speciale.

3. La riammissione al Registro speciale è subordinata all'invio di una nuova domanda di iscrizione che, in caso di accoglimento, decorre dalla data della nuova domanda.

Art. 3.

(Controlli sul mantenimento dei requisiti
di iscrizione)

1. L'ANR provvede annualmente a verificare il mantenimento e il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nel Registro speciale da parte degli organismi di ricerca, notificando la cancellazione degli organismi che non posseggono più tali requisiti.

2. Nel caso di cancellazione dal Registro speciale il beneficio del contributo, di cui all'articolo 4, cessa dall'inizio dell'anno in cui si è verificata la perdita dei requisiti ed eventuali contributi ricevuti e non spettanti devono essere restituiti con maggiorazione degli interessi legali.

Art. 4.

(Contributo agli organismi di ricerca di
diritto privato e senza scopo di lucro)

1. Agli organismi di ricerca privati senza scopo di lucro, iscritti nel Registro speciale di cui all'articolo 1, spetta, per i tre periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2020, un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 50 per cento del costo del lavoro dei ricercatori da essi impiegati nell'anno di riferimento, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

2. Nel caso di riammissione di cui all'articolo 2, comma 3, il costo del lavoro dei ricercatori su cui calcolare il credito d'imposta è determinato a partire dalla data di riammissione.

3. Gli organismi di ricerca possono avvalersi del contributo solo per i ricercatori assunti con contratti subordinati a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno e limitatamente ai ricercatori aventi sede di lavoro in Italia.

4. Il calcolo del contributo spettante annualmente al singolo organismo di ricerca è comunicato all'ANR dall'organismo di ricerca interessato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento.

5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 1 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 8.

6. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo quanto previsto dalla legge.

8. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'organismo devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per gli organismi non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del Registro speciale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).

9. Per gli organismi ammessi al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le ulteriori modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, e le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente comma, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

12. Entro il termine del terzo periodo di imposta di cui al comma 1, l'ANR redige un rapporto riferito agli effetti derivanti dall'istituzione del Registro speciale e del credito d'imposta per gli organismi di ricerca privati senza scopo di lucro, anche al fine di valutare una proroga della medesima disciplina ovvero l'individuazione di disposizioni correttive.

Art. 5.

(Esclusione del cumulo di contributi)

1. Gli organismi di ricerca iscritti nel Registro speciale che ricevono elargizioni da un qualsiasi ente pubblico che non siano qualificabili come corrispettivi per servizi o come contributi per specifici progetti di ricerca, possono richiedere il contributo di cui all'articolo 4 solo al netto della quota di competenza annua dell'elargizione ricevuta.

2. Gli organismi di ricerca iscritti nel Registro speciale che, in applicazione di leggi speciali, già ricevono elargizioni da enti pubblici che non siano qualificabili come corrispettivi per servizi o come contributi per specifici progetti di ricerca, possono richiedere il contributo di cui all'articolo 4 solo al netto della quota di competenza annua dell'elargizione ricevuta.

Art. 6.

(Pubblicità del Registro speciale degli organismi di ricerca di diritto privato no-profit)

1. L'elenco degli organismi di ricerca iscritti nel Registro speciale è pubblico. L'ANR provvede alla pubblicazione, sul proprio sito internet istituzionale, ovvero sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, anche fornendo informazioni sulle attività svolte dai medesimi organismi.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.