Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1725
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore TOTARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2020

Introduzione dell'articolo 600.1 del codice penale in materia di atti di condizionamento della personalità

Onorevoli Senatori. – È largamente diffusa l'opinione che l'abuso psicologico, risultato di atti coercitivi e condizionamenti del pensiero, interessi prevalentemente strati sociali emarginati, soggetti patologici, individui e/o famiglie problematiche.
Di fatto è invece un fenomeno che riguarda uomini, donne, minori di tutti gli strati sociali, di tutti i Paesi, culture, livelli di istruzione e fasce d'età. Gli ambiti associativi, a partire dalla famiglia sino a sfociare nelle comunità di vario tipo (religiose, politiche o ideologiche), vengono spesso identificati come luoghi di accoglienza dove le persone cercano amore, accoglienza, sicurezza e riparo. L'attenzione che il CeSAP (Centro studi abusi psicologici) riversa, da oltre vent'anni, sul fenomeno dell'abuso psicologico rileva un vuoto normativo lì dove la vittima viva uno stato di sudditanza psicologica a causa di un abuso fraudolento che lo nuoce pesantemente. Ad oggi non vi è alcuno strumento legislativo che protegga le vittime da ogni forma di violenza psicologica, partendo da quella di coppia a quella comunitaria; quest'ultima, poco attenzionata, avviene ovunque: nei gruppi ideologico-politici, nei culti, nei movimenti religiosi di ogni credo, in organismi maggioritari e minoritari con e senza intesa.
È estremamente urgente che il nostro Governo si occupi di coloro, inclusi i minori, che sono vittime di una situazione di soggezione e punisca chi si avvantaggia di questa dipendenza, sfruttando la sudditanza, fisica o psicologica, nel rispetto delle libertà pubbliche e del principio di laicità.
L'universo delle credenze religiose, delle convinzioni politiche, dei fervori patriottici nazionalisti sono di per sé piattaforme potenti per coltivare il « Noi vs Loro ». Il contesto abusante per l'ambito religioso è la deriva settaria, spesso dettata da integralismi e fanatismi di sorta, pregna di regolamenti da seguire a discapito della libertà individuale.
Il fenomeno dell'abuso psicologico è strettamente correlato alla dipendenza che si instaura tra il leader e l'adepto, tra l'abusante e l'abusato; ciò, purtroppo, crea malessere psico-fisico e, nei casi più gravi, vere e proprie patologie mentali che compromettono la salute dell'individuo e il suo benessere. La dipendenza è una patologia della libertà, una malattia esistenziale che moltiplica i limiti, i ceppi e le manette che condizionano ogni vita, essa irrigidisce il campo del possibile, costringe l'espressione delle potenzialità della vita di un individuo.
È stato Warren Bickel tra i primi ad applicare l'economia comportamentale allo studio delle dipendenze. Una decina di anni più tardi, questo approccio allo studio delle dipendenze è stato ulteriormente articolato dall'innesto della neuroeconomia. Questo settore di ricerca interdisciplinare combina e integra l'economia comportamentale con le neuroscienze, in particolare gli studi sui correlati cerebrali dei processi decisionali.
L'elemento rilevante che il CeSAP vuole evidenziare nel contribuire a proporre una legge, in questo spinoso dramma che colpisce moltissime famiglie italiane, è il concetto della libera scelta e dell'autodeterminazione della persona (si legga, a proposito della rilevanza dell'affettività nelle scelte, L'errore di Cartesio di Antonio Damasiùo): esso presuppone individui razionali che operano in piena consapevolezza e con l'obiettivo della propria utilità.
Una persona è libera non soltanto quando opera in condizioni di coscienza non alterata, ma soprattutto se dispone di corsi d'azione alternativa percorribili all'incirca in egual misura.
Luigi Corvaglia, presidente del CeSAP, si occupa del tema in un saggio di prossima pubblicazione. La vice presidente Lorita Tinelli, sin dalla fondazione del CeSAP, ha raccolto negli anni centinaia di storie, tutte con un unico comune denominatore: persone devastate, vite distrutte a causa di svariate forme di condizionamento e abuso psicologico in contesti settari e non.
Nel 2010, il governo francese ha criminalizzato la violenza psicologica nelle relazioni intime: il reato è punibile con una pena massima di tre anni di carcere e una multa di 45.000 euro. In Inghilterra e nel Galles, il « controllo coercitivo » nelle relazioni di coppia è diventato reato penale nel 2015. L'anno scorso anche la Scozia ha adottato una misura analoga. L'abuso psicologico non è meno dannoso della violenza fisica. In Irlanda, l'abuso psicologico ed emotivo nelle relazioni di coppia è stato riconosciuto come crimine con il nuovo Domestic Violence Act 2018; esso prevede nuove forme di protezione per le vittime del « controllo coercitivo » che spoglia la persona della propria autostima. La nuova legge irlandese ha previsto anche altre misure per combattere la violenza di genere, tra cui la criminalizzazione dei matrimoni forzati, l'abrogazione della legislazione che in precedenza consentiva alle coppie minorenni di sposarsi e la possibilità per le vittime di abusi domestici di richiedere degli ordini di protezione contro gli abusi medesimi.
L'abuso emotivo è un problema anche in Italia: secondo i dati ISTAT, nel nostro Paese sono 8,3 milioni (il 40,4 per cento) le donne vittime di violenza psicologica, di svalutazione e sottomissione. Una su quattro è stata abusata verbalmente fino a sopportare gravi danni allo sviluppo della propria personalità, ha difficoltà a concentrarsi e soffre di perdita di memoria.
Occorre che le querele non siano archiviate per mancanza di prove, occorrono ascolto e competenze per proteggere e difendere le vittime, anche attraverso perizie della vittima che stabiliscano lo stato di salute, il più delle volte pesantemente compromesso dall'attività plagiante e abusante. Occorre un fondo per le vittime, aiuti concreti, strutture di recupero per chi, dopo un abuso psicologico, ha perso tutto: identità, lavoro, famiglia.
Il presente disegno di legge si compone di un articolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 600 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 600.1. – (Atti di condizionamento della personalità) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante tecniche di condizionamento della personalità o attività di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione è punito, per ciò solo, con la reclusione da otto a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque eserciti atti di persuasione diretti in modo idoneo e non equivoco a determinare, o a influenzare grandemente, condotte altrui, cagionando nei confronti del soggetto passivo o di terzi una condizione di cronica disparità di potere.

Se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi a fini di profitto o di altra utilità, la pena è aumentata fino a un terzo. Se i fatti di cui al presente articolo sono commessi nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a cagionare o a sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un delitto, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà.

La pena è aumentata fino a due terzi se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore di anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la vittima al prelievo di organi o alla tratta di persone o allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella II prevista dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero da persona sottoposta a misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

All'accertamento con sentenza irrevocabile dei reati di cui al presente articolo consegue la nullità di atti di disposizione a titolo gratuito od oneroso compiuti in favore dell'autore del reato, o di terzi da lui indicati, da parte:

1) del soggetto passivo del reato o del coniuge non legalmente separato o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;

2) dei suoi ascendenti o discendenti o affini in linea retta o adottante o adottato;

3) di un fratello o di una sorella con lui conviventi ».