Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1779
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori RAUTI, CIRIANI, BALBONI, CALANDRINI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, TOTARO e URSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2020

Estensione dei benefìci previsti per le vittime del dovere al personale medico e sanitario, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Servizio nazionale della protezione civile nonché ai soggetti privati che hanno prestato servizio nelle attività di prevenzione e assistenza in occasione dell'epidemia da COVID-19

Onorevoli Senatori. – Il contrasto all'endemica diffusione del COVID-19 ha, tra i vari e molti aspetti drammatici, riportato alla ribalta la necessità della piena ed effettiva tutela, tanto fisica quanto giuridica, degli operatori più direttamente coinvolti: dalle Forze di polizia al personale medico e sanitario, passando per tutti quei soggetti che pur formalmente privati si trovano, si pensi al terzo settore, ad operare a più diretto e gravoso rischio per la propria incolumità, rappresentando nei fatti un ineludibile presidio di sicurezza per la cittadinanza tutta.
Ad oggi, sono molti i medici, gli infermieri e gli appartenenti alle Forze dell'ordine caduti a seguito del contagio, avvenuto proprio per la loro incessante opera di servizio a favore della collettività colpita.
Si propone pertanto il riconoscimento a tutti i soggetti che siano deceduti o che risultino gravemente menomati a seguito delle operazioni svolte per il contrasto al COVID-19, siano essi medici, sanitari, appartenenti a Forze dell'ordine statali e polizie locali, appartenenti al Servizio nazionale della protezione civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché soggetti privati appartenenti al terzo settore di cui sia dimostrabile il diretto impiego nel dispositivo di contrasto alla diffusione del virus, della qualificazione di « vittima del dovere », la cui disciplina normativa è contenuta ad oggi nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero nella legge finanziaria per l'anno 2006.
L'intervento normativo mira segnatamente a determinare una relatio tra l'articolo 1, commi 563 e 564, della citata legge n. 266 del 2005, e i criteri tecnici di corresponsione delineati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, in forza della previsione normativa che prevede detto riconoscimento quando l'evento morte o lesivo sia avvenuto a tutela della pubblica incolumità, e i soggetti direttamente coinvolti nella emergenza sanitaria da COVID-19.
La categoria prevede, tra i vari benefici per moglie e figli della vittima del dovere, la corresponsione di un assegno vitalizio di euro 500 mensili, l'assegnazione delle borse di studio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006 e di cui all'articolo 4 della legge n. 407 del 1998, attuato con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 poi sostituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, il collocamento obbligatorio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006 e della legge n. 68 del 1999, l'esenzione del pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 2), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, l'assistenza psicologica a carico dello Stato e la doppia annualità della pensione.
Detta estensione, oltre che voler tanto simbolicamente quanto in maniera effettiva riaffermare la centralità di chi ha donato tutto se stesso, fino al sacrificio estremo, nell'adempimento del proprio dovere, punta anche a valorizzare la presenza dello Stato, specialmente in un momento di grave crisi come quella che stiamo vivendo.
Giova inoltre rammentare come a favore di questa estensione, in termini puramente giuridici, militi l'estensione ermeneutica da tempo pacifica in giurisprudenza.
In questo senso merita menzione la sentenza della Corte di cassazione civile, sezioni unite, n. 759 del 2017, nella quale si è rilevato come il concetto di « missione di qualunque natura » vada concepito in un senso che possa essere correlato « sia ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità; sia ad un'attività che tale non sia e risulti del tutto “ordinaria” e “normale”, cioè, in definitiva, rappresenti un “compito”, l'espletamento di una “funzione”, di un “incarico”, di una “incombenza”, di un “mandato”, di una “mansione”, che siano dovuti dal soggetto nei quadro dell'attività espletata ».
Particolarmente estensiva inoltre l'interpretazione offerta dalla sezione lavoro della Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 4238 del 13 febbraio 2019.
Un aspetto particolarmente rilevante che la Cassazione mette in luce, attraverso una indagine storico-legislativa e regolamentare, è la logica preventiva in luogo di quella della monetizzazione, la quale ovviamente insorge ex post mediante le usuali azioni risarcitorie: ne risulta pertanto che il principio generale di cui all'articolo 2087 del codice civile risultava già comunque presente nelle varie normative settoriali devolute a garantire la sicurezza, mediante la previsione di una serie di prescrizioni e di metodi atti a prevenire gli infortuni sul posto di lavoro.
Proprio questa lettura costituzionalmente orientata capace di unire la visione generale della tutela della salute, della sicurezza sui luoghi di lavoro, l'uguaglianza sostanziale mediante la generale previsione di sistemi preventivi per tutti i lavoratori porta a inferire la naturalezza dell'estensione in parola.
In merito all'estensione a quei soggetti, ad esempio del terzo settore, che pur non essendo dipendenti pubblici si siano comunque distinti nel dispositivo di contrasto al contagio, ad esempio perché innervati nei sistemi di terzo settore, si può ricordare con le sentenze della Corte costituzionale n. 399 del 1996 e n. 309 del 1999 la natura del diritto alla salute come diritto umano incomprimibile in quanto protetto dalla Costituzione, originando lo stesso dall'ambito inviolabile della dignità umana.
Ne consegue che la missione perseguita da questi soggetti rientra funzionalmente nella protezione di un bene della collettività massimamente tutelato: al tempo stesso quei soggetti hanno riportato la lesione del bene medesimo.
Ne consegue pertanto una valenza tanto preventiva quanto indennitaria del riconoscimento.
Un'interpretazione funzionale ed estensiva nei limiti precisati dalla richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di contesto ambientale, di mansione concretamente svolta, anche in ordine a soggetti privati ma esercenti un pubblico servizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale sanitario e medico, i rappresentanti delle Forze di polizia a competenza generale e delle polizie locali, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Servizio nazionale della protezione civile e i soggetti privati, che hanno prestato documentato servizio nel contrasto alla diffusione del COVID-19, che siano deceduti o abbiano riportato un'invalidità permanente per aver contratto il virus, sono considerati vittime del dovere ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.