Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1739
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori PEROSINO, ALDERISI, BARBONI, BERUTTI, BUCCARELLA, DE POLI, LONARDO, MALLEGNI, ROMANO e VITALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2020

Disposizioni per l'istituzione di un albo speciale dei periti d'arte

Onorevoli Senatori. – Nel corso di un processo il giudice può farsi assistere da uno o più consulenti forniti di particolare competenza tecnica al fine di dirimere complesse questioni tecniche, scientifiche o artistiche. Pertanto, presso ogni tribunale sono istituiti un albo dei consulenti tecnici del giudice (CTU) per le consulenze tecniche nel processo civile ed un albo dei periti per le perizie nel processo penale. In qualità di ausiliario del giudice, esso viene chiamato ad accertare, rilevare e analizzare i fatti oggetto di una controversia, mediante un elaborato scritto (la cosiddetta relazione peritale) che, con argomentazioni chiare, oggettive e possibilmente incontrovertibili, risponde ai quesiti che il giudice gli affida. Pertanto al perito si richiedono competenza ed esperienza nella materia oggetto della controversia e rigorose conoscenze delle regole processuali e di procedura civile, che condizionano in maniera essenziale la validità del lavoro peritale e di tutto il processo in generale, avendo un peso rilevante sull'esito dello stesso. Nonostante ciò non è mai stato delineato un percorso formativo specifico per i tecnici di tribunale chiamati a svolgere compiti spesso assai delicati e dirimenti.
Non esiste in Italia, o comunque non è riconosciuta ad oggi, una « figura di certificatore ufficiale » dell'opera d'arte.
L'unico riferimento normativo indica il mercante come l'unico a poter certificare l'opera d'arte oggetto di vendita: articolo 64 del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
La legge non afferma che la certificazione di autenticità debba essere rilasciata da un perito, un esperto o un critico d'arte, ma solo dal venditore, il quale ha l'obbligo di consegnare la documentazione attinente l'autenticità e, in mancanza di questa, una dichiarazione che attesti l'autenticità dell'opera o almeno la probabile attribuzione e la provenienza.
Il soggetto che fornisce tale documentazione, cioè il certificato di autenticità, è l'autore (artista) se è in vita, altrimenti gli eredi, gli enti riconosciuti come fondazioni, o archivi d'artista, preposti alla tutela, allo studio, alla promozione e all'archiviazione delle opere, o in mancanza di questi gli specialisti e studiosi di fama ed infine anche dal perito stesso.
D'altra parte chiunque può rivendicare per sé il ruolo di critico ufficiale di un determinato artista, tanto in più in assenza di un albo di consulenti tecnici esperti in materia di opere d'arte (istituzione prevista nel lontano 1971 con la cosiddetta legge Pieraccini, legge 20 novembre 1971, n. 1062, ma non ancora attuata), né di autorità preposte ad accertare i requisiti e la preparazione dei periti stessi o degli esperti d'arte.
L'istituzione di un registro specifico di periti in materia di opere d'arte colmerebbe in parte tale lacuna normativa.
Il perito d'arte svolge infatti una professione di elevato contenuto intellettuale e di notevole complessità, che necessita di una formazione culturale, scientifica, metodologica, tecnica ed etica specifica, ottenuta mediante un lungo percorso di istruzione, formazione e aggiornamento a carattere teorico e pratico.
I suoi compiti e le attività specifiche sono finalizzate alla redazione della perizia: elaborato tecnico relazionato in forma scritta, che contiene una serie di informazioni che permettono di ricostruire il curriculum dell'opera e di stabilirne l'autenticità e il valore, elementi richiesti nei quesiti del giudice. Per realizzare ciò necessitano le seguenti azioni: studio ed analisi dell'opera d'arte declinata nelle varie categorie (archeologia, arte medievale, arte antica, arte moderna, arte contemporanea, arti minori e decorative, arredo e suppellettili, design, glittica), che implicano una conoscenza approfondita della storia dell'arte, delle tecniche artistiche, degli elementi del restauro e della conservazione, della normativa relativa al ruolo legale del perito; delle quotazioni e del mercato delle opere d'arte.
Soffermandoci sull'aspetto critico relativo alle conoscenze e competenze tecniche, solo gli articoli 15 e 16 delle disposizioni per la attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie disciplinano il delicato argomento, prevedendo che possano ottenere l'iscrizione nell'albo « coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia » e richiedendo che l'aspirante all'iscrizione « produca titoli e documenti che crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica ». Inoltre gli albi sono divisi in categorie e tra le indefettibili vi sono quella medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria e assicurativa.
L'iscrizione all'albo del tribunale non vincola la scelta del giudice in quanto l'articolo 61 del codice procedura civile enuncia soltanto un principio, prevedendo che la sua scelta debba essere fatta « normalmente » fra gli iscritti all'albo, e non ponendo alcun limite al giudice in tal senso (Cass., Sez. II, sentenza n. 5473 del 12 aprile 2001).
Pertanto manca in generale, per diverse materie di specializzazione, una normativa che disciplini in maniera puntuale i criteri di valutazione delle conoscenze e competenze tecniche per materia del perito di tribunale. Per colmare tali vuoti alcuni tribunali si sono dotati di protocolli, ovvero di buone prassi volte a migliorare la qualità delle consulenze tecniche d'ufficio, al fine di definire i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo, garantire la trasparenza della rotazione degli incarichi e regolare la nomina di esperti non iscritti all'albo dei CTU o dei periti. Al fine di garantire la competenza e l'esperienza degli iscritti, in vari tribunali è diffusa la consuetudine di richiedere come ulteriore requisito per l'iscrizione all'albo l'appartenenza al relativo ordine o al relativo collegio professionale da alcuni anni.
La problematica è particolarmente critica per quelle professioni prive di un proprio albo professionale e di un organo di controllo, che ne disciplini in maniera puntuale i titoli di accesso, il livello di esperienza, l'aggiornamento e il codice deontologico.
È quanto accade per la materia delle opere d'arte ed in generale per l'antiquariato e le arti decorative, che oltre ad essere spesso assente dalle categorie degli albi di tribunale, non ha neppure (si pensi agli storici dell'arte ed agli archeologi) un ordine o collegio professionale di riferimento e di controllo. Taluni tribunali richiedono che i periti d'arte risultino iscritti nell'albo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con sede nel circondario del tribunale. Purtroppo ciascuna camera di commercio dispone di regole proprie al fine di comprovare l'idoneità all'esercizio dell'attività di perito o esperto nella categoria richiesta. Inoltre questa tipologia di albo conduce a privilegiare l'aspetto prettamente commerciale della professionalità dell'esperto ed a poter implicare, nello svolgimento dell'attività processuale peritale, un conflitto di interessi (soprattutto per gli antiquari).
Si può verificare pertanto che il giudice si affidi a chi non abbia nessuna comprovata esperienza nel caso concreto determinando ingenti danni, a seconda dei casi, al mercato o al patrimonio culturale nazionale.
Negli anni diversi progetti normativi hanno tentato di superare questo quadro di incertezza, ma nessuno di questi, tuttavia, ha trovato attuazione: un esempio è il mai istituito « Albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte », previsto dalla legge cosiddetta Pieraccini.
Il disegno di legge agli articoli 1 e 2 specifica le definizioni e l'oggetto dello stesso.
Con l'articolo 3 è istituito presso il Ministero della giustizia il registro dei soggetti abilitati a svolgere l'attività di perito d'arte giudiziario del settore civile e del settore penale.
Gli articoli 4, 5 e 7 definiscono i criteri, le procedure di iscrizione al registro e gli effetti della stessa.
Agli articoli 6 e 8 vengono disciplinati gli obblighi degli iscritti e i casi di sospensione.
Gli articoli 9 e 10 introducono delle regole di controllo sul conferimento degli incarichi e sulla liquidazione di compensi.
Infine l'articolo 11 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « Ministero »: il Ministero della giustizia;

b) « perito d'arte giudiziario »: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono l'attività di individuazione, studio e analisi dell'opera d'arte finalizzata all'accertamento dell'autenticità e del valore;

c) « registro »: il registro dei periti d'arte giudiziari istituito presso il Ministero;

d) « responsabile »: il responsabile della tenuta del registro;

e) « formatore »: la persona o le persone fisiche che svolgono l'attività di formazione dei periti d'arte giudiziari;

f) « enti di formazione »: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l'attività di formazione dei periti d'arte giudiziari.

Art. 2.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina:

a) l'istituzione del registro dei periti d'arte giudiziari presso il Ministero;

b) i criteri e le modalità di iscrizione nel registro, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dal registro.

Art. 3.

(Registro)

1. È istituito presso il Ministero il registro dei soggetti abilitati a svolgere l'attività di perito d'arte giudiziario del settore civile e del settore penale.

2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale degli affari interni, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale degli affari interni, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'ispettorato generale del Ministero.

3. Il registro è articolato in sezioni riguardanti le seguenti materie: archeologia, arte medievale, arte antica, arte moderna, arte contemporanea, arti minori decorative e antiquariato, arredo e suppellettili, design, glittica, numismatica.

4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.

5. La gestione del registro avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui alla presente legge.

6. Il registro dei periti d'arte giudiziari è pubblico; l'accesso alle altre eventuali annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4.

(Criteri per l'iscrizione nel registro)

1. Nel registro sono iscritti, a domanda e previa verifica da parte del responsabile, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) conoscenza approfondita e certificata di:

1) storia dell'arte;

2) tecniche artistiche;

3) normativa relativa al ruolo legale del perito d'arte giudiziario;

4) quotazioni e mercato delle opere d'arte;

b) conoscenza di base del restauro e della conservazione;

c) possesso dei seguenti titoli:

1) laurea quadriennale in lettere o beni culturali o conservazione dei beni culturali, con indirizzo storico-artistico o laurea specialistica o magistrale in storia dell'arte;

2) almeno cinque anni di esperienza professionale, certificata presso musei, enti artistico-culturali, gallerie, antiquari, case d'asta;

3) pubblicazioni scientifiche relative al settore specifico;

d) possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), nonché lo svolgimento di un corso di aggiornamento biennale sui seguenti temi:

1) elementi giuridici della tecnica peritale e delle modalità di redazione di una perizia giudiziaria;

2) conoscenza del mercato dell'arte e criteri della valutazione;

e) possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

1) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;

2) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

3) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

4) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

Art. 5.

(Procedimento di iscrizione)

1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero.

2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.

4. Quando è scaduto il termine di cui al comma 3 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione.

Art. 6.

(Obblighi degli iscritti)

1. L'iscritto al registro è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti e dei dati comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo.

Art. 7.

(Effetti dell'iscrizione)

1. Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.

Art. 8.

(Sospensione e cancellazione dal registro)

1. Se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l'avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di aggiornamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), il responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro.

Art. 9.

(Controllo sull'assegnazione degli incarichi)

1. Gli uffici giudiziari vigilano sulla regolare rotazione degli incarichi assegnati a ciascun perito d'arte giudiziario, garantendo l'imparzialità nelle assegnazioni con sistemi obiettivi di controllo e assicurando che a ciascun perito d'arte giudiziario non siano assegnati più di otto incarichi annuali.

2. Nel computo del numero degli incarichi stabilito dal comma 1 non rientrano i casi di affidamento di supplementi o di reiterazioni di consulenze o di perizie.

Art. 10.

(Liquidazione dei compensi)

1. La liquidazione dei compensi professionali per l'attività espletata dai periti d'arte giudiziari è determinata dalle disposizioni vigenti in materia stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 11.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.