Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1763
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale (DI MAIO)
con il Ministro della difesa (GUERINI)
di concerto con il Ministro dell'interno (LAMORGESE)
con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)
e con il Ministro per la pubblica amministrazione (DADONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2020

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede

Onorevoli Senatori. – La disciplina dell'assistenza spirituale alle Forze armate, nell'ambito nel codice dell'ordinamento militare, risulta attualmente ancora quella operata con il riassetto delle disposizioni della legge 1° giugno 1961, n, 512, che, in materia, ha dato attuazione al previgente regime concordatario. Si tratta degli accordi sottoscritti fra la Santa Sede e l'Italia l'11 febbraio del 1929, cui è stata data esecuzione con la legge 27 maggio 1929, n. 810, recante « Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929. ».
Il presente disegno di legge reca la ratifica dell'intesa tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929.
Il citato articolo 11 dispone che l'assistenza spirituale sia assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.
L'intesa tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica in materia di assistenza spirituale alle Forze armate è stata negoziata da una Commissione paritetica che ha operato presso la struttura permanente della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali. Dopo la conclusione del negoziato, avvenuta il 18 dicembre 2017, il Consiglio dei ministri del Governo pro tempore ha approvato l'intesa nella seduta dell'8 febbraio 2018. L'intesa è stata, poi, firmata dalle due Parti il 13 febbraio 2018.
L'intesa è volta a mettere al passo della contemporaneità la disciplina dell'assistenza spirituale alle Forze armate e lo status dei cappellani militari alla luce dell'evoluzione storica, politica e normativa intervenuta negli anni e che ne ha condizionato i motivi ispiratori. Contestualmente alla ratifica vengono apportate le conseguenti modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Data la specificità delle funzioni svolte per l'assistenza religiosa alle Forze armate, resta fermo il rapporto organico che lega i cappellani alle strutture militari, soprattutto per consentire loro la piena agibilità di spazi e luoghi nell'ambito della concreta organizzazione militare, ma è stato ridefinito il concetto di assimilazione ai gradi rispetto al precedente rapporto con le strutture e le funzioni militari. Cosi, i cappellani militari non sono più militari tra i militari, soggetti in tutto alle leggi e alla disciplina militare, ma vengono recuperate più nettamente le funzioni spirituali e pastorali proprie che ne fanno una figura peculiare e autonoma. Viene, inoltre, ridotto l'organico che passa dalle attuali 204 unità a 162 unità.
L'intesa dedica, quindi, una prima parte a individuare e a valorizzare le funzioni svolte dai cappellani a favore dei militari cattolici e delle rispettive famiglie, nonché i mezzi e gli strumenti che sono messi a loro disposizione per l'assolvimento delle funzioni stesse, Inoltre, l'intesa delinea lo stato giuridico dei cappellani come figura autonoma rispetto all'organizzazione militare, essi, infatti, hanno piena libertà di esercizio del loro ministero e risiedono in una delle sedi di servizio loro assegnate, ma accedono ai gradi militari per assimilazione, senza che questo comporti identificazione con la struttura e l'organizzazione militare. Ne consegue che, in ragione di detta assimilazione, il cappellano non possa esercitare poteri di comando o direzione e avere poteri di amministrazione nell'ambito delle Forze armate; i cappellani non portano, altresì, armi, e indossano, di regola, l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa. Un ulteriore profilo innovativo riguarda il trattamento economico. In particolare, la retribuzione iniziale è ridotta rispetto alla retribuzione degli ufficiali in servizio permanente effettivo; inoltre, l'accesso limitato al grado di tenente colonnello (non più di dieci unità complessive), comporta il limite massimo della retribuzione al grado di maggiore, Viene, poi, esclusa ogni forma di retribuzione per le attività espletate fuori dell'orario di servizio, fermi restando gli oneri assicurativi connessi, Infine, sono ridotte le indennità riconosciute al cappellano militare, nel senso che sono riconosciute soltanto quelle conseguenti alla funzione svolta, con esclusione di ogni altra che non sia riferibile alla funzione effettivamente svolta.
In particolare, mediante un'operazione di riassetto normativo, la nuova disciplina recata dall'intesa, che è composta da 14 articoli, viene introdotta nel codice, nel titolo III (Personale religioso), Capo I (Personale del servizio di assistenza spirituale), del libro V (Personale civile e personale ausiliario delle Forze armate) già sede della materia, agli articoli da 1533 a 1625 (a esclusione del Capo II Religiose in servizio presso gli stabilimenti sanitari militari – articolo 1620).
La tabella sottostante riporta l'indicazione, per ogni articolo dell'intesa, dell'articolo del codice dell'ordinamento militare in cui è stato operato il riassetto.

TABELLA DI CORRISPONDENZA (1)

INTESA

CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1, comma 1

Art. 17, comma 1

Art. 1, commi 2 e 3

Art. 1533-bis, comma 1

Art. 1, comma 4

Art. 1533-bis, comma 1, secondo periodo

Art. 1, comma 5

Art. 1533-bis, comma 2

Art. 2, comma 1

Art. 17, comma 2

Art. 2, comma 2

Art. 1533-bis, comma 5

Art. 3, comma 1

Art. 1533-bis, comma 3

Art. 3, comma 2

Art. 1533-bis, comma 4

Art. 4, comma 1, primo e secondo periodo

Art. 1533, comma 1, primo periodo e comma 3

Art. 4, comma 1, terzo periodo

Art. 1534

Art. 4, comma 1 e comma 2, primo periodo

Art. 1533, comma 1

Art. 4, comma 2, secondo periodo

Art. 1534-bis, comma 1

Art. 4, comma 2, terzo periodo

Art. 1534-bis, comma 2

Art. 4, comma 2, quarto periodo

Art. 1534-bis, comma 2

Art. 4, comma 3, primo periodo

Art. 1533, comma 5

Art. 4, comma 3, secondo periodo

Art. 1533, comma 6

Art. 5, comma 1

Art. 1547, comma 2

Art. 5, commi 2 e 3, primo periodo

Art. 1546, comma 2

Art. 5, comma 3, secondo periodo

Art. 1555, comma 4

Art. 6

Art. 1546, comma 1

Art. 7, comma 1

Art. 1608 e Ali. 1611, comma 1

Art. 7, comma 2

Art. 1612

Art. 7, comma 3

Art. 1611, comma 2

Art. 8, comma 1

Art. 1548, Art. 1549 e Art. 1559

Art. 8, comma 1, primo periodo

Art. 1548

Art. 8, comma 1, secondo periodo

Art. 1549

Art. 9

Art.1621

Art. 10

Art. 1625

Art. 11, comma 1

Art. 1555, comma 2

Art. 11, comma 2

Art. 1555, comma 1

Art. 11, comma 3

Art. 1555, comma 3

Art. 12, comma 1

Art. 1599

Art. 12, comma 2

Art. 1601

Art. 12, comma 3

Art. 1602

Art. 12, comma

Art. 1603

Art. 13, comma 1

Art. 1599

Art. 13, comma 2

Art, 1577, comma 1

Art. 13, comma 2, lettera a)

Art. 1597, comma 1, lettera a)

Art. 13, comma 2, lettera b)

Art. 1578

Art. 13, comma 2, lettera c)

Art. 1577, comma 1, lettera d)

Art. 13, comma 2, lettera d)

Art. 1599, comma 1, lettera c)

Art. 13, comma 2, lettera e)

Art. 1577, comma 1, lettera g) e h)

L'articolo 3 del disegno di legge, al comma 1, reca il citato riassetto della nuova disciplina dell'intesa, consistente nella modifica di alcuni degli articoli del codice nell'ambito della sede della materia.
Al contempo, vengono altresì sostituiti o abrogati gli istituti superati ovvero divenuti con essa incompatibili: lettere f); g); h); l); m); n); o); p); q); v); bb); ff); hh); ii); ll); rr); tt); uu) e aaa).
Restano, invece, in vigore le fattispecie regolate precedentemente e riferite ad aspetti della materia non trattati direttamente dall'intesa e che costituiscono completamento anche della nuova disciplina.
Nel dettaglio gli articoli del codice ove sono stati riassettati gli articoli dell'intesa:

– lettera a) – articolo 17 (Assistenza spirituale), il quale al comma 1, richiama direttamente l'intesa, specificando che essa è prevista ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, di modifica del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121; la modifica dell'articolo 17 riproduce fedelmente la fonte originaria dell'articolo 11, comma 2, del citato accordo del 1984, ratificato ai sensi della legge n.121 del 1985; il comma 2 dell'articolo 17 riproduce il comma 1 dell'articolo 2 dell'intesa in materia di libertà nell'esercizio del ministero da parte dei cappellani; esso dispone che le autorità militari garantiscano ai cappellani militari la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignità e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni;

– lettera b) – articolo 1533 (Direzione del Servizio di assistenza spirituale), il quale riproduce l'articolo 4 dell'intesa; esso dispone che la direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale spettano all'Ordinario militare per l'Italia, coadiuvato dal Vicario generale militare; l'Ordinario militare può avvalersi di cinque cappellani militari coordinatori presso gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di tenente generale e di maggiore generale. Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di sede vacante, assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non può personalmente intervenire. Il Ministro della difesa determina con apposito decreto le sedi ove è prestata l'assistenza spirituale; l'Ordinario militare individua la sede per ciascun cappellano militare, previa comunicazione ali ’autorità militare competente;

– lettera c) – articolo 1533-bis (Svolgimento del servizio di assistenza spirituale), di nuova introduzione, il quale riproduce le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 dell'intesa, in materia di assistenza spirituale, disciplinando l'esercizio del ministero spirituale dei cappellani; e i commi 1 e 2 dell'articolo 3 dell'intesa in materia di supplenze e collaborazioni.

Esso dispone che i cappellani militari attendano al loro ministero per soddisfare le esigenze spirituali del personale individuato al comma 4 dell'articolo 1533 (cappellani militari, personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, personale delle Forze armate dello Stato e Corpi la cui assistenza spirituale è affidata all'Ordinario militare dalle autorità governative d'intesa con la superiore autorità ecclesiastica) che intende fruite del loro ministero, nel pieno rispetto della libertà religiosa e di coscienza; hanno competenza parrocchiale per il personale, i loro familiari e il territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica e curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, e l'organizzazione di ogni attività pastorale, anche oltre l'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. I cappellani militari sono tenuti ad osservare le norme sull'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare; previa comunicazione alle autorità militari competenti da parte dell'Ordinario militare, ai fini delle attività di culto, possono avvalersi della collaborazione di altri sacerdoti in servizio della Diocesi competente per territorio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. In caso di assenza, il cappellano militare è sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, previa comunicazione dell'Ordinario militare al comandante della sede, senza oneri aggiuntivi. Infine, al comma 5 sono riprodotte le disposizioni dell'articolo 2, comma 2 dell'intesa, in materia di sedi: i cappellani risiedono in una delle sedi di servizio, salva dispensa dell'Ordinario militare e l'amministrazione di appartenenza garantisce loro l'alloggio;

– lettera d) – articolo 1534 (Nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale), il quale riproduce il comma l dell'articolo 4 dell'intesa nella specifica patte riferita alle nomine di Ordinario e Vicario. Esso dispone che la nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale militare è effettuata su designazione rispettivamente della Santa Sede e dell'Ordinario militare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, previa designazione della superiore autorità ecclesiastica, nel rispetto delle disposizioni concordatarie;

– lettera e) – articolo 1534-bis (Designazione dei cappellani militari coordinatori), di nuova introduzione, il quale riproduce l'articolo 4, comma 2 dell'intesa riferito alla nuova figura dei cappellani coordinatori. Esso dispone che i nominativi dei cappellani militari coordinatori sono comunicati dall'Ordinario militare al Ministro della difesa. I cappellani militari coordinatori assolvono i compiti loto affidati dall'Ordinario militare e accedono liberamente ai luoghi militari di loro pertinenza. Il conferimento dell'incarico di funzione ai cappellani coordinatori non comporta alcuna modifica del trattamento economico;

– lettera i) – articolo 1539 (Cessazione dall'ufficio per limiti di età), il quale riproduce il comma 2, lettera b) dell'articolo 13 dell'intesa, in materia di cessazione dall'impiego per limiti di età. Esso dispone che l'Ordinario militare e il Vicario generale militare possano conservare l'ufficio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età;

– lettera r) – articolo 1546 (Gradi gerarchici), il quale riproduce l'articolo 6 dell'intesa, in materia di assimilazione ai gradi gerarchici introducendo la nuova disciplina dei gradi dei cappellani militari: i cappellani militari sono inseriti in una tabella organica autonoma: al vertice, un Ordinario militare (assimilato al grado di tenente generale), poi il Vicario generale militare (assimilato al grado di maggiore generale); aboliti i gradi di brigadiere generale e di colonnello; per il grado di tenente colonnello, soltanto dieci cappellani vi potranno accedere. Vengono riprodotti, altresì, ì commi 2 e 3 dell'articolo 5 dell'intesa che stabiliscono, rispettivamente, il riconoscimento della dignità delle funzioni dei cappellani e consente loro una piena agibilità delle strutture militari allo scopo di assolvere il servizio di assistenza spirituale e l'impossibilità, per i cappellani militari, di esercitare poteri di comando o di direzione, e di avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze armate. Esso dispone che l'ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi: secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello, per un numero complessivo di dieci unità; primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore; cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano; cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente; cappellano militare di complemento, assimilato al grado di sottotenente. L'attribuzione dei gradi gerarchici, per assimilazione di rango ai gradi militari, garantisce al cappellano militare il riconoscimento della dignità delle sue funzioni e consente una piena agibilità delle strutture militari per l'assolvimento del servizio di assistenza spirituale; essa inoltre comporta che il cappellano militare non possa esercitare poteri di comando o di direzione, né avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze armate;

– lettera s) – articolo 1547 (Stato giuridico e organico), il quale riproduce l'articolo 5, comma 1 dell'intesa che fissa l'organico dei cappellani militari, integrato dall'Ordinario militare e dal Vicario generale, complessivamente a 162 unità. La riduzione del numero dei cappellani dagli attuali 204 (ai sensi dell'articolo 1533, comma 1, e dell'articolo 1552) a 162 è dovuta a ragioni di carattere storico, in particolare sia per i mutamenti avvenuti nella Chiesa cattolica dopo il Concilio Vaticano II, e nell'ordinamento civile, con l'estensione del diritto di libertà religiosa in diversi ambiti, sia per i mutamenti avvenuti nelle Forze armate, con la sospensione della leva obbligatoria e la riduzione degli organici militari. Di conseguenza la proporzione tra il numero dei cappellani militari e l'entità delle Forze armate viene contenuta nei termini essenziali per l'assolvimento delle funzioni di assistenza spirituale. In particolare, il comma 2 dispone che l'organico dei cappellani militari è determinato in 162 unità;

– lettera t) – articolo 1548 (Nomina), il quale riproduce l'articolo 8, comma 1 dell'intesa in materia di nomine. Esso dispone che la nomina dei cappellani militari di complemento è effettuata con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare;

– lettera u) – articolo 1549 (Requisiti per la nomina), il quale riproduce l'articolo 8, comma 1, dell'intesa in materia di nomine. Esso dispone che i sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare di complemento, devono possedere il godimento dei diritti civili e politici, l'idoneità all'incondizionato servizio militare e non avere meno di ventotto anni e più di quarant'anni. Il cappellano militare è titolare di rapporto di impiego che consiste nell'esercizio del, ministero sacerdotale;

– lettera z) – articolo 1555 (Normativa penale e disciplinare), il quale riproduce i commi 1 e 2 dell'articolo 11 dell'intesa in materia di disciplina militare e applicazione della giurisdizione. I Cappellani militari sono soggetti alla giurisdizione penale militare solo in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco e di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale. Inoltre, i Cappellani militari non sono più soggetti alla normativa del codice in materia di disciplina militare, sono soggetti, invece, alla speciale disciplina, compatibile con le funzioni svolte, definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con l'Ordinario militare. Fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice e del regolamento sulla disciplina militare. Il comma 3 dispone che l'autorità giudiziaria, nel caso eserciti l'azione penale nei confronti di un cappellano militare, informa l'Ordinario militare. Infine, i cappellani militari non portano armi e indossano, di regola, l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa militare;

– lettera aa) – articolo 1559 (Nomina), il quale riproduce l'articolo 8, comma 1, primo periodo dell'intesa che prevede che la nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente sia conferita, nei limiti dell'organico, con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare, ai cappellani militari di complemento che presentino domanda, abbiano prestato almeno cinque anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo e non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età;

– lettera cc) – articolo 1576 (Norma di rinvio in materia di sospensione precauzionale dall'impiego): esso dispone che per la sospensione precauzionale dall'impiego si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della sezione IV del capo III del titolo V del libro IV; la sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall'articolo 915, è disposta sentito il parere dell'Ordinario militare (come previsto dall'articolo 13, comma 1 dell'intesa);

– lettera dd) – articolo 1577 (Cause di cessazione dal servizio permanente), il quale riproduce l'articolo 13, comma 2 dell'intesa in materia di cessazione dall'impiego. Esso dispone che il cappellano militare cessi dal servizio permanente per il verificarsi di una serie di cause: età, infermità, a domanda, d'autorità, per perdita dei diritti civili o politici, elevazione alla dignità vescovile, per motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1599, comma 1, lettera c), revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica, dimissioni dallo stato clericale. Infine, il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Ministro della difesa;

– lettera ee) – articolo 1578 (Cessazione dal servizio permanente per età), il quale riproduce la lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 dell'intesa riferita alla cessazione per ragioni di età. Esso dispone che il cappellano militare che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età cessi dal servizio permanente e sia collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità;

– lettera gg) – articolo 1583 (Cessazione dal servizio permanente d'autorità), il quale riproduce la lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 dell'intesa riferita alla cessazione per perdita dei diritti civili e politici. Esso dispone che il cappellano militare può essere collocato d'autorità nella riserva per perdita dei diritti civili o politici;

– lettera mm) – articolo 1597 (Cause di perdita del grado), il quale riproduce l'articolo 13, comma 2 dell'intesa riferito alle cause di cessazione dall'impiego. Esso dispone che il cappellano militare perda il grado per dimissioni dallo stato clericale, cessazione dal servizio d'autorità, per perdita dei diritti civili o politici, per cessazione dal servizio, o per motivi disciplinari, La perdita del grado è disposta con decreto del Ministro della difesa;

– lettera nn) – articolo 1599 (Sanzioni disciplinari), il quale riproduce l'articolo 13, comma 1 dell'intesa in materia di sanzioni. L'intesa ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio e ai cappellani militari non si applica più la disciplina militare contenuta nel capo IV del titolo VIII del libro IV del codice tranne, per quanto non espressamente contemplato dalla nuova disciplina, le disposizioni che risultano ancora applicabili. Si tratta, in sostanza, di un nuovo regime giuridico. Non vi è più la dualità delle sanzioni di stato, di cui all'articolo 1357, e di corpo, di cui all'articolo 1358. Viene previsto un unico procedimento di inchiesta formale con le sanzioni conseguenti. Esso dispone che le sanzioni disciplinari che possono essere applicate al cappellano militare, in caso di infrazione delle regole disciplinari e dei doveri di servizio, sono la sospensione disciplinare dall'impiego, la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 1589, la cessazione dal servizio;

– lettera oo) – articolo 1601 (Avvio dell'inchiesta formale), il quale riproduce il comma 2 dell'articolo 12 dell'intesa in merito all'inchiesta formale su rapporto dell'autorità competente, a seconda della sede in cui si trovi il cappellano. Esso dispone che ai fini dell'accertamento di un'infrazione disciplinare che comporti una delle sanzioni indicate all'articolo 1599, il cappellano sia sottoposto a inchiesta formale su rapporto dell'autorità competente, in base alla sede in cui si trovi il cappellano;

– lettera pp) – articolo 1602 (Inquirente), il quale riproduce il comma 3 dell'articolo 12 dell'intesa e dispone che l'inquirente sia l'organo competente dell'Ordinariato militare al quale l'inchiesta formale è affidata dal Ministro della difesa. Esso dispone che l'inchiesta formale è affidata dal Ministro della difesa all'organo competente dell'Ordinariato militare; in nessun caso l'inchiesta formale è affidata all'Ordinario militare o al Vicario generale militare. L'inquirente – che deve essere di grado o anzianità superiore all'inquisito – svolge l'inchiesta formale secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali e rimette il rapporto conclusivo direttamente al Ministro, formulando una proposta motivata;

– lettera qq) – articolo 1603 (Decisioni del Ministro), il quale riproduce il comma 4 dell'articolo 12 dell'intesa e dispone che sia il Ministro della difesa, sulla base delle risultanze dell'inchiesta dell'Ordinariato, a decidere. sulla sanzione da infliggere al cappellano. Esso dispone che il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, decide, sentito il parere dell'Ordinario militare, se al cappellano militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 1599;

– lettera ss) – articolo 1608 (Modalità di avanzamento), il quale riproduce l'articolo 7, comma 1 dell'intesa in materia di promozioni dei cappellani. Esso dispone che le promozioni dei cappellani militari si effettuino per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare di complemento sino al grado cappellano militare capo e per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di secondo cappellano militare capo;

– lettera vv) – articolo 1611 (Forme di avanzamento), il quale riproduce i commi l e 3 dell'articolo 7 dell'intesa in materia di forme di avanzamento dei cappellani. Non è più previsto il grado di tenente colonnello. Esso dispone che l'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente avvenga ad anzianità congiunta al merito, per il grado di cappellano militare addetto e per merito comparativo, per i gradi di cappellano militare capo e primo cappellano militare capo. Inoltre, le promozioni al grado superiore dipendono da valutazioni di merito che hanno a oggetto la capacità e l'idoneità degli interessati, secondo il giudizio espresso dagli organismi competenti;

– lettera zz) – articolo 1612 (Periodi di permanenza minima nel grado), il quale riproduce il comma 2 dell'articolo 7 dell'intesa in materia di periodi di permanenza nel grado. Esso dispone che gli anni di anzianità minima nel grado richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione sono 5 anni per cappellano militare addetto, 10 anni per cappellano militare capo e 10 anni per primo cappellano militare capo;

– lettera bbb) – articolo 1621 (Trattamento economico dell'Ordinario militare e dei cappellani militari), il quale riproduce l'articolo 9 dell'intesa in materia di trattamento economico. In particolare, spetta ai cappellani il trattamento economico di base previsto per gli ufficiali delle Forze armate secondo il grado di assimilazione, con la relativa progressione economica. Sono poi corrisposte alcune indennità. Esso dispone che al Vicario generale militare spetti il trattamento economico di base degli ufficiali delle Forze armate, secondo il grado di assimilazione; che ai cappellani militari spetti il trattamento economico di base degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione; che ai cappellani militari siano corrisposte, secondo il grado di assimilazione, con esclusione di ogni altra, alcune indennità: integrativa speciale prevista per legge per il personale militare di grado corrispondente a quello di assimilazione, mensile di impiego operativo di base, di missione disposta dalle autorità competenti, di imbarco disposta dalle autorità competenti. Infine, il cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi;

– lettera ccc) – articolo 1625 (Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale), il quale riproduce l'articolo 10 dell'intesa in materia di trattamento previdenziale. Esso dispone che per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale e ai cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale seguirà il trattamento economico principale, fermo restando che con la cessazione dal servizio al sessantacinquesimo anno di età s'interromperà ogni progressione di carriera e di avanzamento economico.

L'articolo 3 del disegno di legge, al comma 2, specifica che fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1555 del codice dell'ordinamento militare, come novellato dalla lettera z) del comma 1 del medesimo articolo 3, si applicheranno le specifiche disposizioni in materia di disciplina militare del medesimo codice e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Per quanto concerne l'articolo 4 del disegno di legge, in relazione al novellato articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (relativo all'informazione del pubblico ministero sull'esercizio dell'azione penale nei confronti degli ecclesiastici), si provvede a recepire il risultato degli accordi intercorsi tra Stato e Chiesa e formalizzati nello scambio di lettere tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede il 26 luglio 2006, con la precisazione del contenuto dell'informazione e con l'individuazione dell'autorità ecclesiastica destinataria della comunicazione in oggetto.
Le disposizioni contenute nell'articolo 5 del disegno di legge sono state elaborate in applicazione dell'Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede, intervenuto con Scambio di Lettere in data 15 febbraio 2008.
Tale Accordo si è reso necessario per armonizzare i vigenti codici di procedura penale e civile con l'articolo 21 della legge 27 maggio 1929, n. 810, che ha dato esecuzione al Trattato sottoscritto in Roma fra la Santa Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929. Il citato articolo 21 prevede che « tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue », tra i quali il diritto di rendere testimonianza in luogo diverso da quello previsto dalle leggi. Avendo l'articolo 205 del vigente codice di procedura penale italiano limitato tale possibilità alle cinque più alte cariche dello Stato, la Santa Sede ha fatto presente che l'omessa menzione dei cardinali tra i soggetti abilitati a chiedere l'assunzione della testimonianza nella sede in cui esercitano il loro ufficio risulterebbe in contrasto con l'articolo 21 del Trattato, dal momento che tale possibilità risulta storicamente tra le prerogative dei principi del sangue.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Segreteria di Stato hanno affidato, nel 1999, ad un'apposita Commissione paritetica l'esame della questione.
La Commissione ha esaminato l'evoluzione dell'ordinamento italiano in ordine all'assunzione della testimonianza in sede processuale, rilevando che:

a) l'articolo 205 del codice di procedura penale ha pretermesso il richiamo ai cardinali, escludendoli dal novero dei soggetti che possono chiedere l'acquisizione della testimonianza nella sede del proprio ufficio. Inoltre, la nuova disposizione ha modificato profondamente la logica dell'articolo 356 del vecchio codice di procedura penale, abolendo sia il riferimento alla ampia categoria dei Grandi ufficiali dello Stato, sia il carattere privilegiato dell'esenzione, La disposizione attuale – dopo aver definito la peculiare posizione del Presidente della Repubblica – ha ricondotto la possibilità della testimonianza a domicilio à quattro soggetti tassativamente indicati (Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale) e l'ha fatto collegandola specificamente all'esercizio delle loro funzioni;

b) pur essendosi innovata profondamente la materia nel codice di procedura penale, l'assunzione delle testimonianze nel codice di procedura civile rimane invece disciplinata secondo i precedenti criteri. Infatti, l'articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n, 1368, prevede che « la disposizione dell'articolo 255, secondo comma, del codice, relativa all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso ai Cardinali e ai Grandi Ufficiali dello Stato ». In tale modo, sussiste un oggettivo problema di coerenza all'interno dell'ordinamento italiano tra l'assunzione della testimonianza nel processo penale ed in quello civile.

Pertanto, la Commissione paritetica ha unanimemente ritenuto che la prerogativa dell'assunzione a domicilio della testimonianza possa essere riferita a quei cardinali le cui funzioni assumono un rilievo istituzionale così elevato da meritare una specifica considerazione nell'ordinamento italiano. In questo senso si è convenuto che l'assunzione della testimonianza nella sede da essi indicata possa spettare ai cardinali che svolgano le funzioni di Decano del Sacro Collegio, di Prefetto dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di « Congregazione », di Prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica e al cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica. Con la soluzione che si propone resta salva, naturalmente, l'applicazione delle norme contenute negli articoli 696 e seguenti del codice di procedura penale e degli usi internazionali e restano quindi ferme le prerogative di diritto internazionale proprie del cardinale Segretario di Stato.
La Commissione, infine, ha affrontato la questione dell'armonizzazione degli impegni pattizi con le norme codicistiche dal momento che, come si è visto, nel codice di procedura civile è tuttora contemplata l'assunzione della testimonianza a domicilio per l'intera categoria dei cardinali. La Commissione ha quindi ritenuto che, una volta interpretato l'articolo 21 del Trattato del Laterano come riferibile soltanto ad alcune funzioni cardinalizie, diventi opportuno e necessario che tale riconoscimento trovi applicazione anche nelle norme processual-civilistiche italiane (citato articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile), che sono tuttora applicabili a tutti i membri del Collegio cardinalizio.
La soluzione concordata è fortemente innovativa, poiché con essa la possibilità per tutti i membri del Collegio cardinalizio (ad oggi 220) di essere ascoltati come testimoni nel luogo da loro indicato – prevista fino al 1989 per i processi penali e tuttora in essere per i processi civili – viene limitata ai soli cardinali che sono investiti di particolari funzioni, cioè ai dodici porporati che ricoprono le più importanti cariche nel Governo della Santa Sede, onde garantire loro la regolarità e la continuità delle funzioni esercitate.

1) Per le seguenti disposizioni dell'Intesa non presenti nella tabella, si precisa che:
– articolo 4, comma 4 è già insito (e si sussume) nell'articolo 1533;
– articolo 8, comma 2, norma che è già insita (e sì sussume) dall'intero contesto dell'Intesa, in particolare gli articoli 1 e 2;
– articolo 8, comma 3: disposizione di rinvio, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 12, comma 1 dell'Intesa;
– articolo 14, commi 2 e 3: si tratta, rispettivamente, di una disposizione generale di chiusura sull'efficacia della nuova disciplina recata dall'Intesa e della disposizione sull'entrata in vigore dell'Intesa stessa.

Relazione tecnica

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Analisi tecnico-normativa

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Dichiarazione di esclusione dall'AIR

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DISEGNO DI LEGGE

Capo I

AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DELLO SCAMBIO DI LETTERE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE SULL'ASSISTENZA SPIRITUALE ALLE FORZE ARMATE, FATTO A ROMA E NELLA CITTÀ DEL VATICANO IL 13 FEBBRAIO 2018, E NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AD OBBLIGAZIONI INTERNAZIONALI CONTRATTE CON LA SANTA SEDE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dello Scambio di Lettere stesso.

Art. 3.

(Norme di adeguamento
dell'ordinamento interno)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« Art. 17. – (Assistenza spirituale)1. L'assistenza spirituale ai militari cattolici, di cui all'articolo 11, comma 2, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, è assicurata da cappellani militari, nominati dal Ministro della difesa su designazione dell'Ordinario militare, in base alle disposizioni stabilite dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro V.

2. Le autorità militari garantiscono ai cappellani militari la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignità e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni. »;

b) l'articolo 1533 è sostituito dal seguente:

« Art. 1533. – (Direzione del Servizio di assistenza spirituale)1. La direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale spettano all'Ordinario militare per l'Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare. L'Ordinario militare può avvalersi di cinque cappellani militari coordinatori presso gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali.

2. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di tenente generale e di maggiore generale.

3. Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di sede vacante, di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non può personalmente intervenire.

4. La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul personale delle Forze armate dello Stato e su quei Corpi la cui assistenza spirituale è affidata all'Ordinario militare dalle autorità governative d'intesa con la superiore autorità ecclesiastica.

5. Il Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se si tratta del Corpo della Guardia di finanza, determina con apposito decreto le sedi ove è prestata l'assistenza spirituale.

6. L'Ordinario militare individua la sede per ciascun cappellano militare, previa comunicazione all'autorità militare competente. »;

c) dopo l'articolo 1533 è inserito il seguente:

« Art. 1533-bis. – (Svolgimento del servizio di assistenza spirituale)1. I cappellani militari attendono al loro ministero al fine di soddisfare le esigenze spirituali del personale individuato al comma 4 dell'articolo 1533 e dei relativi familiari che intendono fruire del loro ministero, nel pieno rispetto della libertà religiosa e di coscienza. Hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica e a tal fine curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale, anche oltre l'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

2. Per quanto riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale, i cappellani militari sono tenuti ad osservare le norme sull'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare.

3. I cappellani militari, previa comunicazione alle autorità militari competenti da parte dell'Ordinario militare, possono avvalersi, ai fini delle attività di culto, della collaborazione di altri sacerdoti in servizio della Diocesi competente per territorio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

4. In caso di assenza, il cappellano militare è sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, previa comunicazione dell'Ordinario militare al comandante della sede, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

5. I cappellani militari risiedono in una delle sedi di servizio, salva dispensa dell'Ordinario militare. L'amministrazione di appartenenza garantisce loro l'alloggio. »;

d) l'articolo 1534 è sostituito dal seguente:

« Art. 1534. – (Nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale)1. La nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale militare è effettuata, su designazione rispettivamente della Santa Sede e dell'Ordinario militare, nel rispetto delle disposizioni concordatarie, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa. »;

e) dopo l'articolo 1534 è inserito il seguente:

« Art. 1534-bis. – (Designazione dei cappellani militari coordinatori)1. I nominativi dei cappellani militari coordinatori sono comunicati dall'Ordinario militare al Ministro della difesa.

2. I cappellani militari coordinatori assolvono i compiti loro affidati dall'Ordinario militare e, a tal fine, accedono liberamente ai luoghi militari di loro pertinenza.

3. Il conferimento dell'incarico di funzione ai cappellani coordinatori non comporta alcuna modifica del trattamento economico. »;

f) l'articolo 1535 è abrogato;

g) all'articolo 1536, comma 1, le parole: « e gli ispettori prestano » sono sostituite dalla seguente: « presta »;

h) all'articolo 1538, comma 1, primo periodo, dopo la parola: « militare » le parole: « e degli ispettori » sono soppresse;

i) l'articolo 1539 è sostituito dal seguente:

« Art. 1539. – (Cessazione dall'ufficio per limiti di età)1. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di età. »;

l) all'articolo 1540, comma 1, le parole: « , il Vicario generale militare e gli ispettori » sono sostituite dalle seguenti: « e il Vicario generale militare »;

m) all'articolo 1541, comma 1, le parole: « , il Vicario generale militare e gli ispettori » sono sostituite dalle seguenti: « e il Vicario generale militare »;

n) all'articolo 1542, comma 1, le parole: « e per gli ispettori » sono soppresse;

o) all'articolo 1543, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Vicario generale militare che cessa dall'ufficio per età, d'autorità, per infermità o a domanda, è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità. »;

p) l'articolo 1544 è sostituito dal seguente:

« Art. 1544. – (Richiami in servizio)1. Il Vicario generale militare nella riserva può essere richiamato in servizio temporaneo, su proposta dell'Ordinario militare, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se è vacante il corrispondente posto organico. »;

q) l'articolo 1545 è sostituito dal seguente:

« Art. 1545. – (Collocamento in congedo assoluto)1. Il Vicario generale militare cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto al compimento del 68° anno di età. »;

r) l'articolo 1546 è sostituito dal seguente:

« Art. 1546. – (Gradi gerarchici)1. L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi:

a) secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello, per un numero complessivo di 10 unità;

b) primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore;

c) cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano;

d) cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente;

e) cappellano militare di complemento, assimilato di rango al grado di sottotenente.

2. L'attribuzione dei gradi gerarchici, per assimilazione di rango ai gradi militari:

a) garantisce al cappellano militare il riconoscimento della dignità delle sue funzioni e consente al medesimo una piena agibilità delle strutture militari allo scopo di assolvere il servizio di assistenza spirituale;

b) comporta che il cappellano militare non può esercitare poteri di comando o di direzione, né avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze armate. »;

s) l'articolo 1547 è sostituito dal seguente:

« Art. 1547. – (Stato giuridico e organico)1. Lo stato giuridico dei cappellani militari è costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni del presente codice.

2. L'organico dei cappellani militari, integrato dall'Ordinario militare e dal Vicario generale, è complessivamente determinato in 162 unità. »;

t) l'articolo 1548 è sostituito dal seguente:

« Art. 1548. – (Nomina)1. La nomina dei cappellani militari di complemento è effettuata con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare. »;

u) l'articolo 1549 è sostituito dal seguente:

« Art. 1549. – (Requisiti per la nomina) 1. I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare di complemento, devono possedere il godimento dei diritti civili e politici, l'idoneità all'incondizionato servizio militare e non avere meno di 28 anni e più di 40 anni. »;

v) all'articolo 1552, i commi 3 e 4 sono abrogati;

z) l'articolo 1555 è sostituito dal seguente:

« Art. 1555. – (Normativa penale e disciplinare)1. I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale.

2. I cappellani militari sono soggetti alle specifiche disposizioni disciplinari contenute in un regolamento definito con decreto del Ministro della difesa di concerto con l'Ordinario militare, fatto salvo quanto previsto alla sezione IX.

3. L'autorità giudiziaria, in caso di esercizio dell'azione penale nei confronti di un cappellano militare, ne informa l'Ordinario militare.

4. I cappellani militari non portano armi e indossano, di regola, l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa militare. »;

aa) l'articolo 1559 è sostituito dal seguente:

« Art. 1559. – (Nomina)l. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell'organico, con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare, ai cappellani militari di complemento che:

a) presentano apposita domanda;

b) hanno prestato almeno cinque anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo;

c) non hanno superato il 45° anno di età. »;

bb) all'articolo 1560, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'impiego non può essere interrotto, sospeso o cessare se non nei casi e nei modi stabiliti dal presente codice, »;

cc) all'articolo 1576, comma 1, dopo la parola: « sospensione » è inserita la seguente: « precauzionale »;

dd) l'articolo 1577 è sostituito dal seguente:

« Art. 1577. – (Cause di cessazione dal servizio permanente)1. Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause:

a) età;

b) infermità;

c) domanda;

d) d'autorità, per perdita dei diritti civili o politici;

e) elevazione alla dignità vescovile;

f) per motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1599, comma 1, lettera c);

g) revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica;

h) dimissioni dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche.

2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Ministro della difesa. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.

3. Si applica il disposto dell'articolo 923, comma 5. »;

ee) all'articolo 1578, comma 1, il numero: « 62° » è sostituito dal seguente: « 65° »;

ff) l'articolo 1581 è abrogato;

gg) all'articolo 1583, comma 1, le parole: « , su proposta dell'Ordinario militare approvata dal Ministro, nell'interesse del servizio, » sono soppresse;

hh) l'articolo 1592 è abrogato;

ii) all'articolo 1593, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« l. Le domande per la nomina a cappellano militare di complemento sono dirette all'Ordinario militare munite dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti civili e politici;

d) certificato sanitario, rilasciato da un ufficiale medico in servizio, dal quale risulta che l'aspirante è in possesso dell'idoneità richiesta dall'articolo 1549. »;

ll) all'articolo 1594, comma 1, secondo periodo:

1) la parola: « addetti » è soppressa;

2) la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

mm) all'articolo 1597, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il cappellano militare perde il grado per:

a) dimissioni dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche;

b) cessazione dal servizio d'autorità per perdita dei diritti civili o politici, ai sensi dell'articolo 1577, comma 1, lettera d);

c) cessazione dal servizio per motivi disciplinari, ai sensi degli articoli 1577, comma 1, lettera f), e 1599, comma 1, lettera c). »;

nn) l'articolo 1599 è sostituito dal seguente:

« Art. 1599. – (Sanzioni disciplinari) 1. Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate al cappellano militare, in caso di infrazione delle regole disciplinari di cui al comma 2 dell'articolo 1555, e dei doveri di servizio, sono:

a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 1574;

b) la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 1589;

c) la cessazione dal servizio. »;

oo) l'articolo 1601 è sostituito dal seguente:

« Art. 1601. – (Avvio dell'inchiesta formale)1. Ai fini dell'accertamento di un'infrazione disciplinare che comporta una delle sanzioni indicate all'articolo 1599, il cappellano è sottoposto a inchiesta formale su rapporto dell'autorità competente, a seconda della sede in cui si trova il cappellano. »;

pp) all'articolo 1602:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'inchiesta formale è affidata dal Ministro della difesa all'organo competente dell'Ordinariato militare. »;

2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 4, dopo la parola: « Ministro » sono inserite le seguenti: « , formulando una proposta motivata »;

qq) l'articolo 1603 è sostituito dal seguente:

« Art. 1603. – (Decisioni del Ministro) 1. Il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, decide, sentito il parere dell'Ordinario militare, se al cappellano militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 1599. »;

rr) gli articoli 1604 e 1605 sono abrogati;

ss) l'articolo 1608 è sostituito dal seguente:

« Art. 1608. – (Modalità di avanzamento) – 1. Le promozioni dei cappellani militari si effettuano:

a) per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare di complemento sino al grado di cappellano militare capo;

b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di secondo cappellano militare capo. »;

tt) l'articolo 1609 è sostituito dal seguente:

« Art. 1609. – (Promozioni dei cappellani militari)1. Le promozioni dei cappellani militari sono conferite con decreto del Ministro della difesa, previa designazione di una commissione di avanzamento, presieduta dall'Ordinario militare e della quale fanno parte il Vicario generale militare e tre secondi cappellani militari, di cui uno, prescelto dall'Ordinario militare, esercita le funzioni di segretario.

2. I secondi cappellani militari membri della commissione di avanzamento sono nominati dal Ministro della difesa, su proposta dell'Ordinario militare.

3. Per la validità delle deliberazioni della commissione d'avanzamento è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso l'Ordinario militare.

4. Il verbale di ciascuna seduta è sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, il quale indica, eventualmente, quali deliberazioni non approva, motivando in tal caso il suo giudizio. »;

uu) all'articolo 1610:

1) al comma 1, le parole: « nei ruoli unici di cui all'articolo 1552 » sono sostituite dalle seguenti: « nel ruolo »;

2) al comma 2, le parole: « o dalle funzioni del grado » sono soppresse;

vv) l'articolo 1611 è sostituito dal seguente:

« Art. 1611. – (Forme di avanzamento) 1. L'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente avviene:

a) ad anzianità congiunta al merito, per il grado di cappellano militare addetto;

b) per merito comparativo, per i gradi di cappellano militare capo e primo cappellano militare capo.

2. Le promozioni al grado superiore dipendono da valutazioni di merito che hanno a oggetto la capacità e l'idoneità degli interessati, secondo il giudizio espresso dagli organismi competenti. »;

zz) l'articolo 1612 è sostituito dal seguente:

« Art. 1612. – (Periodi di permanenza minima nel grado)1. Gli anni di anzianità minima nel grado richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione sono i seguenti:

a) cappellano militare addetto: 5 anni;

b) cappellano militare capo: 10 anni;

c) primo cappellano militare capo: 10 anni. »;

aaa) gli articoli 1613, 1614, 1615, 1617 e 1618 sono abrogati;

bbb) l'articolo 1621 è sostituito dal seguente:

« Art. 1621. – (Trattamento economico dell'Ordinario militare e dei cappellani militari)1. Al personale del servizio di assistenza spirituale si applicano le disposizioni della presente sezione.

2. All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di tenente generale.

3. Al Vicario generale militare spetta il trattamento economico di base degli ufficiali delle Forze armate, secondo il grado di assimilazione.

4. Ai cappellani militari spetta il trattamento economico di base degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione.

5. Ai cappellani militari sono altresì corrisposte, secondo il grado di assimilazione, con esclusione di ogni altra, le seguenti indennità:

a) l'indennità integrativa speciale prevista per legge al personale militare di grado corrispondente a quello di assimilazione;

b) l'indennità mensile di impiego operativo di base;

c) l'indennità di missione disposta dalle autorità competenti;

d) l'indennità di imbarco disposta dalle autorità competenti.

6. Il cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi. »;

ccc) l'articolo 1625 è sostituito dal seguente:

« Art. 1625. – (Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale)1. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale e ai cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale segue il trattamento economico principale, fermo restando che con la cessazione dal servizio al 65° anno di età si interrompe ogni progressione di carriera e di avanzamento economico. ».

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1555 del codice dell'ordinamento militare, come novellato dalla lettera z) del comma 1 del presente articolo, si applicano le specifiche disposizioni in materia di disciplina militare del medesimo codice e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AD OBBLIGAZIONI INTERNAZIONALI CONTRATTE CON LA SANTA SEDE

Art. 4.

(Disposizioni in materia di informazione sull'avvio del procedimento penale)

1. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: « sull'azione » sono sostituite dalle seguenti: « sul procedimento »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Quando un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico è arrestato, fermato o sottoposto a una misura cautelare limitativa della libertà personale o quando è comunicata allo stesso o al suo difensore la pendenza del procedimento penale o, in ogni caso, quando è esercitata l'azione penale nei suoi confronti, il pubblico ministero informa, segnalando le norme che si assumono violate, la data e il luogo del fatto, la seguente autorità ecclesiastica:

a) la Santa Sede, nella persona del Cardinale Segretario di Stato, quando la comunicazione riguarda vescovi titolari o emeriti, inclusi gli ordinari diocesani, i prelati territoriali, i coadiutori e ausiliari, oppure ordinari di luogo equiparati a vescovi diocesani, inclusi gli abati di abbazie territoriali o i sacerdoti che, in sede vacante, svolgono l'ufficio di amministratore della diocesi;

b) l'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica, quando la comunicazione riguarda sacerdoti, secolari o appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica. »;

c) al comma 3-bis, le parole: « nei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « nel comma 1 ».

Art. 5.

(Disposizioni in materia di assunzione della testimonianza di cardinali)

1. Dopo l'articolo 206 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 206-bis. - (Assunzione della testimonianza di cardinali) - 1. Se deve essere assunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi può chiedere di essere esaminato in un luogo di lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto.

2. Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica.

3. Si procede nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205, comma 3 ».

2. All'articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: « Cardinali » sono inserite le seguenti: « che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica ».

Art. 6.

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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