Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1777
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)
e dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport (SPADAFORA)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)

(V. Stampato Camera n. 2434)

approvato dalla Camera dei deputati il 15 aprile 2020

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 aprile 2020

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 2020, N. 16

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « due della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport » sono sostituite dalle seguenti: « uno del Forum di cui all'articolo 3-bis, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport »;

al secondo periodo, le parole: « un Presidente e due Vicepresidenti » sono sostituite dalle seguenti: « un portavoce, incaricato del coordinamento dei lavori »;

al comma 2, le parole: « e di alta sorveglianza » sono soppresse;

al comma 4, le parole da: « non derivano » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Consiglio Olimpico Congiunto non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati. I rimborsi di eventuali spese sostenute dai predetti componenti rimangono invece a carico degli enti a cui essi fanno capo ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « La Fondazione “Milano-Cortina 2026”, avente sede in Milano, costituita in data 9 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « La Fondazione “Milano-Cortina 2026”, costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, »;

al comma 2, dopo le parole: « non avente scopo di lucro » sono inserite le seguenti: « e operante in regime di diritto privato » e le parole: « in conformità con gli impegni » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità agli impegni »;

al comma 3, le parole: « non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare ».

All'articolo 3:

al comma 2, la parola: « convezioni » è sostituita dalla seguente: « convenzioni »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 »;

al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

« 12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 18, primo periodo, la parola: “riservato” è sostituita dalla seguente: “autorizzato” e le parole: “a valere sulle” sono sostituite dalle seguenti: “con corrispondente riduzione delle”;

b) al comma 20:

1) al primo periodo, dopo le parole: “di Trento e di Bolzano” sono inserite le seguenti: “, che è resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati”;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere per essere deferiti alle Commissioni parlamentari competenti per materia” ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. – (Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica) – 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport, un comitato denominato “Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica”, quale organismo volto a tutelare l'eredità olimpica e a promuovere iniziative utili a valutare l'utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, nonché il perdurare dei benefìci sociali, economici e ambientali sui territori, anche con riferimento alle esigenze della pratica sportiva e motoria da parte dei soggetti disabili e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, in coerenza con i princìpi fissati dalla Carta Olimpica e con le raccomandazioni dell'Agenda olimpica 2020. Il Forum promuove altresì la diffusione di buone pratiche in materia di protezione dei bambini e degli adolescenti avviati alla pratica sportiva, secondo i princìpi della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di sport, d'intesa con gli enti territoriali interessati, sono definite la composizione e le regole di funzionamento del Forum.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'istituzione e dal funzionamento del Forum non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Forum non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese ».

All'articolo 5:

al comma 6, le parole da: « per il periodo intercorrente » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2020 concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, limitatamente al 60 per cento del loro ammontare e, per quello intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, limitatamente al 30 per cento del loro ammontare »;

al comma 7, le parole: « degli oneri derivanti dal comma 6 del presente articolo, valutati in 0,527 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,444 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 6,361 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,603 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,429 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « delle minori entrate derivanti dal comma 6 del presente articolo, valutate in 0,786 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,337 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,637 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,414 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,436 milioni di euro per l'anno 2025 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Nel capo I, dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 5-bis. – (Titolarità e tutela delle proprietà olimpiche) – 1. Si intendono per “proprietà olimpiche” il simbolo olimpico, la bandiera, il motto, gli emblemi, l'inno, le espressioni identificative dei Giochi, le designazioni e le fiamme, come definiti dagli articoli da 8 a 14 della Carta Olimpica.
2. L'uso delle proprietà olimpiche è riservato esclusivamente al Comitato Olimpico Internazionale, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, al Comitato Organizzatore, alla Società di cui all'articolo 3 nonché ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta dal Comitato Olimpico Internazionale.
3. Il simbolo olimpico, definito nell'allegato al trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, non può costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato Olimpico Internazionale.
4. Il divieto di cui al comma 3 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche. Il divieto si applica in ogni caso alle parole “olimpico” e “olimpiade”, in qualsiasi desinenza e lingua, nonché a “Milano Cortina”, anche nella forma estesa “Cortina d'Ampezzo”, in combinazione con l'anno 2026, ivi comprese le varianti “venti ventisei” e “duemilaventisei”.
5. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge.
6. I divieti di cui al presente articolo cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026, fatto salvo quanto previsto dal citato trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo e dalle disposizioni del capo III del presente decreto in materia di attività parassitarie, si applica la normativa vigente in materia di marchi, ivi compresa la protezione accordata ai segni notori in ambito sportivo di cui all'articolo 8, comma 3, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nonché in materia di diritto d'autore e di concorrenza sleale.

Art. 5-ter. – (Proprietà e simbolo paralimpici) – 1. Le disposizioni dell'articolo 5-bis si applicano anche al simbolo paralimpico “Agitos”, alle espressioni “Giochi Paralimpici” e “Paralimpiadi”, nonché agli altri emblemi, loghi, simboli e denominazioni che contraddistinguono i XIV Giochi paralimpici invernali ».

All'articolo 6:

al comma 3, le parole: « con “Sport e Salute S.p.A.” » sono sostituite dalle seguenti: « con la società “Sport e salute S.p.A.” »;

al comma 4, le parole: « dalla Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « della Commissione » e le parole: « non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. A coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato di cui al comma 1 o della Commissione di cui al comma 3 non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese. I predetti incarichi non sono cumulabili tra loro né compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito della società “Sport e salute S.p.A.” »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis ».

All'articolo 8:

al comma 1, primo periodo, le parole: « ridotti per un ammontare massimo » sono sostituite dalle seguenti: « ridotti a un ammontare massimo ».

All'articolo 9:

al comma 2, le parole: « alla “Sport e salute S.p.A.” » sono sostituite dalle seguenti: « alla società “Sport e salute S.p.A.” »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La Federazione italiana tennis predispone ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti le Finali ATP Torino 2021-2025, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia ».

Il titolo del capo III è sostituito dal seguente: « Disciplina del divieto di attività parassitarie ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « pubblicizzazione parassitaria » sono sostituite dalle seguenti: « pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti » e le parole: « in occasione » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione all'organizzazione »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « pubblicizzazione parassitaria » sono sostituite dalle seguenti: « pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie »;

alla lettera a), dopo la parola: « collegamento » è inserita la seguente: « anche » e dopo le parole: « di cui al comma 1 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera b), dopo le parole: « la falsa » sono inserite le seguenti: « rappresentazione o »;

alla lettera d), dopo le parole: « indurre in errore » sono inserite le seguenti: « il pubblico » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o con i soggetti da questo autorizzati »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Divieto di attività parassitarie ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Art. 11. – (Ambito temporale di applicazione) – 1. I divieti di cui all'articolo 10 operano a partire dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi ».

All'articolo 12:

al comma 2, dopo le parole: « delle sanzioni » è soppressa la virgola e dopo le parole: « in quanto compatibili » sono aggiunte le seguenti: « , avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che agisce, anche d'iniziativa, con i poteri a esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi e provvede altresì al sequestro o alla descrizione, nel corso dell'evento sportivo o fieristico, di tutto quanto risulti prodotto, commercializzato, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti di cui all'articolo 10 del presente decreto ».

All'articolo 15:

al comma 2, la parola: « dettare » è sostituita dalla seguente: « adottare »;

al comma 3, le parole: « non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare ».

Nel titolo, le parole: « pubblicizzazione parassitaria » sono sostituite dalle seguenti: « attività parassitarie ».

Decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.

Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Considerato che i XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 » rivestono straordinario rilievo internazionale, coinvolgendo il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Internazionale Paralimpico, i Comitati Olimpici delle Nazioni partecipanti e un elevatissimo numero di atleti, tecnici, spettatori e turisti;

Considerato che nel corso del 2019 sono stati assunti impegni con il Comitato Olimpico Internazionale, da cui scaturisce una serie articolata di attività complesse, da realizzare necessariamente in un ambito temporale predefinito e con termini prefissati;

Considerato che l'eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Internazionale Paralimpico e di entità loro collegate, nonché di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto, richiede l'avvio straordinario e urgente di azioni, programmi e interventi essenziali e connessi, relativi anche alla mobilità, all'accessibilità e alla sostenibilità ambientale, finanziaria e sociale;

Considerato che analoghe esigenze straordinarie e urgenti si pongono anche per la città di Torino e la Regione Piemonte ai fini dell'organizzazione e dello svolgimento delle « Finali ATP Torino 2021-2025 », da realizzarsi sulla base degli impegni assunti a livello internazionale nei confronti di ATP Tour, Inc.;

Rilevata, in particolare, la straordinaria e urgente necessità di svolgere le attività tese al puntuale rispetto degli impegni assunti e le azioni preordinate all'adeguamento degli impianti sportivi, delle infrastrutture pubbliche e delle opere private nei territori interessati dagli eventi sportivi sopra menzionati;

Considerata la rilevanza del potenziale impatto degli eventi sportivi, non soltanto in termini di fruizione degli impianti e di miglioramento dei risultati nello sport di base e di alto livello, ma anche in campo sociale e culturale;

Considerato che le misure contemplate dal presente decreto in relazione ad entrambi gli eventi sportivi rispondono al comune obiettivo di favorire, nell'attuale fase congiunturale, la crescita economica attraverso interventi e programmi di modernizzazione infrastrutturale e sportiva, riqualificazione urbana e territoriale, rendendo conseguentemente necessario un approccio strategico unitario e organico;

Considerato che le ripercussioni occupazionali ed economiche correlate all'organizzazione e allo svolgimento dei citati eventi sportivi sono potenzialmente idonee a generare importanti ricadute, durature nel tempo;

Ravvisata la straordinaria necessità e urgenza di assicurare che la peculiare complessità organizzativa dei citati eventi sportivi non precluda la possibilità di garantire la sicurezza, l'ordine pubblico, la mobilità sul territorio, la ricettività alberghiera, l'accoglienza e l'assistenza sanitaria;

Ravvisata la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare, anche in relazione ad altri eventi sportivi nazionali e internazionali che avranno luogo in Italia già dall'anno 2020, il quadro regolatorio in materia di pubblicizzazione parassitaria e di tutela dei segni notori in campo sportivo;

Considerato che il predetto rafforzamento del quadro regolatorio è coerente con la vigente disciplina europea, cui la legislazione nazionale deve necessariamente adeguarsi, anche al fine di prevenire l'avvio di eventuali procedure di infrazione nei confronti dell'Italia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI XXV GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI « MILANO CORTINA 2026 » DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI XXV GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI « MILANO CORTINA 2026 »
Articolo 1. Articolo 1.
(Consiglio Olimpico Congiunto) (Consiglio Olimpico Congiunto)

1. È istituito, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il « Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026 » composto da quindici membri, dei quali un rappresentante del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), uno del Comitato Paralimpico Internazionale, uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, uno del Comitato Italiano Paralimpico, uno del Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2, uno della Società di cui all'articolo 3, due della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport, uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno della Regione Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia autonoma di Trento, uno della Provincia autonoma di Bolzano, uno del Comune di Milano e uno del Comune di Cortina d'Ampezzo. Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente e due Vicepresidenti.

1. È istituito, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il « Consiglio Olimpico Congiunto Milano-Cortina 2026 » composto da quindici membri, dei quali un rappresentante del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), uno del Comitato Paralimpico Internazionale, uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, uno del Comitato Italiano Paralimpico, uno del Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2, uno della Società di cui all'articolo 3, uno del Forum di cui all'articolo 3-bis, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport, uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno della regione Lombardia, uno della regione Veneto, uno della Provincia autonoma di Trento, uno della Provincia autonoma di Bolzano, uno del comune di Milano e uno del comune di Cortina d'Ampezzo. Il Consiglio elegge al proprio interno un portavoce, incaricato del coordinamento dei lavori.

2. Il Consiglio Olimpico Congiunto ha funzioni di indirizzo generale e di alta sorveglianza sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto tra le istituzioni coinvolte, in ordine alle principali questioni organizzative. Il Consiglio Olimpico Congiunto predispone annualmente una relazione sulle attività svolte, che è trasmessa al Parlamento per il tramite dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.

2. Il Consiglio Olimpico Congiunto ha funzioni di indirizzo generale sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto tra le istituzioni coinvolte, in ordine alle principali questioni organizzative. Il Consiglio Olimpico Congiunto predispone annualmente una relazione sulle attività svolte, che è trasmessa al Parlamento per il tramite dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato in materia di sport, sono definite, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, le regole di funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto.

3. Identico.

4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Consiglio Olimpico Congiunto non spettano compensi, né gettoni comunque denominati.

4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Consiglio Olimpico Congiunto non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati. I rimborsi di eventuali spese sostenute dai predetti componenti rimangono invece a carico degli enti a cui essi fanno capo.

Articolo 2. Articolo 2.
(Comitato Organizzatore) (Comitato Organizzatore)

1. La Fondazione « Milano-Cortina 2026 », avente sede in Milano, costituita in data 9 dicembre 2019 dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo, assume le funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi.

1. La Fondazione « Milano-Cortina 2026 », costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalla regione Lombardia, dalla regione Veneto, dal comune di Milano e dal comune di Cortina d'Ampezzo, assume le funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi.

2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di lucro, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica.

2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica.

3. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3. Articolo 3.
(« Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ») (« Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »)

1. È autorizzata la costituzione della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », con sede in Roma, il cui oggetto sociale è lo svolgimento delle attività indicate al comma 2. La Società è partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. La Società è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono predisposti nel rispetto della normativa in materia di società per azioni e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

1. Identico.

2. Lo scopo statutario è la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convezioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. A tale fine, la Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Con il medesimo decreto sono stabiliti i compensi dei Commissari in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.

2. Lo scopo statutario è la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. A tale fine, la Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Con il medesimo decreto sono stabiliti i compensi dei Commissari in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.

2-bis . Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2026. I rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31 dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del codice civile.

3. Identico.

4. Il capitale sociale è fissato in 1 milione di euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno 2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero, e, quanto alla quota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il capitale sociale è fissato in 1 milione di euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno 2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero, e, quanto alla quota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. L'organo di amministrazione della Società è composto da cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di amministratore delegato, e due nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni dell'organo di amministrazione, può partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'articolo 2.

5. Identico.

6. Il collegio sindacale della Società si compone di cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente, e due nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Identico.

7. I componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai soggetti che li hanno nominati.

7. Identico.

8. La Società cura il monitoraggio costante dello stato di avanzamento delle attività di cui al comma 2, informandone periodicamente il Comitato Organizzatore.

8. Identico.

9. Per le sue esigenze, la Società stipula contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. La Società può inoltre avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con oneri a carico della Società stessa, di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, anche non partecipanti alla Società.

9. Identico.

10. Alla Società si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma 1.

10. Identico.

11. Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono attribuite alla Società le somme previste alla voce « oneri di investimento » compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare è commisurato sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture ed è desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12.

11. Identico.

12. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come « Olimpiadi Milano Cortina 2026 ».

12. Identico.

12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 18, primo periodo, la parola: « riservato » è sostituita dalla seguente: « autorizzato » e le parole: « a valere sulle » sono sostituite dalle seguenti: « con corrispondente riduzione delle »;

b) al comma 20:

1) al primo periodo, dopo le parole: « di Trento e di Bolzano » sono inserite le seguenti: « , che è resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati »;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere per essere deferiti alle Commissioni parlamentari competenti per materia ».

Art. 3-bis.
(Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica )

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport, un comitato denominato « Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica », quale organismo volto a tutelare l'eredità olimpica e a promuovere iniziative utili a valutare l'utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, nonché il perdurare dei benefìci sociali, economici e ambientali sui territori, anche con riferimento alle esigenze della pratica sportiva e motoria da parte dei soggetti disabili e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, in coerenza con i princìpi fissati dalla Carta Olimpica e con le raccomandazioni dell'Agenda olimpica 2020. Il Forum promuove altresì la diffusione di buone pratiche in materia di protezione dei bambini e degli adolescenti avviati alla pratica sportiva, secondo i princìpi della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di sport, d'intesa con gli enti territoriali interessati, sono definite la composizione e le regole di funzionamento del Forum.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'istituzione e dal funzionamento del Forum non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Forum non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese.

Articolo 4. Articolo 4.
(Garanzie) (Garanzie)

1. Per l'adempimento dell'impegno assunto dal Comitato Organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal Comitato Olimpico Internazionale a titolo di anticipo sui diritti televisivi, laddove l'evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato, è concessa, a favore del medesimo Comitato Olimpico Internazionale, la garanzia dello Stato fino ad un ammontare massimo complessivo di euro 58.123.325,71. La garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Identico

Articolo 5. Articolo 5.
(Disposizioni tributarie) (Disposizioni tributarie)

1. I proventi percepiti a fondo perduto dal Comitato organizzatore per il perseguimento dei propri fini istituzionali non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES).

1. Identico.

2. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore, nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini IRES. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento. I pagamenti intercorrenti tra Comitato Organizzatore, da un lato, e Comitato Olimpico Internazionale, enti controllati dal Comitato Olimpico Internazionale, Cronometrista ufficiale, Comitato Paralimpico Internazionale, enti controllati dal Comitato Paralimpico Internazionale, dall'altro, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES, in relazione ai corrispettivi per i servizi resi nell'esercizio di attività commerciali direttamente connesse allo svolgimento dei giochi.

2. Identico.

3. Gli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della famiglia olimpica, così come definiti all'articolo 2, dell'Allegato XI, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, non residenti fiscalmente in Italia, in relazione alle prestazioni da quest'ultimi rese in occasione dei Giochi, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi.

3. Identico.

4. Non si applicano, nei confronti del Comitato Olimpico Internazionale, degli enti controllati dal Comitato Olimpico Internazionale, del Cronometrista ufficiale, del Comitato Paralimpico Internazionale, degli enti controllati dal Comitato Paralimpico Internazionale e degli altri enti esteri che hanno alle dipendenze membri della « famiglia olimpica », le disposizioni in materia di stabile organizzazione, nonché di base fissa o ufficio di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, quanto all'attività svolta ai fini dell'organizzazione dei Giochi.

4. Identico.

5. L'importazione in Italia di tutti i beni, i materiali e le attrezzature necessari per lo svolgimento dei Giochi Invernali e per il loro utilizzo nel corso degli stessi può essere effettuata in regime di ammissione temporanea in esenzione dai diritti doganali o in franchigia doganale, ove applicabile. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di facilitare le attività, può adottare misure di semplificazione delle inerenti procedure doganali.

5. Identico.

6. I redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2026, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.

6. I redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore, per l'anno 2020 concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, limitatamente al 60 per cento del loro ammontare e, per quello intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 6 del presente articolo, valutati in 0,527 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,444 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 6,361 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,603 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,429 milioni di euro per l'anno 2025, in 11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,735 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 6 del presente articolo, valutate in 0,786 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,337 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,637 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,414 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,436 milioni di euro per l'anno 2025, in 11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,735 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio .

Art. 5-bis.
(Titolarità e tutela delle
proprietà olimpiche)

1. Si intendono per « proprietà olimpiche » il simbolo olimpico, la bandiera, il motto, gli emblemi, l'inno, le espressioni identificative dei Giochi, le designazioni e le fiamme, come definiti dagli articoli da 8 a 14 della Carta Olimpica.

2. L'uso delle proprietà olimpiche è riservato esclusivamente al Comitato Olimpico Internazionale, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, al Comitato Organizzatore, alla Società di cui all'articolo 3, nonché ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta dal Comitato Olimpico Internazionale.

3. Il simbolo olimpico, definito nell'allegato al trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, non può costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato Olimpico Internazionale.

4. Il divieto di cui al comma 3 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche. Il divieto si applica in ogni caso alle parole « olimpico » e « olimpiade », in qualsiasi desinenza e lingua, nonché a « Milano Cortina », anche nella forma estesa « Cortina d'Ampezzo », in combinazione con l'anno 2026, ivi comprese le varianti « venti ventisei » e « duemilaventisei ».

5. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge.

6. I divieti di cui al presente articolo cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026, fatto salvo quanto previsto dal citato trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo e dalle disposizioni del capo III del presente decreto in materia di attività parassitarie, si applica la normativa vigente in materia di marchi, ivi compresa la protezione accordata ai segni notori in ambito sportivo di cui all'articolo 8, comma 3, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nonché in materia di diritto d'autore e di concorrenza sleale.

Art. 5-ter.
(Proprietà e simbolo paralimpici)

1. Le disposizioni dell'articolo 5-bis si applicano anche al simbolo paralimpico « Agitos », alle espressioni « Giochi Paralimpici » e « Paralimpiadi », nonché agli altri emblemi, loghi, simboli e denominazioni che contraddistinguono i XIV Giochi paralimpici invernali.

Capo II Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE « FINALI ATP TORINO 2021-2025 » DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE « FINALI ATP TORINO 2021-2025 »
Articolo 6. Articolo 6.
(Comitato per le Finali ATP) (Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis)

1. Ai fini dello svolgimento delle finali ATP Torino 2021-2025, è istituito un « Comitato per le Finali ATP » presieduto dal Sindaco di Torino, o da un suo delegato, e composto da un rappresentante del Presidente della giunta regionale del Piemonte, con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e da un rappresentante della Federazione italiana tennis.

1. Identico.

2. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione della città e del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali. Il Comitato ha sede a Torino e si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta sia richiesto da un componente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.

2. Identico.

3. La Federazione italiana tennis cura, anche stipulando un'apposita convenzione con « Sport e Salute S.p.A. », ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. A tale fine, può essere costituita presso la Federazione italiana tennis una « Commissione Tecnica di Gestione » composta da cinque membri, designati uno dal Comune di Torino, uno dalla Regione Piemonte e tre dalla Federazione medesima.

3. La Federazione italiana tennis cura, anche stipulando un'apposita convenzione con la società « Sport e salute S.p.A. », ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. A tale fine, può essere costituita presso la Federazione italiana tennis una « Commissione Tecnica di Gestione » composta da cinque membri, designati uno dal Comune di Torino, uno dalla Regione Piemonte e tre dalla Federazione medesima

4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 1 e dalla Commissione di cui al comma 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 1 e della Commissione di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Gli incarichi di componente del Comitato di cui al comma 1 e della Commissione di cui al comma 3 non prevedono compensi e non sono cumulabili, né compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito di « Sport e Salute S.p.A. ».

5. A coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato di cui al comma 1 o della Commissione di cui al comma 3 non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese. I predetti incarichi non sono cumulabili tra loro né compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito della società « Sport e salute S.p.A. ».

Articolo 7. Articolo 7.
(Opere e infrastrutture) (Opere e infrastrutture)

1. Il Comune di Torino è autorizzato a elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle finali ATP Torino 2021-2025, nei limiti delle risorse disponibili per tali scopi a legislazione vigente. Al predetto piano non si applicano le disposizioni in materia di programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Identico

2. L'adeguamento degli impianti destinati ad ospitare il grande evento sportivo è considerato, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di interesse pubblico, anche senza previa deliberazione del consiglio comunale, e consente il rilascio di titoli abilitativi in deroga agli strumenti urbanistici generali, in ogni caso nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

3. L'utilizzo dei fondi erogati da amministrazioni pubbliche è rendicontato con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 158 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come « ATP Torino 2021-2025 ».

Articolo 8. Articolo 8.
(Garanzie) (Garanzie)

1. I soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno prestato garanzia in favore della Federazione italiana tennis per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima contratte nei confronti di ATP Tour, Inc., possono richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato, per un ammontare massimo complessivo di 44 milioni di euro fino al 31 dicembre 2024, ridotti per un ammontare massimo di 28,6 milioni di euro dal 1° gennaio 2025 al 30 gennaio 2026. La controgaranzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

1. I soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno prestato garanzia in favore della Federazione italiana tennis per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima contratte nei confronti di ATP Tour, Inc., possono richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato, per un ammontare massimo complessivo di 44 milioni di euro fino al 31 dicembre 2024, ridotti a un ammontare massimo di 28,6 milioni di euro dal 1° gennaio 2025 al 30 gennaio 2026. La controgaranzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti modalità, condizioni e termini per la concessione della suddetta controgaranzia, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea.

2. Identico.

Articolo 9. Articolo 9.
(Adempimenti finanziari e contabili) (Adempimenti finanziari e contabili)

1. Le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis per l'organizzazione delle Finali ATP di tennis nella città di Torino, sono annualmente trasferite entro la data del 15 gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

1. Identico.

2. Per l'anno 2020, alla Federazione italiana tennis sono assegnati 3 milioni di euro per supportare le attività organizzative delle Finali ATP Torino 2021-2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sulle risorse destinate alla « Sport e salute S.p.A. », ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che a tal fine sono finalizzate.

2. Per l'anno 2020, alla Federazione italiana tennis sono assegnati 3 milioni di euro per supportare le attività organizzative delle Finali ATP Torino 2021-2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sulle risorse destinate alla società « Sport e salute S.p.A. », ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che a tal fine sono finalizzate.

2-bis. La Federazione italiana tennis predispone ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti le Finali ATP Torino 2021-2025, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Capo III Capo III
DISCIPLINA DEL DIVIETO DI PUBBLICIZZAZIONE PARASSITARIA DISCIPLINA DEL DIVIETO DI ATTIVITÀ PARASSITARIE
Articolo 10. Articolo 10.
(Divieto di pubblicizzazione parassitaria) (Divieto di attività parassitarie)

1. Sono vietate le attività di pubblicizzazione parassitaria poste in essere in occasione di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale.

1. Sono vietate le attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti poste in essere in relazione all'organizzazione di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale.

2. Costituiscono attività di pubblicizzazione parassitaria vietate ai sensi del comma 1:

2. Costituiscono attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie vietate ai sensi del comma 1:

a) la creazione di un collegamento indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi di cui al comma 1 idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identità degli sponsor ufficiali;

a) la creazione di un collegamento anche indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi di cui al comma 1, idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identità degli sponsor ufficiali;

b) la falsa dichiarazione nella propria pubblicità di essere sponsor ufficiale di un evento di cui al comma 1;

b) la falsa rappresentazione o dichiarazione nella propria pubblicità di essere sponsor ufficiale di un evento di cui al comma 1;

c) la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad attirare l'attenzione del pubblico, posta in essere in occasione di uno degli eventi di cui al comma 1, e idonea a generare nel pubblico l'erronea impressione che l'autore della condotta sia sponsor dell'evento sportivo o fieristico medesimo;

c) identica;

d) la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di un evento sportivo o fieristico di cui al comma 1 ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore.

d) la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di un evento sportivo o fieristico di cui al comma 1 ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore il pubblico circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore o con i soggetti da questo autorizzati.

3. Non costituiscono attività di pubblicizzazione parassitaria le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a uno degli eventi di cui al comma 1.

3. Identico.

Articolo 11. Articolo 11.
(Ambito temporale di applicazione) (Ambito temporale di applicazione)

1. I divieti di cui all'articolo 10 operano a partire dal novantesimo giorno antecedente alla data ufficiale di inizio degli eventi sportivi e fieristici di cui al comma 1 dell'articolo medesimo, fino al novantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi.

1. I divieti di cui all'articolo 10 operano a partire dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi.

Articolo 12. Articolo 12.
(Sanzioni e tutela amministrativa
e giurisdizionale)
(Sanzioni e tutela amministrativa
e giurisdizionale)

1. Salvo che la condotta costituisca reato o più grave illecito amministrativo, chiunque violi i divieti di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro.

1. Identico.

2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni, provvede l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che procede nelle forme di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in quanto compatibili.

2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che procede nelle forme di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in quanto compatibili, avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che agisce, anche d'iniziativa, con i poteri a esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi e provvede altresì al sequestro o alla descrizione, nel corso dell'evento sportivo o fieristico, di tutto quanto risulti prodotto, commercializzato, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti di cui all'articolo 10 del presente decreto.

Articolo 13. Articolo 13.
(Tutela diretta dei soggetti danneggiati) (Tutela diretta dei soggetti danneggiati)

1. Le previsioni del presente capo non escludono l'applicazione delle altre previsioni di legge a tutela dei soggetti che deducono la lesione di propri diritti o interessi per effetto delle condotte di cui all'articolo 10.

Identico

Articolo 14. Articolo 14.
(Registrazione come marchio delle immagini che riproducono trofei) (Registrazione come marchio delle immagini che riproducono trofei)

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole « o sportivo, » sono inserite le seguenti: « le immagini che riproducono trofei, ».

Identico

Capo IV Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15. Articolo 15.
(Disposizioni finali) (Disposizioni finali)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai capi I e II del presente decreto, sono fatte salve le competenze delle Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto, anche in merito a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.

1. Identico.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai capi I e II del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato in materia di sport possono dettare ulteriori disposizioni attuative, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai capi I e II del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato in materia di sport possono adottare ulteriori disposizioni attuative, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Dall'attuazione di quanto previsto al capo III non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Dall'attuazione di quanto previsto al capo III non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Spadafora, Ministro per le politiche giovanili e lo sport
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede