Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2018
Disposizioni in materia di apertura gratuita al pubblico dei musei nazionali ogni prima domenica del mese
Onorevoli Senatori. – L'Italia è il Paese con il maggior numero di siti Unesco. Il pregio del nostro patrimonio storico, artistico, culturale è indubbio e apprezzato a livello mondiale.
Il dibattito in Assemblea costituente che portò alla definitiva stesura dell'articolo 9 dalla nostra Costituzione, che attribuisce alla Repubblica la promozione dello sviluppo della cultura e della tutela del patrimonio storico e artistico, vide il coinvolgimento dei più raffinati intelletti e fu guidato, in qualità di relatori, da due uomini di gran vaglia che, pur appartenendo a schieramenti politici contrapposti, condivisero l'idea che l'arte, la promozione e la diffusione della cultura avessero con l'Italia un legame indissolubile.
Furono gli onorevoli Concetto Marchesi e Aldo Moro,padri nobili dell'intero periodo costituente, i principali artefici dell'articolo 9 della Costituzione.
Diffondere la consapevolezza dello straordinario patrimonio culturale di cui siamo eredi, favorire la conoscenza delle nostre bellezze, aprirle allo stupore del mondo intero, alla curiosità dei nostri concittadini, preservarle al fine di consegnarle inalterate alle generazioni future dovrebbe costituire un impegno pieno a prescindere dal colore politico. La superiorità del valore della cultura, rispetto alle fisiologiche e legittime divisioni politiche, era ben noto ai Costituenti.
L'inserimento dell'articolo 9 tra i princìpi fondamentali della Costituzione rappresenta un unicum che non ha eguali nel panorama comparato. La stessa connessione tra i due commi dell'articolo 9 è un tratto peculiare della Carta costituzionale italiana: sviluppo, ricerca, cultura e patrimonio formano un tutto inscindibile.
Anche la tutela, dunque, andrebbe concepita non soltanto come passiva protezione, ma in senso attivo, cioè in funzione della cultura dei cittadini, e tale da rendere il nostro patrimonio godibile da tutti, oggi e per le generazioni a venire.
La promozione della cultura e la tutela del patrimonio storico ed artistico non sono attività «fra le altre» per la Repubblica, ma rientrano tra i suoi compiti più propri, pubblici e inalienabili per dettato costituzionale e per volontà di una identità millenaria.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 151 del 27 giugno 1986, ha rilevato come l'articolo 9 sancisca «la primarietà del valore estetico-culturale» e non possa essere subordinato ad altri valori, ivi compresi quelli economici; esso deve, pertanto, essere capace di «influire profondamente sulle scelte di ordine economico-sociale». In un'altra sentenza, la n. 269 del 20 giugno 1995, il giudice delle leggi ha affermato: «Il regime giuridico, fissato per le cose di interesse storico artistico, trovando nell'articolo 9 della Costituzione il suo fondamento, si giustifica nella sua specificità in relazione all'esigenza di salvaguardare beni cui sono connessi interessi primari per la vita culturale del paese. L'esigenza di conservare, di garantire la fruizione da parte della collettività delle cose di interesse storico artistico, giustifica l'adozione di particolari misure di tutela da parte dell'amministrazione».
Le recenti politiche adottate per favorire la più ampia e diffusa fruizione dei musei nazionali, e più in generale dei luoghi della cultura, si pongono in linea di continuità con il principio costituzionale che vede nell'accrescimento della consapevolezza degli italiani di essere custodi di un patrimonio culturale che non ha eguali al mondo.
Passare in soli quattro anni da quasi 40 milioni di visitatori annui (2013) ad oltre 50 milioni di visitatori (2017) costituisce un segnale molto positivo che merita di essere ancor più rafforzato e non certo affievolito.
Affermare normativamente l'apertura gratuita dei musei nazionali la prima domenica di ogni mese significa concedere alle famiglie, ai giovani, una straordinaria opportunità che consente di realizzare quei «viaggi culturali» su tutto il territorio nazionale e soprattutto di promuovere la consapevolezza di essere gli eredi di un patrimonio culturale inestimabile ed impareggiabile e di una storia che non eguali nel mondo.
Il presente disegno di legge si compone di un solo articolo in cui si stabilisce che l'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato è consentito, gratuitamente, la prima domenica di ogni mese.
Art. 1.
1. L'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato è consentito, gratuitamente, la prima domenica di ogni mese, includendo, altresì, anche gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.