Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1666
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori DRAGO, ANASTASI, LOREFICE, GAUDIANO, DI MICCO, MARINELLO, MATRISCIANO, FENU, GIANNUZZI, GARNERO SANTANCHÈ, LA PIETRA, URSO, DE BERTOLDI, NASTRI, MAFFONI, PETRENGA, BARBARO, RUSPANDINI e TOTARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2020

Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di ridefinire le regole che disciplinano l'inquadramento previdenziale dei periti assicurativi e si prefigge l'obiettivo di ricondurre la categoria all'interno di un sistema di tutele maggiormente consono alle esigenze dei professionisti.
Quella del perito assicurativo è una professione che nasce attorno agli anni settanta, in un rapporto di stretta relazione con l'introduzione, ad opera della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dell'obbligatorietà dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione delle automobili (RCA).
La categoria ha operato, inizialmente, in un contesto caratterizzato, in larga prevalenza, dalla presenza di rapporti di lavoro subordinato in cui la figura del datore di lavoro era rappresentata dalle compagnie di assicurazione.
Con la legge 17 febbraio 1992, n. 166, istitutiva del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, la figura professionale del perito viene ricondotta nell'alveo di una disciplina che definisce organicamente caratteristiche e requisiti, nonché principali diritti e obblighi.
Le norme contenute nella legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono state successivamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, che, con gli articoli 156 e seguenti, definisce l'attuale contesto normativo applicabile alla categoria.
Con questa legge si sono voluti affiancare ad automobilisti e compagnie di assicurazione, figure professionali capaci di garantire giudizi indipendenti, attraverso un'attività svolta in piena autonomia. La legge stabilisce, infatti, che l'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti non può essere esercitata da chi non sia iscritto in un apposito ruolo, per la cui iscrizione è richiesto il possesso di precisi requisiti personali e professionali accertati, questi ultimi, anche attraverso una prova di idoneità.
La figura del perito assicurativo opera prevalentemente nel campo delle polizze auto, per accertare e stimare il danno derivante da sinistri e relazionare la compagnia assicurativa o l'assicurato che ne ha richiesto l'opera.
La relazione del perito rappresenta la base di valutazione dell'indennizzo che la compagnia potrà proporre al danneggiato o, in caso di incarico conferito da un privato, la stima attraverso la quale il privato potrà negoziare la proposta di risarcimento formulata dalla compagnia.
Altra attività propria della figura professionale è la ricostruzione del sinistro stradale in campo giudiziario. In tal caso il perito è chiamato dal magistrato, per svolgere funzioni di consulente tecnico d'ufficio (CTU), o da una delle parti in giudizio in qualità di tecnico di parte.
Occorre, inoltre, ricordare che il perito assicurativo cura alcuni profili di interesse generale quali la valutazione del peso sociale dell'incidente stradale, soprattutto di quello che comporta lesioni specie se gravi, analizza i costi che si ripercuotono sulla collettività e studia le ragioni che hanno prodotto l'incidente al fine di contribuire al miglioramento dei sistemi di prevenzione in grado di ridurre se non la frequenza dei sinistri, almeno la loro gravità.
Nel corso degli anni la categoria ha dovuto far fronte all'inasprirsi del confronto concorrenziale con le compagnie assicurative le quali, forti di un potere contrattuale nettamente sbilanciato a loro favore, hanno adottato politiche sempre più aggressive tese alla riduzione delle tariffe anche attraverso pratiche di dubbia legittimità quali l'instaurazione di rapporti diretti con le imprese riparatrici, con l'obiettivo ultimo di « saltare » del tutto il passaggio della stima imparziale ed obiettiva garantita dal professionista terzo.
Nell'esperienza recente è ben nota la diffusione di pratiche che hanno contribuito a compromettere la garanzia di terzietà dell'operato dei periti, limitando il libero accertamento e la stima del danno. Le compagnie, inoltre, ricorrono sempre più spesso a personale dipendente per l'esercizio della valutazione. I periti stessi hanno, frequentemente, operato come fiduciari delle compagnie, determinando nell'immaginario collettivo il convincimento che gli stessi operino come veri e propri rappresentanti delle compagnie assicurative.
Oggi la categoria, rappresentata da circa 7.000 soggetti, vede la propria professionalità, autonomia, indipendenza e competenza, minacciata da queste preoccupanti tendenze che, oltre a ledere diritti e prerogative dei periti, configgono con l'interesse generale.
Per tali ragioni è allo studio un progetto complessivo ed organico che ha l'obiettivo precipuo di dare alla categoria maggiore dignità, professionalità ed un sistema di tutele grazie ad una serie di proposte fra le quali spiccano l'istituzione di un albo professionale e la revisione del regime previdenziale.
Il presente disegno ha come obiettivo la razionalizzazione ed il rafforzamento delle tutele previdenziali previste per la categoria.
I periti godono ad oggi di un sistema di tutele previdenziali eterogeneo, potendosi essenzialmente suddividere in due gruppi di soggetti: quelli iscritti ad un albo professionale (ingegneri, architetti, geometri, eccetera), obbligati ad iscriversi alla cassa professionale di riferimento per il proprio albo ed il resto della platea rappresentato da soggetti obbligati ad iscriversi alla gestione separata INPS di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il presente disegno di legge ha con l'intento di rendere più omogeneo il sistema di tutele previdenziali, prevedendo che, in attesa dell'istituzione dell'albo professionale, i periti assicurativi non iscritti ad altri albi professionali, siano iscritti ad una gestione previdenziale avente caratteristiche il più possibile vicine a quelle delle casse professionali sopra richiamate.
Con l'obiettivo di favorire il contenimento dei costi che deriverebbe dalla nascita di un nuovo ente previdenziale privato, si è ritenuto di dover individuare in un ente già esistente il soggetto al quale affidare la gestione previdenziale della categoria.
Tale ente è stato individuato nell'Ente previdenziale dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) . L'EPPI gestisce la previdenza dei periti industriali garantendo, unitamente al proprio scopo istituzionale principale, una vasta gamma di servizi aggiuntivi quali: coperture assicurative, servizi di assistenza sanitaria, servizi in convenzione, iniziative di sostegno alla professione, in particolare per le nuove attività, fornendo al professionista un grado di personalizzazione nell'erogazione dei servizi che l'ente generalista non potrebbe assicurare.
Il presente disegno di legge è composto da 4 articoli.
L'articolo 1 prevede l'obbligo di iscrizione dei periti assicurativi all'ente di previdenza dei periti industriali con decorrenza dal 1° gennaio 2020. La norma prevede che la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP), ente preposto alla tenuta del ruolo, trasmetta i dati degli iscritti all'ente di previdenza al fine di rendere automatica l'iscrizione, senza la necessità che il professionista si attivi.
L'articolo 2 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i periti iscritti all'EPPI sono tenuti al rispetto degli adempimenti contributivi stabiliti dal regolamento dell'ente. Alla medesima data cessa l'obbligo di effettuare i versamenti alla gestione separata dell'INPS.
L'articolo 3 prevede che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'ente debba adeguare il proprio statuto, prevedendo forme di riduzione contributiva facoltative per i primi cinque anni di iscrizione.
L'articolo 4 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obbligo di iscrizione alla gestione
previdenziale)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, i lavoratori autonomi esercenti l'attività di valutazione, accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti di cui all'articolo 157 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non iscritti ad albi professionali, sono obbligatoriamente iscritti alla gestione previdenziale ed assistenziale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI).

2. L'ente a cui è affidata la tenuta del ruolo dei periti assicurativi trasmette all'EPPI l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati anagrafici e identificativi.

3. I soggetti che, successivamente all'iscrizione di cui al comma 1, si iscrivono ad altri albi professionali, continuano ad essere soggetti agli obblighi di cui alla presente legge per le attività di cui all'articolo 157 del citato codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

Art. 2.

(Adempimenti contributivi)

1. Con la medesima decorrenza di cui all'articolo 1, comma 1, gli iscritti sono tenuti a effettuare gli adempimenti contributivi, compresa l'applicazione e il successivo versamento del contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite con apposito regolamento dall'EPPI, con contestuale cessazione di ogni obbligo contributivo e dichiarativo nei confronti della gestione previdenziale separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 3.

(Riduzioni contributive)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'EPPI adegua il proprio statuto prevedendo forme di riduzione contributiva, su base volontaria, per un periodo non inferiore ai primi cinque anni solari di iscrizione a prescindere dall'età della prima iscrizione.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.