Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1644
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori NATURALE, DONNO, ANGRISANI, CORRADO, LEONE, LANNUTTI, ROMANO, GALLICCHIO e MORONESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 2019

Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di acquacoltura

Onorevoli Senatori. – L'allevamento di pesci, molluschi e piante acquatiche è un settore alimentare in rapidissima espansione che già fornisce circa la metà del pesce consumato a livello mondiale. In Europa, l'acquacoltura rappresenta quasi il 20 per cento della produzione di pesce e dà lavoro a circa 85.000 persone. Il comparto è composto principalmente da piccole e medie imprese e microimprese presenti nelle zone rurali e costiere. È un'attività rinomata per gli elevati standard in termini di qualità, sostenibilità e protezione dei consumatori.
Nell'Unione europea il volume della produzione complessiva è rimasto più o meno invariato dal 2000, mentre nello stesso periodo la produzione mondiale è cresciuta di quasi il 7 per cento all'anno.
L'acquacoltura in Italia rappresenta un patrimonio unico di conoscenze, esperienze, eccellenze e cultura che ha favorito lo sviluppo di pratiche di allevamento diversificate e adattate alle favorevoli condizioni geomorfologiche, climatiche e ambientali che il nostro Paese offre. Oggi operano sul nostro territorio circa 800 impianti che producono 140.000 tonnellate l'anno di prodotti freschi, che contribuiscono a circa il 40 per cento della produzione ittica nazionale e al 30 per cento circa della domanda di prodotti ittici freschi. L'acquacoltura italiana è all'avanguardia in Europa per la forte integrazione di filiera in azienda e l'eccellente qualità delle produzioni e ha tutte le potenzialità di competere sul mercato per soddisfare la domanda dei consumatori italiani, offrendo prodotti di elevato valore per caratteristiche nutrizionali, organolettiche e per sicurezza alimentare. Negli ultimi dieci anni l'acquacoltura italiana, come quella europea, non ha espresso quelle potenzialità di crescita e innovazione attese e oggi non svolge quella funzione vicariante nei confronti della pesca per la fornitura dei prodotti ittici, che nel nostro Paese provengono ancora per l'80 per cento da prodotti importati di pesca e allevamento.
L'acquacoltura italiana ha dimostrato di avere le capacità di creare reddito e occupazione e ha grandi potenzialità di sviluppo che richiedono scelte decisive e interventi strategici mirati e diversificati in relazione alle caratteristiche produttive, alle specializzazioni regionali e alle vocazioni ambientali.
Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di razionalizzare e coordinare la normativa in materia di acquacoltura.
L'articolo 1 reca una delega al Governo per il riordino della normativa di settore, prevedendo l'adozione di uno o più decreti legislativi o un testo unico sulla materia.
L'articolo 2 reca i princìpi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 1. In particolare, oltre al rafforzamento dei controlli a tutela dei consumatori, si fa riferimento allo sviluppo sostenibile del settore, anche mediante l'individuazione di strumenti e tecnologie innovative; allo scopo è prevista l'istituzione di un apposito comitato di ricerca che avrà il compito di definire le buone prassi di settore al fine di ridurre l'impatto delle aziende e degli impianti sugli habitat e sulla qualità delle acque. Tra gli obiettivi anche la promozione della tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti dell'acquacoltura e disposizioni volte a facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese acquicole di piccole e medie dimensioni.
L'articolo 3 prevede che entro il mese di settembre di ogni anno venga trasmessa alle Camere una relazione concernente i livelli di tutela ambientale in materia di acquacoltura, predisposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per il riordino e la
semplificazione della normativa in materia
di acquacoltura)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino, al coordinamento e all'integrazione della normativa in materia di acquacoltura, anche mediante la redazione di un testo unico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri interessati, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque adottare i predetti decreti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli schemi dei decreti legislativi, corredati di apposita relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria delle disposizioni dei medesimi decreti ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Se il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive degli stessi, in conformità con le modalità previste dal presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.

5. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

6. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

7. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionalizzare, coordinare, unificare la normativa vigente in materia di acquacoltura, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della disciplina di riferimento e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, in un'ottica di tutela della biodiversità e degli ecosistemi in acque dolci, salmastre e marine;

b) eliminare duplicazioni e risolvere eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;

c) coordinare, adeguare e integrare la normativa nazionale con quella internazionale e dell'Unione europea in materia di acquacoltura nonché di tutela e protezione dell'ecosistema delle acque dolci, salmastre e marine;

d) contenere l'impatto sull'ambiente derivante dall'attività di acquacoltura, anche mediante lo sviluppo di strumenti innovativi e tecnologie, nonché con la promozione di attività di ricerca scientifica e con l'istituzione di un apposito comitato di ricerca che definisca le buone prassi di settore al fine di ridurre l'impatto delle aziende e degli impianti sugli habitat e sulla qualità delle acque;

e) assicurare lo sviluppo sostenibile del settore dell'acquacoltura attraverso una gestione virtuosa delle risorse marine e biologiche, evitando l'alterazione dei parametri fisico-chimici naturali;

f) sostenere le attività di acquacoltura volte al ripopolamento di specie autoctone e al mantenimento di ambienti salubri costantemente monitorati, tali da garantire elevati livelli di salute e di benessere degli animali;

g) valorizzare le risorse idriche, anche attraverso il rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli organismi allevati, da raggruppare per dimensioni e per taglia, nonché attraverso il mantenimento di una densità adeguata all'interno delle colture ovvero degli allevamenti di acquacoltura;

h) stabilire, per gli operatori del comparto, l'applicazione di criteri uniformi tali da scongiurare effetti distorsivi sulla concorrenza nonché migliorare l'organizzazione di mercato di prodotti dell'acquacoltura;

i) promuovere la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti dell'acquacoltura al fine di una maggiore trasparenza e informazione a favore dei consumatori, nonché misure di sensibilizzazione e informazione per gli operatori del settore per l'esercizio di attività, metodi e pratiche sempre più ecocompatibili;

l) facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese acquicole di piccole e medie dimensioni, in funzione della diversificazione, della qualità e della sicurezza del prodotto ittico;

m) armonizzare, nel rispetto dei princìpi, delle norme e dei vincoli dell'Unione europea, delle competenze statali e delle attribuzioni delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, la disciplina del rilascio e del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura, attraverso la previsione, per i detti impianti, del rispetto, quale parametro necessario, di una distanza minima dal punto più prossimo della costa di almeno 1,5 miglia;

n) prevedere un idoneo piano di monitoraggio per gli impianti di acquacoltura attraverso la raccolta di dati di tipo quantitativo e qualitativo, al fine di accertare la variabilità fisico-chimica dei parametri ambientali, verificare l'adeguamento, in termini di compatibilità ambientale, degli impianti già esistenti nonché definire un continuativo controllo per i nuovi impianti;

o) favorire lo sviluppo dell'acquacoltura, agevolando la nascita di nuovi impianti in aree rurali svantaggiate attraverso il corretto utilizzo del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e degli altri strumenti di finanziamento dell'Unione europea;

p) prevedere una delega alle regioni per la realizzazione di una pianificazione coordinata degli spazi acquei marini da destinare alla realizzazione di impianti di acquacoltura, ciò al fine di evitare un decadimento della qualità delle acque e dell’habitat marino a causa dell'eccessiva presenza di impianti in determinate aree;

q) attuare la semplificazione e la standardizzazione dei procedimenti amministrativi per il rilascio di concessioni demaniali marittime per l'installazione di impianti di acquacoltura, tramite l'adozione di una procedura unificata a livello nazionale;

r) rafforzare il sistema dei controlli sanitari al fine di scoraggiare l'uso eccessivo di antibiotici e medicinali in acquacoltura, introducendo, altresì, l'obbligo di fornire informazioni sull'utilizzo di vaccini e antibiotici in acquacoltura in considerazione dei loro possibili rischi per la salute umana e l'ecosistema.

Art. 3.

(Relazione annuale)

1. Con cadenza annuale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone una relazione concernente i livelli di tutela ambientale in materia di acquacoltura, da trasmettere alle Camere entro il mese di settembre.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.