Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1661
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori FENU, LEONE, D'ANGELO e LOMUTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 2020

Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria

Onorevoli Senatori. – L'esercizio della giurisdizione è una delle funzioni fondamentali dello Stato democratico e si affianca con pari dignità alla funzione legislativa e alla funzione di governo.
L'esigenza di una strutturale riforma della giurisdizione di materia tributaria è largamente avvertita sia dal mondo politico sia dalla società civile, che in molte occasioni hanno rivolto l'attenzione alle criticità dell'attuale sistema e alla necessità di modificare strutturalmente le attuali commissioni tributarie, insediate il 1° aprile 1996 con il decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1996.
Appare evidente l'esigenza di una riforma del processo tributario con l'istituzione di giudici di ruolo specializzati, nell'ottica di garantire una maggiore imparzialità e terzietà del giudizio, ossia una riforma che abbia il coraggio di sanare i vulnera del vigente ordinamento della giustizia tributaria, che nell'attuale architettura è irrispettoso del principio del giusto processo, affermato nell'articolo 111 della Costituzione, nella misura in cui non assicura che la funzione giurisdizionale sia svolta con omogeneità ed esercitata da giudici assegnati ad essa in via esclusiva.
Il presente disegno di legge è frutto di una profonda riflessione e di un preciso impegno politico finalizzato alla realizzazione di una riforma organica degli assetti organizzativi della giurisdizione tributaria. Esso introduce una riforma strutturale, la cui predisposizione è stata preceduta da un importante e capillare lavoro di audizione e confronto preliminare con gli organismi più rappresentativi delle parti – avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e tributaristi in generale – e con le maggiori associazioni di categoria dei giudici tributari (togati e laici), finalizzato a raccoglierne l'avviso in modo da presentare un testo che già in partenza sia condiviso dagli operatori, veri fruitori, unitamente al cittadino contribuente, dell'intervento normativo qui proposto.
Oggi più che mai in passato i giudici tributari sono chiamati a decidere su questioni di grande rilevanza economica, che richiedono elevata professionalità e specializzazione nella materia tributaria. È innegabile che la mole di contenzioso in materia tributaria, a tutti i livelli (nei gradi di merito come in quello di legittimità), costituisca un problema la cui soluzione non è rinviabile. A tale proposito, si pensi ai numerosi giudizi pendenti che riguardano le migliaia di piccole e medie imprese il cui mantenimento in vita è in molte, troppe occasioni strettamente collegato all'esito di un giudizio tributario. A ciò si aggiunga l'incidenza che l'efficienza del sistema della giustizia tributaria ha sulla capacità del nostro Paese di attrarre investitori stranieri, oltre che, ovviamente, di potenziare gli investimenti di quelli italiani. Un sistema di giustizia tributaria più efficiente soddisferebbe, inoltre, le esigenze sia del contribuente che dell'ente impositore e, in generale, degli enti destinatari del gettito tributario, tutti interessati alla sollecita e giusta definizione delle vertenze. Ciò che oggi viene in discussione è dunque non solo la modifica dell'attuale sistema di giustizia tributaria, ma anche, in parte, la tenuta del tessuto economico e sociale nazionale nonché la fiducia dei cittadini nel corretto utilizzo della leva fiscale.
Su queste premesse, il disegno di legge istituisce una magistratura autonoma e specializzata, che assicuri la terzietà e l'indipendenza dell'organo giudicante mediante la professionalizzazione del magistrato tributario, ossia di colui che è chiamato ad amministrare la giustizia tributaria, attraverso la previsione di una figura di magistrato che lavori a tempo pieno e in modo esclusivo nella funzione giurisdizionale ad esso attribuita e a cui venga riconosciuta una dignità sia di ruolo sia di remunerazione (al momento inadeguata e per molti aspetti irrisoria). Vengono inoltre introdotte modalità effettivamente selettive di reclutamento dei magistrati tributari, attraverso la previsione del concorso pubblico per titoli ed esami e di un percorso di formazione professionale che assicuri, sia inizialmente che nelle fasi successive, la competenza e l'aggiornamento dei magistrati tributari nel delicato e importante settore fiscale. Il fine ultimo è quello di stabilire un sistema di giustizia tributaria che sia funzionante sia sul piano dell'efficienza che su quello della qualità. A tal fine, un passaggio fondamentale e obbligato, a fini di effettiva terzietà dei giudici, è il trasferimento della gestione e dell'organizzazione del nuovo sistema dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie dal Ministero dell'economia e delle finanze – parte interessata nel contenzioso, in quanto strettamente collegato con il maggiore e abituale protagonista delle liti tributarie, ossia l'Agenzia delle entrate – alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (cui peraltro è già attribuita dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, l'alta sorveglianza sulla giustizia tributaria) attraverso la gestione unitaria da parte dell'organo indipendente di autogoverno, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Il disegno di legge è suddiviso in cinque capi. Il capo I, riguardante la giurisdizione tributaria, è composto dagli articoli da 1 a 16.
L'articolo 1 determina gli organi della giurisdizione tributaria. In conformità al primo degli obiettivi della legge di riforma proposta, ossia equiparare gli organi della giurisdizione tributaria a quelli delle altre giurisdizioni, le commissioni tributarie attualmente previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, assumono le denominazioni di tribunali tributari e di corti di appello tributarie, la cui competenza territoriale rimane pressoché invariata per il secondo grado di giurisdizione, mentre è previsto un radicale processo di accorpamento per i tribunali tributari di primo grado, i quali passano dalle attuali 103 sedi provinciali a 14 sedi, ubicate nei capoluoghi di regione. Per le regioni con territori particolarmente estesi o nel caso di ambiti locali con rilevante flusso di contenzioso, è prevista l'istituzione di sezioni staccate sia dei tribunali tributari sia delle corti di appello tributarie, con sede in città che siano capoluogo di provincia, così da non rendere eccessivamente disagevole l'esercizio del diritto di difesa da parte dei contribuenti, nella consapevolezza del fatto che l'attuale utilizzo del processo tributario telematico annulla la maggior parte degli effetti connessi alla territorialità.
La radicale riorganizzazione delle sedi è coerente con il corrispondente ridimensionamento del corpo giudicante e contribuisce alla razionalizzazione delle strutture e all'economia delle risorse, con effetti di contenimento della spesa che concorrerà a finanziare la prevista rimodulazione delle retribuzioni dei magistrati tributari, come si illustrerà in dettaglio nel commento degli articoli 36 e 39.
L'articolo 1 disciplina altresì un ulteriore elemento cardine del progetto di riforma, ossia l'individuazione di un netto confine tra la giustizia tributaria e l'Amministrazione delle finanze, separando gli organi della giurisdizione in materia tributaria da ogni collegamento, anche solo di carattere organizzativo, con il Ministero dell'economia e delle finanze (che è una delle parti prevalentemente presenti nel processo tributario) e collocandoli nell'ambito delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, con diretta gestione da parte dell'organo di autogoverno, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Tale previsione completa il percorso di adeguamento della giurisdizione tributaria ai principi costituzionali del giusto processo, assicurando la terzietà e l'indipendenza dell'organo giudicante.
Gli articoli 2 e 3 stabiliscono che l'ordine giudiziario tributario è costituito dai magistrati tributari dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, quali magistrati professionali a tempo pieno, affiancati, nei soli tribunali tributari, da magistrati tributari onorari, con incarico corrispondente a quello degli attuali giudici tributari.
Per semplificare e razionalizzare l'esercizio della giurisdizione, gli organi costituiti da magistrati tributari giudicano in composizione collegiale, mentre i magistrati tributari onorari decidono in forma monocratica, con competenza limitatamente:

– alle controversie di valore non superiore a quello stabilito dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che consente alle parti di stare in giudizio senza assistenza tecnica;

– alle controversie in materia catastale di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

– ai giudizi di ottemperanza, senza alcun limite di importo.

Ulteriore novità è l'attribuzione al magistrato tributario onorario del compito di arbitro del procedimento di reclamo e mediazione, di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, tra il ricorrente e l'ufficio impositore, evitando che, in assenza di accordo tra le parti sul reclamo, l'esito della fase di pre-contenzioso processuale della possibile mediazione dipenda dalla mera volontà dell'ufficio, con scarse garanzie di reale tutela del proponente il reclamo o la mediazione.
Il magistrato tributario onorario è un'articolazione interna del tribunale tributario, pur non essendo ad esso legato da un rapporto di pubblico impiego ma da un incarico di tipo onorario. Le sue sentenze, al pari di quelle dei magistrati dei tribunali tributari, sono appellabili innanzi alla corte di appello tributaria. Il presidente del tribunale tributario coordina e organizza l'attività giudicante.
La previsione della figura del magistrato tributario onorario rappresenta – in un'ottica di maggiore efficienza dell'attività giudicante – anche la soluzione all'opportunità di riservare alla decisione degli organi collegiali della magistratura tributaria le cause di maggior rilievo e che, in quanto tali, richiedono maggiore tempo di analisi. Difficilmente, infatti, i giudici delle attuali commissioni tributarie fanno ricorso ai poteri istruttori loro conferiti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, a causa di questioni contingenti connesse alla necessità di smaltire il numero dei procedimenti trattati in udienza, mentre sarebbe opportuno che, pur nella salvaguardia del principio di celerità del processo, fosse loro concesso adeguato tempo per esaminare con la dovuta completezza il contenuto delle controversie, senza essere condizionati dalle rilevate necessità temporali legate al numero dei procedimenti da decidere.
L'evidenza della necessità di alleggerire il lavoro dei magistrati tributari, affidando ai magistrati tributari onorari le cause di rilievo minore, diventa chiara esaminando i dati del Ministero dell'economia e delle finanze presenti nella relazione del giugno 2018 sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario: al 31 dicembre 2017, il dettaglio del primo grado di giudizio evidenzia che ben il 70 per cento circa dei ricorsi pervenuti ha avuto per oggetto controversie di valore inferiore o eguale a 20.000 euro (per un totale di 400 milioni di euro), mentre solo poco più dell'1 per cento del totale dei ricorsi (pari a 2.158 unità) ha riguardato controversie di valore superiore a un milione di euro. Queste ultime controversie, seppur di modesta incidenza percentuale, rappresentano oltre il 70 per cento del valore complessivo del contenzioso in entrata (per un totale di 11,6 miliardi di euro).
Con la configurazione di organico così predisposta per i tribunali tributari, ai magistrati tributari onorari risulterà affidato annualmente circa il 45 per cento del carico di controversie in ingresso, nei limiti di materia e valore assegnati, pari mediamente a 70.000 ricorsi, lasciando ai magistrati tributari degli stessi tribunali il restante 55 per cento delle cause di maggiore rilievo e delicatezza, per le quali la collegialità della decisione e la professionalità del corpo giudicante rappresenteranno garanzia di equa e sollecita giustizia.
L'articolo 2, nel definire l'organizzazione interna dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, regola le modalità di composizione delle sezioni, collegiali e monocratiche, stabilendo i criteri con cui procedere alle applicazioni temporanee tra diverse sedi giudiziarie e quelli con cui provvedere alla sostituzione delle figure apicali, nei casi di assenza o impedimento. Lo stesso articolo introduce la novità delle sedi da considerare « disagiate », ossia quelle con particolare e cronica carenza di organico giudicante derivante da oggettive difficoltà territoriali o ambientali che inducono il magistrato a optare per altre sedi. Per garantire anche ai contribuenti residenti in tali ambiti la medesima opportunità di vedere soddisfatte le proprie necessità di giustizia in materia tributaria, viene demandato al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria il compito di stabilire, con proprio regolamento, i benefìci economici e di carriera riconosciuti al magistrato che dichiari la disponibilità al trasferimento presso una sede disagiata e vi permanga per almeno quattro anni.
Le disposizioni dell'articolo 2 trovano completamento nel successivo articolo 6, nel quale vengono specificate le modalità di composizione delle sezioni e dei collegi giudicanti, stabilendo le regole di predisposizione del calendario delle udienze e la frequenza minima con cui queste ultime si debbono svolgere; il numero minimo di udienze settimanali e mensili è stato individuato sulla base delle risultanze statistiche, annualmente pubblicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alla capacità delle attuali sezioni di commissione tributaria di smaltire il carico medio di lavoro affidato, adeguando la potenzialità lavorativa alle nuove figure professionali a tempo pieno che il disegno di legge istituisce. Si evidenzia la previsione di almeno due udienze al mese da parte dei magistrati tributari onorari da riservare ai procedimenti di mediazione.
Con l'articolo 3 vengono definite la durata e la suddivisione delle funzioni semidirettive e direttive. Rispetto all'attuale ripartizione di cariche e compiti, il disegno di legge prevede che tutte le funzioni apicali abbiano durata quadriennale per la permanenza presso la medesima sede giudiziaria, con un unico possibile rinnovo per eguale periodo, soggetto alla positiva valutazione da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Gli articoli 4 e 5 disciplinano le modalità di accesso alla carriera di magistrato tributario e all'incarico di magistrato tributario onorario. I magistrati tributari accedono mediante concorso pubblico per esami, per il quale vengono determinate le materie oggetto delle prove scritte e orali e la formazione delle commissioni di esame. Il titolo di studio minimo richiesto e le materie d'esame individuate rappresentano gli elementi scelti per accertare l'idoneità professionale, qualificazione ormai imprescindibile per il personale di magistratura, in considerazione degli effetti della giustizia tributaria sull'intera economia nazionale. Sotto questo riguardo, acquistano rilievo la previsione della frequenza di un corso di formazione iniziale di sei mesi, da svolgere presso la Scuola superiore di formazione tributaria, istituita presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e la disposizione secondo cui la mancata ingiustificata partecipazione ai corsi obbligatori annuali di aggiornamento costituisca elemento di giudizio non positivo nelle valutazioni periodiche di professionalità. Tale previsione, unitamente all'introduzione delle valutazioni quadriennali di professionalità (alla stregua di quanto previsto per la magistratura ordinaria), rappresenta la chiave per assicurare la disponibilità di un corpo di magistrati tributari e magistrati tributari onorari dotati di adeguata preparazione professionale, sempre aggiornati e il cui operato è soggetto alla costante valutazione dell'organo di autogoverno.
Vengono altresì stabiliti titoli di precedenza per la nomina che, a parità di punteggio, tengono conto delle esperienze maturate quale componente giudicante delle cessate commissioni tributarie o come magistrato tributario onorario.
La novità introdotta dalla norma per l'accesso alla carriera di magistrato tributario, oltre agli esami, consiste nel limite di età di cinquant'anni per i candidati, con cui viene mutato il criterio ispiratore delle modalità di reclutamento dei giudici delle attuali commissioni tributarie, nelle cui valutazioni per titoli è stato finora avvantaggiato il candidato con maggiore età, precludendo, di fatto, l'accesso di giovani ancorché forniti di eccellenti qualità.
L'articolo 4 stabilisce, inoltre, che per accedere alle funzioni superiori di magistrato di corte di appello tributaria occorre aver superato le valutazioni di professionalità connesse ad almeno otto anni di carriera quale magistrato tributario, salva l'eccezione prevista nel caso di un bando di concorso interno per magistrati di corte di appello tributaria che dovesse svolgersi prima di otto anni dall'insediamento dei tribunali tributari secondo le disposizioni del presente disegno di legge.
Le corti di appello tributarie provvederanno anche ad assicurare la raccolta delle sentenze di maggior rilievo, comprese quelle dei tribunali tributari del rispettivo distretto, mediante compilazione di massimari. Sono previste penalità per il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento di tali massimari, così da assicurare la continuità e la completezza che questo importante strumento di giurisprudenza non ha avuto sino ad oggi.
L'articolo 5 individua i titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso per magistrato tributario onorario, rinviando alla tabella G, allegata al disegno di legge, il dettaglio dei punteggi attribuiti ai titoli di servizio, accademici, di studio o di specializzazione, con particolare riguardo alle materie e alle esperienze attinenti al settore tributario, le cui valutazioni consentono di dichiarare vincitore il candidato più meritevole e già in possesso di un'esperienza professionale e di conoscenze idonee a svolgere il compito giudicante nella materia tributaria. Tuttavia, allo scopo di assicurare la più completa professionalità che la valutazione per titoli non potrebbe da sola garantire, la norma prevede che il magistrato tributario onorario vincitore del concorso, prima di essere immesso nelle funzioni e inserito nel proprio ruolo, frequenti un corso di formazione, con esame finale, della durata di dodici mesi presso la Scuola superiore di formazione tributaria, istituita presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, durante il quale è previsto un semestre di tirocinio presso una sede di tribunale tributario. L'immissione nelle funzioni nella sede di assegnazione potrà avvenire solo a seguito dell'esito positivo dell'esame finale e della valutazione positiva del presidente del tribunale tributario sede del tirocinio; in caso di mancato superamento del corso, la nomina sarà revocata e si procederà allo scorrimento della graduatoria del concorso.
Analogamente al magistrato tributario, anche il magistrato tributario onorario è soggetto alla formazione annuale di aggiornamento, la mancata partecipazione alla quale costituisce elemento negativo di valutazione professionale.
Il limite di età per partecipare al concorso per la nomina a magistrato tributario onorario è stabilito in sessant'anni, in considerazione della maggiore esperienza pregressa richiesta nella valutazione per soli titoli.
A completamento di quanto già stabilito negli articoli 4 e 5, l'articolo 7 determina i requisiti generali che debbono possedere gli aspiranti magistrati. Soltanto per il riassorbimento dei giudici delle cessate commissioni tributarie, in sede di prima attuazione della legge di riforma, è prevista la deroga ai limiti massimi di età per l'accesso alle anzidette carriere, lasciando soltanto il limite massimo che il successivo articolo 11 fissa in settanta anni di età, equiparandolo al limite di cessazione dal servizio previsto per le altre magistrature.
Mentre i precedenti articoli stabiliscono i requisiti occorrenti per la nomina a magistrato tributario, l'articolo 8 individua le funzioni o attività professionali che costituiscono cause di incompatibilità con la funzione di componente della giurisdizione tributaria. Rispetto alle analoghe incompatibilità già previste per i giudici delle commissioni tributarie, la nuova norma stabilisce cause di incompatibilità ovviamente differenziate per i magistrati tributari e per i magistrati tributari onorari, in considerazione della diversa tipologia di rapporto di servizio. I magistrati tributari, quali dipendenti pubblici, non possono assumere altri impieghi o uffici pubblici o privati, ad eccezione delle cariche pubbliche elettive e degli incarichi autorizzati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci né qualsiasi libera professione. La posizione dei magistrati tributari onorari, non vincolati da un rapporto di lavoro dipendente, comporta invece una disciplina di incompatibilità limitata allo svolgimento delle attività o funzioni elencate al comma 3 dell'articolo 8, consentendo, di fatto, lo svolgimento contemporaneo di quelle non dichiarate incompatibili.
Gli articoli 9 e 10 definiscono i procedimenti con cui i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari vengono nominati, all'esito delle procedure concorsuali, e, dopo avere prestato giuramento, vengono immessi nelle funzioni.
Nell'articolo 12 sono elencati gli specifici motivi che portano alla dichiarazione di decadenza dei magistrati. Tra essi rilevano, rispetto a quelli già previsti per i giudici delle attuali commissioni tributarie, l'attribuzione di due giudizi negativi nelle valutazioni di professionalità e, limitatamente ai magistrati tributari onorari, la mancata ingiustificata partecipazione ad una determinata percentuale di udienze nel corso dell'anno. Le due cause di decadenza sono state introdotte per assicurare, con la seconda, la dovuta continuità nello svolgimento dell'attività giudicante al fine di garantire al cittadino ricorrente il rispetto dei tempi del giusto processo, e per valorizzare con forza, attraverso la prima, le valutazioni di professionalità come strumenti di verifica della correttezza degli adempimenti connessi alla professione da parte dei valutati. Al fine di evitare vuoti gestionali tra la dichiarazione di decadenza da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e l'adozione del conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la norma stabilisce che, nelle more, il componente decaduto è sospeso dalle funzioni, senza diritto a percepire il trattamento economico.
L'articolo 13 disciplina il trattamento economico e le valutazioni di professionalità. A questo riguardo, si osserva come sia opinione comune tra gli addetti al settore della giustizia tributaria che il compenso per le sentenze depositate, unico metodo di remunerazione previsto per i componenti delle attuali commissioni tributarie (26 euro a sentenza per i componenti e 37 euro per il componente relatore o estensore), oltre ad essere di tanto modesta entità da risultare mortificante per i percipienti, non presenta alcuna differenziazione o connessione rispetto al tipo e al valore delle cause decise.
L'articolo in esame limita tale modalità di remunerazione all'attività dei magistrati tributari onorari, in relazione alla caratteristica del rapporto di lavoro, non di pubblico impiego né di lavoro dipendente, e tenuto conto della specifica delimitazione di tipologia e valore delle controversie da essi decise; anche l'importo del compenso assegnato per singola sentenza o decreto od ordinanza depositata terrà conto della dignità da riconoscere al ruolo svolto. In ragione della differenziazione della remunerazione mensile che tale meccanismo comporta, derivante dal diverso carico di lavoro esistente nei singoli distretti regionali, è stato previsto per il magistrato tributario onorario un compenso fisso mensile che assicuri una base minima di remunerazione, quale corrispettivo per la partecipazione alle udienze e copertura forfetaria delle spese connesse allo svolgimento dell'attività giudicante, analogamente a quanto previsto per l'indennità speciale annua riconosciuta ai magistrati (articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27).
Per i magistrati tributari, al contrario, essendo essi incardinati come pubblici dipendenti, è previsto un trattamento economico, oltre che previdenziale e assistenziale, equiparato a quello del magistrato ordinario. Anche l'importo mensile che verrà assegnato al magistrato di prima nomina sarà equivalente a quello del magistrato ordinario in corrispondente posizione; in sede di riassorbimento e a regime, con le diverse maggiori remunerazioni connesse all'incremento economico conseguente alle valutazioni professionali, sarà comunque possibile rimanere ampiamente sotto il limite della spesa attualmente iscritta nel bilancio dello Stato per i componenti delle commissioni tributarie, tenuto conto del numero complessivo di magistrati tributari occorrente per garantire lo smaltimento del flusso annuale dei ricorsi.
L'articolo precisa l'obbligo delle valutazioni professionali quadriennali, distinte per i magistrati tributari onorari e per i magistrati tributari in ragione della diversa tipologia del rapporto di lavoro, demandando a un regolamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria il compito di stabilire le modalità e i parametri con cui procedervi.
È previsto che al magistrato tributario si applichino le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali previste dalla legge 23 aprile 1988, n. 117, modificata dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria vigila su eventuali comportamenti non conformi ai doveri e alla dignità dell'ufficio di organi giudicanti, secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'articolo 15 e con il procedimento regolato nell'articolo 16, arrivando, per i casi reiterati e più gravi, a dichiarare la decadenza del trasgressore dall'ufficio o incarico.
Il capo II riguarda il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (articoli da 17 a 28).
Gli articoli di tale capo II delineano la struttura e le funzioni del nuovo Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che si riduce a otto membri eletti dal corpo di magistratura (con un rappresentante dei magistrati tributari onorari e una prevalente rappresentanza dei magistrati tributari), mentre resta fermo il numero di quattro componenti esterni, di comprovato rilievo, eletti dalle Camere.
La prevista regolamentazione ricalca sostanzialmente quella attualmente in vigore. Tra le differenze di rilievo si segnalano:

a) l'allungamento a cinque anni della durata dell'incarico, finalizzato ad evitare che la scadenza consiliare si sovrapponga al periodo quadriennale delle valutazioni di professionalità;

b) l'affidamento della presidenza ad uno degli eletti dagli organi giudicanti, certamente più rappresentativo delle esigenze e delle istanze della categoria;

c) l'ampliamento delle competenze gestionali al personale delle cancellerie, creando un unicum facente capo a un solo organismo in grado di assicurare univocità e coerenza di fini nell'interesse dell'efficienza e della funzionalità delle strutture e dell'amministrazione della giustizia tributaria.

Per il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria si è tenuto conto della diversa estrazione di essi e della necessità di equilibrarne adeguatamente gli importi. In particolare: i magistrati tributari mantengono il trattamento economico percepito nelle sedi giudiziarie di provenienza, che provvedono al pagamento; per i magistrati tributari onorari e i membri eletti dalle Camere (che non hanno una remunerazione di provenienza utilizzabile) si prevedono, rispettivamente, la fruizione del trattamento economico percepito dal magistrato tributario eletto di pari valutazione di professionalità o, in assenza, di quella immediatamente superiore, e il trattamento economico più elevato percepito tra quello dei magistrati tributari eletti.
Il capo III riguarda gli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e gli uffici di cancelleria degli organi della giustizia tributaria (articoli da 29 a 31).
Negli articoli 29 e 30 è fatto rinvio a due regolamenti, da adottare con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che, a norma del successivo articolo 38, dovranno essere emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, in quanto necessari sia a stabilire le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e degli uffici di cancelleria dei tribunali e corti di appello tributarie, sia a determinare l'organico occorrente, sulla base e nei limiti del quale dovrà essere assegnato il personale amministrativo che ne faccia istanza proveniente dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dalle commissioni tributarie e dalla Direzione della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.
In ragione delle elevate e complesse competenze assegnate, agli uffici delle cancellerie degli ambiti regionali dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie più rilevanti e a quelli del Consiglio di presidenza sono preposti dirigenti di livello non generale, in numero pressoché equivalente a quelli complessivamente già in servizio nelle tre strutture.
Tutto il personale che transiterà nelle nuove cancellerie e negli uffici del Consiglio di presidenza entrerà a far parte del ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In proposito si evidenzia un netto ridimensionamento delle unità in servizio a regime, in quanto, a fronte degli attuali 2.500 addetti alle tre strutture, l'organico che transiterà alla Presidenza del Consiglio dei ministri sarà di circa 800 unità, compresi i dirigenti.
L'articolo 31, nel rinviare ad un apposito regolamento la definizione delle attribuzioni e del funzionamento dei servizi informatici, ne pone la gestione sotto uno degli uffici del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, consentendo la stipulazione di convenzioni con società esterne, al fine di mantenere l'attuale rapporto contrattuale con la Sogei, partner tecnologico del Ministero dell'economia e delle finanze e gestore unico degli applicativi e dei servizi informatici in uso negli uffici della giustizia tributaria, oltre a quelli del processo tributario telematico. Questo passaggio, unitamente alle disposizioni contenute nell'articolo 37, è molto importante per garantire la continuità nei servizi anzidetti e, soprattutto, per assicurare che il processo tributario telematico, il quale dal 1° luglio 2019 è diventato di utilizzo obbligatorio per l'instaurazione del contenzioso del settore, non subisca rallentamenti o, addirittura, blocchi operativi.
Nel capo IV, composto dal solo articolo 32, è richiamata la disciplina relativa alla sezione tributaria della Corte di cassazione.
Unica novità introdotta dall'articolo 32 è l'adeguamento della definizione delle competenze della sezione tributaria della Corte di cassazione a quella dell'oggetto della giurisdizione tributaria, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Nella nuova definizione la competenza della suprema Corte si riferisce a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.
Il capo V riguarda le disposizioni finali e transitorie (articoli da 33 a 39).
Nell'articolo 33 si provvede alle necessarie modifiche e abrogazioni della normativa su cui incide la presente proposta.
In particolare viene abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sostituito dalle norme contenute nel disegno di legge, e viene altresì sostanzialmente modificato il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per adeguarlo alla nuova disciplina della giurisdizione tributaria, con l'eccezione di mantenerne l'efficacia, nel testo vigente, per l'esaurimento dei ricorsi pendenti, fino al completamento delle attività processuali assegnate a questo fine ai giudici tributari non cessati dalla funzione e incaricati della definizione di tale contenzioso. Particolare rilievo, tra le modifiche al decreto n. 546 del 1992, assume la nuova disciplina dell'articolo 17-bis, in materia di procedimenti di reclamo e mediazione, che assegna al magistrato tributario onorario la funzione di organo di gestione della mediazione, limitatamente ai casi in cui l'ufficio impositore destinatario della richiesta non intenda accogliere il reclamo ricevuto. In tale caso la parte che intende formulare una proposta di mediazione ne depositerà l'istanza presso il tribunale tributario competente, unitamente alla documentazione idonea alla valutazione, chiedendo la fissazione di un'udienza di mediazione, senza che ciò rappresenti costituzione in giudizio; il magistrato tributario onorario a cui viene assegnato il fascicolo fisserà un'udienza per procedere al tentativo di mediazione, anche in termini diversi da quelli proposti. In caso di accettazione delle parti, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione del processo verbale di udienza da parte del magistrato tributario onorario, unitamente alle parti e al cancelliere verbalizzante. In caso di rigetto della proposta di mediazione o di esito negativo del tentativo di mediazione, il ricorrente, nei trenta giorni successivi al rigetto o all'udienza, potrà procedere alla costituzione in giudizio e la trattazione della controversia dovrà essere fissata non oltre i successivi novanta giorni. La limitazione dell'intervento del magistrato ai soli casi di mancato accordo ha inteso potenziare l'efficacia deflativa dell'istituto, rappresentando un incentivo per gli uffici impositori e per i ricorrenti stessi a valutare con maggiore attenzione le reciproche ragioni, trovando un possibile accordo di comune soddisfazione prima di instaurare un iter processuale. L'articolo riduce a sessanta giorni i tempi per la definizione del procedimento di mediazione in caso di rigetto, mentre, nel caso di mancato accordo nell'udienza di mediazione, la trattazione della causa dovrà essere fissata nei novanta giorni successivi alla costituzione in giudizio, alla stregua delle salvaguardie poste ai casi di sospensione degli atti impugnati.
Le ulteriori norme modificate sono:

– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014, per adeguare l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze al trasferimento delle competenze e delle risorse della Direzione della giustizia tributaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

– il comma 3-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e l'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in relazione al perfezionamento della copertura finanziaria del disegno di legge attraverso la destinazione delle maggiori somme provenienti dal contributo unificato tributario alla remunerazione degli organi giudicanti, in aggiunta alle somme già ordinariamente utilizzate per i compensi degli attuali giudici tributari, compresi quelli temporaneamente assegnati allo smaltimento dell'arretrato, e all'incentivazione del personale amministrativo in servizio negli uffici giudiziari tributari.

Gli articoli da 34 a 37 rappresentano il cuore delle disposizioni transitorie volte all'attuazione del presente disegno di legge, poiché disciplinano le modalità con cui procedere alla costituzione dei nuovi organi giudicanti e degli uffici di supporto.
In particolare, l'articolo 34 attribuisce al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in carica alla data di entrata in vigore della legge, il compito di dare attuazione alle disposizioni in essa contenute finalizzate alla costituzione e all'insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, attraverso le procedure di selezione e riassorbimento dei giudici delle cessate commissioni tributarie tra i nuovi magistrati tributari e magistrati tributari onorari, la nomina di quelli ulteriormente occorrenti attraverso nuove procedure concorsuali e l'individuazione dei giudici tributari addetti allo smaltimento dei ricorsi pendenti. Dopo avere provveduto a ciò nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge, il Consiglio di presidenza in carica dovrà indire, nei tre mesi successivi, le elezioni per il rinnovo organo consiliare, secondo le disposizioni introdotte dal disegno di legge, con il voto dei nuovi magistrati tributari e magistrati tributari onorari.
Con l'articolo 35 vengono stabiliti i criteri di individuazione dei componenti delle commissioni tributarie che potranno, a domanda, essere nominati magistrati tributari e magistrati tributari onorari, stabilendo, da un lato, le cariche a cui ciascuno potrà accedere, in relazione a quella posseduta, e, dall'altro, l'ordine di precedenza da applicare a parità di punteggio, privilegiando per quest'ultimo la provenienza dal medesimo grado di giurisdizione e dalla stessa sede di commissione tributaria rispetto a quella di destinazione richiesta. La norma stabilisce che la selezione debba concludersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge e che entro tale termine debba essere indetto il concorso eventualmente necessario per coprire i posti rimasti ancora vacanti, in modo che possa essere rispettato il termine fissato per l'attivazione dei nuovi organi giudicanti.
Analogamente l'articolo 36 stabilisce i criteri con cui procedere all'individuazione del personale amministrativo che potrà, a domanda, essere assegnato agli uffici del nuovo Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e alle cancellerie degli organi giudicanti. Per il Consiglio di presidenza la precedenza viene data al personale in servizio presso l'attuale e a quello già in servizio presso la Direzione della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre per le cancellerie viene privilegiata la provenienza dal medesimo grado e sede di commissione tributaria rispetto a quella di destinazione richiesta.
Il comma 12, in chiusura, prevede l'adozione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, dei provvedimenti necessari al trasferimento nei propri ruoli del personale assegnato ai nuovi uffici all'esito alle procedure regolate dai commi precedenti. Analogamente le due amministrazioni, per fare fronte agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge, dovranno adottare i provvedimenti occorrenti per il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle conseguenti risorse strumentali e finanziarie già destinate alle commissioni tributarie, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
L'articolo 38 stabilisce i termini per l'adozione dei decreti con cui devono essere emanati i regolamenti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui osservanza è condizione per assicurare il rispetto dei tempi previsti per l'insediamento dei nuovi organi giudicanti. Il comma 3, invece, stabilisce i conseguenti termini per i regolamenti che dovranno essere adottati dal nuovo Consiglio di Presidenza dopo il suo insediamento, con l'eccezione del regolamento previsto all'articolo 20, il quale deve trovare attuazione entro tre mesi dall'insediamento dei nuovi tribunali tributari e corti di appello tributarie, allo scopo di consentire l'elezione del nuovo organo di autogoverno.
L'articolo 39 definisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, specificando che ad essa si provvederà con due operazioni di bilancio: la prima consisterà, com'è logico, nel trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse attualmente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento dei compensi fissi e variabili dei giudici delle commissioni tributarie e per la dotazione finanziaria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; la seconda sarà rappresentata dalla contestuale assegnazione al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per i medesimi fini, delle maggiori entrate provenienti dal contributo unificato per il processo tributario, oggi destinate all'incentivazione dei giudici tributari e del personale amministrativo delle segreterie degli organi giudiziari, ripartite secondo i nuovi criteri di cui all'articolo 33.
Il rispetto del dettato del primo comma, che esclude ulteriori costi a carico del bilancio dello Stato, è assicurato dal nuovo dimensionamento degli organi giudicanti, rapportato alla remunerazione per essi prevista, nell'ambito di quanto stabilito al comma 2.
L'organico previsto ammonta, in tutto, a 600 magistrati tributari e il fabbisogno per la loro remunerazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, va calcolato tenendo conto di quanto previsto all'articolo 35 che dispone, in sede di riassorbimento dei giudici delle attuali commissioni tributarie, una graduazione di stipendio che va, per i tribunali tributari, dalla retribuzione del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali (euro 37.082,50) a quella del magistrato con riconoscimento della terza valutazione di professionalità (euro 81.564,28), mentre per le corti di appello tributarie oscilla dalla retribuzione del magistrato ordinario con riconoscimento della prima valutazione di professionalità (euro 53.690,03) a quella del magistrato con riconoscimento della quinta valutazione di professionalità (euro 104.758,66), oltre all'indennità speciale annua (ex articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27), per un complessivo costo annuo di euro 29.061.690.
Alla remunerazione dei magistrati deve aggiungersi il compenso lordo per i provvedimenti depositati dai magistrati tributari onorari; esso può allo stato definirsi con riferimento al compenso iniziale per ogni loro provvedimento, stabilito dall'articolo 35, moltiplicato per il numero di provvedimenti depositato nelle commissioni tributarie provinciali nell'anno 2017 (secondo i dati della relazione annuale della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze), esposto nella tabella che segue, che va sommato al totale annuo per la parte fissa del compenso, pari a euro 1.872.000 (euro 400 per 390 magistrati tributari onorari per dodici mesi):

Anno 2017:

totale dei decreti/ordinanze di sospensione o definitori depositati: n. 78.175;

per euro 20 cadauno: totale annuo euro 1.563.500;

totale degli atti di reclamo o mediazione portati in udienza (ipotizzando che la percentuale di quelli non definiti con l'ufficio impositore possa determinarsi nel 60 per cento di quelli totali presentati) = n. 53.334;

per euro 20 cadauno: totale annuo euro 1.066.680;

totale delle sentenze depositate relative a ricorsi di valore inferiore a 3000 euro, a ricorsi per ottemperanza e a controversie catastali = n. 72.264;

per euro 100 cadauno: totale annuo euro 7.226.400;

totale dei compensi annui, fissi e variabili, dei magistrati tributari onorari = euro 11.728.580.

Il costo annuo iniziale complessivo per il pagamento delle remunerazioni dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari ammonta a euro 40.790.270.
Per i primi quattro anni, al costo sopra definito va aggiunta la quota annua corrispondente ai compensi dovuti ai giudici delle cessate commissioni tributarie assegnati alla definizione dei ricorsi pendenti, pari ad euro 8.662.608, importo ottenuto moltiplicando il numero dei ricorsi pendenti al 31 dicembre 2018, attualizzato al 2019, per l'importo di euro 100 per ciascun ricorso definito, attualmente stabilito dal decreto in vigore e che continua a valere limitatamente a tali giudici.
In ragione di quanto esposto, il totale annuo da finanziare, per i primi quattro anni, ammonta a euro 49.452.878.
La somma destinata alla definizione dei ricorsi pendenti, dopo i quattro anni fissati per il loro esaurimento, potrà essere destinata, come previsto, anche a compensare il maggior costo delle remunerazioni connesso agli avanzamenti economici quadriennali dei magistrati tributari.
Considerato che il costo attuale della giustizia tributaria è di circa 42 milioni di euro annui per i compensi, fissi e variabili, dei giudici e che a esso va ad aggiungersi l'importo di circa 24 milioni di euro derivante dalla quota parte delle maggiori somme incassate per il contributo unificato relativo al processo tributario, attualmente assegnata all'incremento della parte variabile dei compensi, dall'attuazione della riforma recata dal presente disegno di legge deriverebbe un'economia di spesa pari a euro 16.547.000 annui, destinabili a finanziare, almeno per il primo anno, le eventuali spese occorrenti per le nuove sedi dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie.
In conclusione, si illustra il contenuto delle tabelle allegate al disegno di legge. Per comprendere i dati in esse riportati, occorre partire dalle tabelle E e F, recanti la definizione dell'organico, premettendo che tutti i dati impiegati per il calcolo sono stati tratti dalle relazioni annuali della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
Nelle tabelle E e F, il numero dei magistrati tributari occorrenti è stato calcolato partendo dalla rilevazione del flusso medio dei ricorsi pervenuti nell'ultimo quinquennio, utile a determinare il carico di lavoro medio annuo che il corpo giudicante è chiamato a smaltire. Si è tenuto conto, in particolare:

di una base di calcolo di dieci mesi, al netto delle festività e delle ferie;

della percentuale di ricorsi che viene destinata ai magistrati tributari onorari, limitatamente ai tribunali tributari;

dell'eventuale tendenza percentuale alla diminuzione del flusso di nuovi procedimenti;

del numero medio di ricorsi trattati in un'udienza, rapportato alla maggiore produttività discendente dalla nuova tipologia del rapporto esclusivo di lavoro (fissato in 21 per sezione per i tribunali tributari e in 24 per sezione per le corti di appello tributarie, atteso che esse decidono anche sui ricorsi contro le sentenze dei magistrati tributari onorari);

del numero di udienze annuali che ogni sezione deve tenere, stabilito in 80 udienze.

Sono stati dapprima calcolati, per ogni sede delle attuali commissioni tributarie, il numero di udienze necessario a smaltire il carico annuo di ricorsi in entrata e, successivamente, il numero di sezioni da ciò derivante. Moltiplicando per sei il numero delle sezioni così determinato, si è ottenuto il numero di magistrati tributari occorrente.
Il calcolo dei magistrati tributari onorari è stato eseguito con lo stesso metodo, ma utilizzando come parametro del numero di ricorsi mediamente trattabili in udienza il valore di 30 per sezione, tenuto conto della tipologia delle cause assegnate e dell'intervallo di quindici giorni tra un'udienza e l'altra; difatti il parametro previsto per le udienze di merito è di 20 annue, mentre altre 20 sono dedicate alle udienze di mediazione. Il numero di sezioni ottenuto, moltiplicato per tre, ha definito l'organico dei magistrati tributari onorari.
Per formare la tabella A, da queste elaborazioni è stata tratta la definizione degli ambiti distrettuali, accorpando in base al criterio di prossimità geografica le sedi che da sole non raggiungevano il numero minimo di sezioni intere; sono stati così individuati 14 ambiti regionali.
Nella tabella B è stato poi analogamente definito il numero delle sezioni di ogni ambito regionale, con la regola di arrotondamento di assicurare l'istituzione di almeno due sezioni per ambito; ciò sia al fine di garantire un'adeguata alternanza nella composizione dei collegi, sia per consentire di attivare un sufficiente numero di sezioni staccate.
Nelle tabelle C e D, le sezioni staccate sono state individuate con il criterio di coprire l'eventuale vastità geografica del territorio e di mantenere un presidio nelle sedi ove storicamente si concentra una parte rilevante del flusso di contenzioso dell'ambito regionale. In alcuni casi è prevista mezza sezione, ossia la configurazione minima del collegio di tre magistrati.
Un discorso a parte merita la tabella G, nella quale sono fissati i punteggi riconosciuti ai titoli utilizzabili nei concorsi per la nomina a magistrato tributario onorario. Essa trae origine da quelli previsti nella tabella E allegata al decreto legislativo n. 545 del 1992, attualizzata in base alla necessità di assicurare i titoli e le esperienze professionali più idonei a giudicare in materia tributaria, privilegiando particolarmente chi abbia già esercitato attività giudicante o attività di patrocinio in campo tributario o, ancora, abbia svolto servizio nelle sedi giurisdizionali tributarie. Analogamente assumono rilievo i titoli di studio e di specializzazione strettamente concernenti la materia tributaria.
La tabella H definisce le modalità di equiparazione tra i magistrati tributari e le valutazioni professionali dei magistrati ordinari, ai fini del primo conferimento dell'incarico a seguito del riassorbimento dalle commissioni tributarie. Per l'assegnazione delle funzioni semi-direttive e direttive si provvederà ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Art. 1.

(Organi della giurisdizione tributaria)

1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai tribunali tributari e dalle corti di appello tributarie.

2. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie hanno sede presso i capoluoghi di regione indicati nella tabella A e sono composte dal numero di sezioni indicato alla tabella B, allegate alla presente legge. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie hanno competenza anche su distretti regionali formati da più regioni limitrofe, in base all'estensione delle stesse e all'entità media del contenzioso rilevata. In relazione all'estensione del territorio o del distretto regionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono istituite sezioni staccate dei tribunali tributari o delle corti di appello tributarie. In sede di prima istituzione dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, le sedi e il numero delle sezioni staccate istituite sono quelle stabiliti, rispettivamente, dalla tabella C e dalla tabella D allegate alla presente legge.

3. Il processo tributario è regolato dalle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per quanto da esse non disciplinato, anche con applicazione del criterio dell'analogia ai sensi dell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, si applicano le norme del codice di procedura civile, purché siano con esse compatibili.

4. Le funzioni relative all'organizzazione e alla gestione degli organi della giurisdizione tributaria, secondo criteri di efficienza e di professionalità, sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle competenze del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di seguito denominato « Consiglio di presidenza », organo di autogoverno della magistratura tributaria, al fine di assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione. I magistrati tributari, ai fini del rapporto di lavoro, sono incardinati nel ruolo di cui al comma 5, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. È istituita la magistratura tributaria, alla quale si accede con le modalità e le procedure di cui all'articolo 4. I magistrati tributari, all'atto della loro prima nomina, sono inseriti nel ruolo della magistratura tributaria, il quale è autonomo e distinto da quelli delle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile sia per quanto riguarda il trattamento economico sia per quanto riguarda lo sviluppo della carriera, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2. Il ruolo è formato e aggiornato, almeno con cadenza annuale, dal Consiglio di presidenza.

6. È istituito il magistrato tributario onorario presso il tribunale tributario. All'incarico di magistrato tributario onorario si accede con le modalità e le procedure di cui all'articolo 5. I magistrati tributari onorari, all'atto della loro prima nomina, sono inseriti nel ruolo dei magistrati tributari onorari, il quale è distinto da quello dei magistrati tributari. Il ruolo è formato e aggiornato, almeno con cadenza annuale, dal Consiglio di presidenza.

7. Le dotazioni organiche del ruolo della magistratura tributaria e del ruolo dei magistrati tributari onorari sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e possono essere variate su proposta del Consiglio di presidenza. In sede di prima applicazione della presente legge, il numero dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari per ciascun tribunale tributario e ciascuna corte di appello tributaria è quello stabilito, rispettivamente, dalla tabella E e dalla tabella F allegate alla presente legge.

Art. 2.

(Composizione dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie sono composti da magistrati tributari e sono suddivisi in sezioni. Al tribunale tributario e alla corte di appello tributaria è preposto un presidente, che ne presiede anche la prima sezione.

2. Dei tribunali tributari fanno parte anche i magistrati tributari onorari, competenti a giudicare:

a) i procedimenti di reclamo e mediazione di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 33 della presente legge;

b) le controversie di valore non superiore a quello stabilito dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nelle quali le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica;

c) le controversie in materia catastale di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

d) i giudizi di ottemperanza senza alcun limite di importo.

3. Ciascuna sezione dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie è costituita da un presidente e da cinque magistrati tributari. Ciascuna sezione dei magistrati tributari onorari presso i tribunali tributari è costituita da tre componenti.

4. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente o dal vice presidente della sezione e giudica con un numero invariabile di tre componenti. La sezione dei magistrati tributari onorari giudica in composizione monocratica.

5. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante o non vi sono magistrati tributari onorari, il presidente, previo interpello interno ovvero d'ufficio in caso di esito anche parzialmente negativo dello stesso, designa i componenti traendoli da altre sezioni, con decreto motivato sulla base della dotazione organica di esse e del relativo carico di lavoro.

6. Il Consiglio di presidenza stabilisce con proprio regolamento i benefìci economici e di carriera riconosciuti al magistrato tributario o al magistrato tributario onorario che dichiari la disponibilità al trasferimento presso una sede disagiata e vi permanga per almeno quattro anni. Il Consiglio di presidenza individua annualmente le sedi di tribunale tributario o di corte di appello tributaria le quali, per oggettive circostanze di carattere geografico-territoriale o connesse alle caratteristiche del carico di lavoro giudiziario, siano da considerare disagiate. Una sede è considerata disagiata quando ricorrono almeno entrambi i seguenti requisiti:

a) mancata copertura dei posti in organico messi a concorso nell'ultimo bando pubblicato;

b) posti in organico scoperti in numero pari o superiore al 30 per cento del totale.

7. In presenza di gravi e perduranti carenze di organico segnalate dal presidente di un tribunale tributario o di una corte di appello tributaria, riferite a un periodo temporale non inferiore al trimestre e non superiore all'anno, tali da pregiudicare o rendere particolarmente difficile costituire nella sede un numero di sezioni tale da assicurarne il corretto funzionamento, il Consiglio di presidenza può disporre l'applicazione in via esclusiva presso di essa di componenti di altre sedi mediante interpello nazionale. In caso di esito anche parzialmente negativo di tale interpello, il Consiglio di presidenza dispone d'ufficio le applicazioni occorrenti, secondo le modalità da esso stabilite con regolamento, fino alla copertura dei posti vacanti mediante esperimento delle ordinarie procedure concorsuali. Le applicazioni disposte non possono eccedere il periodo temporale indicato di presenza delle eccezionali difficoltà di organico. L'applicazione d'ufficio comporta il riconoscimento dei medesimi benefìci riconosciuti per il trasferimento nelle sedi disagiate.

8. Il presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni dal presidente di sezione con la più alta valutazione di professionalità e, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità nella carica; in caso di pari anzianità nella carica, da quello più anziano per età.

9. Il presidente di sezione del tribunale tributario o della corte di appello tributaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni dal presidente di altra sezione con la più alta valutazione di professionalità e, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità nella carica; in caso di pari anzianità nella carica, da quello più anziano per età. Nel caso in cui non vi siano altri presidenti di sezione in servizio, il presidente è sostituito dal vice presidente con la più alta valutazione di professionalità e, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità nella carica; in caso di pari anzianità nella carica, da quello più anziano per età. In mancanza di essi, è sostituito dal magistrato tributario con la più alta valutazione di professionalità e, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità di servizio; in caso di pari anzianità di servizio, da quello più anziano per età.

Art. 3.

(Presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e delle relative sezioni. Vice presidenti di sezione)

1. I magistrati tributari sono distinti secondo le funzioni esercitate. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale tributario. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di giudice di corte di appello tributaria. Le funzioni semidirettive sono quelle di presidente di sezione di tribunale tributario o di corte di appello tributaria. Le funzioni direttive sono quelle di presidente di tribunale tributario o di corte di appello tributaria.

2. Le funzioni semidirettive e direttive sono conferite, su domanda degli interessati, ai magistrati tributari che abbiano superato almeno le prescritte valutazioni di professionalità e che abbiano conseguito esito positivo in una procedura concorsuale per soli titoli. Le valutazioni di professionalità e la procedura concorsuale sono disciplinate dal regolamento sul ruolo della magistratura tributaria e sulle procedure per il conferimento e il rinnovo degli incarichi, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza. Le funzioni semidirettive e direttive possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che alla data di scadenza del bando di concorso assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 11; tale limite non si applica per la riconferma nell'incarico ai sensi del comma 4 del presente articolo.

3. I vice presidenti di sezione sono designati dal presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria, con decreto adottato all'inizio dell'anno o quando ne ricorra la necessità, tra i magistrati tributari assegnati alla sezione e in servizio presso di essa da almeno sei mesi. L'incarico ha durata annuale e può essere assegnato nuovamente al medesimo magistrato solo dopo che lo abbiano svolto tutti gli altri magistrati della sezione. La designazione avviene tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti requisiti:

a) più alta valutazione di professionalità;

b) maggiore anzianità di servizio;

c) maggiore età anagrafica.

4. L'incarico semidirettivo o direttivo presso la medesima sede di tribunale tributario o corte di appello tributaria ha durata quadriennale, decorrente dalla data di immissione nelle funzioni dell'ultimo incarico conferito. Al termine del quadriennio il Consiglio di presidenza può rinnovare l'incarico nella medesima sede per un eguale periodo, una sola volta, a seguito di valutazione positiva del magistrato effettuata sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al comma 2.

5. In caso di mancato rinnovo o comunque al termine del secondo quadriennio nel medesimo incarico semidirettivo o direttivo, il magistrato è assegnato a funzioni giudicanti presso il tribunale tributario o la corte di appello tributaria ove presta servizio. In alternativa il magistrato può chiedere di essere assegnato con la medesima funzione a una diversa sede di tribunale tributario o di corte di appello tributaria ove esistano idonei posti vacanti; in tal caso, si procede secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 2.

Art. 4.

(Magistrati dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. I magistrati dei tribunali tributari sono scelti mediante concorso pubblico per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza.

2. Sono ammessi al concorso per la nomina a magistrato tributario coloro che soddisfino le condizioni prescritte dall'articolo 7, non abbiano superato il cinquantesimo anno di età alla data di scadenza del bando e siano in possesso della laurea magistrale o specialistica ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in materie giuridiche o economico-aziendalistiche o equipollenti.

3. Gli esami consistono in prove scritte e in una prova orale aventi ad oggetto le seguenti materie: diritto tributario, diritto civile, procedura civile, diritto costituzionale, diritto commerciale, ragioneria, scienza delle finanze, tecniche di redazione delle sentenze tributarie, informatica giuridica, con particolare riguardo all'organizzazione del processo tributario telematico, ordinamento della giustizia tributaria e lingua straniera.

4. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando, comunque, che la prova di lingua straniera prevista dal comma 3 del presente articolo deve riguardare una lingua straniera diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.

5. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza, sono stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico.

6. Le commissioni di esame sono nominate dal presidente del Consiglio di presidenza. Esse sono formate da:

a) un magistrato tributario, con l'incarico di presidente di tribunale tributario o di corte di appello tributaria, che la presiede;

b) un professore ordinario per ognuna delle materie d'esame;

c) un esperto in informatica giuridica, con particolare riguardo all'organizzazione del processo tributario telematico.

7. Costituiscono titolo di precedenza, in caso di parità di punteggio al termine del concorso pubblico di cui al presente articolo, nell'ordine:

a) provenire dalle cessate commissioni tributarie provinciali o regionali. In caso di ulteriore parità, la provenienza dalle commissioni tributarie regionali prevale su quella dalle commissioni tributarie provinciali;

b) svolgere da almeno quattro anni le funzioni di magistrato tributario onorario o avere svolto tali funzioni almeno per la stessa durata e non essere cessato dalle medesime per motivi diversi dalle dimissioni;

c) essere o essere stato in servizio con alcuna delle seguenti qualifiche, senza essere incorso in sanzioni disciplinari più gravi della censura:

1) magistrato ordinario, amministrativo o contabile;

2) professore universitario di ruolo di materie giuridiche o economico-aziendalistiche da almeno cinque anni;

3) dipendente di ruolo di un'amministrazione dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenente ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, con rapporto di lavoro costituito a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero di un diploma di laurea richiesto per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista conseguiti, salvo che si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

4) dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con qualifica dirigenziale o appartenente all'ex area direttiva, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o nelle carriere della predetta area, con rapporto di lavoro costituito a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero di un diploma di laurea richiesto per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista conseguiti, salvo che si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

d) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, e avere acquisito alcuno dei seguenti titoli:

1) il titolo di specialista in diritto tributario ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

2) l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

3) il diploma rilasciato da una scuola di specializzazione per le professioni legali ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

4) il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

5) il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso una delle scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

e) essere in possesso del diploma di laurea richiesto per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e avere acquisito alcuno dei seguenti titoli:

1) l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista;

2) il dottorato di ricerca in materie economiche.

8. I magistrati tributari sono nominati ai sensi dell'articolo 9 nell'ordine di graduatoria degli idonei. La graduatoria rimane valida per due anni decorrenti dalla data di conclusione delle procedure concorsuali, agli effetti della copertura dei posti di magistrato tributario che divengano vacanti nel medesimo periodo.

9. Il magistrato tributario inserito per la prima volta nel ruolo della magistratura tributaria, prima di essere immesso nelle funzioni nella sede di assegnazione, deve frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi presso la Scuola superiore di formazione tributaria, istituita presso il Consiglio di presidenza ai sensi dell'articolo 23, comma 3. Al magistrato tributario che abbia frequentato con esito positivo il corso di formazione sono conferite le funzioni di magistrato di tribunale tributario.

10. Al fine di garantirne l'adeguata preparazione specialistica, ai magistrati tributari sono assicurati il perfezionamento e l'aggiornamento periodico della qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera i), attraverso un programma di formazione obbligatoria predisposto annualmente dal Consiglio di presidenza e attuato presso la Scuola superiore di formazione tributaria. L'ingiustificata mancata partecipazione ai corsi obbligatori costituisce elemento di giudizio non positivo nelle valutazioni periodiche di professionalità.

11. Le funzioni di magistrato di corte di appello tributaria sono conferite, a domanda degli interessati, ai magistrati tributari in servizio da almeno otto anni, che abbiano superato le prescritte valutazioni di professionalità e abbiano superato con esito positivo una procedura concorsuale per soli titoli, svolta secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2. In sede di prima applicazione della presente legge, alle procedure concorsuali per il conferimento delle funzioni di magistrato di corte di appello tributaria indette prima di otto anni dall'insediamento dei tribunali tributari, di cui alla presente legge, sono ammessi i magistrati tributari in servizio da almeno quattro anni, che abbiano superato le prescritte valutazioni di professionalità.

12. Presso ogni corte di appello tributaria è istituito un ufficio del massimario che redige, classifica e ordina le massime delle sentenze pronunciate nell'ambito regionale di competenza, comprese quelle di particolare rilievo emesse dai tribunali tributari. Il repertorio nazionale delle massime della giustizia tributaria, contenente la raccolta delle massime, è predisposto dal Consiglio di presidenza, che ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. Il Consiglio di presidenza disciplina con propria risoluzione l'organizzazione e l'attività degli uffici del massimario presso le corti di appello tributarie, determinando anche il numero e la carica o la provenienza dei componenti e stabilendo le sanzioni disciplinari applicabili nel caso di mancato o non corretto aggiornamento e pubblicazione. Ai componenti degli uffici del massimario spetta un'indennità mensile di massimazione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza.

Art. 5.

(Magistrati tributari onorari presso i tribunali tributari)

1. I magistrati tributari onorari sono scelti mediante concorso pubblico per soli titoli, valutati in base ai punteggi stabiliti nella tabella G allegata alla presente legge. Il concorso è indetto dal Consiglio di presidenza.

2. Sono ammessi al concorso per la nomina a magistrato tributario onorario coloro che soddisfino le condizioni prescritte dall'articolo 7, non abbiano superato il sessantesimo anno di età alla data di scadenza del bando e siano in possesso della laurea magistrale o specialistica ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in materie giuridiche o economico-aziendalistiche o equipollenti.

3. Per la copertura dei posti di magistrato tributario onorario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, sono stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico.

5. I magistrati tributari onorari sono nominati ai sensi dell'articolo 9 nell'ordine di graduatoria degli idonei. La graduatoria rimane valida per due anni decorrenti dalla data di conclusione delle procedure concorsuali, agli effetti della copertura dei posti di magistrato tributario onorario che divengano vacanti nel medesimo periodo.

6. Il magistrato tributario onorario vincitore del concorso, prima di essere immesso nelle funzioni nella sede di assegnazione e inserito nel ruolo dei magistrati tributari onorari, deve frequentare un corso di formazione della durata di dodici mesi, con esame finale, presso la Scuola superiore di formazione tributaria, nel corso del quale egli svolge un semestre di tirocinio presso un tribunale tributario. Le funzioni di magistrato tributario onorario sono conferite soltanto a condizione dell'esito positivo dell'esame finale e del conseguimento di valutazione positiva del presidente del tribunale tributario nel quale il candidato ha svolto il tirocinio; in caso di mancato superamento dell'esame finale o di valutazione non positiva, la nomina è revocata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, e si procede alla nomina del primo degli idonei nella graduatoria del concorso.

7. Ai magistrati tributari onorari sono assicurati il perfezionamento e l'aggiornamento periodico della qualificazione professionale, al fine di garantirne l'adeguata preparazione specialistica, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera i), attraverso un programma di formazione obbligatoria predisposto annualmente dal Consiglio di presidenza e attuato presso la Scuola superiore di formazione tributaria. L'ingiustificata mancata partecipazione ai corsi obbligatori costituisce elemento di giudizio non positivo nelle valutazioni periodiche di professionalità.

Art. 6.

(Formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti)

1. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni, comprese quelle dei magistrati tributari onorari, in base ai criteri determinati con deliberazione del Consiglio di presidenza.

2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri di massima stabiliti con deliberazione del Consiglio di presidenza. Il calendario delle udienze delle sezioni dei magistrati tributari onorari è stabilito all'inizio di ogni trimestre dal presidente del tribunale tributario competente.

3. Salve diverse esigenze organizzative rilevate dal presidente della sezione, in relazione alle quali sia necessario stabilire un maggior numero di udienze, ciascuna sezione giudicante tiene udienza due volte per settimana e ciascun collegio giudicante nonché ciascun magistrato tributario onorario tiene udienza una volta per settimana. Due udienze del magistrato tributario onorario per ogni mese sono destinate alla trattazione dei procedimenti di reclamo e mediazione.

4. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, con il decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni e uno o più dei magistrati tributari onorari che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare degli atti o delle sentenze impugnati.

Art. 7.

(Requisiti generali dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari)

1. I magistrati tributari e i magistrati tributari onorari devono:

a) essere cittadini italiani;

b) avere l'esercizio dei diritti civili;

c) non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;

d) non avere subìto per più di una volta la revoca della nomina a magistrato tributario onorario a seguito del mancato superamento del corso di formazione previsto dall'articolo 5, comma 6;

e) non essere cessati dalle funzioni di magistrato tributario o di magistrato tributario onorario per motivi diversi dalle dimissioni;

f) se dipendenti pubblici, non essere incorsi in sanzioni disciplinari più gravi della censura;

g) possedere i requisiti di idoneità fisica e psichica, accertati mediante visita medica prima della nomina e, successivamente, a cura del Consiglio di presidenza, nell'ambito delle procedure quadriennali di valutazione della professionalità;

h) non aver superato, alla scadenza del bando di concorso pubblico, i limiti di età stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2. Fermo restando il limite di età per la cessazione dal servizio stabilito dall'articolo 11, in sede di prima applicazione della presente legge si prescinde dai limiti di età di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, per i giudici tributari riassorbiti dalle cessate commissioni tributarie, ai sensi degli articoli 34 e 35;

i) possedere gli altri requisiti prescritti dalle leggi vigenti.

Art. 8.

(Incompatibilità e collocamento fuori ruolo)

1. I magistrati tributari non possono assumere impieghi o uffici pubblici o privati, ad eccezione delle cariche pubbliche elettive e degli incarichi autorizzati dal Consiglio di presidenza. Non possono altresì esercitare industrie o commerci né qualsiasi libera professione.

2. Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i magistrati tributari non possono accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro senza l'autorizzazione del Consiglio di presidenza. In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte un'amministrazione dello Stato ovvero un'azienda o ente pubblico.

3. Non possono essere nominati magistrati tributari onorari, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

a) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo;

b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;

c) i consiglieri regionali, provinciali, metropolitani, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di ogni tipo di ente che applichi tributi o abbia partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di tali enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;

d) i dipendenti dell'amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

e) gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza;

f) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze;

g) i prefetti;

h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;

i) coloro che sono iscritti negli albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente degli enti, delle associazioni e dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

l) gli appartenenti alle Forze armate e i funzionari civili dei Corpi di polizia.

4. Il Consiglio di presidenza stabilisce, con propria deliberazione, le cariche, gli incarichi e le funzioni per il cui svolgimento i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari possono chiedere il collocamento fuori ruolo, senza diritto alla retribuzione, fino al termine della loro durata. Con la medesima deliberazione sono stabiliti i periodi massimi di collocamento fuori ruolo, le modalità di ricollocamento nel ruolo di provenienza e le regole per la valutazione del periodo trascorso fuori ruolo ai fini della carriera.

5. Non possono essere componenti della stessa sezione i coniugi, le persone unite tra loro da unione civile, i conviventi nonché i parenti e affini entro il quarto grado.

6. Salvo ogni altro obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, il magistrato tributario e il magistrato tributario onorario sono tenuti ad astenersi qualora il coniuge, il soggetto unito con unione civile, il convivente ovvero un parente o affine entro il quarto grado sia parte o difensore in una controversia assegnata ad essi o alla sezione della quale sono componenti.

7. I componenti del Consiglio di presidenza nominati dal Parlamento non possono partecipare ai concorsi per la nomina a magistrato tributario o a magistrato tributario onorario durante il periodo di durata in carica del Consiglio medesimo.

8. I pubblici dipendenti impiegati presso le cancellerie dei tribunali tributari o delle corti di appello tributarie o presso gli uffici del Consiglio di presidenza, ove conseguano la nomina a magistrato tributario onorario, non possono essere assegnati a sedi situate nelle regioni in cui sono ubicati gli uffici presso i quali prestano servizio.

9. Nessuno può essere contemporaneamente componente di un tribunale e di una corte di appello tributaria né di più tribunali o corti di appello tributarie.

10. L'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste dal presente articolo spetta al Consiglio di presidenza.

Art. 9.

(Procedimento di nomina dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari)

1. I magistrati dei tribunali tributari e i magistrati tributari onorari, che sono immessi per la prima volta nei rispettivi ruoli, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, a seguito delle procedure concorsuali previste dagli articoli 4 e 5.

2. Le nomine a magistrato di corte di appello tributaria e il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive spettano al Consiglio di presidenza, che provvede con propria deliberazione a seguito delle procedure concorsuali interne previste agli articoli 3 e 4. Con deliberazione del Consiglio di presidenza sono altresì adottati i provvedimenti di trasferimento dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari ad altra sede senza mutamento dell'incarico, a qualunque titolo disposti. I trasferimenti sono attuati con le modalità e secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 10.

(Giuramento)

1. I magistrati dei tribunali tributari e i magistrati tributari onorari, all'atto della prima immissione nelle funzioni, prestano giuramento davanti al presidente del Consiglio di presidenza, pronunziando e sottoscrivendo la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio ».

2. I processi verbali di giuramento sono conservati presso il Consiglio di presidenza, unitamente alla dichiarazione di atto notorio con la quale il magistrato tributario o il magistrato tributario onorario attesta l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8. Copia di tali atti è trasmessa, entro sette giorni dal giuramento, all'ufficio giudiziario al quale è assegnato il magistrato tributario o il magistrato tributario onorario.

3. In caso di nomina alle funzioni semidirettive e direttive o di trasferimento ad altra sede, il processo verbale di immissione nelle nuove funzioni o di presa di servizio presso la nuova sede, corredato della dichiarazione di atto notorio relativamente all'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8, è trasmesso entro due giorni al Consiglio di presidenza.

Art. 11.

(Durata dell'incarico)

1. I magistrati dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, indipendentemente dalle funzioni svolte, e i magistrati tributari onorari cessano dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età.

Art. 12.

(Decadenza dall'incarico)

1. Decadono dall'incarico i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari i quali:

a) perdono alcuno dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c) e g);

b) incorrono in alcuno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 8, commi 1, 2 e 3;

c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla ricevuta notificazione del decreto di nomina o della deliberazione di cui all'articolo 9, comma 2;

d) limitatamente ai magistrati tributari onorari, risultano assenti, senza giustificato motivo, a due udienze nel mese, anche non consecutive, o a più del 40 per cento delle udienze annuali fissate per la sezione di cui sono componenti;

e) incorrono in alcuno dei casi di rimozione previsti dall'articolo 15, commi 9 e 10;

f) conseguono giudizio negativo in due delle valutazioni di professionalità previste dall'articolo 13.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza. Nel periodo intercorrente tra la deliberazione del Consiglio di presidenza e l'emanazione del decreto che dichiara la decadenza, il magistrato tributario o il magistrato tributario onorario è sospeso dalle funzioni, senza diritto a percepire il trattamento economico.

Art. 13.

(Trattamento economico. Valutazioni di professionalità)

1. Ai magistrati tributari spetta il trattamento economico previsto per i magistrati ordinari di pari qualifica e anzianità ai sensi della legge 19 febbraio 1981, n. 27, secondo una tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza, sentiti il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in materia di trattamento previdenziale e assistenziale, ferie e permessi previste per i magistrati ordinari. Ai magistrati tributari si applica il sistema di guarentigie della magistratura previsto dagli articoli da 1 a 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le disposizioni necessarie per la sua applicazione sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge.

2. L'incarico di magistrato tributario onorario non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego. L'ammontare del trattamento economico del magistrato tributario onorario è determinato in relazione al numero dei provvedimenti da esso depositati, compresi quelli con cui sono decise le istanze di sospensione e i procedimenti di reclamo e mediazione. Ai magistrati tributari onorari è inoltre riconosciuto un compenso fisso mensile, quale corrispettivo per la partecipazione alle udienze e a titolo di rimborso forfetario delle spese connesse allo svolgimento dell'attività giudiziaria. Gli importi del compenso fisso mensile e del compenso per ciascun provvedimento depositato dal magistrato tributario onorario è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza.

3. I magistrati tributari e i magistrati tributari onorari sono sottoposti a valutazione di professionalità con periodicità quadriennale decorrente dalla data di nomina e fino al superamento della settima valutazione di professionalità. Tali valutazioni riguardano l'attitudine allo svolgimento delle attività giurisdizionali, la laboriosità e la diligenza; esse sono differenziate per i magistrati tributari e per i magistrati tributari onorari e sono operate secondo i parametri determinati dal Consiglio di presidenza e con le modalità e le procedure stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Consiglio di presidenza.

4. Tra i parametri per la valutazione di professionalità dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari, determinati ai sensi del comma 3, è compreso il rispetto dei termini previsti per il deposito delle decisioni sulle controversie per le quali egli abbia svolto l'incarico di relatore o estensore, secondo i princìpi di ragionevole durata dei procedimenti giudiziari, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione. Tra i parametri per la valutazione di professionalità dei presidenti di tribunale o corte di appello tributaria e dei presidenti di sezione è compreso il rispetto dei termini previsti per l'assegnazione dei ricorsi alla sezione o al relatore e per la fissazione della data delle udienze. I termini per il deposito dei provvedimenti, per l'assegnazione dei ricorsi e per la fissazione della data delle udienze sono stabiliti dal Consiglio di presidenza con proprie risoluzioni organizzative delle attività dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie.

5. La progressione economica dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari è subordinata all'esito positivo delle valutazioni di professionalità di cui al comma 3.

Art. 14.

(Responsabilità)

1. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità e di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Art. 15.

(Vigilanza e sanzioni disciplinari)

1. I magistrati tributari e i magistrati tributari onorari sono soggetti alle sanzioni stabilite dal presente articolo per comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio.

2. Il presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria esercita la vigilanza sull'attività dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari assegnati all'organo giurisdizionale che presiede nonché sulla qualità e sull'efficienza degli uffici di cancelleria, segnalandone le risultanze al Consiglio di presidenza per i provvedimenti di competenza.

3. Il presidente della corte di appello tributaria esercita la vigilanza sull'attività dei presidenti dei tribunali tributari aventi sede nella regione o nel distretto regionale di competenza, segnalandone le risultanze al Consiglio di presidenza per i provvedimenti di competenza.

4. Il Consiglio di presidenza esercita la vigilanza sull'attività dei presidenti delle corti di appello tributarie.

5. Il Consiglio di presidenza, sulla base delle segnalazioni dei presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie o di propria iniziativa in caso di inerzia di essi, esercita la vigilanza sull'attività giurisdizionale dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e sui loro componenti, compresi i magistrati tributari onorari, nonché sulla qualità e sull'efficienza degli uffici di cancelleria degli stessi. Esso vigila altresì sull'attività dei propri uffici di diretta collaborazione.

6. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni.

7. Si applica la sanzione della censura per:

a) i comportamenti che, violando i doveri o la dignità di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti o ai loro difensori;

b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

c) i comportamenti che, a causa di rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento o a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione dei doveri di imparzialità e di assenza di pregiudizi;

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori o di chiunque abbia rapporti con il magistrato o con il magistrato tributario onorario nell'ambito della giustizia tributaria ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;

e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di un altro magistrato tributario o magistrato tributario onorario;

f) l'omessa comunicazione di avvenute interferenze al presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria da parte del magistrato tributario o del magistrato tributario onorario destinatario delle stesse;

g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

h) la scarsa laboriosità, se abituale, in particolare relativa all'ingiustificato mancato rispetto delle date stabilite per lo svolgimento delle udienze e dei termini per il deposito delle decisioni;

i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

l) l'uso della qualità di magistrato tributario o di magistrato tributario onorario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

m) la reiterata e grave inosservanza delle norme o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;

n) l'ingiustificata mancata frequenza dei corsi annuali di aggiornamento obbligatori, per almeno due volte in un quadriennio;

o) le condotte, limitatamente ai magistrati tributari, dalle quali sia derivata responsabilità ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell'articolo 14 della presente legge.

8. Si applica la sanzione della sospensione dalle funzioni, senza diritto al trattamento economico, per un periodo da tre mesi a tre anni per:

a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, compreso il reiterato ingiustificato mancato rispetto delle date stabilite per lo svolgimento delle udienze e il ritardo dei termini per il deposito delle decisioni;

b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito e rilevante vantaggio a una delle parti o ai loro difensori;

c) l'uso della qualità di magistrato tributario o di magistrato tributario onorario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

d) la frequentazione di una persona della quale consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero avere subìto condanna per delitti, anche colposi, alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta a una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere consapevolmente rapporti di affari con una di tali persone;

e) l'ingiustificata mancata frequenza dei corsi annuali di aggiornamento obbligatori, per almeno tre volte in un quadriennio.

9. Si applica la sanzione della rimozione dall'incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza esercitata nell'attività di un altro magistrato tributario o di un magistrato tributario onorario da parte di un presidente di tribunale tributario o di corte di appello tributaria o di un presidente di sezione, se ripetuta o grave. La stessa sanzione si applica nel caso di interferenza da parte di un vice presidente di sezione.

10. Si applicano la rimozione dall'ufficio e il divieto perpetuo di nomina a magistrato tributario o a magistrato tributario onorario nei casi di recidiva delle trasgressioni di cui ai commi 8 e 9.

Art. 16.

(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal presidente del Consiglio di presidenza, anche su segnalazione del presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria nel cui ambito o distretto l'incolpato presta servizio, sia come titolare sia in base a provvedimento di applicazione temporanea.

2. Il Consiglio di presidenza, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida a un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari, da svolgere entro trenta giorni.

3. Il Consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse dagli accertamenti preliminari, contesta i fatti all'incolpato con l'invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro sessanta giorni con il deposito degli atti relativi presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni è data immediata comunicazione all'incolpato.

4. Il presidente del Consiglio di presidenza, trascorso il termine per l'istruttoria di cui al comma 3, fissa la data della discussione dinnanzi al Consiglio con decreto da notificare almeno trenta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio di presidenza incaricato ai sensi del comma 3 svolge la relazione. L'incolpato può intervenire al termine della discussione in seduta pubblica e ha facoltà di farsi assistere da un altro magistrato tributario o da un difensore iscritto all'albo degli avvocati. Il Consiglio di presidenza delibera in camera di consiglio.

6. Le sanzioni disciplinari previste dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 15 sono applicate con deliberazione del Consiglio di presidenza.

7. Le sanzioni disciplinari della rimozione dall'incarico e dall'ufficio, previste dai commi 9 e 10 dell'articolo 15, sono applicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza. Nel periodo intercorrente tra la deliberazione del Consiglio di presidenza e il decreto di rimozione, il magistrato è sospeso dalle funzioni, senza diritto a percepire il trattamento economico.

Capo II

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Art. 17.

(Composizione)

1. Il Consiglio di presidenza è l'organo di amministrazione della giurisdizione tributaria e di garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza dei magistrati tributari. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il Consiglio di presidenza ha una propria sede in Roma. Esso è articolato in commissioni, che esercitano funzioni istruttorie e di proposta. All'adunanza plenaria spettano i poteri deliberativi e regolamentari. Il numero e le competenze delle commissioni sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza.

3. A garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura tributaria, il Presidente del Consiglio dei ministri è membro di diritto del Consiglio di presidenza quale Presidente onorario con compiti di garanzia e di vigilanza. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita, in particolare, l'alta sorveglianza sui tribunali tributari e sulle corti di appello tributarie e presenta alle Camere entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria, sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza.

4. Il Consiglio di presidenza è composto da dodici componenti. Sette componenti sono eletti dai magistrati tributari e uno è eletto dai magistrati tributari onorari, rispettivamente tra i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari in servizio. Quattro componenti sono eletti dal Parlamento. Di questi ultimi, due sono eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche, tributarie o economiche o tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinnanzi ai tribunali tributari e alle corti di appello tributarie ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con almeno quindici anni di iscrizione nel relativo albo, o tra soggetti che si siano distinti per documentate attività meritorie o di particolare rilievo nell'ambito della giustizia tributaria. Non possono essere eletti dal Parlamento quali componenti del Consiglio di presidenza i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari in servizio.

5. Il Consiglio di presidenza elegge tra i propri componenti il presidente e due vice presidenti, almeno uno dei quali è scelto tra i componenti eletti dal Parlamento.

6. I componenti del Consiglio di presidenza eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono assumere uffici né esercitare attività in ambito tributario né assumere alcun altro ufficio o esercitare alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.

7. I componenti del Consiglio di presidenza di cui al comma 4, secondo periodo, sono eletti da tutti i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari con voto personale, diretto e segreto. Essi non sono immediatamente rieleggibili.

8. Sono eleggibili come componenti del Consiglio di presidenza i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari che, alla data di svolgimento delle elezioni, abbiano superato con giudizio positivo almeno la prima valutazione di professionalità. Si prescinde dal requisito di cui al presente comma per la prima elezione del primo Consiglio di presidenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

(Durata in carica)

1. Il Consiglio di presidenza dura in carica cinque anni.

2. I componenti del Consiglio di presidenza di cui all'articolo 17, comma 4, secondo periodo, che, per qualsiasi causa, cessano di farne parte nel corso del quinquennio sono sostituiti per il restante periodo di durata del Consiglio dal primo dei non eletti della categoria alla quale appartiene il componente cessato. Nel caso in cui non vi siano candidati non eletti, il Consiglio di presidenza indice l'elezione per il numero e la categoria dei componenti cessati.

3. La sostituzione dei componenti del Consiglio di presidenza eletti dal Parlamento che, per qualsiasi causa, cessano di far parte del Consiglio nel corso del quinquennio spetta alla Camera che li ha eletti, la quale procede ai sensi dell'articolo 17, comma 4, quarto e quinto periodo. A questo fine, il presidente del Consiglio di presidenza ne informa immediatamente il Presidente della Camera competente.

Art. 19.

(Ineleggibilità)

1. Salvo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo del Consiglio di presidenza i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari che siano incorsi, a seguito di giudizio disciplinare, in una sanzione più grave dell'ammonimento ai sensi dell'articolo 15.

2. Il magistrato tributario o magistrato tributario onorario sottoposto alla sanzione della censura è sospeso dall'elettorato passivo per un periodo di cinque anni decorrente dalla data del provvedimento, se non è incorso in altra sanzione disciplinare.

Art. 20.

(Elezione)

1. Le elezioni dei componenti del Consiglio di presidenza di cui all'articolo 17, comma 4, secondo periodo, si svolgono entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del Consiglio in carica. Esse sono indette con provvedimento del presidente del Consiglio di presidenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

2. Il presidente del Consiglio di presidenza, previa deliberazione del Consiglio, nomina l'ufficio elettorale centrale almeno quarantacinque giorni prima delle elezioni. L'ufficio elettorale centrale si costituisce presso il Consiglio. Sono membri effettivi dell'ufficio un presidente di corte di appello tributaria, che lo presiede, un magistrato tributario e un magistrato tributario onorario; dell'ufficio fanno parte altresì due magistrati tributari e due magistrati tributari onorari come membri supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento, in ordine di anzianità di servizio e, in caso di parità, in ordine di età.

3. Le candidature per l'elezione del Consiglio di presidenza devono pervenire all'ufficio elettorale centrale, attraverso mezzi idonei a certificarne le date di trasmissione e di ricezione, entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Le candidature devono essere sottoscritte dal candidato e da non meno di venti e non più di trenta magistrati tributari, se il candidato è un magistrato tributario, o magistrati tributari onorari, se il candidato è un magistrato tributario onorario. Le sottoscrizioni possono essere apposte e depositate anche su più schede di presentazione se esse sono raccolte presso più tribunali tributari o corti di appello tributarie. Alle sottoscrizioni deve essere allegata copia di un documento di identità di ciascuno dei firmatari, in corso di validità alla data di apposizione della firma.

4. Nessuno può sottoscrivere la presentazione di più di un candidato né essere contemporaneamente candidato e sottoscrittore della presentazione della propria o di altrui candidatura. Tutte le sottoscrizioni apposte dal medesimo soggetto in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulle.

5. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 del presente articolo, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti dei candidati non sussistano le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 19. Lo stesso ufficio verifica altresì il rispetto delle disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo, esclude, con provvedimento motivato, le candidature per le quali non ricorra il prescritto numero di sottoscrittori e quelle dei candidati ineleggibili e trasmette immediatamente le candidature ammesse al Consiglio di presidenza. L'elenco dei candidati è pubblicato nel sito internet istituzionale del Consiglio di presidenza ed è inviato dallo stesso Consiglio a tutti i componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale. L'elenco è altresì affisso presso ciascun tribunale tributario e presso ciascuna corte di appello tributaria, a cura dei rispettivi presidenti.

6. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle corti di appello tributarie. Presso ciascuna di tali sedi è istituito, almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni, un ufficio elettorale locale, che cura lo svolgimento delle operazioni di voto. L'ufficio elettorale locale è presieduto dal presidente della corte di appello tributaria o da un magistrato tributario da lui delegato tra quelli appartenenti al distretto, con incarico non inferiore a presidente di sezione; sono membri effettivi dell'ufficio un magistrato tributario e un magistrato tributario onorario, nominati dal presidente della corte di appello tributaria tra i magistrati e i magistrati onorari appartenenti al distretto; dell'ufficio fanno parte altresì due magistrati tributari e due magistrati tributari onorari come membri supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far parte degli uffici elettorali locali i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari che siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento.

7. Con regolamento adottato dal Consiglio di presidenza sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 21.

(Votazioni)

1. I magistrati tributari esprimono il voto esclusivamente per i candidati appartenenti al ruolo della magistratura tributaria; i magistrati tributari onorari esprimono il voto esclusivamente per i candidati appartenenti al ruolo dei magistrati tributari onorari.

2. I magistrati tributari e i magistrati tributari onorari votano nell'ufficio elettorale locale costituito presso la sede della corte di appello tributaria al cui distretto appartiene l'organo giudiziario nel quale esercitano la funzione giurisdizionale, quali titolari o applicati in via esclusiva.

3. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di tre candidati. Le schede, previamente firmate dai componenti dell'ufficio elettorale locale, sono riconsegnate chiuse dall'elettore dopo l'espressione del voto.

4. L'ufficio elettorale locale presiede alle operazioni di voto che si svolgono presso di esso e provvede allo scrutinio, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio il giorno successivo a quello della votazione. Di esse, nonché delle contestazioni decise ai sensi del comma 5, è dato atto nel processo verbale.

5. L'ufficio elettorale locale decide, a maggioranza, sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale.

6. Al termine dello scrutinio, il processo verbale è trasmesso all'ufficio elettorale centrale unitamente alle schede votate.

Art. 22.

(Proclamazione degli eletti. Reclami)

1. L'ufficio elettorale centrale, previa verifica della correttezza delle operazioni elettorali, proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano per età. I nominativi degli eletti sono comunicati, a cura del presidente dell'ufficio elettorale centrale, al Consiglio di presidenza e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. I reclami relativi all'eleggibilità e alle operazioni elettorali sono presentati al Consiglio di presidenza. Essi devono pervenire all'ufficio di segreteria dello stesso Consiglio, a pena di improcedibilità, entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati delle elezioni. La presentazione del reclamo non ha effetto sospensivo.

3. Il Consiglio di presidenza decide sui reclami nella prima adunanza successiva alla loro presentazione.

4. Il Consiglio di presidenza scade al termine del quinquennio e continua a esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, che deve avvenire, previa sua convocazione, entro il trentesimo giorno successivo alla comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 17, comma 1, al presidente del Consiglio di presidenza uscente.

Art. 23.

(Attribuzioni)

1. Il Consiglio di presidenza:

a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami relativi alle elezioni;

b) disciplina con regolamenti interni il proprio funzionamento e la gestione amministrativa e contabile;

c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;

d) formula al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte relative alla realizzazione, alla manutenzione e all'adeguamento delle strutture e dei servizi dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, sentiti i presidenti delle stesse, e delle strutture e dei servizi degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza medesimo;

e) formula le proposte per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sull'organizzazione e sul funzionamento degli organi della giustizia tributaria e per l'adozione dei regolamenti previsti dalla legge;

f) predispone gli elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 17, comma 3;

g) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;

h) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, divisi in sezioni, e i termini massimi di fissazione delle date delle udienze e di deposito dei provvedimenti adottati;

i) cura l'aggiornamento obbligatorio professionale dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari attraverso l'organizzazione dei corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata, nell'ambito degli stanziamenti annuali a tale fine destinati nell'ambito del bilancio dello stesso Consiglio, di cui all'articolo 28, e sulla base di un programma di formazione annuale, adottato dal Consiglio medesimo e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il mese di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi;

l) cura l'aggiornamento professionale del personale amministrativo dei propri uffici di diretta collaborazione e di quello delle cancellerie dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione svolti d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri;

m) esprime parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla legge e sugli altri provvedimenti che comunque riguardano il funzionamento degli organi della giustizia tributaria, degli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e dei propri uffici di diretta collaborazione;

n) esprime parere sulla ripartizione dei fondi stanziati nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per:

1) le spese di funzionamento degli organi della giustizia tributaria;

2) la retribuzione dei magistrati tributari;

3) i compensi dei magistrati tributari onorari;

4) la retribuzione accessoria del personale amministrativo dei tribunali tributari, delle corti di appello tributarie e degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza;

o) effettua le valutazioni quadriennali di professionalità per la progressione economica dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari;

p) dispone, in caso di necessità, l'applicazione, anche d'ufficio, di magistrati tributari e di magistrati tributari onorari presso tribunali tributari o corti di appello tributarie diverse da quelle in cui prestano servizio, per la durata massima di dodici mesi, ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 35, comma 12, della presente legge;

q) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il Consiglio di presidenza, nell'ambito della vigilanza sul funzionamento dell'attività giurisdizionale dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e sui loro componenti, può disporre ispezioni, affidando tale incarico a uno o più dei propri componenti, sia nell'ambito di un piano ordinario annuale, predisposto entro il mese di novembre dell'anno precedente, sia su richiesta del presidente del Consiglio di presidenza o del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Per i fini di cui al comma 1, lettera i), con regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza, è istituita e disciplinata la Scuola superiore di formazione tributaria.

Art. 24.

(Convocazione)

1. Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, d'iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 25.

(Deliberazioni)

1. Il Consiglio di presidenza delibera con la presenza della maggioranza dei propri componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e con voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto nei casi prescritti dal regolamento interno di funzionamento del Consiglio o su richiesta motivata di almeno tre componenti presenti.

Art. 26.

(Trattamento economico)

1. I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati, per la durata dell'incarico, dalle funzioni esercitate presso i tribunali tributari e le corti di appello tributarie di appartenenza, conservando la titolarità dell'ufficio. I magistrati tributari eletti conservano il trattamento economico in godimento. Al magistrato tributario onorario eletto spetta il trattamento economico percepito dal magistrato tributario eletto con la medesima valutazione di professionalità o, in mancanza, con quella immediatamente superiore. Ai componenti eletti dal Parlamento spetta il trattamento economico più elevato percepito tra quelli dei magistrati tributari eletti. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza può essere modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza medesimo; la variazione ha efficacia a decorrere dalla consiliatura successiva a quella durante la quale è approvata la variazione.

2. Ai componenti del Consiglio di presidenza, se residenti fuori del comune di Roma, spetta il trattamento di missione previsto per i dirigenti dello Stato di livello generale.

3. Ai componenti del Consiglio di presidenza è riconosciuta, oltre al trattamento economico di cui al comma 1, un'indennità di funzione calcolata in base alla partecipazione alle riunioni plenarie del Consiglio e a quelle delle commissioni referenti. In sede di prima applicazione della presente legge, tale indennità è fissata in euro 250 settimanali per la partecipazione alle riunioni del Consiglio e in euro 100 giornalieri per la partecipazione alle sedute delle commissioni. L'indennità può essere variata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza.

4. Per i componenti del Consiglio di presidenza che durante lo svolgimento del mandato siano soggetti alla valutazione quadriennale di professionalità, è compresa tra gli elementi di valutazione la relazione resa dal presidente del Consiglio di presidenza relativamente all'attitudine, laboriosità e diligenza dimostrate nello svolgimento delle attività del Consiglio e degli incarichi ricevuti.

Art. 27.

(Scioglimento)

1. Il Consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le nuove elezioni sono indette con il medesimo decreto di cui al comma 1 e hanno luogo entro il sessantesimo giorno successivo alla data di scioglimento.

Art. 28.

(Autonomia contabile)

1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione finanziaria delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con un unico capitolo nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere trasferito al Consiglio medesimo.

2. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e al rendiconto consuntivo, approvati dal Consiglio di presidenza, ed è soggetta al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Capo III

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA E UFFICI DI CANCELLERIA

Art. 29.

(Uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza)

1. Il Consiglio di presidenza è assistito da uffici il cui numero, le cui attribuzioni e funzionamento e il cui organico sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il regolamento può essere modificato nelle stesse forme, su proposta del Consiglio di presidenza.

2. Il personale degli uffici di cui al comma 1 fa parte del ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il contingente del personale assegnato a detti uffici è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e può essere variato nelle stesse forme, su proposta del Consiglio di presidenza.

3. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono funzioni di assistenza e diretta collaborazione nei riguardi del Consiglio di presidenza, delle commissioni e organi consiliari in cui lo stesso è ripartito e del suo presidente nonché le attività amministrative attribuite a ciascun ufficio o ai suoi componenti dal regolamento di cui al comma 1.

4. Agli uffici di cui al comma 1 sono attribuite altresì le funzioni svolte, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Ad ogni ufficio è preposto un direttore, con qualifica di dirigente di livello non generale; gli uffici e i loro dirigenti sono coordinati dall'ufficio del segretariato generale, cui è preposto un dirigente di livello generale, con funzioni di segretario generale, secondo le qualifiche stabilite dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Il trattamento economico principale e accessorio del personale amministrativo degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza è quello previsto per gli appartenenti al ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione alla posizione giuridica ed economica ricoperta, come prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri. Al suddetto personale, in ragione delle peculiari attività svolte, è corrisposto un ulteriore compenso accessorio, il cui ammontare e le cui modalità di erogazione sono stabiliti dal Consiglio di presidenza con determinazione annuale, nell'ambito della propria autonomia contabile e a carico del proprio bilancio.

Art. 30.

(Uffici di cancelleria dei tribunali e delle corti di appello tributarie)

1. Sono istituiti presso ogni tribunale tributario e presso ogni corte di appello tributaria gli uffici di cancelleria, disciplinati con regolamento adottato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con il regolamento è stabilita la dotazione organica e sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento degli uffici di cancelleria e il loro rapporto con i magistrati tributari e con i magistrati tributari onorari in servizio presso la medesima sede. Il regolamento può essere modificato nelle stesse forme, su proposta del Consiglio di presidenza.

2. Il personale degli uffici di cui al comma 1 fa parte del ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il contingente del personale assegnato a detti uffici è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e può essere variato nelle stesse forme, su proposta del Consiglio di presidenza.

3. Il trattamento economico del personale amministrativo degli uffici di cancelleria è quello previsto per gli appartenenti al ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione alla posizione giuridica ed economica ricoperta.

4. Ad ogni ufficio di cancelleria dei tribunali tributari con almeno sei sezioni e delle corti di appello tributarie con almeno tre sezioni è preposto un direttore con qualifica di dirigente di livello non generale. Alle cancellerie degli uffici giudiziari tributari con un numero di sezioni inferiore è preposto un direttore con qualifica di funzionario dell'area funzionale III, con fascia retributiva non inferiore alla IV, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri.

5. L'ufficio di cancelleria svolge funzioni di assistenza e di collaborazione nei riguardi del rispettivo tribunale tributario o corte di appello tributaria nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché le attività amministrative attribuite allo stesso ufficio o ai suoi componenti.

Art. 31.

(Servizi informatici di gestione della giustizia tributaria)

1. Il funzionamento e le attribuzioni dei servizi informatici di gestione della giustizia tributaria sono stabiliti con regolamento approvato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La gestione informatizzata delle attività degli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza e del processo tributario telematico è svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso le strutture del Consiglio di presidenza. Per tale gestione il Consiglio di presidenza può anche ricorrere ad affidamenti a società esterne, nell'ambito delle ordinarie procedure di affidamento dei contratti pubblici, o a convenzioni con società abilitate alla loro stipulazione con le pubbliche amministrazioni.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di consentire la continuità della gestione informatizzata dei servizi di cui al comma 1, il Consiglio di Presidenza succede nella titolarità delle convenzioni a tale scopo esistenti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Sogei Spa o altre controparti.

Capo IV

SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Art. 32.

(Competenza della sezione tributaria della Corte di cassazione)

1. Ai fini del giudizio di legittimità, fatta salva la competenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, la sezione tributaria della Corte di cassazione è competente per tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.

2. L'organizzazione e il funzionamento della sezione tributaria della Corte di cassazione sono disciplinati secondo la regolamentazione interna della Corte di cassazione.

3. Entro sei mesi dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie il Consiglio di presidenza e la Corte di cassazione stipulano un protocollo per la comunicazione tra la rete informatica degli organi della giustizia tributaria e quella della Corte di cassazione per assicurare l'interscambio telematico degli atti, dei fascicoli e delle comunicazioni. Il protocollo è reso operativo entro sei mesi dalla data della sua stipulazione.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

(Abrogazione e modifiche)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti adottati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 29, comma 1, e 30, comma 1, i compiti inerenti alla gestione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria, svolti dalla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferiti agli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza.

2. Il Governo provvede ad adeguare alle disposizioni del comma 1 del presente articolo il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, apportando ad esso, con efficacia dalla data indicata al citato comma 1, le occorrenti modificazioni secondo i seguenti princìpi:

a) eliminare dal numero delle posizioni dirigenziali previste all'articolo 1, comma 2, del citato regolamento di organizzazione quelle relative agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

b) escludere dalle competenze del Dipartimento delle finanze quelle relative alla giustizia tributaria, di cui alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 11, e sopprimere la Direzione della giustizia tributaria, di cui alla lettera f) del comma 3 del medesimo articolo 11 e al comma 6 dell'articolo 12 del citato regolamento di organizzazione;

c) abrogare le disposizioni relative agli uffici di supporto alla giustizia tributaria, di cui all'articolo 15 del citato regolamento di organizzazione.

3. Il Governo provvede ad adeguare alle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014, apportando ad esso, con efficacia dalla data indicata al citato comma 1, le occorrenti modificazioni secondo i seguenti princìpi:

a) sopprimere l'ufficio competente per la gestione del personale e la programmazione dell'acquisto di beni e servizi relativi agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di cui all'articolo 4, numero 1, del citato decreto;

b) sopprimere le articolazioni organizzative della Direzione della giustizia tributaria, di cui all'articolo 4, numero 7, del citato decreto.

4. A decorrere dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, determinata ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, il comma 3-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dai seguenti:

« 3-ter. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis, al netto della quota parte utilizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono iscritte nel bilancio dello Stato per essere destinate alle seguenti finalità:

a) nella misura di un quarto, all'erogazione di incentivi, aggiuntivi rispetto al trattamento principale e accessorio di cui agli articoli 29, comma 6, e 30, comma 3, della presente legge, in favore del personale amministrativo delle cancellerie dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e di quello degli uffici del Consiglio di presidenza, secondo i criteri e le modalità da quest'ultimo stabiliti;

b) nella misura necessaria, all'erogazione dei compensi riconosciuti ai giudici tributari delle cessate commissioni tributarie a cui è stato assegnato lo smaltimento dei ricorsi pendenti, fino all'esaurimento di tale incarico;

c) nella misura restante, al netto degli importi di cui alle lettere a) e b), al pagamento delle retribuzioni dei magistrati tributari e dei compensi dei magistrati tributari onorari.

3-quater. In caso di mancata utilizzazione integrale degli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3-ter, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria determina annualmente, con propria deliberazione, la destinazione delle somme eventualmente residue, da utilizzare per interventi volti al miglioramento del funzionamento della giustizia tributaria e della formazione obbligatoria dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari, compreso l'incremento delle retribuzioni e dei compensi derivanti dal superamento delle valutazioni di professionalità ».

5. A decorrere dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, determinata ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, i commi 12 e 13 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:

« 12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, il numero dei procedimenti civili pendenti risulta ridotto almeno del 10 per cento rispetto all'anno precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari della giustizia amministrativa che nell'anno precedente sono risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, anche con riferimento agli obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui al comma 1.

13. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio ».

6. A decorrere dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, determinata ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogato.

7. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi per i giudici delle cessate commissioni tributarie incaricati di provvedere allo smaltimento dei ricorsi pendenti, fino all'esaurimento di tale incarico, ai sensi dell'articolo 34.

8. Con efficacia dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, determinata ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « giudice tributario », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « magistrato tributario »;

b) salvo quanto previsto nelle lettere seguenti, i richiami alla « commissione tributaria provinciale » e alla « commissione tributaria regionale », ovunque ricorrono, devono intendersi riferiti, rispettivamente, al « tribunale tributario » e alla « corte di appello tributaria »;

c) all'articolo 18, comma 2, lettera a), le parole: « della commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario »; all'articolo 19, comma 2, le parole: « della commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario »; all'articolo 22, comma 1, le parole: « della commissione tributaria adita » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario adito »; all'articolo 24, comma 2, le parole: « della commissione » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario »; all'articolo 25, commi 1 e 3, le parole: « della commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario »; all'articolo 26, comma 1, le parole: « della commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario » e le parole: « della commissione potrà » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario può »; all'articolo 28, al comma 4, le parole: « la commissione » sono sostituite dalle seguenti: « il tribunale tributario » e, al comma 5, le parole: « La commissione » sono sostituite dalle seguenti: « Il tribunale tributario »; all'articolo 34, comma 3, le parole: « La commissione » sono sostituite dalle seguenti: « Il tribunale tributario »; all'articolo 37, comma 1, le parole: « della commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario »; all'articolo 39, comma 1-bis, le parole: « La commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « Il tribunale tributario » e le parole: « essa stessa o altra commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « esso stesso o altro tribunale tributario »;

d) all'articolo 53, comma 1, la parola: « commissione tributaria » è sostituita dalla seguente: « corte di appello tributaria »;

e) all'articolo 5, ai commi 2 e 3, le parole: « della commissione tributaria », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario e della corte di appello tributaria » e, al comma 5, le parole: « alla commissione tributaria dichiarata competente » sono sostituite dalle seguenti: « al tribunale tributario o alla corte di appello tributaria dichiarati competenti » e le parole: « alla nuova commissione » sono sostituite dalle seguenti: « all'organo competente »; all'articolo 6, comma 1, le parole: « delle commissioni tributarie » sono sostituite dalle seguenti: « dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie »; all'articolo 8, comma 1, le parole: « La commissione tributaria dichiara » sono sostituite dalle seguenti: « Il tribunale tributario e la corte di appello tributaria dichiarano »; all'articolo 9, comma 1, le parole: « la commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « il tribunale tributario e la corte di appello tributaria »; all'articolo 15, al comma 2, le parole: « dalla commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « dal tribunale tributario e dalla corte di appello tributaria » e, al comma 2-quater, le parole: « la commissione provvede » sono sostituite dalle seguenti: « il tribunale tributario e la corte di appello tributaria provvedono »; all'articolo 16, comma 1, le parole: « della commissione tributaria », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario o della corte di appello tributaria »; all'articolo 16-bis, commi 2 e 3, le parole: « della Commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario o della corte di appello tributaria »; all'articolo 25-bis, comma 2, le parole: « della Commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario o della corte di appello tributaria »; all'articolo 51, comma 1, le parole: « della commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario e della corte di appello tributaria »; all'articolo 63, al comma 1, le parole: « alla commissione tributaria provinciale o regionale » sono sostituite dalle seguenti: « al tribunale tributario o alla corte di appello tributaria », al comma 3, le parole: « alla commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « al tribunale tributario o alla corte di appello tributaria » e, al comma 5, le parole: « della commissione adita » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario o della corte di appello tributaria aditi »; all'articolo 65, comma 1, le parole: « la stessa commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « lo stesso tribunale tributario o la stessa corte di appello tributaria »; all'articolo 66, comma 1, le parole: « alla commissione tributaria adita » sono sostituite dalle seguenti: « al tribunale tributario o alla corte di appello tributaria aditi »; all'articolo 67, comma 1, le parole: « la commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « il tribunale tributario o la corte di appello tributaria »; all'articolo 70, al comma 1, le parole: « sentenza della commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « sentenza del tribunale tributario o della corte di appello tributaria », ai commi 3 e 4, le parole: « della commissione » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario o della corte di appello tributaria » e, al comma 5, le parole: « alla commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « al tribunale tributario o alla corte di appello tributaria »; alla rubrica del capo IV del titolo II, le parole: « delle commissioni tributarie » sono sostituite dalle seguenti: « del tribunale tributario e della corte di appello tributaria »;

f) agli articoli 9, 16, 16-bis, 17, 22, comma 1, 25, comma 3, 25-bis, 31, 38, 47, 47-bis, 53, 59, 63 e 70, la parola: « segreteria », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « cancelleria »;

g) agli articoli 22, comma 3, e 44, comma 4, le parole: « segreteria della commissione » sono sostituite dalle seguenti: « cancelleria del tribunale tributario »; all'articolo 23, comma 2, le parole: « segreteria della commissione adita » sono sostituite dalle seguenti: « cancelleria del tribunale tributario adito »; agli articoli 25, comma 1, e 37, comma 1, le parole: « segreteria della commissione tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « cancelleria del tribunale tributario »;

h) agli articoli 33, comma 3, 34, comma 2, 37, comma 1, e 47-bis, comma 6, la parola: « segretario » è sostituita dalla seguente: « cancelliere »;

i) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« 1. La competenza degli organi della giurisdizione tributaria è inderogabile »;

l) il comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« 3. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria ricusato, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di altro membro dello stesso tribunale o della stessa corte di appello, designato dal suo presidente. Sulla ricusazione del magistrato tributario onorario decide il presidente del tribunale tributario cui appartiene »;

m) all'articolo 12, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. I difensori di cui ai commi da 1 a 6 sono abilitati all'assistenza tecnica per le controversie di competenza del magistrato tributario onorario e per le impugnazioni delle sentenze da questo emesse innanzi alla corte di appello tributaria. Per le controversie di competenza del magistrato tributario sono abilitati all'assistenza tecnica i difensori di cui al comma 3, lettere a) e b) »;

n) al comma 3 dell'articolo 16-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Analogamente, il magistrato tributario onorario, con proprio provvedimento, può autorizzare in casi eccezionali il deposito con modalità diverse da quelle telematiche per le controversie di propria competenza »;

o) all'articolo 17-bis:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza dei termini di cui ai commi 5-bis e 5-ter, entro i quali deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale »;

2) il comma 3 è abrogato;

3) al comma 4, le parole: « e della proposta di mediazione » sono soppresse;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Ove l'organo destinatario non accolga il reclamo, ne dà comunicazione alla parte ricorrente entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso »;

5) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Nel caso in cui l'organo destinatario o la parte ricorrente intendano formulare una propria proposta di mediazione, la notificano alla parte destinataria entro sessanta giorni dalla notifica del mancato accoglimento del reclamo e provvedono nello stesso termine a depositarla presso il tribunale tributario competente per la fissazione dell'udienza di mediazione, unitamente alla documentazione prodotta con il reclamo, senza che ciò rappresenti costituzione in giudizio.

5-ter. Il magistrato tributario onorario a cui sono assegnati il fascicolo e la proposta di mediazione di cui al comma 5-bis fissa un'udienza, entro sessanta giorni dal deposito di cui al medesimo comma, nella quale procede al tentativo di mediazione, anche in termini diversi da quelli proposti. In caso di accettazione delle parti, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione apposta dal magistrato tributario onorario, dalle parti e dal cancelliere verbalizzante al processo verbale di udienza contenente l'indicazione delle somme eventualmente dovute e dei termini per il pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore o per il pagamento delle somme dovute al contribuente. In caso di esito negativo del tentativo di mediazione in udienza, il ricorrente, nei trenta giorni successivi, può procedere alla costituzione in giudizio. In tal caso, la trattazione della controversia è fissata non oltre il novantesimo giorno successivo alla medesima costituzione »;

6) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti o dalla data del verbale dell'udienza di mediazione di cui al comma 5-ter, delle somme dovute ovvero della prima rata »;

p) il comma 1 dell'articolo 25-bis è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del magistrato tributario o del magistrato tributario onorario o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione o i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità previste dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

q) all'articolo 27, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il presidente della sezione o il magistrato tributario onorario, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.

2. Il presidente della sezione o il magistrato tributario onorario, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo »;

r) all'articolo 28:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Contro i provvedimenti del presidente o del magistrato tributario onorario è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione da parte della cancelleria »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Reclamo contro i provvedimenti presidenziali e del magistrato tributario onorario »;

s) all'articolo 29:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. In qualunque momento il magistrato tributario onorario dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione di cui fa parte che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Se i processi da riunire appartengono alla competenza sia del magistrato tributario onorario sia del magistrato tributario dello stesso tribunale tributario, il presidente di questo determina con decreto la sezione di magistrati tributari davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma 1 »;

t) all'articolo 30:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il magistrato tributario onorario, se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'articolo 27, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Almeno due udienze per ogni mese e per ciascuna sezione di magistrati tributari onorari sono riservate alla trattazione dei procedimenti di mediazione di cui al comma 5-ter dell'articolo 17-bis »;

u) il comma 2 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« 2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente o dal magistrato tributario onorario in caso di giustificato impedimento, rispettivamente, del relatore, che non possa essere sostituito, o del magistrato tributario onorario stesso o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio »;

v) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La controversia innanzi al magistrato tributario onorario è sempre trattata in pubblica udienza; in tutti gli altri casi, la controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella cancelleria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2 »;

z) all'articolo 34, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione. Il magistrato tributario onorario, verificata la presenza delle parti all'udienza pubblica, le ammette alla discussione »;

aa) all'articolo 35:

1) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Il magistrato tributario onorario giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.

3-ter. Quando ne ricorrono i motivi, la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.

3-quater. Alle deliberazioni del magistrato tributario onorario si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Deliberazioni del collegio e del magistrato tributario onorario giudicanti »;

bb) all'articolo 36, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. La sentenza deve contenere:

a) l'indicazione della composizione del collegio ovvero del nome del magistrato tributario onorario giudicante, delle parti e dei loro difensori se vi sono;

b) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;

c) le richieste delle parti;

d) la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto;

e) il dispositivo.

3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall'estensore, ovvero dal magistrato tributario onorario giudicante »;

cc) all'articolo 40, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l'ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto, a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al magistrato tributario o al magistrato tributario onorario adito »;

dd) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

« Art. 41. – (Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo)1. La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata con decreto dal magistrato tributario onorario giudicante o dal presidente della sezione ovvero con ordinanza dal tribunale tributario.

2. Avverso il decreto del magistrato tributario onorario giudicante o del presidente della sezione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 28 »;

ee) all'articolo 43, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione, il processo continua se entro sei mesi da tale data è presentata da una delle parti istanza di trattazione al magistrato tributario onorario o al presidente della sezione del tribunale tributario, che provvede a norma dell'articolo 30.

2. Se, entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo, la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al magistrato tributario onorario o al presidente della sezione del tribunale tributario, questo provvede a norma del comma 1 »;

ff) all'articolo 44:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal magistrato tributario onorario o dal presidente della sezione o dal tribunale tributario con ordinanza non impugnabile »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il magistrato tributario onorario o il presidente della sezione o il tribunale tributario, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 45 »;

gg) all'articolo 45, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'estinzione è dichiarata con decreto dal magistrato tributario onorario o dal presidente della sezione o con sentenza dal tribunale tributario. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo al tribunale tributario, che provvede a norma dell'articolo 28 »;

hh) all'articolo 47, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Il magistrato tributario onorario o il presidente della sezione fissa con decreto la trattazione dell'istanza di sospensione per la prima data utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

3. In caso di eccezionale urgenza, il magistrato tributario onorario o il presidente della sezione, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia, rispettivamente, del magistrato tributario onorario medesimo o del collegio.

4. Il magistrato tributario onorario, in pubblica udienza, o il collegio, in camera di consiglio, sentite le parti e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza »;

ii) all'articolo 48, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il magistrato tributario onorario o il presidente della sezione »;

ll) all'articolo 59, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) quando riconosce che il collegio del tribunale tributario non era legittimamente composto o il magistrato tributario onorario non era legittimato »;

mm) all'articolo 62-bis, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Il magistrato tributario onorario o il presidente della sezione fissa con decreto la trattazione dell'istanza di sospensione per la prima data utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

3. In caso di eccezionale urgenza, il magistrato tributario onorario o il presidente della sezione può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del magistrato tributario onorario o del collegio.

4. Il magistrato tributario onorario, in pubblica udienza, o il collegio, in camera di consiglio, sentite le parti e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile »;

nn) all'articolo 70:

1) i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

« 6. Il presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria, scaduto il termine di cui al comma 5, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il magistrato tributario onorario o il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso, rispettivamente in pubblica udienza e in camera di consiglio, non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e dispone che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della cancelleria.

7. Il magistrato tributario onorario o il collegio, sentite le parti in contraddittorio e acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il magistrato tributario onorario o il collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare, rispettivamente, un altro magistrato tributario onorario o un proprio componente o, in alternativa, nominare un commissario, al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi, determinando il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del titolo VII del capo IV del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

8. Il magistrato tributario onorario o il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma 7 e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza »;

2) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:

« 10-bis. Per il pagamento di somme dell'importo fino a ventimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dal magistrato tributario onorario o dal tribunale tributario in composizione monocratica, a seconda dell'organo che ha emesso la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza ».

Art. 34.

(Insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. Il Consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvede all'attuazione alle disposizioni in essa contenute finalizzate alla costituzione e all'insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, comprese quelle riguardanti la costituzione e l'insediamento presso di essi dei magistrati tributari onorari e dei giudici tributari addetti allo smaltimento dei ricorsi pendenti.

2. Entro i tre mesi successivi all'insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, il Consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge indice le prime elezioni del nuovo Consiglio, costituito secondo le disposizioni della presente legge, e cessa dalle proprie funzioni alla data di insediamento di quest'ultimo. Qualora il periodo di durata in carica del Consiglio venga a scadenza nelle more dell'insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, esso è prorogato fino alla data di insediamento del nuovo Consiglio secondo le disposizioni del presente comma.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stabilita la data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Dalla medesima data stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 sono soppresse le commissioni tributarie provinciali e regionali, ad eccezione delle sezioni presso le quali sono riuniti i ricorsi pendenti a tale data, che, ai fini del loro smaltimento, svolgono la propria attività presso le sedi dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie individuati con il medesimo decreto, fino all'esaurimento dei ricorsi assegnati e, comunque, non oltre il termine a tale fine stabilito ai sensi del comma 6.

5. I ricorsi notificati o depositati dopo la data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 sono attribuiti alla competenza dei tribunali tributari, per i giudizi di primo grado, e delle corti di appello tributarie, per i giudizi di secondo grado, compresi quelli di impugnazione delle sentenze emesse dalle commissioni tributarie provinciali, ai sensi del comma 4, sui ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I giudizi pendenti alla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 presso le commissioni tributarie sono assegnati ai giudici di queste ultime non riassorbiti nel ruolo dei magistrati tributari o in quello dei magistrati tributari onorari, di cui all'articolo 1, al fine del loro smaltimento entro i termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo.

7. I giudici delle commissioni tributarie incaricati ai sensi del comma 6 cessano di appartenere al ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dalla data di esaurimento di tutte le controversie pendenti ad essi assegnate, e comunque alla scadenza del termine per lo smaltimento delle stesse, stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.

8. Gli importi destinati al pagamento dei compensi dei giudici tributari assegnati allo smaltimento dei ricorsi pendenti sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il trasferimento ad apposito fondo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fondo è destinata quota parte delle entrate derivanti dal contributo unificato nel processo tributario, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, destinate alla remunerazione dei componenti dell'ordinamento giudiziario tributario ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 33 della presente legge.

9. I presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie esercitano la supervisione sulle attività giurisdizionali svolte dalle sezioni delle cessate commissioni tributarie insediate presso di essi ai sensi del comma 4 per lo smaltimento dei ricorsi pendenti. A tali sezioni sono preposti presidenti di commissione tributaria, presidenti e vice presidenti di sezione e giudici, secondo le disposizioni e le competenze stabilite dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

10. Il Consiglio di presidenza continua a svolgere nei confronti dei giudici delle commissioni tributarie di cui al comma 6 le funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Esso vigila sull'attività di smaltimento dei ricorsi pendenti, in particolare al fine di assicurare il rispetto dei termini stabiliti per il loro esaurimento.

Art. 35.

(Prima nomina dei magistrati tributari)

1. In sede di prima costituzione dei ruoli dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari, il Consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge procede al riassorbimento dei giudici in servizio presso le commissioni tributarie mediante selezione, secondo le disposizioni del presente articolo, tra quelli che ne facciano domanda e possiedano i requisiti per la nomina, di cui agli articoli 4, 5 e 7, nonché i requisiti stabiliti dal presente articolo. Possono presentare domanda di riassorbimento i giudici in servizio presso le commissioni tributarie, i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze, siano di età tale da assicurare almeno due anni di servizio, in relazione ai limiti di età stabiliti dall'articolo 11.

2. In deroga a quanto stabilito dai commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 13, ai magistrati tributari nominati a seguito del riassorbimento di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto il trattamento economico iniziale corrispondente alle funzioni assegnate, in base al prospetto di equiparazione di cui alla tabella H allegata alla presente legge, secondo i parametri di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, oltre alla speciale indennità di cui all'articolo 3 della stessa legge.

3. In deroga a quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 13 e fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 2 del medesimo articolo, ai magistrati tributari onorari nominati a seguito del riassorbimento di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto il trattamento economico iniziale costituito dal compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 2, terzo periodo, nella misura di euro 400 mensili, e dall'importo variabile corrispondente al numero dei provvedimenti depositati, nella misura di seguito indicata per ognuno di essi:

a) mediazione: euro 20 per ogni udienza che conclude la fase di mediazione;

b) decreto od ordinanza di carattere definitorio o di decisione sull'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato o della sentenza impugnata: euro 20 per ognuno;

c) sentenza definitoria: euro 100 per ognuna.

4. Le valutazioni per la selezione ai fini del riassorbimento di cui al comma 1, sia nelle funzioni di magistrato tributario, sia in quelle di magistrato tributario onorario, sono compiute mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore al semestre, calcolati per tutto il periodo svolto fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di riassorbimento:

a) punteggi per le cariche di componente delle cessate commissioni tributarie regionali:

1) presidente: punti 6;

2) presidente di sezione: punti 4;

3) vice presidente: punti 2,5;

4) giudice: punti 1,5;

b) punteggi per le cariche di componente delle cessate commissioni tributarie provinciali:

1) presidente: punti 5;

2) presidente di sezione: punti 3;

3) vice presidenti: punti 2;

4) giudice: punti 1;

c) servizi presso altre sedi giurisdizionali: punti 0.

5. I componenti delle cessate commissioni tributarie provinciali possono presentare istanza di riassorbimento nei tribunali tributari per l'incarico rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:

a) tutti i componenti, per l'incarico di magistrato tributario onorario;

b) i presidenti di commissione tributaria, per tutti gli incarichi;

c) i presidenti di sezione, per gli incarichi di presidente di sezione o di magistrato tributario; se in servizio come presidente di sezione da almeno cinque anni, possono presentare istanza anche per l'incarico di presidente di tribunale tributario;

d) i vice presidenti di sezione, per l'incarico di magistrato tributario; se in servizio come vice presidente di sezione da almeno cinque anni, possono presentare istanza anche per l'incarico di presidente di sezione e, se da almeno dieci anni, anche per l'incarico di presidente di tribunale tributario;

e) i giudici, per l'incarico di magistrato tributario;

6. I componenti delle cessate commissioni tributarie provinciali con almeno dieci anni di servizio, indipendentemente dall'incarico rivestito, possono presentare istanza di riassorbimento anche presso le corti di appello tributarie, limitatamente all'incarico di magistrato tributario.

7. I componenti delle cessate commissioni tributarie regionali possono presentare istanza di riassorbimento nelle corti di appello tributarie o nei tribunali tributari per l'incarico rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:

a) tutti i componenti, per l'incarico di magistrato tributario onorario presso i tribunali tributari;

b) i presidenti di commissione tributaria, per tutti gli incarichi;

c) i presidenti di sezione, per gli incarichi di presidente di sezione o di magistrato tributario; se in servizio come presidente di sezione da almeno cinque anni, possono presentare istanza anche per gli incarichi di presidente di corte di appello tributaria o di presidente di tribunale tributario;

d) i vice presidenti di sezione, per l'incarico di magistrato tributario; se in servizio come vice presidente di sezione da almeno cinque anni, possono presentare istanza anche per gli incarichi di presidente di sezione di corte di appello tributaria o di presidente di sezione di tribunale tributario e, se da almeno dieci anni, anche per gli incarichi di presidente di corte di appello tributaria o di presidente di tribunale tributario;

e) i giudici, per l'incarico di magistrato tributario.

8. Ogni candidato può presentare istanza di riassorbimento per l'incarico rivestito e per altri due incarichi in subordine, specificando, per ognuno, presso quale sede di tribunale tributario o di corte di appello tributaria; in via ulteriormente subordinata, il candidato può presentare istanza per l'incarico di magistrato tributario onorario presso una delle sedi di tribunale tributario.

9. Nel caso in cui le richieste di assegnazione di cui ai commi 5, 6 e 7 eccedano il fabbisogno per gli incarichi nelle singole sedi di tribunale tributario o di corte di appello tributaria, a parità di punteggio, l'ordine di precedenza è determinato secondo i seguenti criteri:

a) il candidato che concorre per una sede appartenente alla medesima circoscrizione regionale della cessata commissione tributaria di provenienza, dando la precedenza ai componenti della cessata commissione tributaria regionale, se concorrono per la corte di appello tributaria, e delle cessate commissioni tributarie provinciali, se concorrono per i tribunali tributari;

b) il candidato, proveniente da una commissione tributaria regionale, che concorre per un incarico inferiore a quello rivestito nelle cessate commissioni tributarie o per quello di magistrato tributario onorario e in possesso di carica superiore a giudice;

c) il candidato in possesso di incarico superiore a giudice, che concorre per un incarico inferiore a quello rivestito nelle cessate commissioni tributarie o per quello di magistrato tributario onorario;

d) il candidato che proviene da una commissione tributaria regionale e concorre per il medesimo incarico rivestito nelle cessate commissioni tributarie o per quello di magistrato tributario onorario;

e) il candidato che concorre per il medesimo incarico rivestito nelle cessate commissioni tributarie, avente maggior numero di anni di servizio nell'incarico medesimo;

f) il candidato più anziano per età.

10. In caso di parità a seguito dell'applicazione dei criteri stabiliti al comma 9, è data precedenza al candidato che non sia incorso in sanzioni disciplinari, indi a quello che sia incorso nella sanzione disciplinare meno grave e, nel caso di sanzione di pari gravità, a quello cui la sanzione sia stata irrogata in data meno recente.

11. La procedura di valutazione per la selezione di cui al comma 1 deve essere completata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro quattro mesi dal completamento della procedura, sono nominati i magistrati tributari onorari e i magistrati tributari da assegnare alle sedi dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti delle cessate commissioni tributarie, che non abbiano presentato istanza di riassorbimento o non siano risultati utilmente collocati nella selezione per il riassorbimento, i quali provvederanno allo smaltimento dei ricorsi pendenti di cui all'articolo 34, comma 6.

12. Qualora, al termine delle procedure di selezione per il riassorbimento, non risultino coperti tutti i posti di magistrato tributario o di magistrato tributario onorario previsti nell'organico, il Consiglio di presidenza provvede alle applicazioni temporanee eventualmente necessarie e all'immediata indizione di un concorso pubblico per l'assunzione dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari a tale fine occorrenti.

Art. 36.

(Prima assegnazione del personale degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza e degli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. In sede di prima assegnazione del personale degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza, la relativa dotazione organica è composta dal personale dell'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che ne faccia istanza. All'integrazione o variazione della dotazione con soggetti appartenenti alle qualifiche del personale della pubblica amministrazione necessari ad assicurarne il funzionamento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza, nei limiti dell'organico stabilito dal regolamento di cui all'articolo 29, comma 1.

2. Il personale dell'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza che non presenti istanza di assegnazione agli uffici di diretta collaborazione ai sensi del comma 1 è riassegnato all'amministrazione di provenienza.

3. In sede di prima assegnazione del personale degli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, la relativa dotazione organica è composta, nei limiti dell'organico stabilito dal regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, dal personale in servizio nelle segreterie delle cessate commissioni tributarie alla data di entrata in vigore della presente legge che ne faccia istanza.

4. Qualora le richieste di assegnazione di cui al comma 3 eccedano il fabbisogno previsto per le singole qualifiche presso le sedi dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, l'ordine di precedenza è determinato secondo i seguenti criteri:

a) il dipendente che, a prescindere dalla posizione giuridica ed economica rivestita, presta servizio da almeno un anno presso la segreteria di una commissione tributaria ubicata nel medesimo ambito regionale della sede di tribunale tributario o di corte di appello tributaria richiesta, dando la precedenza ai componenti della segreteria della cessata commissione tributaria regionale, se concorrono per la cancelleria della corte di appello tributaria, e delle cessate commissioni tributarie provinciali, se concorrono per le cancellerie dei tribunali tributari, e, in caso di parità, a chi abbia esercitato, nell'ordine, gli incarichi di:

1) dirigente;

2) direttore;

3) responsabile di segreteria;

4) segretario di sezione;

b) il dipendente che concorre per un ambito regionale diverso da quello della commissione tributaria in cui ha prestato servizio, il quale abbia esercitato, nell'ordine, gli incarichi di:

1) dirigente;

2) direttore;

3) responsabile di segreteria;

4) segretario di sezione.

5. In caso di parità a seguito dell'applicazione dei criteri di cui al comma 4, è data precedenza al dipendente con maggiore anzianità nella posizione giuridica ed economica rivestita, come prevista dai contratti collettivi nazionali, e, in subordine, con la maggiore anzianità complessiva di servizio nella pubblica amministrazione.

6. I dirigenti e il personale delle cessate commissioni tributarie non assorbiti negli uffici di cancelleria secondo le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, sono riassegnati all'amministrazione di provenienza.

7. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora dopo le procedure di cui ai commi da 1 a 6 vi fosse necessità di coprire posti vacanti, è ammesso a presentare istanza per l'assegnazione presso gli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza e presso le cancellerie dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie anche il personale in servizio presso gli uffici della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Ciascun dipendente può concorrere all'assegnazione relativamente all'area o alla qualifica di appartenenza, come prevista dai contratti collettivi nazionali, che risulti disponibile presso la sede di assegnazione richiesta. Ciascun dipendente può presentare istanza per non più di tre sedi, compreso il Consiglio di presidenza, indicando l'ordine di preferenza.

8. Per la valutazione delle istanze di cui al comma 7 è attribuito un punto per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di anzianità nella posizione giuridica ed economica rivestita e mezzo punto per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di eventuale ulteriore servizio prestato nella pubblica amministrazione.

9. Qualora le richieste di assegnazione di cui al comma 7 eccedano il fabbisogno previsto per ciascuna area o qualifica, a parità di punteggio, l'ordine di precedenza è determinato secondo i seguenti criteri:

a) il dipendente che abbia presentato istanza unicamente per una sede di cancelleria di tribunale tributario o di corte di appello tributaria e abbia prestato servizio anche presso una cessata commissione tributaria;

b) il dipendente che abbia presentato istanza unicamente per una sede di cancelleria di tribunale tributario o di corte di appello tributaria;

c) il dipendente che possieda maggiore anzianità nella posizione giuridica ed economica richiesta e maggiore anzianità di servizio presso la cessata Direzione della giustizia tributaria;

d) il dipendente che possieda maggiore anzianità nella posizione giuridica ed economica richiesta.

10. In caso di parità a seguito dell'applicazione dei criteri di cui al comma 9, il Consiglio di presidenza stabilisce l'ordine di precedenza valutando il fascicolo personale del candidato e le competenze professionali acquisite.

11. Le procedure di cui al presente articolo sono svolte dal Consiglio di presidenza, al quale sono presentate le istanze ivi previste; le procedure di assegnazione devono essere completate, rispettivamente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 29, comma 1, e 30, comma 1.

12. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adotta i provvedimenti necessari per il trasferimento del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza e agli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, a conclusione delle procedure di cui al presente articolo, nonché delle pertinenti risorse strumentali.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie già attribuite alle cessate commissioni tributarie, al Consiglio di presidenza e alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 37.

(Attivazione dei servizi informatici di gestione della giustizia tributaria)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i tempi di trasferimento dei servizi e delle strutture informatiche necessari per la gestione delle attività degli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza e del processo tributario telematico al Consiglio di presidenza, a seguito di migrazione, integrazione o sostituzione di quelli in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, per il tramite della società Sogei, a supporto del funzionamento delle commissioni tributarie e del processo tributario telematico.

Art. 38.

(Regolamenti)

1. I regolamenti previsti dagli articoli 29, 30 e 31 della presente legge sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento di cui all'articolo 20 è adottato dal Consiglio di presidenza entro tre mesi dall'insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie di cui alla presente legge.

3. I regolamenti del Consiglio di presidenza previsti dagli articoli 2, 3, 4, 13 e 23 della presente legge sono adottati entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio eletto ai sensi della presente legge.

Art. 39.

(Copertura finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. A tal fine, oltre a quanto stabilito dall'articolo 36, comma 13, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento dei compensi fissi e variabili dei giudici delle commissioni tributarie e per la dotazione finanziaria del Consiglio di presidenza, nonché delle somme destinate alle finalità di cui ai commi da 11 a 13 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituiti, da ultimo, dall'articolo 33, comma 5, della presente legge.

TABELLA A
(articolo 1, comma 2)

SEDI DEI TRIBUNALI TRIBUTARI E DELLE CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE

Regione o ambito regionale sede dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie

Capoluogo – Sede centrale

Abruzzo, Molise

L'Aquila

Basilicata, Calabria

Catanzaro

Campania

Napoli

Emilia-Romagna

Bologna

Lazio

Roma

Liguria

Genova

Lombardia

Milano

Marche

Ancona

Piemonte, Valle d'Aosta

Torino

Puglia

Bari

Sardegna

Cagliari

Sicilia

Palermo

Toscana, Umbria

Firenze

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige

Venezia

Totale delle sedi

14

TABELLA B
(articolo 1, comma 2)

NUMERO DELLE SEZIONI DEI TRIBUNALI TRIBUTARI E DELLE CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE

Regione o ambito regionale sede dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie

TRIBUNALI
TRIBUTARI

Numero di sezioni delle corti di appello tributarie

Numero di sezioni composte da magistrati tributari

Numero di sezioni composte da magistrati tributari
onorari

Abruzzo, Molise

2

3

2

Basilicata, Calabria

6

13

2

Campania

11

26

6

Emilia-Romagna

2

5

2

Lazio

8

19

5

Liguria

2

3

2

Lombardia

5

11

4

Marche

2

2

2

Piemonte, Valle d'Aosta

2

4

2

Puglia

4

9

3

Sardegna

2

2

2

Sicilia

9

21

4

Toscana, Umbria

2

6

2

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige

3

6

2

Totale delle sedi

60

130

40

TABELLA C
(articolo 1, comma 2)

SEZIONI STACCATE DEI TRIBUNALI TRIBUTARI

Regione o ambito regionale sede dei tribunali tributari

Sedi delle sezioni
staccate

Numero di sezioni staccate composte
da magistrati tributari

Numero di sezioni staccate composte da magistrati tributari onorari

Abruzzo, Molise

Pescara

0,5

1

Campobasso

0,5

1

Basilicata, Calabria

Cosenza

1,0

1

Reggio di Calabria

1,0

1

Matera

1,0

1

Potenza

1,0

1

Campania

Caserta

2,0

6

Salerno

2,0

6

Emilia-Romagna

Forlì

0,5

1

Parma

0,5

1

Lazio

Frosinone

1,0

2

Latina

1,0

2

Rieti

1,0

2

Viterbo

1,0

2

Liguria

Savona

1,0

1

Lombardia

Bergamo

1,0

3

Brescia

1,0

3

Marche

Pesaro

1,0

1

Piemonte, Valle d'Aosta

Alessandria

1,0

1

Puglia

Foggia

1,0

2

Lecce

1,0

2

Sardegna

Sassari

1,0

1

Nuoro

1,0

1

Sicilia

Agrigento

1,0

3

Catania

2,0

5

Messina

1,0

3

Ragusa

1,0

3

Toscana, Umbria

Lucca

0,5

1

Perugia

0,5

1

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige

Vicenza

1,0

2

Bolzano

0,5

1

Trento

0,5

1

Totale delle sezioni

31

63

TABELLA D
(articolo 1, comma 2)

SEZIONI STACCATE DELLE CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE

Regione o ambito regionale sede
delle corti di appello tributarie

Sedi delle sezioni staccate

Numero
di sezioni
staccate

Abruzzo, Molise

Pescara

1,0

Basilicata, Calabria

Reggio di Calabria

0,5

Potenza

0,5

Campania

Caserta

1,0

Salerno

1,0

Emilia-Romagna

Parma

1,0

Lazio

Latina

1,0

Lombardia

Bergamo

1,0

Brescia

1,0

Piemonte, Valle d'Aosta

Alessandria

1,0

Puglia

Foggia

1,0

Lecce

1,0

Sardegna

Sassari

1,0

Sicilia

Agrigento

1,0

Catania

1,0

Ragusa

1,0

Toscana, Umbria

Lucca

0,5

Perugia

0,5

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige

Vicenza

0,5

Bolzano

0,5

Trento

0,5

Totale delle sezioni

17,5

TABELLA E
(articolo 1, comma 7)

DOTAZIONE ORGANICA DEI MAGISTRATI TRIBUTARI E DEI MAGISTRATI TRIBUTARI ONORARI DEI TRIBUNALI TRIBUTARI

Regione o ambito regionale sede
dei tribunali tributari

Numero dei magistrati
tributari

Numero dei magistrati
tributari onorari

Abruzzo, Molise

12

9

Basilicata, Calabria

36

39

Campania

66

78

Emilia-Romagna

12

15

Lazio

48

57

Liguria

12

9

Lombardia

30

33

Marche

12

6

Piemonte, Valle d'Aosta

12

12

Puglia

24

27

Sardegna

13

7

Sicilia

54

63

Toscana, Umbria

12

18

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige

18

18

Totale dei componenti

361

391

TABELLA F
(articolo 1, comma 7)

DOTAZIONE ORGANICA DEI MAGISTRATI TRIBUTARI DELLE CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE

Regione o ambito regionale sede delle corti di appello tributarie

Magistrati tributari

Abruzzo, Molise

12

Basilicata, Calabria

12

Campania

36

Emilia-Romagna

12

Lazio

30

Liguria

12

Lombardia

24

Marche

12

Piemonte, Valle d'Aosta

12

Puglia

18

Sardegna

12

Sicilia

24

Toscana, Umbria

12

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige

12

Totale dei componenti

240

TABELLA G
(articolo 5, comma 1)

PUNTEGGI DEI TITOLI PER IL CONCORSO PER LA NOMINA A MAGISTRATO TRIBUTARIO ONORARIO

A) TITOLI DI SERVIZIO

Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi

Magistrati

ordinari, amministrativi, contabili e militari:

1,00

onorari che abbiano esercitato le funzioni per almeno tre anni:

0,30

giudici tributari e magistrati tributari onorari che abbiano esercitato le funzioni per almeno tre anni e che non siano cessati per cause diverse dalle dimissioni:

2,00

Attività professionali

iscritti negli albi professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti, sezione A;

0,80

iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti, sezione B, o degli ingegneri, degli architetti, dei geometri; revisori contabili; notai:

0,30

Docenti

professori universitari, ordinari, straordinario o associati, in materie giuridiche o tributarie o economico-aziendalistiche:

0,80

ricercatori o docenti a contratto, presso università, in materie giuridiche o tributarie o economico-aziendalistiche:

0,40

cultori della materia, presso università, in materie giuridiche o tributarie o economico-aziendalistiche:

0,20

docenti negli istituti secondari di secondo grado in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche con almeno cinque anni di attività:

0,20

Dipendenti civili dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche

avvocati dello Stato e procuratori dello Stato a riposo o cessati per cause non diverse dalle dimissioni:

0,70

dipendenti con la qualifica di dirigente generale:

0,50

dipendenti con la qualifica di dirigente non generale:

0,40

dipendenti con qualifica inferiore a dirigente e alla quale si acceda con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente:

0,25

Attività alle dipendenze di terzi in materie giuridiche, economico-aziendalistiche, tributarie o amministrativo-contabili:

0,10

Attività di amministratore, sindaco, dirigente in società di capitali del settore giuridico, economico-aziendalistico, tributario o amministrativo-contabile:

0,15

Ufficiali del Corpo della guardia di finanza cessati dal servizio per cause non diverse dalle dimissioni:

0,20

Componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria cessati per cause non diverse dalla fine del mandato o dalle dimissioni:

1,00

Nota 1. I titoli di servizio sono computati unicamente per il periodo non espletato contemporaneamente ad altri, assumendo tutto il periodo con il punteggio più favorevole e il rimanente periodo con il punteggio dell'eventuale altro servizio; tale regola è applicata anche in caso di periodi superiori a due.

Nota 2. I dipendenti civili dello Stato che svolgano o abbiano svolto l'attività lavorativa presso le cessate commissioni tributarie o presso un tribunale tributario o una corte di appello tributaria o presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria fruiscono, per tali periodi, di un punteggio pari al doppio di quello previsto; se il servizio è stato prestato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, fruiscono, per tali periodi, di un punteggio incrementato di 0,10 per anno.

B) TITOLI DI STUDIO E DI SPECIALIZZAZIONE E ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Punteggio unico a prescindere dal numero di titoli della medesima voce

1) laurea magistrale in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche, con votazione 110/110 e 110 /110 e lode:

2,50

2) laurea magistrale in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche, con votazione da 105/110 a 109/110:

1,50

3) laurea magistrale in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche, con votazione da 99/110 a 104/110:

1,00

4) abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado:

1,00

5) abilitazione all'esercizio della professione di avvocato o di dottore commercialista:

2,00

6) abilitazione all'insegnamento universitario in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche:

2,50

7) dottorato di ricerca in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche:

2,00

8) assegno di ricerca presso università in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche:

1,00

9) corso di perfezionamento universitario in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche;

0,50

10) master di primo livello in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche:

1,00

11) master di secondo livello in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche:

1,50

12) scuola di specializzazione per le professioni legali:

2,00

13) corso di alta formazione in materie giuridiche, tributarie o economico-aziendalistiche:

0,50

14) laurea in giurisprudenza con conseguimento del titolo di specialista in diritto tributario, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, oppure il diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, oppure il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162:

2,00

Nota 3. I titoli, se conseguiti in materia tributaria, comportano il riconoscimento dei punti per ciascuno indicati incrementati di 1; per i diplomi di laurea, si fa riferimento all'oggetto della tesi di laurea.

Nota 4. Per i master e i corsi, in caso di partecipazione in qualità di docente, è riconosciuto il punteggio di 0,20 per ogni unità di corso tenuta, entro il massimo di 0,50 punti per ogni edizione dello stesso.

TABELLA H
(articolo 35, comma 2)

PROSPETTO DI EQUIPARAZIONE

FUNZIONI ASSEGNATE

VALUTAZIONE PROFESSIONALE

Magistrato di tribunale tributario

Magistrato ordinario con conferimento delle funzioni giurisdizionali

Presidente di sezione di tribunale tributario

Magistrato ordinario con riconoscimento della prima valutazione di professionalità

Presidente di tribunale tributario

Magistrato ordinario con riconoscimento della terza valutazione di professionalità

Magistrato di corte di appello tributaria

Magistrato ordinario con riconoscimento della prima valutazione di professionalità

Presidente di sezione di corte di appello tributaria

Magistrato ordinario con riconoscimento della terza valutazione di professionalità

Presidente di corte di appello tributaria

Magistrato ordinario con riconoscimento della quinta valutazione di professionalità