Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1567
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori LUNESU, RUFA, SALVINI, ROMEO, NISINI, DE VECCHIS, PIZZOL, FREGOLENT, CANTÙ, MARIN, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, FAGGI, FERRERO, FUSCO, IWOBI, MARTI, MONTANI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2019

Modifiche alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, in materia di attività trasfusionali

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di incentivare le donazioni di sangue ed emocomponenti, un atto di generosità attraverso il quale è possibile salvare ogni anno migliaia di vite. L'importanza che i gesti in questione rivestono sul piano civico, sociale e sanitario non è semplice da fotografare. È necessario fare riferimento ai numeri e alle stime, come quella che ci è stata recentemente fornita dall'Organizzazione mondiale della sanità, secondo cui « ogni secondo in qualche parte del mondo » c'è qualcuno che ha bisogno di trasfusioni di sangue. Le situazioni sono le più varie, tutte estremamente delicate e meritevoli di tutela: donne colpite da emorragie in gravidanza, pazienti sottoposti a interventi chirurgici, vittime di incedenti, persone affette da patologie croniche del sangue e del midollo osseo.
Tra queste ultime, si pensi, a titolo esemplificativo, alla talassemia; una malattia ereditaria del sangue caratterizzata da anemia cronica, che solamente in Italia colpisce oltre 7.000 persone. Nelle sue forme più gravi (major), la talassemia costringe il paziente a sottoporsi a trasfusioni per tutta la vita, con una periodicità di circa quindici-venti giorni. Un malato di talassemia necessita di una quantità di sangue che oscilla tra le quaranta e le cinquanta sacche all'anno, ottenuta da altrettante donazioni. Se consideriamo l'intervallo temporale minimo che deve necessariamente trascorrere tra una donazione e l'altra possiamo stimare che ogni talassemico, per il trattamento della propria patologia, ha bisogno in media di dodici donatori.
Sono numeri che parlano da soli, a fronte dei quali risultano evidenti l'importanza delle donazioni e la rilevanza che le stesse assumono nell'ambito delle prestazioni essenziali che vengono erogate dal Servizio sanitario nazionale. È noto, infatti, che le trasfusioni e le terapie salvavita con i farmaci derivati dal plasma sono inserite nei livelli essenziali di assistenza, ma non dobbiamo dimenticare che è soprattutto grazie allo sforzo dei donatori, delle associazioni di volontari e all'impegno da questi profuso che è possibile garantire l'erogazione di queste complesse prestazioni ai pazienti.
Proprio in tale prospettiva, l'Organizzazione mondiale della sanità ha istituito, già dal 2004, una giornata dedicata al donatore di sangue, il world blood donor day, con l'obiettivo di celebrare i volontari e sensibilizzare l'opinione pubblica in merito a questo tema così importante per la tutela della salute collettiva. Ebbene, nel 2020, l'evento in questione si terrà proprio nel nostro Paese, essendo stata accolta la candidatura all'uopo avanzata dal Ministero della salute, dal Centro nazionale sangue e dalle associazioni e federazioni di donatori. Avremo, dunque, un motivo in più per sostenere il sistema sangue italiano, affinché questo possa continuare a svolgere la sua fondamentale attività di raccolta in favore dei cittadini bisognosi.
Il primo obiettivo da porsi è quello di incrementare la platea di donatori. Le statistiche riferiscono, infatti, che il 2018 ha fatto segnare un lieve aumento della popolazione totale di volontari, che è attualmente pari a circa 1,7 milioni (segnatamente, 1.682.724: + 0,2 per cento rispetto al 2017). Il risultato in questione, peraltro, non è sufficiente ad invertire il trend negativo consolidato che si è registrato negli ultimi anni; e ciò vale sia per i nuovi donatori, che sono ancora in calo rispetto al 2017 (-3,7 per cento), soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione, sia per la raccolta di plasma per la quale non è stata ancora raggiunta l'indipendenza strategica dal mercato nordamericano. Secondo il Centro nazionale sangue, per realizzare gli obiettivi previsti dal Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati 2016-2020 è indispensabile aumentare la raccolta di circa 20.000 chilogrammi entro il 2020.
Ebbene, il disegno di legge, al fine di agevolare il raggiungimento dei citati obiettivi, prevede l'introduzione di un correttivo estremamente mirato alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, che costituisce il principale riferimento normativo in materia di attività trasfusionali. La modifica non riguarda i princìpi fondamentali del sistema: volontarietà e gratuità rimangono i capisaldi della donazione che contraddistinguono la rete di raccolta italiana, tra le più avanzate nel panorama internazionale. L'intervento riguarda solamente l'articolo 8 della predetta legge, nella parte in cui riserva in favore dei soli donatori di sangue con rapporto di lavoro dipendente il diritto all'accreditamento di contributi previdenziali figurativi per la giornata dedicata alla donazione.
Il presente disegno di legge si compone di due articoli.
L'articolo 1 intende estendere il diritto all'accreditamento dei contributi anche ai lavoratori autonomi, prevedendo altresì che ai soggetti interessati siano riconosciuti i contributi previdenziali, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti per il diritto al pensionamento, per le successive due giornate. Inoltre si prevede che il diritto ai contributi figurativi sia riconosciuto, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti per il diritto al pensionamento e per un massimo di venti giornate annue, per la giornata in cui effettuano la donazione nonché per le successive quattro giornate, anche alle persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, agli studenti e ai disoccupati. Si garantirebbe in questo modo a tutti i donatori lavoratori, autonomi e dipendenti, un apporto sul piano contributivo e si incentiverebbe l'avvicinamento di nuovi volontari alla rete di raccolta, soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione, salvaguardando al tempo stesso il carattere etico e solidaristico della donazione.
L'articolo 2 reca le disposizioni di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modificazioni alla legge 21 ottobre 2005, n. 219)

1. All'articolo 8 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente o lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile o ancora interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 20 settembre 2003, n. 276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Ai medesimi soggetti sono altresì riconosciuti i contributi previdenziali, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti per il diritto al pensionamento, per le successive due giornate.

1-bis. Il diritto ai contributi previdenziali figurativi è riconosciuto, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti per il diritto al pensionamento e per un massimo di venti giornate annue, per la giornata in cui effettuano la donazione nonché per le successive quattro giornate, anche in favore dei seguenti soggetti:

a) persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, iscritti al relativo Fondo previdenziale di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

b) studenti;

c) disoccupati che non percepiscono indennità di disoccupazione o altre forme di ammortizzatori sociali previsti a normativa vigente »;

b) al comma 3, le parole: « dei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 1, 1-bis e 2 ».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le forme gestorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, adottano, nell'esercizio della propria autonomia gestionale e compatibilmente con gli equilibri di bilancio, misure volte a garantire il riconoscimento di contributi figurativi per le donazioni di sangue o di emocomponenti effettuate dai rispettivi iscritti.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, quantificati in 1 milione di euro per l'anno 2019 e in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019 ed a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.