Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2019
Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate
Onorevoli Senatori.
– Il presente disegno di legge ha il duplice obiettivo di codificare la riserva selezionata nell'ambito del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e di disporre una serie di ulteriori, connesse, previsioni affinché tale istituto sia gestito in maniera uniforme ed ordinata.
Con la trasformazione professionale dello strumento militare, a seguito della sospensione della leva obbligatoria, sono state create le forze di completamento delle Forze armate, costituite su base volontaria dal personale in congedo delle varie categorie (ufficiali, sottufficiali, militari di truppa) che abbia manifestato la propria disponibilità al richiamo in servizio per far fronte a particolari esigenze operative o addestrative.
Nell'ambito di tali forze di completamento, limitatamente alla categoria degli ufficiali, è stata predisposta la riserva selezionata. Attiva dai primi anni 2000, essa ha lo scopo di fornire un bacino di personale che sia in possesso di particolari professionalità d'interesse per le esigenze operative delle Forze armate ma che non siano, in quel momento, compiutamente disponibili nell'ambito delle stesse.
Da un punto di vista normativo l'istituto della riserva selezionata è disciplinato dal combinato disposto degli articoli 674 e 987 del codice dell'ordinamento militare.
L'articolo 674 dispone in materia di conferimento diretto del grado di ufficiale di complemento ai cittadini italiani in possesso di spiccate professionalità, alte competenze o fama indiscussa in materie attinenti ai servizi delle Forze armate, che siano in possesso di alcuni requisiti minimi utili per le Forze medesime (attualmente fissati da strumenti normativi di rango secondario), e che abbiano manifestato la volontà di prestarvi servizio, a tempo determinato, sul territorio nazionale e all'estero.
L'articolo 987 disciplina il richiamo in servizio degli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, nell'ambito delle forze di completamento, per rispondere a specifiche esigenze operative o addestrative.
Il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, è intervenuto sul codice dell'ordinamento militare inserendovi l'articolo 988-bis, che introduce un limite di età massima per la chiamata in servizio degli ufficiali della riserva di complemento delle Forze armate, fissato a 56 per gli ufficiali superiori e a 52 per gli ufficiali inferiori.
Con i vigenti limiti di età, l'attività di buona parte dei professionisti della riserva selezionata delle Forze armate – che comprende medici, architetti, ingegneri, avvocati, esperti in lingue estere e così via – appare eccessivamente limitata.
L'intervento legislativo che si propone consta di 5 articoli. Esso mira, innanzitutto, a codificare, all'articolo 1, la riserva selezionata attraverso l'inserimento dell'articolo 987-bis nel codice dell'ordinamento militare.
Con la successiva modifica, che sostituisce il già menzionato articolo 988-bis, viene innalzato il limite d'età in base al quale un ufficiale della riserva selezionata delle Forze armate può essere chiamato in servizio (sia in Italia che all'estero), portandolo a 63 anni per gli ufficiali superiori e a 60 anni per gli ufficiali inferiori.
Si fissa, inoltre, a 270 giorni all'anno la durata massima del richiamo, in luogo degli attuali 180 giorni, dando a questo aspetto un'appropriata codificazione attualmente assente.
L'intervento mira a massimizzare le professionalità di ogni ufficiale, ottimizzandone la resa, ma anche a rafforzare la preparazione e l'esperienza militare-professionale acquisita nel ruolo.
Resta inteso che per la partecipazione alla riserva selezionata delle Forze armate gli ufficiali devono soddisfare i requisiti minimi delle prove di efficienza fisica (PEF) richiesti per gli ufficiali di pari età in servizio permanente effettivo.
L'articolo 2 del disegno di legge concerne l'organizzazione di un corso unico con cadenza triennale, per tutte le Forze armate, per la formazione degli ufficiali della riserva selezionata.
Attualmente, dopo l’iter di selezione di ogni Forza armata, la formazione degli aspiranti ufficiali riservisti è effettuata presso gli istituti di formazione superiori delle singole Forze armate.
Questa dinamica formativa è senza dubbio onerosa, dispersiva e priva dei concetti di reale efficienza militare ed efficacia economica. Si prevede, pertanto, che, a decorrere dal 2020, la formazione avvenga mediante un unico corso e che si rimandi, per la specializzazione necessaria alla singola Forza armata, al già previsto periodo di approntamento, specifico le esigenze di ciascuna di esse. Si stabilisce, altresì, che tale corso abbia una capienza massima di 50 ufficiali per l'Esercito, 20 per la Marina militare, e 10 ciascuno per Aeronautica militare e l'Arma dei carabinieri.
L'articolo 3 prevede una delega al Governo in materia di avanzamento degli ufficiali della riserva selezionata, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di disporre una progressione di carriera specifica per gli ufficiali della riserva selezionata.
L'articolo 4 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria, mentre l'articolo 5 dispone dell'entrata in vigore.
Art. 1.
(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 987 è inserito il seguente:
« Art. 987-bis. – (Riserva selezionata) – 1. Nell'ambito delle forze di completamento, per la sola categoria degli ufficiali, è istituita la riserva selezionata.
2. La riserva selezionata è composta dagli ufficiali di complemento di cui all'articolo 674 in possesso di particolari professionalità d'interesse, non compiutamente disponibili nell'ambito delle Forze armate, per soddisfare sopraggiunte esigenze operative, addestrative e logistiche.
3. Alla riserva selezionata possono accedere, altresì, gli ufficiali di complemento in congedo di cui all'articolo 987.
4. Gli ufficiali di cui ai commi 2 e 3 accedono alla riserva selezionata attraverso la presentazione di un'apposita istanza di adesione »;
b) l'articolo 988-bis è sostituito dal seguente:
« Art. 988-bis. – (Chiamata in servizio della riserva selezionata) – 1. L'ufficiale nella riserva selezionata, previo consenso dell'interessato, può essere chiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, secondo le modalità di cui agli articoli 674 e 987, purché non abbia superato il 63° anno di età, se ufficiale superiore, e il 60° anno di età, se ufficiale inferiore.
2. L'ufficiale della riserva selezionata può essere impiegato per un periodo variabile in funzione delle esigenze, comunque non superiore a 270 giorni in un anno ».
2. Il Ministro della difesa, con uno o più decreti da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i requisiti di accesso alla riserva selezionata, nonché i criteri e le modalità per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 987-bis, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.
Art. 2.
(Corso unico per gli ufficiali
della riserva selezionata)
1. A decorrere dall'anno 2020 è istituito un corso unico per gli ufficiali della riserva selezionata delle Forze armate avente cadenza triennale e supervisionato dallo Stato maggiore della difesa.
2. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di organizzazione del corso di cui al comma 1.
3. L'accesso al corso di cui al comma 1 è stabilito nel numero massimo di seguito indicato:
a) Esercito italiano: 50 ufficiali;
b) Marina militare: 20 ufficiali;
c) Aeronautica militare: 10 ufficiali;
d) Arma dei carabinieri: 10 ufficiali.
Art. 3.
(Delega al Governo in materia di avanzamento degli ufficiali della riserva selezionata)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in tema di avanzamento degli ufficiali della riserva selezionata.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene a principi di merito, equità, uniformità ed omogeneità.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
4. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
6. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 5.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.