Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1583
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori ABATE , FATTORI, MOLLAME, AGOSTINELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, FENU, D'ANGELO, PIARULLI, GIANNUZZI, AUDDINO, GAUDIANO, Giuseppe PISANI, DI MARZIO, MARINELLO, DRAGO, NOCERINO, ROMANO, GUIDOLIN, CAMPAGNA, LOREFICE, LANNUTTI, URRARO, GIROTTO, VACCARO, ANASTASI, LEZZI, PAVANELLI, LA MURA, ACCOTO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GRASSI, ROMAGNOLI, CASTIELLO, GALLICCHIO, PARAGONE, SANTANGELO, LEONE, FEDE, RICCIARDI, DI GIROLAMO, SANTILLO, FERRARA, AIROLA, MONTEVECCHI, VANIN, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, PACIFICO, CORBETTA e LUCIDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2019

Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

Onorevoli Senatori. – L'Italia è uno dei principali attori, nel Mediterraneo, per produzione di agrumi. In termini percentuali, le regioni maggiormente interessate dalla filiera agrumicola sono la Sicilia e la Calabria. L'80 per cento delle superfici coltivate e il 65 per cento delle aziende del settore, infatti, sono concentrate nei citati territori. Le produzioni annuali sono caratterizzate da una forte variabilità a causa dei cambiamenti climatici e di problemi di tipo fitosanitario. Anche i prezzi risentono di una spiccata volatilità che si è amplificata nell'ultimo biennio, soprattutto per i prezzi all'origine. Nel 2018, poi, vi è stata una sensibile riduzione dei consumi a causa della minore offerta del prodotto nazionale e di questioni di natura qualitativa. Tali fattori hanno inciso negativamente sull'intero comparto, cagionando una perdurante crisi.
Più in generale, il settore ortofrutticolo, segmento fondamentale dell'agricoltura italiana, risulta caratterizzato da stagionalità molto marcate, forti fluttuazioni dei prezzi e da un'elevata frammentazione produttiva. Elementi, questi, che limitano la capacità competitiva dell'ambito economico di riferimento e che pongono in difficoltà le aziende agricole, la cui redditività risulta negativamente influenzata da un appiattimento verso il basso dell'offerta per l'acquisto dei prodotti stessi.
Sotto il profilo normativo, occorre fare riferimento all'articolo 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, il quale disciplina i rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari. In particolare, il comma 1 prevede che, con modalità stabilite con un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e che sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta, devono avere – ad eccezione dei contratti di carattere stagionale – una durata non inferiore a dodici mesi. Il testo fa rinvio ai prodotti agricoli di cui al paragrafo 1 dell'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Sono, quindi, interessati i seguenti prodotti: cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati; sementi, luppolo, olio di oliva e olive da tavola, lino e canapa, prodotti ortofrutticoli, prodotti ortofrutticoli trasformati, banane, settore vitivinicolo, piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale, tabacco, carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine, carni ovine e caprine, uova, carni di pollame, alcole etilico di origine agricola, prodotti dell'apicoltura, bachi da seta. Il comma 2, inoltre, rimette all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) l'elaborazione mensile dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il presente disegno di legge consta di 4 articoli. L'articolo 1, inserendo un nuovo articolo al decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, ha la finalità di introdurre le linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola. Le linee guida hanno lo scopo di: assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita; favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata; sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta; incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera agrumicola; valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo interessato; garantire il rispetto dei princìpi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione del prodotto agrumicolo, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera; sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.
L'articolo 2 modifica il comma 2 del citato articolo 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, specificando le modalità di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli con l'obiettivo di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione e, nello stesso tempo, di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. La detta elaborazione, a tal fine, deve tenere conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). L'elaborazione dei costi medi di produzione deve altresì tenere conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione, alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, l'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola)

1. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

« Art. 6-ter. – (Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola)1. Al fine di superare le criticità produttive del settore, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola aventi i seguenti obiettivi:

a) assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio al mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita;

b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);

c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera agrumicola;

e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo interessato;

f) garantire il rispetto dei princìpi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione del prodotto agrumicolo, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;

g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato al fine di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica ».

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea, con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44)

1. Al comma 2 dell'articolo 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « comma 1, » sono inserite le seguenti: « di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, »;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « L'elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli tiene conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). L'elaborazione dei costi medi di produzione tiene altresì conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione, alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi ».

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.