Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2019
Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle relative tutele previdenziali
Onorevoli Senatori. – A distanza di pochi anni dalla pubblicazione del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, attuativo della legge delega 28 aprile 2016, n. 57, di riforma della magistratura onoraria, gli operatori della giustizia chiedono unanimemente un ripensamento delle scelte fatte non solo perché pregiudizievoli per i magistrati onorari che da decenni reggono gli uffici giudiziari, ma anche e soprattutto per le gravi conseguenze che l'entrata in vigore di tale riforma ha avuto sull'esercizio della giurisdizione.
La previsione del limitato impiego dei magistrati onorari, pari ad un terzo di quello del magistrato professionale, accompagnato ad un rilevante aumento di competenze non produrrà altro effetto che quello di paralizzare il lavoro dei tribunali e della procure della Repubblica e di allungare in via esponenziale i tempi di definizione dei processi pendenti presso l'ufficio del giudice di pace.
È opinione ormai di molti che questa riforma dovrebbe essere integralmente rivista, per rendere la magistratura onoraria in grado di affrontare le future sfide di maggiori competenze e di migliore efficienza del sistema.
Va, tuttavia, considerato che i tempi necessari all'attività parlamentare non rendono possibile un intervento abrogativo della riforma e obbligano a intervenire solo in sede di modifica, seppure in senso sostanziale, delle norme attuative della legge delega.
Quale conseguenza di tale scelta obbligata i principi quadro della legge delega devono comunque essere osservati, seppure le modifiche previste al loro interno permettono un oggettivo e radicale miglioramento sia dell'inquadramento dei magistrati e della tutela dei loro diritti minimi, che il decreto legislativo n. 116 del 2017, come riconosciuto dalla gran parte degli operatori del diritto, ha compromesso sino a rilevare un intento finanche punitivo della categoria, sia del migliore e più efficiente utilizzo degli stessi.
A tal fine, si propone, un intervento, conforme alla proposta di modifica presentata dalle associazioni di categoria confederazione giudici di pace (C.G.d.P.) e Unione nazionale italiana magistrati onorari (U.N.I.M.O.) al tavolo tecnico istituito presso il Ministero della giustizia dal 2018 e che ha ottenuto la condivisione formale del comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati (A.N.M.) con parere del 25 novembre 2018.
Tale intervento incide sia sulla migliore efficienza dei magistrati di nuova nomina, prevedendo un numero maggiore di impegni, per evitare le criticità già denunciate dagli operatori di giustizia, conseguenti ad un utilizzo eccessivamente limitato dei magistrati con ruoli frazionati, sia sullo statuto dei magistrati onorari in servizio, per realizzare l'effettività del principio del doppio binario previsto dalla legge delega e consentire nell'immediato di evitare la paralisi del funzionamento della giustizia.
La proposta di modifica si muove lungo le seguenti direttici:
A. Permanenza nelle funzioni onorarie dei magistrati in servizio
È certamente utile e necessario garantire la salvaguardia delle professionalità acquisite a seguito di ingenti investimenti dello Stato, e tutelare, nello steso tempo, le legittime aspettative dei magistrati in servizio.
La proposta è, quindi, quella di consentire la continuità nelle funzioni onorarie fino al raggiungimento dell'età pensionabile prevista per gli avvocati del libero foro.
Si tratta di un criterio finalizzato alla tutela della posizione dei magistrati onorari mediante l'utilizzo di un parametro temporale che evita commistioni con la magistratura di carriera.
Questa soluzione si pone in linea con la decisione del Consiglio di Stato resa all'adunanza del 23 marzo 2017, che ha giudicato non praticabile la soluzione dell'ingresso in magistratura ed, in genere, della costituzione di un rapporto di pubblico impiego, senza il superamento di un concorso, individuando, però, come soluzione conforme al dettato costituzionale, quella già perseguita con riferimento ai vice pretori onorari, in particolare con la legge 18 maggio 1974, n. 217, che espressamente ne dispose la conservazione « dell'incarico a tempo indeterminato ».
Tale normativa a suo tempo ha superato il vaglio di costituzionalità, in relazione all'articolo 106 della Costituzione, invero la Corte costituzionale ha affermato che i vice pretori onorari mantengono sempre lo status di magistrato onorario, senza assumere quello di magistrato ordinario continuando a svolgere solo le funzioni del giudice singolo. Il dubbio è stato, inoltre, positivamente risolto per gli incaricati di funzioni giudiziarie il 14 novembre 1973 dalla Sottocommissione per i pareri della prima Commissione Affari costituzionali del Senato che si espresse in senso favorevole.
A costituzione invariata, la formula del mantenimento in servizio « fuori ruolo » dei magistrati onorari attualmente in funzione come nella legge citata può, dunque, trovare piena applicazione nel caso di specie, costituendo, inoltre, una scelta pienamente in linea con la normativa dell'Unione europea.
La situazione della temporaneità della permanenza delle funzioni per i magistrati in servizio, che hanno per numerosi anni esercitato la funzione giudiziaria, oltre a essere gravemente lesiva dell'autonomia della magistratura, si pone in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con la Carta di Strasburgo e con la raccomandazione del 17 novembre 2010 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa CM/Rec(2010)12 che, al paragrafo 49 e 51, afferma che la certezza di permanenza nelle funzioni e l'inamovibilità sono elementi chiave dell'indipendenza dei giudici.
Tale norma non introduce un ingresso in magistratura ordinaria, ma è volta a regolamentare la permanenza delle funzioni con riferimento ad una particolare categoria di magistrati, ormai pienamente immessi nel sistema giustizia, sia quanto a produttività sia quanto ad esperienza e perdita di chance lavorative alternative, conferendo alla magistratura onoraria una sua stabilità pur sempre « onoraria » ma con funzioni giurisdizionali piene.
Questa conclusione non è affatto in conflitto con la figura unica del magistrato onorario giudicante, introdotta con la legge 28 aprile 2016, n. 57, con materie attribuite alla sua esclusiva cognizione ex lege, e pertanto costituisce una figura di magistrato diversa da quella del giudice togato.
Al fine di evitare ogni contrasto con la decisione del Consiglio di Stato si prevede che il termine ultimo per la permanenza nelle funzioni non sia corrispondente con quello del magistrato professionale ma venga ancorato al limite di età previsto per il conseguimento del trattamento pensionistico per gli avvocati del libero foro.
B. Retribuzione dei magistrati onorari in servizio
Il secondo pilastro del regime del doppio binario attiene alla retribuzione che non può ancorarsi ad un limitato impiego a due impegni, criterio che non può andare bene neppure per i futuri magistrati onorari, ma che, a maggior ragione, mal si addice a quelli in servizio i quali non potrebbero avere alcuna prospettiva di inserimento nel mondo del lavoro in considerazione dell'esercizio sinanche ventennale ed in molti casi in via esclusiva delle funzioni giudiziarie onorarie.
Conseguentemente si è introdotta la possibilità di esercitare l'opzione di dedicare a questa attività un impegno ridotto (tre impegni pari ad una udienza a settimana e due udienze straordinarie al mese), cinque impegni (pari a due udienze a settimana) ed il tempo pieno pari a sei impegni (pari a due udienze a settimana e due udienze straordinarie), con conseguente aumento pro rata temporis della retribuzione.
Tale scelta si pone in linea con quanto deciso nella seduta n. 615 di giovedì 28 aprile 2016 della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, in cui è stata approvata, con parere favorevole del Governo, la raccomandazione n. 9/3672/17 a firma dei deputati Molteni, Guidesi e Invernizzi, che impegnavano il governo a riconoscere ai magistrati onorari « una retribuzione annua lorda non inferiore ad euro 36.000,00 », come importo minimo della componente fissa, al netto della previdenza.
A conferma di questo, vi è la circostanza che, nella precedente legislatura, è stato dichiarato ammissibile dalla Commissione Bilancio della Camera l'emendamento alla legge di stabilità 2017, AC 4127-bis, a firma dei deputati Molteni e Fedriga che prevedeva la determinazione dell'indennità fissa per la magistratura onoraria nella misura di euro 43.310,90 lordi annui, al netto degli oneri previdenziali.
C. Ufficio per il processo
Per i magistrati onorari in servizio è stata introdotta una nuova forma di ufficio per il processo che si compone di due comparti ossia l'ufficio per il processo di ausilio al magistrato (l'ufficio del giudice) e l'ufficio per il processo con l'attribuzione di ruoli autonomi (l'ufficio del presidente).
Il numero di magistrati onorari da destinare all'uno piuttosto che all'altro è rimesso al presidente del tribunale sulla base delle necessità organizzative dell'ufficio e sulle domande presentate dai magistrati onorari.
La proposta è pertanto quella di istituire un ufficio per il processo che presenta queste caratteristiche per il magistrato onorario: 1) essere a base volontaria; 2) non prevedere alcuna riduzione di retribuzione né limitazione di impegni, con la conseguenza della piena equiparazione retributiva e di impegni per il magistrato assegnato all'ufficio per il processo con funzioni ausiliarie; all'ufficio per il processo con funzioni autonome ed, infine, all'ufficio del giudice di pace.
D. Tutela previdenziale
Il quarto pilastro attiene alla tutela previdenziale, che ricondotta alle gestioni della cassa forense e alla gestione separata dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), in adempimento alla pronuncia del Comitato europeo dei diritti sociali del 5 luglio 2016, prevede la contribuzione a carico del professionista nella misura di un terzo e del committente/Ministero nella misura di due terzi.
La suddetta soluzione costituisce piena attuazione della pronuncia del Comitato europeo dei diritti sociali, adottata il 5 luglio 2016 e resa pubblica il 16 novembre 2016, che ha concluso nel senso che lo Stato italiano ha violato l'articolo E (Divieto di discriminazione in ambito lavorativo) in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, (Diritto alla sicurezza sociale) poiché gli stessi non godono di un trattamento sociale e previdenziale. La previsione di un sistema previdenziale totalmente a carico dell'amministrato si pone in pieno contrasto con la normativa europea e si richiama sul punto la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-393/10 del 01 marzo 2012 secondo cui: « Non si può quindi sostenere che i giudici a tempo pieno e i recorder non si trovino in una situazione comparabile a causa delle divergenze tra le loro carriere, dato che i secondi hanno sempre la possibilità di esercitare la professione forense. Decisiva è piuttosto la questione se essi svolgano sostanzialmente la stessa attività. A tal proposito, le parti interessate, compreso il governo del Regno Unito, hanno chiarito in udienza che i recorder e i giudici a tempo pieno esercitavano le stesse funzioni. Si è precisato, infatti, che il loro lavoro è identico, che si svolge nelle medesime giurisdizioni e nel corso delle stesse udienza » e ancora « Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale va interpretato nel senso che osta a che, ai fini dell'accesso al regime della pensione di vecchiaia, il diritto nazionale operi una distinzione tra i giudici a tempo pieno e i giudici a tempo parziale retribuiti in base a tariffe giornaliere, a meno che tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive, che spetta al giudice del rinvio valutare ».
Sul tema ci si richiama anche alla raccomandazione del 17 novembre 2010 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Rec/2010/12 che, al paragrafo 54, prevede espressamente che « La retribuzione dei giudici deve essere commisurata al loro ruolo professionale ed alle loro responsabilità, ed essere di livello sufficiente a renderli immuni da qualsiasi pressione volta ad influenzare le loro decisioni. Deve essere garantito il mantenimento di una remunerazione per il collocamento a riposo il cui livello deve essere ragionevolmente rapportato alla retribuzione dei giudici in servizio. Devono essere adottate specifiche disposizioni di legge per garantire che non possa essere disposta una riduzione delle retribuzioni rivolta specificamene ai giudici ».
E. Riduzione della dotazione organica
È stata prevista una rilevante diminuzione dell'organico dei magistrati onorari di pace, da un lato per ovvi motivi di razionalizzazione delle spese e di riduzione degli uffici del giudice di pace e, dall'altro dalla diversa natura e funzione del magistrato onorario costituendo, invero, un magistrato tecnico.
La riduzione della pianta organica dai previsti 8.000 a 5.000 porterebbe un risparmio di spesa, pari a circa 63 milioni di euro, derivante dalla mancata retribuzione e dal mancato investimento di fondi per i 3.000 magistrati onorari in meno e consentirebbe la copertura finanziaria per la protezione previdenziale e assistenziale di cui alla presente legge, nonché per l'aumento degli impegni anche per i magistrati di nuova nomina per soddisfare la finalità di migliore efficienza degli uffici.
F. Trattamento economico della magistratura onoraria in servizio fino all'entrata in vigore della riforma
Al fine di adeguare le indennità al costo della vita attuale e di garantire così dignità ai magistrati onorari in servizio è previsto un aumento delle indennità di udienza dei magistrati onorari in servizio (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario), prevedendo, in particolare, anche il pagamento per l'attività svolta nell'ufficio per il processo.
Art. 1.
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a tre giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma ».
Art. 2.
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. La dotazione organica e le piante organiche sono stabilite in modo da assicurare il rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3. In nessun caso, le variazioni delle piante organiche che comportino esuberi per determinati uffici possono determinare la decadenza dei magistrati onorari ».
2. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, relative ai magistrati onorari e ai vice procuratori onorari, sono rideterminate, rispettivamente in « 4.000 » e « 1.000 » unità.
Art. 3.
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
« e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, nel circondario in cui esercitano le funzioni giudiziarie, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nell'ufficio del circondario in cui esercita le funzioni giudiziarie »;
b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari o, dove questi siano suddivisi in sezioni, nella medesima sezione del circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado »;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado, di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza, non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario o, dove questo sia diviso in sezioni, nella medesima sezione. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile ».
Art. 4.
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Il presidente del tribunale attribuisce a uno o più giudici professionali il compito di vigilare affinché i giudici onorari di pace siano chiamati a partecipare alle riunioni di cui all'articolo 22 e che questi vi prendano parte ».
Art. 5.
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
« 8. Il giudice onorario di pace di cui al comma 3 dell'articolo 1 non può essere inserito, a domanda, in altro ufficio per il processo del medesimo tribunale se non siano decorsi due anni dal giorno in cui ha effettivamente iniziato a svolgere l'attività presso l'ufficio per il processo al quale è assegnato, salvo non ricorrano gravi e motivate esigenze per l'organizzazione dell'ufficio; in tal caso il presidente del tribunale può, previo consenso dell'interessato, applicare il magistrato onorario in più uffici per il processo. Nel caso in cui il giudice onorario di pace sia stato assegnato d'ufficio, il termine di cui al periodo precedente è ridotto a un anno »;
b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
« 10. Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto della cui sezione la struttura organizzativa è assegnata nelle attività di coordinamento degli stagisti e dei tirocinanti; compie, per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, qualora non sia tra i suoi componenti, l'attività di supporto giuridico utile per l'esercizio della funzione giurisdizionale, provvedendo, in particolare, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. In tal caso, il giudice onorario di pace assiste sempre alla camera di consiglio e il suo nominativo è indicato in calce alla sentenza che ha contribuito a redigere insieme al presidente del collegio e al giudice estensore »;
c) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
« 10-bis. Il presidente del tribunale procede alla scelta dei giudici onorari addetti al coordinamento dei tirocinanti e stagisti nell'ambito dell'ufficio per il processo, sulla base di criteri oggettivi di anzianità di servizio.
10-ter. L'avere svolto attività di tirocinio ovvero di stage nelle sezioni dei tribunali costituisce titolo valido per i concorsi pubblici presso tutte le amministrazioni pubbliche e per l'ammissione agli stage »;
d) il comma 11 è sostituito dal seguente:
« 11. Il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, può delegare al giudice onorario di pace, inserito nell'ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione e i procedimenti speciali previsti dagli articoli 186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile »;
e) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
« 11-bis. Il giudice onorario di pace inserito nell'ufficio per il processo coordina in ausilio al giudice professionale gli stagisti e i tirocinanti vigilando sulle attività assegnate agli stessi di redazione di bozze di sentenze e di tutti gli atti preparatori all'attività utili all'esercizio della funzione giurisdizionale professionale e onoraria compresi i provvedimenti di liquidazione degli ausiliari.
11-ter. I limiti di cui ai commi 11 e 12 non si applicano alle funzioni esercitate dai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione »;
f) al comma 12, le parole: « giudice onorario di pace » sono sostituite dalle seguenti: « al giudice onorario di pace nominato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione »;
g) il comma 13 è sostituito dal seguente:
« 13. Il giudice onorario di pace svolge le attività delegate nel settore civile ed esercita la giurisdizione onoraria attribuitagli in via autonoma anche alla luce dei criteri generali definiti all'esito delle riunioni di cui all'articolo 22. Il Consiglio superiore della magistratura vigila affinché il giudice onorario di pace sia informato e partecipi alle riunioni di cui al citato articolo 22 »;
h) i commi 14 e 15 sono abrogati.
Art. 6.
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « Ai giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il processo » sono inserite le seguenti: « e nominati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione »;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. Qualora l'inserimento nell'ufficio per il processo con attribuzioni autonome concorra con le attività di cui al comma 10 dell'articolo 10, il numero dei procedimenti civili e penali assegnati a ciascun giudice onorario di pace, compresi quelli già in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione ed entrati su base volontaria nell'Ufficio per il processo, non può essere superiore ad un terzo del numero medio nazionale, rilevato distintamente per il settore civile e per quello penale, dei procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale del tribunale »;
c) al comma 6, l'alinea è sostituito dal seguente:
« Non possono essere assegnati, a norma del comma 1, ai giudici onorari di pace nominati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione: »;
d) al comma 6, lettera b), il numero 1) è abrogato.
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è inserito il seguente:
« Art. 11-bis. – (Ambito di applicazione). Ai giudici onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano i limiti di cui all'articolo 12 ».
Art. 8.
1. All'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo le parole: « Ai giudici onorari di pace » sono inserite le seguenti: « nominati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».
Art. 9.
1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « In ogni caso, un'ulteriore applicazione del medesimo giudice onorario di pace non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « Un'ulteriore applicazione può essere rinnovata per uguali periodi di un anno ».
Art. 10.
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « comma 3, lettere b), c) e d), e in caso di assenza anche temporanea di un vice procuratore onorario o nell'eventualità di dover assicurare la presenza della pubblica accusa in molteplici udienze, possono essere delegate le competenze di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), prevalentemente nei procedimenti di competenza del giudice di pace »;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. Completato il primo anno in servizio presso l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica e sino alla fine del primo quadriennio, i vice procuratori onorari di nuova nomina possono esercitare, senza limiti, le competenze di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nei procedimenti di competenza del giudice di pace, nonché affiancare i sostituti e i vice procuratori onorari in servizio nelle udienze agli stessi assegnate.
3-ter. Nel secondo quadriennio, ai vice procuratori onorari di nuova nomina, in aggiunta alle incombenze individuate al comma 3-bis, possono essere assegnate le competenze di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), nonché le competenze di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), nei procedimenti di competenza del giudice monocratico, purché il carico di lavoro sia sostenibile ed esigibile ».
Art. 11.
1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente:
« c-bis) nelle udienze civili nelle quali è obbligatoria la partecipazione del pubblico ministero ».
Art. 12.
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 9 è sostituito dal seguente:
« 9. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 7, delibera sulla domanda di conferma e, in caso di parere negativo del capo dell'ufficio, previa audizione obbligatoria del magistrato onorario ».
Art. 13.
1. Dopo il capo V è inserito il seguente:
« Capo V-bis.
DEI TRASFERIMENTI AD ALTRO
UFFICIO
Art. 18-bis. – (Traferimenti) – 1. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine.
2. Il trasferimento del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario può essere disposto d'ufficio per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica, che non siano altrimenti sopperibili, secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio superiore della magistratura.
3. Il trasferimento è disposto con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e con decreto ministeriale di conferma di assegnazione al nuovo ufficio ».
Art. 14.
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « avuto riguardo alle peculiarità dimensionali dei vari uffici, ai compiti che effettivamente vengono attribuiti al magistrato onorario, nonché alle eventuali limitazioni temporali di utilizzo dello stesso magistrato previste dalla legge »;
b) al comma 3, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « avuto riguardo alle peculiarità dimensionali dei vari uffici, ai compiti che effettivamente vengono attribuiti al magistrato onorario, nonché alle eventuali limitazioni temporali di utilizzo dello stesso magistrato previste dalla legge »;
c) al comma 4, alinea, dopo le parole: « valutazione di inidoneità di cui al comma 3 » sono aggiunte le seguenti: « e dell'applicazione delle sanzioni disciplinari in di cui al presente capo »;
d) al comma 4, lettera c), dopo le parole: « scarsa laboriosità » sono inserite le seguenti: « se abituale »;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Al magistrato onorario che violi le norme di cui alle lettere c) e d) del comma 4, si applica la sanzione disciplinare della censura come definita dall'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 »;
f) al comma 5, dopo le parole: « La revoca » sono inserite le seguenti: « o la sospensione dal servizio in ragione della gravità della violazione »;
g) al comma 9, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché le altre sanzioni disciplinari previste dal presente capo »;
h) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché delle altre sanzioni disciplinari previste dal presente capo ».
Art. 15.
1. Al capo VII del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:
« Art. 21-bis. – (Sanzioni disciplinari) – 1. Le sanzioni disciplinari dei magistrati onorari possono consistere:
a) nell'ammonimento;
b) nella censura;
c) nella sospensione dal servizio da tre a sei mesi;
d) nella revoca dell'incarico.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
3. In caso di sospensione dal servizio, ovvero in altri casi nei quali debba ritenersi sussistere una situazione di incompatibilità ambientale, il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato, può disporne il trasferimento in altra sede.
4. Nei casi di cui al presente articolo il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello per i vice procuratori onorari, acquisite preventivamente le necessarie informazioni, laddove non ritenga doversi procedere all'archiviazione, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, l'applicazione del provvedimento disciplinare. La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché deliberi sulla proposta di provvedimento disciplinare.
5. Con circolare del Consiglio superiore della magistratura è disciplinato il procedimento disciplinare in modo da garantire al magistrato onorario, in ogni fase del procedimento, l'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio.
6. Nel caso di revoca dell'incarico, il Ministro della giustizia dispone con decreto, conformemente alla delibera del Consiglio superiore della magistratura ».
Art. 16.
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. L'indennità spettante ai magistrati si compone esclusivamente di una parte fissa »;
b) al comma 2, le parole: « con cadenza trimestrale » sono sostituite dalle seguenti: « inderogabilmente, con cadenza mensile a mezzo del sistema giudici.net »;
c) al comma 2, le parole: « pari a euro 16.140,00 comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali » sono sostituite dalle seguenti: « euro 33.000, soggetta a rivalutazione ISTAT, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali »;
d) il comma 9 è abrogato;
e) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
« 9-bis. I componenti onorari della sezione autonoma del Consiglio giudiziario entrano di diritto a far parte della Commissione flussi istituita presso ciascun Consiglio giudiziario. I componenti onorari della Sezione autonoma del Consiglio giudiziario partecipano alle riunioni del Consiglio giudiziario in materia di formazione delle tabelle organizzative unicamente con riferimento alle questioni inerenti la magistratura onoraria ».
Art. 17.
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
« 1. La malattia e l'infortunio dei magistrati onorari non comportano la dispensa dall'incarico, fermo il diritto al percepimento dell'indennità fissa prevista dall'articolo 23.
2. La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, fermo il diritto al percepimento dell'indennità fissa prevista dall'articolo 23, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto »;
b) al comma 5, le parole: « l'importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, terzo comma, del predetto decreto. Tale importo mensile, rivalutato annualmente, non è frazionabile » sono sostituite dalle seguenti: « l'importo mensile di ragguaglio è costituito dalla indennità di cui all'articolo 23 del presente decreto ».
Art. 18.
1. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono inseriti i seguenti:
« Art. 25-bis. – (Tutela delle lavoratrici madri) – 1. Alle donne magistrati onorari si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela delle lavoratrici madri in quanto compatibili.
Art. 25-ter. – (Trattamento previdenziale) – 1. I magistrati onorari in servizio iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori, di seguito denominata “Cassa”, sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
2. I magistrati onorari non iscritti alla Cassa sono iscritti alla gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominata “gestione separata INPS”.
Art. 25-quater. – (Contributi e versamenti) – 1. I contributi alla Cassa e alla gestione separata INPS sono versati secondo le modalità, i termini e la periodicità previsti dalle norme vigenti in materia e nelle seguenti misure:
a) del 14 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità percepite, per la generalità degli assicurati;
b) del 12,5 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità, per coloro che sono titolari di pensione diretta;
c) del 10 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità, per coloro per i quali sussiste una contribuzione per altri rapporti lavorativi.
2. L'onere della contribuzione di cui al comma 1 è a carico per un terzo dell'assicurato e per due terzi del Ministero della giustizia. In ogni caso il Ministero della giustizia è tenuto al versamento di un importo non inferiore al contributo minimo soggettivo.
3. Per gli iscritti alla Cassa i versamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 si cumulano con quelli effettuati per lo stesso periodo per attività professionali e, in caso di incapienza rispetto alla misura minima dei contributi soggettivi e integrativi, l'assicurato deve provvedere al versamento della differenza, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della medesima Cassa. Sui versamenti effettuati in ritardo sono dovuti gli interessi al tasso legale.
Art. 25-quinquies. – (Diritto e misura dei trattamenti pensionistici) – 1. L'iscrizione alla Cassa o alla gestione separata INPS dà diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità e alla pensione ai superstiti, nonché ai supplementi e alle pensioni supplementari, alle condizioni, nei tempi, nei modi e nelle misure stabiliti dai rispettivi ordinamenti, di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e alla legge 11 febbraio 1992, n. 141, per gli iscritti alla Cassa, nonché alla legge 8 agosto 1995, n. 335, per gli iscritti alla gestione separata INPS.
Art. 25-sexies.– (Iscrizione retroattiva) – 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i magistrati onorari possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa o gestione separata INPS con effetto dalla data di inizio del servizio.
2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da certificazione attestante l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.
3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa o della gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il richiedente deve effettuare il versamento dei contributi dovuti in unica soluzione e nei modi indicati o se prevista con una dilazione del pagamento entro la data della cessazione dal servizio.
Art. 25-septies. – (Norme generali di ricongiunzione) – 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano, per gli iscritti alla Cassa, le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e, per gli iscritti alla gestione separata INPS, le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, senza alcun onere per l'assicurato ».
Art. 19.
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ridotto del 50 per cento a titolo di riduzione forfetaria delle spese »;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. Alle indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.
1-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per l'esercizio dell'opzione nonché dei versamenti ».
Art. 20.
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla scadenza del primo quadriennio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, o di cui all'articolo 32, comma 8, del presente decreto conservano l'incarico sino al limite di età di cui al comma 2 del presente articolo. Il Consiglio superiore della magistratura può revocare l'incarico nelle ipotesi e con le procedure di cui all'articolo 21 del presente decreto »;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente della presente disposizione che, al termine del terzo quadriennio non abbiano raggiunto l'età pensionabile in quanto iscritti alla Cassa di previdenza forense o alla gestione separata INPS, sono prorogati nelle funzioni fino al raggiungimento del limite di età che consenta il percepimento di detta pensione, così come individuato nell'articolo 2 del regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense ».
Art. 21.
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma1, l'alinea è sostituito dal seguente:
« I giudici onorari di pace assegnati alle sezioni penali dei tribunali rimangono applicati presso il tribunale anche dopo il 1° gennaio 2021 e per tutta la durata dell'incarico. Il presidente del tribunale per tutta la durata dell'incarico dei giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione: »;
b) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) può assegnare all'Ufficio per il processo, unicamente a domanda dell'interessato, previo interpello e nel numero corrispondente nel massimo ad un quarto dei magistrati in servizio o nel numero massimo di due per sezione, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10 per i compiti di cui all'articolo 10, comma 10, i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, come giudici onorari di tribunale o come giudici di pace. In assenza di candidati si procede ai sensi dell'articolo 10, comma 5. In tale ipotesi il carico di lavoro non può essere inferiore al 35 per cento, né superiore al 70 per cento del numero medio nazionale di cui all'articolo 11, comma 5. In tale ipotesi deve essere garantito altresì un numero di udienze, così come definite dall'articolo 31, comma 1, proporzionale alla percentuale di carico di lavoro e che, comunque, non devono essere inferiori a due udienze a settimana »;
c) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) può assegnare, su domanda e previo interpello, ai sensi dell'articolo 10, la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, con esclusione delle attività di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), e dell'articolo 10, commi 10 e 11. Non si applica, in tali ipotesi, il disposto di cui all'articolo 11 del presente decreto »;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Resta ferma l'assegnazione dei ruoli autonomi relativamente ai procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione come giudici onorari di tribunale effettuata, in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, prima della predetta data nonché la destinazione degli stessi giudici a comporre i collegi penali e civili »;
e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo a norma del comma 1, lettera a), possono coadiuvare il magistrato professionale nello svolgimento dei compiti di coordinamento e vigilanza dei tirocinanti e degli stagisti e nelle attività di supporto dei collegi di cui all'articolo 10 »;
f) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. L'individuazione dei criteri di assegnazione dei nuovi affari civili e penali ai giudici onorari di pace e agli ex giudici onorari togati applicati in tribunale nelle sezioni penali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, spetta al presidente del tribunale. Il presidente del tribunale anche con l'ausilio del magistrato collaboratore assegna gli affari civili e penali ai magistrati onorari, in base ai criteri oggettivi e predeterminati contenuti nella proposta tabellare. A tal fine si avvale, se disponibili, di programmi informatici che assicurino automaticità e trasparenza nell'assegnazione »;
g) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. I giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione come giudici onorari di tribunale, di cui al comma 1, possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale anche quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11 e per essi non valgono i limiti di cui all'articolo 12. La destinazione è mantenuta sino al persistere delle esigenze dell'ufficio e comunque rispettando il limite degli impegni settimanali prescelto dal singolo magistrato onorario »;
h) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. I giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono essere assegnati, su domanda e previo interpello, nonché previo parere vincolante della sezione autonoma del consiglio giudiziario competente, alle sezioni dei giudici per le indagini preliminari. Tale assegnazione è disposta in via esclusiva per un periodo di tre anni. Al giudice onorario possono essere assegnati in via autonoma affari di minore complessità e caratterizzati dalla serialità e può coadiuvare il giudice per le indagini preliminari con attività di approfondimento giuridico e dottrinario per le questioni più complesse. In tale ultimo caso in calce al provvedimento è inserita l'indicazione che il giudice onorario ha contribuito alla formazione dell'atto »;
i) il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. Per i procedimenti relativi ai reati indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, i divieti di destinazione dei giudici onorari di pace applicati ai tribunali, di cui ai commi 1 e 5, non si applicano nei collegi »;
l) il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. Per i procedimenti di riesame di cui all'articolo 324 del codice di procedura penale il divieto di destinazione dei giudici onorari di pace, di cui ai commi 1 e 5, non si applica nei collegi »;
m) il comma 8 è sostituito dal seguente:
« 8. Non si applicano, relativamente ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i divieti relativi alle attività delegabili di cui all'articolo 17, comma 3 »;
n) i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.
Art. 22.
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini di cui all'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per “udienza” si intende ogni camera di consiglio, ogni seduta di attività di ufficio, anche inerente l'ufficio per il processo, o finalizzata allo studio preliminare delle udienze, o alla redazione delle sentenze, nelle quali le presenze siano calcolate mediante mezzi di controllo fisici o digitali dell'orario di entrata e di uscita, o di connessione con la consolle del magistrato. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT »;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i magistrati onorari possono avvalersi delle seguenti opzioni nei quadrienni successivi alla scadenza dell'incarico di cui al comma1:
a) tre impegni settimanali pari al 35 per cento del numero medio nazionale di cui all'articolo 11, comma 5, corrispondenti a non più di una udienza a settimana;
b) cinque impegni settimanali, pari al 70 per cento del numero medio nazionale di cui all'articolo 11, comma 5, corrispondenti a non più di due udienze a settimana;
c) sei impegni settimanali pari del numero medio nazionale di cui all'articolo 11, comma 5, corrispondenti a non più di tre udienze a settimana »;
d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. La rilevazione degli impegni non corrispondenti all'attività di udienza è regolamentata con modalità che garantiscano l'adempimento in forma remota dell'attività strumentale e conseguenziale all'udienza.
2-ter. In conseguenza di quanto disposto dal comma 2-bis:
a) per i magistrati onorari che si avvalgono dell'opzione di cui alla lettera a) del comma 2, l'indennità fissa è dovuta nella misura prevista dall'articolo 23, comma 2;
b) per i magistrati onorari che si avvalgono dell'opzione di cui alla lettera b) del comma 2, l'indennità fissa è dovuta nella misura di euro 55.000;
c) per i magistrati onorari che si avvalgono dell'opzione di cui alla lettera c) del comma 2, l'indennità fissa è dovuta nella misura di euro 66.000.
2-quater. Ai magistrati onorari in servizio non si applica la riduzione dell'indennità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 23 »;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Per i successivi quadrienni i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione optano per il regime previsto dal comma 2 con istanza trasmessa al capo dell'Ufficio entro il termine di sei mesi prima della scadenza di ogni quadriennio successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il termine di cui al presente comma è perentorio. Relativamente all'ufficio del giudice di pace l'istanza è presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. Il capo dell'ufficio trasmette immediatamente al Ministero della giustizia le istanze ricevute »;
e) il comma 4 è abrogato;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».
Art. 23.
1. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono abrogati, salvo quanto previsto dagli articoli 29, 30, 31 e 32 ».
Art. 24.
1. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è inserito il seguente:
« Art. 33-bis. – (Modifiche di altre disposizioni normative) – 1. All'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis, le parole: “98 euro” sono sostituite dalle seguenti: “250 euro”;
b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché per ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente”;
c) al comma 1-bis, dopo le parole: “Ai giudici onorari di tribunale spetta” è inserita la seguente “sempre”;
d) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b-bis) ogni altra attività strumentale all'udienza”;
e) al comma 2-bis, dopo la parola: “spetta” è inserita la seguente: “sempre”;
f) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
“2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, lettera b), è rilevata dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica”;
g) al comma 3, la parola: “può” è sostituita dalla seguente: “deve” ».
2. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: « euro 36,15 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 70 »;
b) al comma 3, le parole: « euro 258,23 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 500 ».
Art. 25.
1. All'articolo 34 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
« 5-bis. All'attività di monitoraggio contribuiscono le commissioni flussi dei consigli giudiziari istituite presso ogni sezione autonoma. Nelle suddette commissioni deve essere garantita la presenza di un numero di magistrati onorari nella misura non inferiore a due terzi dei componenti ».
Art. 26.
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Al giudice onorario di pace assegnato nell'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 10, ovvero applicato ad altro ufficio del giudice di pace a norma dell'articolo 14, ovvero applicato al tribunale ai sensi dell'articolo 30, è comunque dovuta l'indennità di missione o di trasferimento, dovendosi intendere per sede di servizio il circondario del tribunale ».