Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1481
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori RAUTI, CIRIANI, URSO, BALBONI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, PETRENGA, RUSPANDINI, ZAFFINI e BERTACCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2019

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle dinamiche e sulle connessioni del terrorismo interno e internazionale con la strage di Bologna del 2 agosto 1980

Onorevoli Senatori. – Tra il 1953 e il 1989, nel periodo storico definito come « Guerra fredda », l'Italia è stata terreno di scontro tra le superpotenze globali, interessate al ruolo strategico della nostra Nazione e alle sue peculiarità sociali.
Grazie alle evidenze emerse, alle testimonianze, e ai saggi sulla politica internazionale nel periodo degli anni di piombo, risulta evidente in molteplici aspetti l'esistenza di un riferimento internazionale del terrorismo italiano. Tali aspetti erano già emersi negli anni grazie al lavoro svolto dalle diverse Commissioni di inchiesta costituite presso il nostro Parlamento: semplici contatti, collaborazione tattica o strategica tra organizzazioni terroristiche di analogo colore e di vari Stati, rapporti con o sostegni da apparati di potenze straniere, vera e propria etero-direzione da parte di essi. In genere, nota lo storico Angelo Ventura, il « terrorismo strategico contemporaneo » va valutato come « fenomeno internazionale » con « coperture e appoggi ad alto livello, nazionali o esterni ».
Il presente disegno di legge, di natura esclusivamente tecnica e non politica, e aperto al sostegno di tutti coloro che intendono ricercare la verità, prevede l'istituzione di una commissione di inchiesta sui fenomeni del terrorismo interno e internazionale connessi all'attentato che il 2 agosto 1980 causò la strage di Bologna; a tal fine la Commissione recepirà e acquisirà i lavori, le evidenze e i documenti conservati presso gli archivi della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (nota come « Commissione stragi »), di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172, della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il « dossier Mitrokhin » e l'attività d’intelligence italiana, di cui alla legge 7 maggio 2002, n. 90, e dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 82.
La relazione finale di maggioranza della Commissione « Mitrokhin » contiene al suo interno un report, curato da Gian Paolo Pelizzaro e altri consulenti, che ha lasciato in atti, nel dibattito storico e nel filone giudiziario, elementi certi legati alle connessioni internazionali attorno agli eventi della strage di Bologna, sintetizzati giornalisticamente poi come tesi « palestinese » o « teutonico-palestinese », arricchitisi poi delle pubblicazioni del giudice Rosario Priore e dall'avvocato Valerio Cutonilli, così come sviluppate nel saggio « I segreti di Bologna », di Enzo Raisi, già deputato componente della commissione Mitrokhin, nel saggio « Bomba o non bomba », e del già deputato Gero Grassi in numerosi editoriali e interventi pubblici coraggiosi relativi ai cablogrammi del capocentro di Beirut dei servizi italiani, Stefano Giovannone, già pubblicati in uno scoop giornalistico de « Il Tempo », a firma di Gian Marco Chiocci.
Il cosiddetto « lodo Moro », l'accordo tra i servizi italiani e quelli palestinesi per uno scudo dagli attentati a tutela del nostro territorio, è il cuore di molte vicende storiche e va definito sia nel suo esatto contenuto sia nella sua applicazione e nelle conseguenze che determinò sul piano nazionale, relativamente a Bologna ma non solo, come anche nei rapporti internazionali con la NATO.
La presenza accertata a Bologna il 2 agosto 1980 di un ex terrorista tedesco di estrema sinistra, Thomas Kram, esperto di esplosivi e considerato dai servizi segreti tedeschi vicino alle Cellule rivoluzionarie, e la presenza di una terrorista tedesca, Margot Christa Fröhlich, così come di Vincenzo Marra, militante delle Brigate rosse, forniscono ulteriori elementi utili all'esame dei fatti.
Nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro si legge che « una delle principali acquisizioni è giunta dagli approfondimenti sulla dimensione “mediterranea” della vicenda Moro, con particolare riferimento agli accordi politici e di intelligence che fondavano la politica italiana, in particolare nei riguardi del Medio Oriente, della Libia e della questione israelo-palestinese. Gli approfondimenti sul ruolo dei movimenti palestinesi e del centro SISMI di Beirut hanno consentito di gettare nuova luce sulla vicenda delle trattative per una liberazione di Moro e sul tema dei canali di comunicazione con i brigatisti, ma anche di cogliere i condizionamenti che poterono derivare dalla collocazione internazionale del nostro Paese e dal suo essere crocevia di traffici di armi con il Medio Oriente, spesso tollerati per ragioni geopolitiche e di sicurezza nazionale ».
Tali elementi non sono stati considerati dalla magistratura italiana, che si è, invece, trincerata dietro un processo il cui impianto fragile si basa su pentiti inattendibili e le cui sentenze non riescono ad individuare nemmeno gli esecutori materiali.
In questo scenario si è inserita la nuova perizia sull'esplosivo utilizzato a Bologna, depositata nell'ambito del processo attualmente in corso a carico di Gilberto Cavallini per concorso nella strage, che sembra confermare l'ipotesi della pista internazionale e dell'alterazione della scena della strage subito dopo l'evento.
Già nel 2006 il deputato Enzo Fragalà presentò un'interrogazione parlamentare – solo ulteriore atto del lavoro infaticabile svolto dal compianto parlamentare nelle Commissioni di inchiesta – nel quale annotò come l'attentato alla stazione Saint Charles di Marsiglia – compiuto dalle Cellule rivoluzionarie di Ilich Ramírez Sánchez alias Carlos « lo Sciacallo » – appare sostanzialmente identico nei termini operativi a quello alla stazione di Bologna.
Sulla strage di Bologna non dobbiamo accontentarci di una verità ma della verità storica, oggettiva, definitiva. Lo dobbiamo alle vittime e ai loro familiari, ma soprattutto a tutte le vittime del terrorismo italiano.
L'attività della Commissione che con il presente disegno di legge si intende istituire è di vitale importanza a fronte delle nuove evidenze processuali emerse, è volta ad approfondire il contesto interno e internazionale della strage, attraverso l'acquisizione di documenti e testimonianze, e si inserisce nel novero dei soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nel comune sforzo per il contrasto al terrorismo e alla conoscenza dei fenomeni del terrorismo internazionale che hanno coinvolto l'Italia in una vera e propria « guerra di prossimità » durante gli anni della Guerra fredda.
L'istituzione di questa Commissione è un'occasione storica per chiudere la guerra civile strisciante che ha insanguinato per decenni la nostra Nazione, comprendendo le vere forze che ne sono state protagoniste, e perseguire una pacificazione nazionale, come immaginata dal senatore Alfredo Mantica nella sua attività all'interno della Commissione stragi, che consegni alla Storia la guerra a bassa intensità combattuta da potenze straniere sul nostro territorio.
L'articolo 1 prevede l'istituzione della Commissione, secondo l'articolo 82 della Costituzione, e ne specifica i compiti, con particolare riferimento alle operazioni di depistaggio messe in atto in relazione alla strage di Bologna, alcune accertate dalla magistratura, altre archiviate in maniera sospetta. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione, e il massimo grado di pluralità è garantito dalla possibilità di relazioni di minoranza.
L'articolo 2 disciplina la composizione e il funzionamento della Commissione.
La Commissione, ex articolo 3, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge. La Commissione acquisisce tutta la documentazione raccolta o prodotta sulla strage di Bologna dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il « dossier Mitrokhin » e l'attività d’intelligence italiana, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.
La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti; l'articolo 4 disciplina l'obbligo del segreto cui devono sottostare i componenti e i funzionari della Commissione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione, compiti e durata)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle dinamiche e sulle connessioni del terrorismo interno e internazionale con la strage di Bologna del 2 agosto 1980, di seguito denominata « Commissione ».

2. In particolare, la Commissione accerta:

a) per quali motivi siano state poste in essere attività di depistaggio volte ad occultare le cause della strage e ad opera di quali soggetti, siano essi organi dello Stato, organizzazioni o singoli individui;

b) se le operazioni di depistaggio rispondessero ad una logica di « trattativa » tra il Governo dell'epoca e gruppi terroristici esterni e se fossero volte ad assecondare interessi stranieri in modo prioritario rispetto all'interesse nazionale;

c) le eventuali attività di cellule del terrorismo interno e internazionale sul territorio italiano che possono assumere rilievo nel contesto della strage;

d) i rapporti internazionali dell'Italia, ufficiali e non ufficiali, emersi alla luce dei documenti dei servizi segreti nazionali, anche classificati, e stranieri, e dalle testimonianze rese dai protagonisti dell'epoca.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione, presentando alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.

(Composizione della Commissione
e funzionamento)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con i criteri e con la procedura di cui al comma 1 si procede alla sostituzione dei componenti in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3.

5. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite annuo massimo di 50.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 3.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge. La Commissione acquisisce tutta la documentazione raccolta o prodotta sulla strage di Bologna dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il « dossier Mitrokhin » e l'attività d’intelligence italiana, di cui alla legge 7 maggio 2002, n. 90, e dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 82.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie. Può richiedere informazioni e documenti all'Agenzia informazioni e sicurezza interna, all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto della inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

6. La Commissione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, decide quali atti e documenti possono essere divulgati. Devono in ogni caso essere coperti da segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, con la diffusione di informazioni in qualsiasi forma, è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.