Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 2019
Disposizioni in materia di regolamentazione dell'attività di ricerca, prelievo e conservazione, a scopo collezionistico e scientifico, di beni culturali naturalistici inanimati
Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge si vuole regolamentare l'attività di ricerca, prelievo e conservazione, a scopo collezionistico e scientifico, di beni culturali naturalistici inanimati.
Infatti, ai sensi della voce A, punto 13, lettera a), dell'allegato A annesso al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le raccolte e gli esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia sono ricomprese tra le categorie di beni culturali.
Il citato allegato A riporta sostanzialmente l'elenco delle varie categorie di beni culturali contenuto nel regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, sostituito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, « relativo all'esportazione di beni culturali (versione codificata) », senza ordinare, classificare e specificare le varie categorie che compongono l'allegato, né, tanto meno, quelle fra queste che, in quanto concernenti attività di collezione e, quindi, anche di prelievo e di conservazione, avrebbero necessitato, appunto, di appropriate definizioni e di una specifica normativa.
Non è sufficiente la semplice definizione di « Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia », in quanto la genericità di tali definizioni potrebbe creare dubbi interpretativi, possibili abusi e arbitrarie interpretazioni, restrittive o estensive.
Occorre quindi regolamentare la ricerca e l'attività di collezione di minerali, quali beni culturali, definendoli, altresì, come naturalistici, considerato anche il fatto che non esiste nessuna norma che vieti esplicitamente l'attività, in quanto tale, di ricerca e di prelievo di campioni di minerali a scopo collezionistico e scientifico.
Sembra ovvio, infatti, che non si possano formare « collezioni » se non si consente il prelievo di singoli esemplari.
Alcune regioni, come Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige, sono intervenute sulla materia con regolamentazioni proprie.
L'unica normativa esistente a livello nazionale, che riguardi in qualche modo i minerali, è il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante « Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno » che però è applicabile alla sola attività di rilevanza industriale, che non aveva e non ha attinenza con l'attività di ricerca collezionistica e scientifica sul territorio, che oggi è un'attività sicuramente concernente beni culturali.
A questo proposito, la Corte costituzionale, con sentenza n. 1108 del 20 dicembre 1988, resa su ricorso della Presidenza del Consiglio contro la regione Lombardia, per conflitto di attribuzione ex articolo 117 della Costituzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ha riconosciuto la legittimità della raccolta di minerali a scopo collezionistico e scientifico, chiaramente distinguendo questa dalla materia mineraria.
Inoltre, si ritiene che al legislatore attento interesserà certamente sapere che, al 30 aprile 2017, l'Italia era, con 356, la 3ª nazione classificata (dopo la Russia con 802 e gli USA con 795) per scoperte di nuove specie al mondo (nuove in assoluto, ovvero sconosciute precedentemente alla scienza, con località – tipo italiana) e più esattamente con 272 specie, cui occorre aggiungerne altre 84, precedenti alla istituzione della IMA-CNMMN (International Mineralogical Association – Commissione internazionale per l'approvazione delle nuove specie e dei loro nomi che opera dal 1959) e che, di queste, oltre il 60 per cento si doveva e si deve all'attività di privati ricercatori, appassionati collezionisti, che hanno portato questi minerali « sconosciuti » all'attenzione degli studiosi professionali (Confronta Ciriotti M. et al. « Italian Type Minerals » 2004, aggiornamento in Ciriotti e Borrelli 2007 citati in Ciriotti M. et al. « Micro » 2007 e successive integrazioni).
Appare, quindi, necessario provvedere con apposita norma, esigenza questa già avvertita in anni passati come testimoniato dal deposito negli uffici parlamentari di due diverse proposte di legge, ovvero l'atto Camera n. 2906 presentato il 17 luglio 2007 (on. Naccarato) e l'atto Camera n. 2811 presentato il 15 ottobre 2009 (on. Moffa).
Il presente disegno di legge si compone di quindici articoli, suddivisi in quattro capi. In particolare:
il capo I (articolo 1) reca le definizioni di bene culturale naturalistico e di bene culturale antropico, di bene culturale naturalistico inanimato, di minerale da collezione, di mineralogico e di minerario;
il capo II (articoli 2 – 8) disciplina la ricerca e il prelievo di minerali italiani, a scopo collezionistico e scientifico;
il capo III (articoli 9 – 13) disciplina l'utilizzazione scientifica e culturale del materiale prelevato;
il capo IV (articoli 14 – 15) reca le sanzioni e le disposizioni finali.
Capo I
DEFINIZIONI
Art. 1.
1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) « beni culturali naturalistici »: tutti i beni che, esistenti in natura, viventi e capaci di riprodursi, o fin dalle origini inanimati e incapaci di riprodursi, costituiscono il patrimonio naturale e sono oggetto di indagini e studi da parte delle scienze naturali;
b) « beni culturali antropici »: i beni che, costituenti un patrimonio prodotto dell'attività umana o ad essa riconducibili, sono oggetto di indagini e studi da parte delle scienze umane e rappresentano un significativo momento della creatività, del pensiero e della storia umana;
c) « beni culturali naturalistici inanimati »: i beni naturali inanimati, esistenti in natura come componenti della crosta terrestre, che sono o sono stati suscettibili di indagine, di studio e di identificazione da parte delle scienze naturali;
d) « minerali da collezione »: gli elementi o composti naturali, chimicamente e fisicamente definiti, cristallini o no, campioni rappresentativi di una specie nota, o ancora ignota ma identificabile, aventi rilevanza mineralogica e culturale e suscettibili di indagine e studio da parte delle scienze naturali;
e) « collezione mineralogica »: l'insieme di campioni, rappresentativi di una specie o di una paragenesi, aventi un denominatore comune per provenienza o per appartenenza alla medesima classe chimico-fisica o per presenza di un medesimo elemento chimico o per tipo o modalità di cristallizzazione o per personale criterio estetico, nonché per significato storico-scientifico, avente, come insieme, rilevanza mineralogica e culturale;
f) « beni mineralogici »: i campioni di minerali che, ai sensi delle lettere d) ed e) del presente comma, compresi o non tra le sostanze minerali elencate nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 144, non sono suscettibili di utilizzazione industriale e rivestono esclusivo interesse collezionistico, scientifico e culturale;
g) « di interesse minerario »: i siti minerari classificati ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto concernenti attività antropiche, quali l'archeologia industriale, la storia dell'attività estrattiva e l'etnoantropologia.
Capo II
RICERCA E PRELIEVO
Art. 2.
1. Considerata l'importanza culturale e scientifica e le esigenze di conservazione e incremento del patrimonio mineralogico nazionale, quale rilevante categoria di beni culturali naturalistici, anche ai sensi degli articoli 9, primo comma, e 33, primo comma, della Costituzione e nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la ricerca e il prelievo di campioni di minerali, a scopo collezionistico, scientifico e didattico, sono liberi su tutto il territorio nazionale, in quanto strumenti di salvaguardia e di prima conservazione volti a sottrarre possibili beni culturali mineralogici alla distruzione ad opera dei normali agenti naturali o per attività antropiche distruttive e incompatibili con la loro conservazione.
2. L'attività di ricerca e prelievo è svolta alle condizioni e con le limitazioni di cui alla presente legge, nonché nel rispetto della legislazione regionale vigente in materia.
Art. 3.
1. Allo scopo di regolamentare e di qualificare l'attività di ricerca e prelievo sul terreno, di garantire l'utilizzazione scientifica del materiale raccolto e di impedirne la dispersione è istituita la « licenza di ricerca e prelievo », di seguito denominata « licenza ».
2. La licenza è rilasciata dalle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, competenti per territorio, a seguito di un esame-colloquio volto ad accertare l'idoneità tecnica del richiedente.
3. La licenza è personale, valida per cinque anni su tutto il territorio nazionale e la sua efficacia è subordinata alla sottoscrizione di un'assicurazione personale contro gli infortuni e per la responsabilità civile (RC), da rinnovare annualmente.
4. I minori devono essere accompagnati, nell'attività di ricerca, da persona fornita di licenza e sono posti sotto la sua diretta responsabilità.
5. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea che vogliono svolgere attività di ricerca sul territorio italiano devono essere accompagnati da un cittadino italiano munito di licenza e sono posti sotto la sua responsabilità.
6. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, che vogliono svolgere attività di ricerca sul territorio italiano, devono presentare un progetto di ricerca, redatto ai sensi dell'articolo 11, e devono essere accompagnati, sotto la sua responsabilità, da cittadino italiano munito di licenza.
7. L'accompagnatore di cui al comma 6 del presente articolo deve redigere la relazione di cui all'articolo 11.
Art. 4.
1. La richiesta di rilascio della licenza deve contenere le generalità del richiedente e deve essere presentata, in carta semplice, alla soprintendenza regionale competente per i beni culturali e ambientali, di seguito denominata « soprintendenza ».
2. Il richiedente la licenza deve sostenere un esame- colloquio, ai sensi dell'articolo 3, presso la soprintendenza, diretto ad accertare i seguenti requisiti di idoneità:
a) capacità tecnica di riconoscimento a vista delle principali rocce esistenti sul territorio nazionale, loro caratteristiche, anche geotecniche e idrogeologiche, ed identificazione sommaria delle specie mineralogiche che vi si possono rinvenire;
b) capacità tecnica di escavazione, sia per quanto concerne le tecniche estrattive meno invasive, relativamente ai mezzi disponibili e ammessi, sia per l'equilibrio idrogeologico complessivo e la stabilità del terreno oggetto dell'intervento di ricerca, sia per quanto riguarda le tecniche di ripristino ambientale, in particolare per la ricomposizione o ricostituzione dello strato umifero e del manto vegetale soprastante, eventualmente presenti, in special modo se fortuitamente danneggiati;
c) cognizioni di botanica e zoologia sufficienti ad evitare, nel corso dell'attività di ricerca e di prelievo, negative interferenze con la flora e la fauna, stanziale e migratoria.
3. Costituiscono titoli utili ai fini del rilascio della licenza sia l'appartenenza ad una associazione mineralogica, rappresentativa almeno a livello regionale e legalmente costituita, sia la pubblicazione, anche come coautore, di articoli o volumi di contenuto mineralogico o comunque afferenti alle scienze della terra, anche a carattere divulgativo.
4. L'esame-colloquio per il rilascio della licenza non può essere sostenuto più di due volte.
Art. 5.
1. All'accertamento dell'idoneità e al conseguente rilascio delle licenze, nonché del relativo rinnovo di quelle scadute decorso il quinquennio, è preposta una commissione di livello territoriale regionale composta:
a) da un funzionario, di grado non inferiore all'area C, posizione economica C2, designato dalla soprintendenza, preferibilmente competente in materia di beni culturali naturalistici, che la presiede;
b) da un geologo, designato dal dirigente l'ufficio geologico regionale, competente in materia di beni culturali mineralogici;
c) dal conservatore di mineralogia del museo naturalistico più rappresentativo in ambito regionale, sia esso universitario, regionale o civico, o, in mancanza, dal docente di mineralogia dell'università più importante a livello regionale, o da un soggetto da questi delegato competente in materia di beni culturali mineralogici;
d) da due rappresentanti indicati dalle associazioni mineralogiche, legalmente costituite, più rappresentative a livello regionale, o, in mancanza, da associazioni naturalistiche di pari requisiti;
e) da un esperto ambientale riconosciuto facente parte di commissioni tecniche relative a « territorio ed ambiente » delle regioni, preferibilmente operante su territorio nazionale.
2. La commissione si riunisce una volta l'anno presso la sede della soprintendenza, per esaminare i richiedenti, allo scopo convocati, ed accertarne l'idoneità; decide a maggioranza semplice e della riunione redige apposito verbale. Il risultato dell'esame-colloquio è comunicato al richiedente entro trenta giorni, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o per posta elettronica certificata (PEC).
3. La licenza, costituita da una tessera datata e numerata, contenente le generalità e la fotografia del richiedente ritenuto idoneo, è rilasciata dalla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, entro trenta giorni dall'avvenuto accertamento positivo dell'idoneità, in modo gratuito, fatti salvi il rimborso dei costi di convocazione, produzione e comunicazione, le disposizioni vigenti in materia di bollo ed eventuali diritti di ricerca e di visura.
4. Avverso l'eventuale diniego di rilascio, che deve essere, comunque, adeguatamente motivato, è ammesso ricorso in via amministrativa al Ministro per i beni e le attività culturali, entro trenta giorni, o in via giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale (TAR), entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego.
Art. 6.
1. Tenuto conto che la ricerca e il prelievo possono essere effettuati dal ricercatore munito della licenza in differenti ambiti naturali aventi regimi giuridici diversi, si applicano le seguenti disposizioni:
a) nei fondi privati, per la ricerca e il prelievo è necessario il preventivo consenso del proprietario o del titolare di altro diritto reale;
b) nelle aree demaniali dello Stato, l'autorizzazione di ricerca e di prelievo è rilasciata dall'autorità amministrativa competente per territorio, ed eventualmente per materia, sotto forma di nulla-osta;
c) nelle aree demaniali di competenza regionale, costituisce titolo valido il semplice possesso della licenza;
d) nelle aree, oggetto di concessione di coltivazione di cava, costituisce titolo valido il possesso della licenza, ferma restando la necessità del consenso del concessionario. Sono, in ogni caso, escluse da qualsiasi attività di ricerca le torbiere;
e) nelle aree, oggetto di concessione mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, suscettibili di rinvenimenti di interesse mineralogico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere d) ed f), ove la concessione non sia decaduta, e con esclusione di quelle per acque minerali e termali e per idrocarburi, è richiesta l'autorizzazione del concessionario;
f) nelle aree di cui alle lettere d) ed e), nel caso in cui la concessione sia decaduta, è richiesta la sola l'autorizzazione del proprietario o del titolare di altro diritto reale sul fondo, ai sensi di quanto indicato alla lettera a), e fermo restando che la ricerca e il prelievo riguardino campioni mineralogici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere d) ed f).
2. Salvo particolari accordi, conclusi con i titolari dei diritti reali o con i concessionari di cui alle lettere a), d), e) ed f), la proprietà del materiale rinvenuto e prelevato spetta al ricercatore.
3. Nel caso il richiedente sia un centro istituzionale di ricerca, un museo pubblico di qualsiasi livello, una società o un consorzio di diritto privato, legalmente costituiti, statutariamente dediti ad attività concernenti le scienze della terra, convenzionati con enti pubblici di ricerca, a condizione che la convenzione contenga obbligatoriamente i criteri di attribuzione in proprietà del materiale rinvenuto a ciascuno dei soggetti convenzionati, l'assenso o l'autorizzazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 non possono essere negati e possono essere concordati solo tempi e modi dell'intervento di ricerca e prelievo.
Art. 7.
1. È vietata qualsiasi attività di ricerca e prelievo di campioni mineralogici e di ogni sostanza minerale in grotte o cavità naturali di origine carsica.
2. Nei giacimenti secondari auriferi è consentito il prelievo di un quantitativo giornaliero, di interesse mineralogico, non superiore a grammi 5 per persona, ferme restando le competenze in materia del locale distretto minerario.
3. Nel corso dell'attività di ricerca e di prelievo, e salvo che nel progetto di ricerca di cui all'articolo 11 non sia diversamente previsto, è consentito esclusivamente l'impiego di attrezzature di tipo manuale, quali martelli, mazze del peso massimo di 5 chilogrammi, scalpelli, cunei, piccozze, picconi, badili e altri attrezzi, di lunghezza comunque non superiore a metri 1,60.
4. Ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e della legge 18 aprile 1975, n. 110, nelle attività di ricerca e di prelievo è sempre vietato l'uso di esplosivi.
5. Considerata l'estrema variabilità di peso specifico delle rocce matrici, contenenti le specie di interesse mineralogico, e la contemporanea impossibilità, sul terreno, di procedere ad attendibili valutazioni ponderali, è fatto obbligo al ricercatore di effettuare un ragionevole e proporzionato prelievo, lasciando in situ una quantità di materiale di possibile interesse mineralogico, sufficiente a testimoniarne le caratteristiche giaciturali e a permettere eventuali, futuri prelievi. A tale scopo, il privato ricercatore deve effettuare un esauriente rilievo fotografico datato, contenente la rappresentazione dello stato dei luoghi, prima e dopo il prelievo.
Art. 8.
1. Allo scopo di conseguire la massima diffusione delle conoscenze in campo geo-mineralogico, ai fini della divulgazione scientifica nelle scuole e della consapevolezza del rilevante patrimonio mineralogico nazionale e tenuto conto che il commercio possa rivelarsi un utile veicolo culturale, al ricercatore in possesso di licenza è consentita, nel rispetto della normativa fiscale vigente, l'alienazione occasionale di campioni di minerali, da lui rinvenuti o provenienti da permuta o acquisto, alla sola condizione che ne certifichi la esatta provenienza ed il legittimo possesso.
2. I dati di cui al comma 1, finalizzati alla tracciabilità di uno o più campioni mineralogici, sono ricavati dalla relazione annuale presentata ai sensi dell'articolo 9, se alienante e ricercatore si identifichino nella medesima persona, o sono certificati indicando la lista dei campioni mineralogici e il ricercatore da cui essi sono stati rinvenuti, se si tratta di una persona diversa dall'alienante.
3. Nell'ipotesi di trasferimento di proprietà di singoli campioni o di intere collezioni, che siano stati oggetto di notificazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali in quanto di rilevante interesse pubblico, in conformità agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, è fatto obbligo al proprietario di conformarsi agli articoli 59, 60, 61 e 62 del citato codice, affinché, se ritenuto opportuno, il Ministero possa esercitare, nei termini, il previsto diritto di prelazione.
Capo III
UTILIZZAZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE DEL MATERIALE PRELEVATO
Art. 9.
1. Allo scopo di assicurarne l'identificazione e garantire l'utilizzazione scientifica del materiale prelevato, ai titolari di licenza è fatto obbligo di trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, una relazione datata, numerata e sottoscritta, contenente, oltre gli estremi della licenza, l'indicazione delle località di ricerca visitate e dei rinvenimenti di minerali effettuati, sia che si tratti di specie conosciute, sia che si tratti di specie ignote e in corso di identificazione, ovvero ancora da esaminare. In particolare sono segnalati i rinvenimenti di campioni ritenuti, a vario titolo, di eccezionale importanza mineralogica, culturale e museale. Qualora si tratti di materiale ancora da esaminare, è ritenuta esaustiva una indicazione, anche di solo peso o volume, che, seppure necessariamente generica, non consenta equivoci.
2. La direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 1, ha facoltà di segnalare al Ministero per i beni e le attività culturali, singoli campioni o intere collezioni, ritenute di eccezionale importanza collezionistica, scientifica e culturale, che, pur restando, allo stato, di proprietà del ricercatore, possono essere oggetto, in caso di trasferimento della proprietà ed in conformità alla normativa citata all'articolo 8, comma 3, di esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, previa notificazione al proprietario, del notevole interesse culturale pubblico.
3. In via prioritaria, la facoltà di cui al comma 2 è esercitata nei confronti di singoli campioni o intere collezioni, esclusivamente, o prevalentemente, costituite da esemplari italiani.
4. La facoltà di cui al comma 2 è, altresì, riconosciuta alle associazioni mineralogiche legalmente costituite e ai loro singoli membri. In tale caso, la facoltà di segnalazione deve essere trasmessa, per le valutazioni del caso, alla direzione regionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nelle ipotesi di cui di cui agli articoli 10, comma 5, e 13.
Art. 10.
1. A richiesta del ricercatore, la relazione annuale e i dati in essa contenuti possono restare riservati, ai sensi della vigente normativa in materia.
2. In caso di analisi e studi, e di conseguenti pubblicazioni, i dati concernenti il luogo, la data di rinvenimento ed il nome del ricercatore devono essere resi noti, fatta salva la facoltà dell'autore del rinvenimento di mantenere riservati i propri dati personali. In tal caso la riservatezza è ammessa esclusivamente per i dati personali.
3. Ferme restando le disposizioni del comma 2 e allo scopo di favorire indagini, studi ed eventuali acquisizioni museali, una copia della relazione è, altresì, trasmessa a cura del ricercatore al direttore del museo naturalistico più rappresentativo a livello regionale, ove esistente.
4. Nel caso di inattività annuale o nel caso non sia stato effettuato alcun rinvenimento, è fatto obbligo al ricercatore di inviare, entro il 31 dicembre, una semplice dichiarazione in tal senso alla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici e al direttore del museo naturalistico più rappresentativo a livello regionale, ove esistente.
5. Al collezionista non ricercatore, la cui collezione sia composta, per oltre l'80 per cento, da campioni mineralogici di specie italiane, è fatto obbligo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di redigere un inventario numerato corrispondente ai campioni posseduti, con l'indicazione della specie, della località di provenienza e delle dimensioni approssimative di ciascun campione, comprendenti anche quelle della roccia matrice ove presente.
6. Una copia dell'inventario di cui al comma 5, ferme restando le disposizioni sulla riservatezza di cui al comma 2, è inviata alla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici e al museo mineralogico o naturalistico più rappresentativo a livello regionale, ove esistente.
7. L'inventario è aggiornato ogni tre anni.
8. Ogni trasferimento di proprietà deve, comunque, essere accompagnato, a cura del dante causa, da una copia aggiornata dell'inventario.
Art. 11.
1. Ai fini di cui alla presente legge, per « territori vincolati » si intendono tutte le porzioni di territorio assoggettate ad una specifica salvaguardia di particolari caratteristiche naturali.
2. Ai fini di cui alla presente legge, fanno parte dei territori vincolati quelli compresi nei piani paesistici, indipendentemente dalla loro specifica denominazione, e tutti i tipi di parchi e riserve naturali, di qualsiasi livello e specie, in relazione agli articoli 10, comma 4, lettera h), 134, 135, 142, 143, 144 e 145 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Gli enti locali territoriali inseriscono le singolarità geologiche o le aree costituenti significativi geotopi presenti nei rispettivi territori nei piani regolatori generali (PRG) e loro varianti e nei piani particolareggiati conseguenti.
3. Tenuto conto che le ricerche e i prelievi, e i conseguenti indagini e studi, costituiscono incremento delle conoscenze geo-mineralogiche concernenti un determinato territorio, a qualsiasi titolo vincolato, e un rilevante incremento del suo valore culturale e naturalistico, l'autorizzazione alla ricerca ed al prelievo può essere rilasciata anche nei territori vincolati, previa presentazione di un adeguato progetto di ricerca.
4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, a seguito della presentazione del progetto di ricerca e prelievo, contenente gli elementi indicati al comma 5, l'autorizzazione non può, in alcun caso, essere negata, quando il richiedente sia un centro istituzionale di ricerca, o un museo scientifico pubblico, di qualsiasi livello.
5. Il progetto di ricerca e prelievo deve contenere:
a) l'oggetto dettagliato della ricerca, le motivazioni del prelievo, l'interesse scientifico, collezionistico e museale e la destinazione finale dei campioni mineralogici rinvenuti;
b) l'ubicazione esatta della zona di ricerca, con indicazione planimetrica in scala non superiore a 1: 25.000;
c) i tempi necessari, previsti per la conclusione della ricerca;
d) il periodo dell'anno previsto, compatibilmente alle condizioni meteorologiche normalmente presenti nella zona;
e) il nome, il numero e la qualificazione delle persone partecipanti;
f) il tipo e l'ubicazione dell'alloggio utilizzato dalle persone di cui alla lettera e);
g) i mezzi ed i modi, meno invasivi possibile, ritenuti necessari e sufficienti per effettuare i lavori;
h) le tecniche ed i mezzi previsti per il ripristino ambientale del sito, se alterato dopo l'intervento di ricerca e prelievo, garantendone comunque la stabilità e l'equilibrio idrogeologico;
i) l'indicazione quantitativa e l'ubicazione del materiale di possibile interesse mineralogico, lasciato in situ.
6. A conclusione dell'attività di ricerca, eseguita in attuazione del progetto e da chiunque svolta, è redatta opportuna relazione, da trasmettere alla presidenza o alla direzione dell'ente preposto alla tutela del vincolo e, in copia, sia alla direzione del museo mineralogico o, in assenza, naturalistico più rappresentativo a livello regionale, sia alla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici.
7. Il progetto di ricerca e prelievo è approvato entro novanta giorni dalla presentazione e riceve l'assenso o l'autorizzazione della presidenza o della direzione dell'ente preposto alla tutela del vincolo, gravante sul territorio interessato e, a cura di questa, il nulla-osta degli altri enti, eventualmente coinvolti ad altro titolo. Qualora l'assenso della presidenza o della direzione dell'ente preposto alla tutela del vincolo sia stato conseguito, gli altri enti, eventualmente coinvolti, non possono più opporsi.
8. Il progetto di ricerca e prelievo può essere presentato anche dal privato ricercatore, alla sola condizione che questi sia fornito, da almeno due anni e senza aver subito alcuna sanzione, della licenza.
9. Nel caso previsto dal comma 8, il progetto deve contenere i medesimi elementi indicati al comma 5 e deve essere sottoposto alle stesse condizioni. Tale progetto può essere respinto dall'ente preposto alla tutela del vincolo con provvedimento adeguatamente motivato.
10. Avverso l'eventuale diniego è ammesso ricorso, in conformità a quanto previsto al comma 4 dell'articolo 5.
11. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del progetto di ricerca alla presidenza o direzione dell'ente preposto senza che questa si sia pronunciata, il progetto si intende comunque accolto e diviene efficace senza necessità di ulteriori nulla-osta di altri enti.
Art. 12.
1. Ai sensi degli articoli 20, 21, 24, 25, 27, 28, commi 1, 2 e 3, 29, 30, 31 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e del punto 13, lettera a), dell'allegato A annesso al medesimo codice, è fatto obbligo ai direttori dei musei naturalistici pubblici di qualsiasi livello e ai conservatori delle corrispondenti sezioni di mineralogia, ivi compresi i musei universitari, di provvedere alla manutenzione e alla conservazione dei singoli esemplari o delle collezioni loro affidate, mediante un'adeguata opera di periodica pulizia, anche con gli opportuni trattamenti chimici che si rendano necessari per la loro migliore conservazione e per il loro eventuale restauro.
2. Il comma 1 si applica ai proprietari di esemplari o collezioni anche oggetto di notificazione del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi degli articoli 8 e 9.
Art. 13.
1. Al fine di dare completa attuazione al punto 13, lettera a), dell'allegato A annesso al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e di evitare la futura, eventuale perdita o distruzione di campioni mineralogici, ai collezionisti, proprietari o detentori a qualsiasi titolo di singoli esemplari mineralogici non italiani o di collezioni mineralogiche composte per oltre l'80 per cento di campioni mineralogici non italiani, è fatto obbligo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di redigere un inventario numerato, corrispondente ai campioni posseduti con l'indicazione delle specie, della loro provenienza, se conosciuta, e delle dimensioni approssimative di ciascun campione, comprendenti anche la roccia matrice se presente
2. L'inventario, redatto in duplice copia, è inviato alla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici e al direttore del museo mineralogico o, in mancanza, naturalistico, più rappresentativo a livello regionale.
3. L'inventario è aggiornato ogni tre anni.
4. All'inventario si applicano le disposizioni in materia di riservatezza previste all'articolo 10.
5. Ad ogni trasferimento di proprietà è allegata, da parte del dante causa, una copia aggiornata dell'inventario.
Capo IV
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14.
1. In caso di attività di ricerca e di prelievo sul terreno esercitate in mancanza della licenza o in assenza di rinnovo della stessa, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 5.000, oltre che con la confisca del materiale eventualmente prelevato.
2. In caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di ambiti territoriali di ricerca e di prelievo stabilite dagli articoli 6 e 11, il contravventore è punito con la sospensione della licenza per due anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500, oltre che con la confisca del materiale eventualmente prelevato.
3. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei limiti della ricerca e del prelievo stabiliti dall'articolo 7 e ove la fattispecie non costituisca reato, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000, oltre che con la sospensione della licenza per un anno e con la confisca del materiale eventualmente prelevato.
4. In caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di alienazione e di trasferimento di proprietà stabilite dagli articoli 8 e 13, comma 5, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500, fatto salvo quanto previsto dal codice e fermo restando che la fattispecie non costituisca reato.
5. In caso di mancato adempimento di quanto stabilito dagli articoli 9, 10 e 13, in materia di dichiarazioni, relazioni e inventari, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000, a seconda che si tratti di omissione in buona fede o con dolo.
6. In ogni caso, se per effetto della violazione degli articoli 3, 7, 8 e 12, il bene culturale naturalistico subisce un danno, il Ministero per i beni e le attività culturali ordina al responsabile l'esecuzione, a sue spese, delle opere necessarie al suo recupero e al suo restauro; in caso di inottemperanza all'ordine impartito, il medesimo Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato, applicando, ove compatibile, il disposto dell'articolo 160 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
7. Il materiale confiscato ai sensi del presente articolo, esaurita la sua funzione probatoria, è destinato alla sezione di mineralogia del museo mineralogico o naturalistico più rappresentativo a livello regionale.
8. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e sono devoluti ai musei mineralogici o naturalistici all'esclusivo fine dell'incremento delle collezioni mineralogiche.
Art. 15.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Le disposizioni della presente legge non possono essere derogate, se non mediante espressa modificazione.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.