Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1496
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori Emanuele PELLEGRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2019

Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzo in favore dei soggetti lesi da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati

Onorevoli Senatori. – Le modifiche introdotte dal presente disegno di legge alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, permetteranno di adeguarsi alle sentenze della Corte costituzionale n. 27 del 1998 (inclusione dei danni da vaccinazione antipoliomielitica in vigore dal 1959), n. 423 del 2000 (inclusione dei danni da vaccinazione antiepatite B dal 1983), n. 107 del 2012 (inclusione dei danni da vaccinazione facoltativa contro il morbillo, la partotite e la rosolia), affermando l'importante principio: « è irragionevole che la collettività possa, tramite gli organi competenti, imporre o anche solo sollecitare comportamenti diretti alla protezione della salute pubblica senza che essa poi non debba reciprocamente rispondere delle conseguenze pregiudizievoli per la salute di coloro che si sono uniformati »; e sentenza n. 268 del 2017 (inclusione dei danni da vaccinazione facoltativa antinfluenzale).
Il presente disegno di legge estendendo, in caso di decesso, l'indennizzo dovuto al soggetto danneggiato anche ai familiari, andrebbe a colmare un vuoto normativo. Infatti, i familiari che prestano assistenza si trovano a dover rinunciare al lavoro e, nel momento in cui il loro congiunto dovesse, per qualsiasi motivo, venire a mancare, si ritroverebbero senza lavoro e, di conseguenza, remunerazione, nonché senza pensione del congiunto danneggiato.
Purtroppo la tragedia che colpisce le persone lese da vaccino crea danni a tutta la famiglia. Per questo motivo chi ha provato un'esperienza così traumatizzante e a volte luttuosa non si sente di rivivere la stessa situazione e riprovare le stesse paure. Sarebbe quindi corretto esonerare dalla profilassi vaccinale coloro che lo chiedono e iniziare a svolgere studi su eventuali predisposizioni genetiche, che potrebbero aumentare il rischio di manifestare reazioni avverse. Infatti, esistono casi in cui nella stessa famiglia si sono avute reazioni avverse alla profilassi vaccinale, gravissime e mortali.
Con il presente disegno di legge non si chiede un'obsoleta riapertura di termini, bensì, molto più correttamente, che il dovere dello Stato di conferire un indennizzo a chi è stato leso da vaccino o da vaccinazione, non sia reso vano dai termini attualmente previsti che finiscono per annullare il correlativo diritto e a rendere vuota la stessa sentenza della Corte costituzionale da cui è originata la legge 25 febbraio 1992, n. 210. Infatti, la legge 25 febbraio 1992, n. 210, doveva essere pubblicizzata per permettere a tutti i danneggiati, o presunti tali, di prenderne conoscenza e di poterne usufruire; in questo modo, sarebbe anche stato recepito il diritto sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 307 del giugno 1990. Dello stesso parere sono stati vari parlamentari che, negli anni, hanno presentato, alla Camera e al Senato alcune proposte di legge intese a modificare l'articolo 3 della citata legge 25 febbraio 1992, n. 210.
Le modifiche proposte dal presente provvedimento riguardano la necessità di uniformare la legge a quanto disposto con il parere del Consiglio di Stato n. 5 del 9 gennaio 2012, il quale ha riconosciuto che « il Ministero ha solo il potere di valutare la fondatezza o meno delle censure rivolte dal ricorrente, limitando la propria cognizione ai punti e ai capi che sono coinvolti » e che « tenuto conto che il Ministero è privo del potere di sindacare la discrezionalità tecnica della Commissione in sede di erogazione dell'indennizzo, non si capisce come tale potere possa essergli concesso in sede di decisione del ricorso dell'interessato al di fuori dell'ambito da esso devoluto ». Pertanto con la modifica proposta si prevede che il Ministero della salute si pronunci esclusivamente sul merito dei motivi oggetto del ricorso e, per lo stesso motivo, si possano chiudere i contenziosi attualmente in corso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, ovvero a causa di vaccinazioni comunque somministrate per il tramite diretto o indiretto del Servizio sanitario nazionale, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge »;

b) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte entro i 65 anni l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di euro 75.000. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia »;

c) all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo è devoluto ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale entro il quarto grado »;

d) all'articolo 2, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 7-bis. Le vaccinazioni possono essere omesse nei parenti, in linea retta o collaterale fino al quarto grado, delle persone riconosciute danneggiate da vaccino in caso di accertato nesso causale di fonte genetica. In caso di pendenza della procedura di riconoscimento di indennizzo, le vaccinazioni possono essere omesse previa autorizzazione su istanza motivata dall'autorità competente ai sensi degli articoli 4 e 5 »;

e) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I soggetti danneggiati da vaccinazione interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla ASL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della salute entro il termine perentorio di cinque anni nel caso di vaccinazioni o da epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della salute, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative »;

f) all'articolo 3, il comma 7 è abrogato;

g) all'articolo 5, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-bis. Per i soggetti che hanno diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, per i quali è stata accertata dalla commissione medico-ospedaliera l'esistenza del nesso causale tra morbo e vaccinazione ai sensi dell'articolo 4, e che, in sede di ricorso al Ministero della salute, hanno subito la modifica di voci del provvedimento di riconoscimento della patologia, del nesso causale o del nesso temporale non oggetto di esplicita impugnazione, anche nel caso in cui abbiano contenzioni in corso proprio per vedersi riconoscere il nesso causale o temporale, il Ministro della salute dispone la liquidazione dell'indennizzo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».