Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1489
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa dei senatori CIRIANI, FAZZOLARI, RAUTI, BALBONI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ, LA PIETRA, TOTARO e URSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 2019

Modifiche agli articoli 83, 84, 85 e 86 della Costituzione in materia di elezione del Presidente della Repubblica

Onorevoli Senatori. – Il tema dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica ha accompagnato l'intera storia repubblicana ed è stato profondamente elaborato e metabolizzato dal più autorevole pensiero politico, giuridico e costituzionale italiano. Già nel periodo della Costituente e nei decenni immediatamente successivi numerose furono le prese di posizione, seppure con diverse sfumature, in favore del presidenzialismo, assunte da autorevolissimi esponenti della cultura e della politica italiana: Gaetano Salvemini, Piero Calamandrei, Randolfo Pacciardi, Leo Valiani, Giuseppe Saragat, Giuseppe Maranini, Giorgio La Pira.
Il presidenzialismo, insomma, non è un'invenzione dell'ultima ora, ma è una storica proposta della destra italiana e di Fratelli d'Italia: investe l'efficienza della nostra democrazia, la capacità decisionale del potere politico e le risposte da dare alle richieste di modernizzazione delle istituzioni.
Gli ultimi avvenimenti politici hanno poi reso evidente, non senza contraddizioni, come il ruolo del Presidente della Repubblica si sia evoluto negli anni, con l'acquisizione, nella prassi, di poteri che lo hanno posto al centro dei rapporti fra gli organi istituzionali.
Tuttavia, il problema che si pone davanti agli occhi di tutti è che il Capo dello Stato non ha una legittimazione popolare, e che l'elezione di secondo grado prevista dalla Costituzione ha determinato, nei fatti, una frattura tra la volontà popolare e la figura del Presidente.
La destra italiana ha sempre indicato, come via di uscita ai tristi balletti parlamentari nella formazione dei Governi, ai quotidiani riti trasformistici delle maggioranze parlamentari ondivaghe e alla strutturale debolezza di una democrazia lenta e avvitata su sé stessa, il presidenzialismo. Vi è la forte esigenza di avviare una riforma costituzionale e istituzionale affinché il Capo dello Stato sia eletto direttamente dal popolo italiano e, di conseguenza, legittimato ad assumersi ogni responsabilità nell'indirizzo politico della Nazione e nelle più importanti scelte di politica nazionale e internazionale.
Un Presidente votato dagli italiani, legittimato dagli italiani e che risponde del proprio operato solo di fronte ai suoi elettori è la più importante riforma che potremmo regalare a una Nazione che ha bisogno di stabilità, ma anche di passare da una « democrazia interloquente » a una « democrazia decidente ». Quanto ha pagato l'Italia le indecisioni, i tentennamenti, la mancanza di assunzione di responsabilità? Quanto sta pagando la Nazione i riti e i balletti delle crisi in cui il Presidente della Repubblica, necessariamente confinato al ruolo, poco influente, di notaio delle volontà altrui, ha agito, con esiti disastrosi, fingendo di possedere una legittimazione popolare che non ha?
Il presidenzialismo consentirebbe agli italiani di sapere un minuto dopo le elezioni chi governa l'Italia e come la governerà. Inoltre, grazie alla sua funzione garante dell'unità nazionale il presidenzialismo consentirebbe alla nostra Nazione di discutere serenamente dell'articolazione dei poteri decentrati, senza che si possano temere spinte centrifughe, consentendo di aprire ad avanzati esperimenti di federalismo. Se tale percorso di riforma istituzionale fosse portato finalmente a termine, il principio della sovranità popolare sarebbe rispettato e interpretato alla luce delle trasformazioni che attraversano le democrazie contemporanee e che prevedono sempre più frequentemente un Capo dello Stato emanazione del suffragio universale.
Da sempre Fratelli d'Italia – raccogliendo l'eredità storica della destra italiana – ha una posizione molto chiara al riguardo: rivedere l'assetto complessivo dello Stato, anche per valorizzare le autonomie locali e comunque senza mettere in discussione l'unità nazionale, in un quadro di rafforzata identità e sovranità nazionale; introdurre un sistema presidenziale con elezione diretta del Capo dello Stato.
Si ritiene che un primo passaggio fondamentale della riforma auspicata, in grado di raccogliere nell'immediato il maggior consenso possibile tra le forze politiche, potrebbe riguardare esclusivamente la modalità di elezione del Presidente della Repubblica, introducendo un sistema di elezione diretta con suffragio universale, fermi restando i poteri e le prerogative che la Costituzione attualmente gli assegna.
Del resto, un caso per certi versi analogo è rappresentato, in Europa, dall'Austria, dove il Capo dello Stato viene sì eletto dai cittadini, ma non ha contestualmente poteri paragonabili, ad esempio, a quelli del Presidente della Repubblica francese. Questa, ovviamente, rappresenta per Fratelli d'Italia solo una tappa intermedia di un necessario e più organico percorso di riforma costituzionale che vada nella direzione di un sistema presidenziale.
In questa direzione si muove il presente disegno di legge, che apporta una serie di modifiche sostanziali agli articoli 83, 84, 85 e 86 della Costituzione, al fine di prevedere l'elezione diretta del Presidente della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 83 della
Costituzione)

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 84 della
Costituzione)

1. All'articolo 84 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di Presidente della Repubblica ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 85 della
Costituzione)

1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

« Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno precedente la scadenza del termine, indìce l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate, secondo le modalità stabilite dalla legge, da un gruppo parlamentare presente in almeno una delle Camere, o da duecentomila elettori, o da deputati, senatori, membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, consiglieri regionali, Presidenti delle Giunte regionali e sindaci, nel numero stabilito dalla legge.

La disciplina dei finanziamenti e delle spese nonché dell'accesso ai mezzi di informazione, anche radiotelevisiva, durante le campagne per l'elezione del Presidente della Repubblica è regolata dalla legge, al fine di assicurare la parità di condizioni fra i candidati.

In caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati, le procedure per la sua sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione sono disciplinate dalla legge.

È eletto il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi.

Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza di cui al sesto comma, il quattordicesimo giorno successivo si procede a una seconda votazione tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di attuazione del presente articolo sono regolati dalla legge ».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 86 della
Costituzione)

1. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indìce entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento. Il Presidente della Repubblica assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione della sua elezione ».