Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1424
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori ROMEO, PIANASSO, ARRIGONI, TOSATO, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAPAEVANGELIU, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TESEI, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 2019

Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i comuni con popolazione sino a 5000 abitanti e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché disposizioni in materia di elezione del sindaco nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici e di emolumenti per gli amministratori locali che assumono la carica di componente di organi di amministrazione di società di capitali partecipate

Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge in oggetto reca modificazioni al testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di apportare due innovazioni in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
In particolare, l'articolo 51 del testo unico dispone che il sindaco e il consiglio comunale durino in carica per un periodo di cinque anni e che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non sia immediatamente rieleggibile alla cessazione del mandato. È comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Tuttavia, nei comuni più piccoli il divieto di rielezione per un terzo mandato comporta numerosi problemi, in quanto in piccole realtà è sovente difficile individuare candidature per la carica di sindaco. Seguendo tale logica, la legge 7 aprile 2014, n. 56, ha previsto, in deroga all'articolo 51 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, che ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applichino le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.
Obiettivo del presente disegno di legge è innalzare la soglia da 3.000 a 5.000 abitanti, in modo da consentire un terzo mandato consecutivo da sindaco in tutti i piccoli comuni, considerando come tali gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. La disposizione precisa, ad ogni modo, che ai medesimi sindaci è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi.
In secondo luogo, il disegno di legge in oggetto intende apportare modificazioni all'articolo 72 del testo unico, il quale detta norme in tema di elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In tali comuni, al primo turno ad oggi è proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito la maggioranza prescritta, si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.
Obiettivo del disegno di legge è consentire che l'elezione al primo turno sia consentita al candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, purché questi abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. In tal modo, si evita il ballottaggio in presenza di candidati che, al primo turno, abbiano già ottenuto una percentuale di voti elevata e quindi godano di una legittimazione popolare sufficiente, come avviene in particolare nella regione Sicilia ai sensi della normativa attualmente vigente.
Il ballottaggio, infatti, comporta inevitabili costi per lo Stato e registra una sempre minore partecipazione da parte degli elettori, con la conseguenza che molti sindaci sono eletti al secondo turno con una partecipazione popolare molto ridotta e, quindi, con ripercussioni negative sulla sua legittimazione.
Un terzo obiettivo del disegno di legge è l'adozione di disposizioni in favore dei piccoli comuni, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, colpiti da eventi sismici. A causa del progressivo e fisiologico spopolamento di tali territori, risulta ancor più difficile individuare candidature per la carica di sindaco, rispetto a quanto già si è osservato per la generalità dei piccoli comuni. A tal fine, si prevede che, in deroga all'articolo 51 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, colpiti da eventi sismici, sia consentito un numero massimo di quattro mandati consecutivi.
Infine, il disegno di legge reca modificazioni all'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dia titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società. Il testo aggiunge un periodo nel quale si precisa che la disposizione, evidentemente pensata per evitare il cumulo di indennità, non si applichi nelle ipotesi nelle quali l'amministratore di un ente locale non risulti beneficiario di alcuna indennità erogata in suo favore dall'ente locale di appartenenza. Si pensi, in particolare, alle cariche presso gli enti provinciali, che sono esercitate a titolo gratuito.
Il disegno di legge in oggetto si compone di cinque articoli.
L'articolo 1 apporta modificazioni all'articolo 51 del testo unico, al fine di prevedere che il divieto di rielezione del sindaco per un terzo mandato consecutivo non si applichi ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, fermo restando che ai medesimi è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi.
L'articolo 2 apporta modificazioni all'articolo 72 del testo unico, al fine di prevedere che, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, al primo turno sia proclamato eletto sindaco il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.
L'articolo 3 prevede che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51 del testo unico, ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, colpiti da eventi sismici, sia consentito un numero massimo di quattro mandati consecutivi. La definizione puntuale dei comuni interessati è di competenza di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da aggiornarsi con cadenza annuale e comunque in tempo utile per lo svolgimento della tornata elettorale amministrativa.
L'articolo 4 reca modificazioni all'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungendo un periodo nel quale si precisa che la disposizione non si applichi nelle ipotesi nelle quali l'amministratore di un ente locale non risulti beneficiario di alcuna indennità erogata in suo favore dall'ente locale di appartenenza.
L'articolo 5 prevede che le disposizioni contenute nella legge trovino applicazione a decorrere dalle prime elezioni per gli enti locali successive alla data di entrata in vigore della medesima legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modificazioni all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi ».

2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 138 è abrogato.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 72 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al 40 per cento dei voti validi, è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età ».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di elezioni comunali nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, colpiti da eventi sismici, è consentito un numero massimo di quattro mandati consecutivi.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i comuni di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato con cadenza annuale e comunque in tempo utile per lo svolgimento della tornata elettorale amministrativa.

Art. 4.

(Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. All'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al primo periodo non si applica qualora l'amministratore non riceva alcuna indennità dall'ente locale di appartenenza ».

Art. 5.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalle prime elezioni per gli enti locali successive alla data di entrata in vigore della legge medesima.