Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2019
Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia
Onorevoli Senatori. – Secondo i dati riportati sul sito dell'Associazione Cerchio Blu, organizzazione non governativa che si occupa delle condizioni psicologiche degli operatori delle Forze di polizia, il numero di suicidi dei medesimi operatori è drammaticamente elevato. In particolare, tra il 2010 e il 2018 si sono registrati 252 casi, così ripartiti: 69 nella Polizia di Stato, 66 nei Carabinieri, 29 nella Guardia di finanza, 59 nella Polizia penitenziaria e 29 nel Corpo forestale dello Stato. Complessivamente, i suicidi tra il personale delle Forze di polizia sono stati 24 nel 2010, 18 nel 2011, 30 nel 2012, 32 nel 2013, 38 nel 2014, 34 nel 2015, 32 nel 2016, 22 nel 2017 e 22 nel 2018.
I dati citati dall'Osservatorio nazionale dei suicidi nelle Forze dell'ordine, gestito dalla medesima Associazione Cerchio Blu, non sono ufficiali e quindi non rappresentano un censimento totale e preciso del fenomeno. Si tratta, ad ogni modo, di dati che tratteggiano un quadro molto allarmante, che vede gli operatori delle Forze di polizia, chiamati a garantire la sicurezza dei cittadini, ad essere esposti a situazioni di grave disagio che possono portare anche a gesti estremi, come appunto il suicidio.
È evidente che l'ordinamento non può non intervenire per porre un argine a questo fenomeno, anzitutto con la creazione di un Osservatorio che sia deputato a monitorare e raccogliere in modo sistematico tutti i dati relativi ai suicidi, ai tentativi di suicidio ed alle situazioni di disagio che intessano gli operatori delle Forze di polizia. Non si può gestire un fenomeno se prima non se ne conoscono le dimensioni. È poi necessario elaborare dei programmi di miglioramento delle condizioni di vita del personale delle Forze di polizia, includendovi anche azioni concrete di supporto e sostegno psicologico.
Il presente disegno di legge si compone di sei articoli.
L'articolo 1 istituisce l'Osservatorio per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia, composto da esperti di comprovata esperienza nei settori medico, psicologico, comportamentale, lavorativo e sociologico. Il medesimo articolo precisa che la partecipazione alle attività dell'Osservatorio è svolta in forma gratuita.
L'articolo 2 definisce i compiti dell'Osservatorio, che consistono nelle seguenti attività: a) monitorare e raccogliere in modo sistematico tutti i dati relativi ai suicidi, ai tentativi di suicidio ed alle situazioni di disagio che intessano il personale delle Forze di polizia; b) svolgere analisi e interviste, nonché elaborare i dati al fine di individuare i necessari miglioramenti della qualità delle attività lavorative del medesimo personale; c) elaborare programmi obbligatori di formazione per il personale, al fine di dotare i medesimi di strumenti adeguati per affrontare e gestire le situazioni di criticità e disagio; d) elaborare programmi di sostegno per gli operatori, anche attraverso l'implementazione della metodologia del supporto tra pari; e) promuovere studi e ricerche relativi ai temi di sua competenza.
L'articolo 3 prevede la presentazione di una relazione annuale alle Camere sui risultati dell'attività dell'Osservatorio.
L'articolo 4 prevede che, entro il termine di sei mesi dalla data di prima presentazione della relazione annuale di cui all'articolo 3, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e il Corpo di polizia penitenziaria debbano attivare specifici programmi di formazione per il rispettivo personale, tenendo conto dei programmi elaborati dall'Osservatorio, nonché programmi di sostegno per il rispettivo personale, anche attraverso la metodologia del supporto tra pari.
L'articolo 5 rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, chiamato a definire i criteri e le modalità per l'istituzione dell'Osservatorio, nonché i contenuti dei programmi di formazione e sostegno previsti dall'articolo 4.
L'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria.
Art. 1.
(Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia)
1. Al fine di prevenire i fenomeni di suicidio e di disagio del personale delle Forze di polizia, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia, di seguito denominato « Osservatorio ».
2. L'Osservatorio è composto da esperti di comprovata esperienza nei settori medico, psicologico, comportamentale, lavorativo e sociologico.
3. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio è svolta in forma gratuita.
Art. 2.
(Compiti dell'Osservatorio)
1. Sono compiti dell'Osservatorio:
a) monitorare e raccogliere in modo sistematico tutti i dati relativi ai suicidi, ai tentativi di suicidio ed alle situazioni di disagio che intessano il personale delle Forze di polizia;
b) svolgere analisi e interviste, nonché elaborare i dati al fine di individuare i necessari miglioramenti della qualità delle attività lavorative del medesimo personale;
c) elaborare programmi obbligatori di formazione per il personale, al fine di dotare il medesimo di strumenti adeguati per affrontare e gestire le situazioni di criticità e di disagio;
d) elaborare programmi di sostegno per il personale, anche attraverso l'implementazione della metodologia del supporto tra pari;
e) promuovere studi e ricerche relativi ai temi di sua competenza.
Art. 3.
(Relazione annuale alle Camere)
1. L'Osservatorio redige con cadenza annuale una relazione sulle attività di cui all'articolo 2, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno alle Camere.
Art. 4.
(Formazione degli operatori delle Forze
di polizia e programmi di sostegno)
1. Entro il termine di sei mesi dalla data di prima presentazione della relazione annuale di cui all'articolo 3, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e il Corpo di polizia penitenziaria:
a) attivano specifici programmi di formazione per i rispettivi operatori, tenendo conto dei programmi elaborati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), la cui frequenza è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza;
b) attivano programmi di sostegno per i rispettivi operatori, anche attraverso la metodologia del supporto tra pari, tenendo conto dei programmi elaborati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).
Art. 5.
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione dell'Osservatorio, nonché i contenuti dei programmi di formazione e sostegno di cui all'articolo 4.
Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.