Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2019
Interventi per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico di Siena e per la tutela delle sue storiche contrade e delle associazioni di contradaioli della città
Onorevoli senatori. – La città di Siena, per il suo riconosciuto valore storico, culturale ed artistico, è stata nel passato oggetto di leggi ad hoc per la tutela del suo patrimonio urbano e la promozione della sua immagine e delle sue antiche tradizioni, tra le quali spicca il Palio. Negli anni furono emanati alcuni provvedimenti speciali per Siena, il più importante tra i quali fu la legge 3 gennaio 1963, n. 3.
Va peraltro sottolineato come, in realtà, la città del Palio non fu protagonista di una legge speciale per la prima volta solo negli anni Sessanta: era, infatti, il 21 giugno 1928 quando il Governo Mussolini emanò la legge n. 1582, « Provvedimenti per il risanamento della città di Siena », nella quale venne per la prima volta formulato il principio in base al quale un quartiere storico è di per sé un monumento e come tale va tutelato. L'asserzione costituiva un evidente passo avanti rispetto all'idea ottocentesca di monumento. Inoltre, tale legge fu preceduta dall'emanazione di un decreto del Ministero per l'istruzione, con il quale furono già posti sotto vincolo i quartieri di Salicotto e Ovile, impedendo che fosse ivi possibile alcuna costruzione se non previa autorizzazione della Soprintendenza all'Arte Medievale.
La legge 21 giugno 1928, n. 1582, prefigurava l'impianto della futura legge speciale del 1963, benché nella legge del 1928 non vi fosse alcun riferimento specifico all'importanza culturale delle opere al cui risanamento si voleva procedere: le norme, infatti, parlavano di « pubblica utilità », con riferimento alle « opere necessarie al risanamento igienico ed edilizio della città di Siena », proseguendo poi per i successivi undici articoli alla definizione delle modalità di partecipazione dello Stato e del comune al finanziamento dell'opera, e passando infine alla definizione dei rapporti di questi con il Monte dei Paschi (incaricato di concedere all'ente territoriale il prestito necessario al finanziamento delle opere) e la Cassa depositi e prestiti.
Ora, che la legge fosse ispirata da istanze connesse all'igiene e alla sicurezza, piuttosto che da motivi di ordine culturale, è confermato da quanto contenuto nella relazione che accompagnava il disegno di legge, in cui si discorreva di malattie sociali da attribuirsi alle condizioni antigieniche delle abitazioni.
Nella legge speciale del 1963, invece, la matrice culturale è palese, trasparendo già dal titolo: « Provvedimenti per la tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano ». Essa poneva a totale carico dello Stato le opere di consolidamento e restauro degli edifici pubblici di carattere storico, artistico e monumentale, compresi il Duomo ed edifici annessi e chiese monumentali (articolo 2), e a carico dei privati, ma con contributo statale, il consolidamento, il restauro e la sistemazione degli edifici di proprietà (articolo 3). Il proprietario doveva impegnarsi ad abitare, locare o utilizzare, secondo le norme previste dalla legge, l'edificio per almeno dieci anni. Veniva affidato al comune, con contributo statale del 50 per cento, il risanamento di quartieri cittadini, da condursi secondo piani particolareggiati predisposti dal comune stesso sentita la Soprintendenza ai monumenti. Inoltre, si prevedevano norme per consentire l'alloggio provvisorio ai cittadini che avrebbero dovuto trasferirsi per consentire i lavori, nonché la facoltà del comune di espropriare i beni immobili rientranti nei casi determinati previsti dalla legge stessa (articoli 4 e 5). Successivamente, erano stabiliti i criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio (articoli 7 e 8). Infine, si autorizzavano gli istituti di credito, in particolar modo il Monte dei Paschi, a concedere mutui per eseguire i lavori autorizzati (articoli 9 e 10) e si rendeva noto l'ammontare della spesa prevista dallo Stato per la messa in opera di tali attività (articolo 11).
Per un quadro completo della cronologia giuridica circa le leggi speciali emanate per Siena successivamente a quella del 1963, merita una particolare menzione la legge 9 marzo 1976, n. 75, « Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano ».
Va sottolineato come quest'ultima legge, per quanto formalmente presentata come « proroga », in realtà presentasse degli elementi di novità rispetto alla precedente: essa, infatti, aggiungeva la dizione « paesistico » (articolo 1) all'elenco dei valori da salvaguardare; fra i soggetti compaiono le « contrade » e i contributi erano elevati dal 50 per cento dell'ammontare delle spese al 70 per cento per i privati e fino all'80 per cento per le contrade (articolo 2); i mutui venivano subordinati all'esistenza di precise condizioni (articolo 4), mentre la facoltà di esproprio del comune veniva meglio articolata (articolo 5).
Successivamente a queste due normative, sono state presentate in Parlamento diverse proposte di legge: in primis si ricorda la proposta a firma dei deputati Ceccuzzi, Cenni, De Pasquale, Fluvi, Gatti, Realacci e Rigoni, recante « Disposizioni per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena e norme in favore delle Contrade storiche di Siena », presentata il 29 aprile 2008 alla Camera (atto Camera n. 432, XVI legislatura).
La medesima proposta di legge è stata presentata successivamente anche dal deputato Luigi Dallai, in data 16 marzo 2013 (atto Camera n. 295, XVII legislatura) .
Può dunque affermarsi che, se si escludono i primi anni Novanta del secolo scorso caratterizzati da una delicata operazione di risanamento del debito pubblico, la legge speciale è stata finanziata ininterrottamente dal 1963 al 2003. Dal punto di vista contenutistico, invece, la proposta di legge del 2008 inseriva, nell'impianto della legge 9 marzo 1976, n. 75, un titolo di preferenza per i progetti presentati dalle contrade storiche di Siena (articolo 2): si prevedeva, infatti, che gli interventi fossero finalizzati « in via prioritaria » alla realizzazione dei progetti da esse presentati. La preferenza così accordata discenderebbe dal fatto che le contrade svolgono la loro attività conformemente ai loro statuti e sotto la vigilanza del comune di Siena, e che le stesse partecipano alle manifestazioni relative allo svolgimento del Palio fin dal 1239, in osservanza degli usi e delle tradizioni della città.
Dunque, da un lato, si sottolinea l'indissolubile legame delle contrade con il territorio comunale; dall'altro, lo stretto controllo cui sono sottoposte sarebbe garanzia di trasparenza nella gestione dei fondi pubblici da destinare a tali tipologie di opere.
È possibile a questo punto trarre alcune conclusioni in merito ai provvedimenti sin qui evocati: la città di Siena è da quasi un secolo, tra alterne vicende, protagonista di interventi normativi volti direttamente a preservarne la conservazione e a tutelarne il paesaggio urbano; il patrimonio storico e culturale di cui essa è portatrice è un valore ormai incontestato e, pertanto, non si può che sperare che il Governo mostri nei suoi confronti la stessa sensibilità che hanno avuto i « grandi padri » come Ranuccio Bianchi Bandinelli e Mario Bracci.
Il presente disegno di legge intende rifinanziare la legge 9 marzo 1976, n. 75, e tutelare la natura giuridica e fiscale delle storiche contrade e delle associazioni dei contradaioli che costituiscono una loro articolazione, così come previsto nei singoli statuti delle contrade e nei regolamenti comunali.
In particolare, si dispone un finanziamento di 5 milioni annui per i tre anni dal 2019 al 2021, prevedendo deroghe al principio del rispetto del saldo obiettivo, disposto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243. I progetti presentati dalle contrade storiche verranno considerati preferenziali e le contrade e le associazioni dei contradaioli verranno considerate a tutti gli effetti enti no profit, come già riconosciuto da gran parte della dottrina e della giurisprudenza, e potranno così godere dei benefici fiscali propri degli enti senza scopo di lucro.
Art. 1.
1. Per la prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, volti alla tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena, nonché per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. La somma complessiva delle risorse da destinare agli interventi di cui ai citati articoli 1, 2, 3 e 4 della legge n. 75 del 1976 è ripartita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su motivata proposta del consiglio comunale di Siena. L'erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge n. 75 del 1976 è disposta con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Siena propone alla regione Toscana il piano per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 75 del 1976; nei successivi tre mesi la regione stessa, sentita la soprintendenza competente, adotta le proprie determinazioni e le comunica al comune.
Art. 2.
1. Gli interventi attuati ai sensi della legge 9 marzo 1976, n. 75, sono finalizzati in via prioritaria alla realizzazione dei programmi presentati dalle storiche contrade di Siena, con le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della medesima legge n. 75 del 1976.
2. Le storiche contrade di Siena e le associazioni di contradaioli, denominate società di contrada, sono associazioni senza fine di lucro a cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n, 296.
Art. 3.
1. Per le finalità di cui alla presente legge, negli anni dal 2019 al 2021 il comune di Siena è autorizzato ad utilizzare l'eventuale avanzo di amministrazione.
2. Gli importi di cui all'articolo 1 non sono conteggiati ai fini del conseguimento del saldo obiettivo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243. In caso di mancato conseguimento del saldo obiettivo, il comune di Siena non è soggetto al divieto di ricorrere all'indebitamento per gli interventi di cui all'articolo 1.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.