Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 571
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa del senatore NENCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2018

Modifica all'articolo 48 della Costituzione e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di attribuzione del diritto di elettorato attivo nelle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno

Onorevoli Senatori. – Il diritto di voto è lo strumento più diretto di coinvolgimento dei cittadini nella vita dello Stato. Il suffragio universale in Italia è arrivato nel dopoguerra, in Inghilterra, invece, molti anni prima. Negli Stati Uniti d'America soltanto nel 1966, quando due sentenze della Corte suprema dichiararono incostituzionali sia i test per accertare i gradi di cultura e di alfabetizzazione per l'ammissione ai diritti politici, sia i requisiti che chiedevano il pagamento di una tassa per essere ammessi al diritto di voto. Le ultime discriminazioni che si opponevano all'esercizio pieno del suffragio universale sono scomparse in America semplicemente nel decennio che va dagli anni Sessanta agli anni Settanta.
In Italia, dopo settanta anni di esercizio del diritto di voto attraverso il suffragio universale, oggi siamo alla crisi dello strumento partecipativo, quale è il voto.
Molti giovani potrebbero partecipare attivamente alla vita politica anche al di sotto della soglia della maggiore età, per le competizioni amministrative e locali, in attesa di una riforma dello stesso limite che in Italia già con la legge 8 marzo 1975, n. 39, è stato abbassato dai 21 ai 18 anni attuali. Si portava così a 18 anni compiuti il limite per acquisire la capacità di agire, il diritto di elettorato attivo, al conseguimento della patente e il diritto alla visione di film vietati. In Europa infatti vi è un orientamento favorevole in merito e in molti Paesi il tema è già entrato stabilmente nel dibattito politico. Prima delle elezioni politiche dello scorso 8 giugno 2017, tutti i maggiori partiti politici del Regno Unito (il Labour, i liberal-democratici, i verdi) a esclusione del Partito Conservatore, hanno sostenuto nei loro programmi la proposta di allargare il diritto di voto anche ai 16-17enni.
In alcuni Paesi europei il voto ai 16-17enni è già realtà: in Scozia gli under 18 hanno potuto votare al referendum per l'indipendenza del 2014 (ma l'esclusione dei sedicenni dal voto sulla Brexit ha suscitato notevoli polemiche) e, dal 2015, i più giovani possono esprimere il loro voto in tutte le consultazioni politiche (nazionali e locali) del loro Paese. In Austria il voto agli under 18 è realtà dal 2007. In Germania il diritto di voto ai 16-17enni è garantito nelle elezioni dei Parlamenti di alcuni Länder. Nel 2011 la Norvegia ha fatto un «trial» estendendo il diritto ai sedicenni per le elezioni locali. Infine tra i Paesi extra-europei che permettono il voto agli under 18 figurano Argentina, Brasile, Cuba, Ecuador, Nicaragua (si noti che in Argentina e Brasile il voto è obbligatorio per la fascia di età dai 18 ai 70 anni).
Ricerche empiriche sul voto dei 16-17enni in Austria e Norvegia mostrano che il voto degli under 18 è altrettanto «politicamente maturo» quanto il voto dei cittadini più anziani. Per ogni variabile di misurazione della maturità politica – conoscenze politiche, interesse, stabilità delle preferenze – gli under 18 sono o tanto maturi quanto i cittadini più anziani, o lo diventano dal momento in cui l'età per avere il diritto di voto viene abbassata.
Si fa notare tra l'altro che «la media di conoscenze civiche e di funzionamento del sistema politico è leggermente più alta per gli under 18 rispetto ai cittadini di 19, 21 e 23 anni». Inoltre tutti gli studi e le ricerche dimostrano che non vi è alcuna differenza significativa tra le abilità cognitive di un sedicenne e quelle di un adulto: i sedicenni hanno lo stesso livello di ragionamento morale e scientifico; sono in grado di decidere in maniera competente; sanno mettere a fuoco obiettivi e perseguirli; possiedono autonomia di giudizio. Questa la ragione per cui diversi studiosi sostengono che se la «maturità» politica deve essere il criterio chiave per decidere se i cittadini possono o meno votare i loro rappresentanti, allora dovremmo abbandonare l'età come condizione qualificativa e sostituirla con i test di competenza.
Altra obiezione che viene posta contro l'abbassamento dell'età del voto è quella che vuole i sedicenni e diciassettenni indifferenti alla politica. La loro apatia però è tutta da dimostrare. Il ragionamento è il seguente: «Se gli adolescenti non sono interessati alla politica, significa che non sono disposti a votare; se non sono disposti, allora sono troppo immaturi per votare; e se sono troppo immaturi, allora gli va negato il voto», Tuttavia il punto è che la maggior parte dei teenagers non si occupano di politica esattamente perché molta parte della politica non si occupa di loro. Ma, come hanno mostrato le esperienze di allargamento del suffragio in Austria e Scozia, quando il sistema politico si impegna a coinvolgere i più giovani, i più giovani si fanno coinvolgere dalla politica.
Alcuni recenti studi dimostrano che sebbene gli under 18 siano, in generale, leggermente meno interessati alla politica rispetto ai cittadini più anziani, questo dato cambia quando gli under 18 ottengono il diritto di voto. Dopo l'estensione del suffragio ai 16-17enni, in Austria e in Norvegia questi sono diventati più coinvolti e più informati sulla politica rispetto ai cittadini di 18-21 anni e l'affluenza degli under 18 al voto è maggiore di circa 10-12 punti rispetto all'affluenza dei giovani dai 18 ai 23 anni.
In Italia il dibattito su questi temi non è stato ancora intrapreso, nonostante si sia tentato di riavviarlo nella recentissima campagna elettorale per il voto del 4 marzo scorso. Gli argomenti che si affrontano circa i giovani sono solo quelli del «bullismo a scuola», del «motorino truccato» o dei «ragazzi difficili». Ma queste categorie sono conosciute da tempo. È evidente a tutti che, rispetto a trent'anni fa, un ragazzo di sedici anni oggi ha maggiori possibilità di essere informato, è più consapevole e partecipe dei problemi della vita ed è molto più propositivo. Trenta anni fa non c'era tanta consapevolezza del mondo. Naturalmente questo non esclude che i sedicenni possano essere anche dei «ragazzi da raddrizzare», ma se li responsabilizziamo, magari, lo saranno più difficilmente. Pertanto il presente disegno di legge costituzionale introduce l'abbassamento dell'età a sedici anni per le elezioni regionali e amministrative, quale strumento per avvicinare i giovani alla politica e responsabilizzarli attraverso la concessione del diritto di voto per l'elezione dei candidati a loro più vicini, anche in risposta alla generale disaffezione alla politica che è stata registrata negli ultimi anni.
Sedici anni rappresentano il momento giusto per far sì che i ragazzi possano affezionarsi ad «andare a votare», perché hanno maggiori spazi e contatti con la scuola ed i genitori possono intervenire in maniera corretta sul piano formativo.
In questo contesto anche il ruolo dei partiti può diventare importantissimo. Essi infatti dovrebbero coinvolgere maggiormente i giovani e farli partecipare alla vita politica.
Il presente disegno di legge quindi ha lo scopo di introdurre nel nostro ordinamento, mediante apposita novella all'articolo 48 della Costituzione, l'elettorato attivo per i giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, in occasione delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.
In applicazione della predetta modifica costituzionale si apportano altresì le opportune integrazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. In particolare, si introduce un articolo 1-bis che stabilisce l'elettorato attivo a sedici anni per tutti i cittadini italiani che abbiano i requisiti per votare in occasione di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. L'articolo 3 apporta alcune conseguenti modifiche al citato testo unico. In particolare, la modifica all'articolo 7 comporta l'iscrizione nelle liste elettorali, in occasione delle revisioni semestrali, previste dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ogni anno, anche di coloro che compiono il sedicesimo anno di età. L'articolo 4 stabilisce infine che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 48, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'elezione degli organi delle regioni e degli enti locali, sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno compiuto il sedicesimo anno di età».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 1 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. In occasione delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2».

Art. 3.

1. Agli articoli 7, primo comma, 8, primo comma, lettere a) e b), e 10, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, dopo le parole: «diciottesimo anno di età» sono inserite le seguenti: «, ovvero il sedicesimo anno di età, ai fini delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali,».

2. All'articolo 32, primo comma, numero 5), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, dopo le parole: «dal compimento del 18° anno di età» sono inserite le seguenti: «, ovvero del 16° anno di età, ai fini delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali,».

3. All'articolo 33, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, dopo le parole: «il diciottesimo anno di età» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero il sedicesimo anno di età, ai fini delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali».

Art. 4.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.