Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2019
Norme in materia di indennità supplementare per il personale militare delle Forze speciali dell'Esercito « acquisitore obiettivi » e « ranger »
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge interviene, con finalità integrative, sulla disciplina relativa alle indennità operative del personale militare, e precisamente sull'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, che regola il regime della « indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei », e, conseguentemente, sull'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e sull'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1997, n. 171. La finalità perseguita con l'intervento qui proposto risponde all'esigenza di introdurre il necessario adeguamento alle trasformazioni organizzative che, nel corso del tempo, hanno riguardato il personale militare, con particolare riguardo ai recenti provvedimenti di riorganizzazione del comparto delle Forze speciali dell'Esercito.
Al riguardo, appare utile ricordare che il Capo di Stato Maggiore della difesa, con l'emanazione della « direttiva per il potenziamento del Comparto operazioni speciali » (26 aprile 2018), recepita e attuata con la pubblicazione interforze « La dottrina interforze per le Operazioni speciali » (PID/O 3.5, del 26 ottobre 2018), ha sancito l'estensione di tutti i compiti principali assegnati alle Forze speciali dell'Alleanza atlantica (NATO « Special operations Forces » – SOF) anche al 4° Reggimento alpini paracadutisti « ranger » e al 185° Reggimento paracadutisti ricognizione e acquisizione obiettivi (RRAO) « Folgore », prevedendone così l'elevazione al rango di Forze speciali (al pari dei colleghi « incursori »). Il processo di « validazione » si è concluso con l'esercitazione « Notte scura 2018 », condotta dal Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali (COFS), che ha sancito il conseguimento dell'intero spettro delle capacità operative tipiche delle Forze speciali da parte del 4° Reggimento alpini paracadutisti « ranger » e del 185° Reggimento paracadutisti ricognizione e acquisizione obiettivi (RRAO) « Folgore ». Tale evoluzione capacitiva è, quindi, stata formalmente assunta nell'ambito degli ordinamenti della Difesa attraverso l'emanazione delle nuove « Missioni » istituzionalmente assegnate a queste unità.
Come illustrato nel sito internet istituzionale dell'Esercito italiano, i « ranger » sono « operatori di forze speciali che coniugano le capacità delle specialità da montagna (alpini) e delle aviotruppe (paracadutisti) idonee per la condotta di operazioni speciali in ogni contesto operativo e in particolare allo svolgimento di azioni dirette sfruttando il principio della massa ».
Gli « acquisitori obiettivi » (come da nota descrittiva riportata nello stesso sito istituzionale dell'Esercito) appartengono a quella categoria di operatori, « infiltrati dal cielo, a mezzo di aviolancio con la tecnica della caduta libera piuttosto che via mare », che « muovono in completa clandestinità, in tutti gli scenari operativi ed in ogni ambiente naturale (desertico, continentale, montano e urbano) “oltre le linee nemiche”, in completo isolamento tattico, per la raccolta di informazioni utilizzando equipaggiamenti tecnologicamente avanzati o per azioni cinetiche, condotte principalmente con modalità “stand-off”, su obiettivi altamente paganti ».
Il personale dell'Esercito appartenente a tutte le categorie (ufficiale, sottufficiale, graduato e volontario di truppa), che formula espressa richiesta di entrare a far parte di una delle unità di Forze speciali dell'Esercito (« incursori » o « acquisitori obiettivi » o « ranger »), viene selezionato e formato secondo i medesimi criteri e requisiti. Al termine di uno specifico iter selettivo e formativo della durata di circa due anni, acquisisce la specializzazione di incursore, acquisitore obiettivi o ranger ed entra nei ranghi dei rispettivi reggimenti di Forze speciali.
Dal punto di vista operativo, gli assetti del 4° Reggimento alpini paracadutisti « ranger » e del 185° Reggimento paracadutisti ricognizione acquisizione obiettivi (RRAO) « Folgore » sono abitualmente impiegati nei teatri operativi dal Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali (COFS), per l'assolvimento dei compiti tipici delle Forze speciali, anche all'interno degli stessi dispositivi operativi in cui sono impiegati i colleghi « incursori ».
In considerazione dell'elevato livello di rischio che caratterizza la tipologia di attività addestrative ed operative delle Forze speciali in argomento, appare ragionevole, nonché rispondente al generale principio di parità di trattamento tra categorie omogenee ed affini, estendere il regime dell'indennità supplementare già vigente per la categoria degli « incursori », di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, anche a queste tipologie di Forze speciali.
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 9 della legge
23 marzo 1983, n. 78)
1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: « presso centri e nuclei aerosoccorritori, » sono inserite le seguenti: « nonché al personale dell'Esercito “acquisitore obiettivi” e “ranger” in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali »;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Per il personale dell'Esercito “acquisitore obiettivi” e “ranger” in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Al medesimo personale dell'Esercito “acquisitore obiettivi” e “ranger” in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali è altresì corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze speciali prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 »;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei, “acquisitori obiettivi” e “ranger” »;
Art. 2.
(Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52)
1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, il comma 9 è abrogato.
Art. 3.
(Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171)
1. All'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, dopo le parole: « del Capo di Stato Maggiore della Difesa » sono inserite le seguenti: « , nonché al personale dell'Esercito “Acquisitore obiettivi” e “Ranger” in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali ».
Art. 4.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a euro 4.150.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.