Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 807
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori PUCCIARELLI, ROMEO, PIROVANO, CALDEROLI, AUGUSSORI, SAPONARA, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2018

Modifica all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Onorevoli Senatori. – Con la legge 8 agosto 1995, n. 335, è stato istituito, in luogo della pensione sociale, l'assegno sociale che è erogato ai cittadini italiani residenti in Italia. L'assegno sociale è un'erogazione di carattere assistenziale corrisposta a tutti i cittadini italiani che si trovano in condizioni di disagio economico. Con la legge 6 marzo 1998, n. 40, si è estesa la possibilità di erogare prestazioni economiche di assistenza sociale anche agli stranieri titolari di permesso di soggiorno e ai loro figli minori iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno. Con il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, è stato, da ultimo, modificato il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, permettendo allo straniero, in possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, di richiedere il rilascio del permesso di soggiorno CE, poi UE, per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno), per sé e per i familiari, estendendo il diritto anche ai genitori. La carta di soggiorno deve essere rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta. Le modifiche introdotte al citato testo unico hanno esteso oltre che allo straniero, al coniuge e ai minori, anche ai genitori dello stesso il diritto di usufruire delle prestazioni di assistenza sociale. In concreto un cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno può richiedere la ricongiunzione anche dei propri genitori e ottenere entro novanta giorni una carta di soggiorno anche per essi. Tale carta di soggiorno, immediatamente dopo, permette ai genitori del cittadino extracomunitario, se in possesso dei previsti requisiti, di presentare domanda di assegno sociale e di ottenere l'erogazione dello stesso, purché residenti sul territorio nazionale.
Tale norma è stata approvata senza tenere conto degli effetti collaterali dovuti all'incremento delle domande di assegno sociale da parte di cittadini extracomunitari ultrassessantacinquenni e senza la necessaria copertura di spesa prevista dall'ordinamento nazionale. Ai sensi dell'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Ad oggi gli assegni sociali sono erogati senza tale documentazione che deve invece essere prodotta dall'autorità estera e tradotta, legalizzata e convalidata dalla nostra ambasciata nel Paese del cittadino extracomunitario ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Gli eventuali redditi esteri, anche patrimoniali (casa, terreni eccetera), dei cittadini extracomunitari, che devono essere comunicati ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 289 del 2002, non possono essere autocertificati se non conosciuti dalla pubblica amministrazione. L'articolo 29 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dispone il rilascio della carta di soggiorno ai genitori che non dispongono di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza. Ciò non esclude che gli stessi godano di redditi, anche patrimoniali, che ridurrebbero o annullerebbero l'importo dell'assegno sociale. Il Paese straniero non deve solo certificare il generico «inadeguato sostegno familiare», ma anche tutti i redditi, proprietà comprese, dei genitori e dei figli ancora residenti nel Paese di provenienza. Tra l'altro, bisogna far rispettare le norme richiedendo la documentazione patrimoniale legalizzata ai sensi della normativa vigente. Infatti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), come già rilevato, deve accertare, ai sensi del citato articolo 49 della legge n. 289 del 2002, che la documentazione reddituale sia validamente formata nel Paese di origine e legalizzata dalla nostra ambasciata, stante il fatto che il solo accertamento dell’«inadeguato sostegno familiare» non è sufficiente per erogare rassegno sociale. Il cittadino extracomunitario non può autocertificare fatti e qualità sconosciuti allo Stato italiano, tra cui i redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti da reddituali da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, che devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. I comuni dovrebbero inoltre certificare annualmente l'effettiva residenza e presenza degli extracomunitari titolari di assegno sociale sul territorio italiano.
Il presente disegno di legge mira a evitare anche una sperequazione di trattamento tra i cittadini italiani e quelli extracomunitari. Estendere il diritto di percezione dell'assegno sociale senza avere la certezza dell’«inadeguato sostegno familiare», senza che il soggetto beneficiario abbia contribuito alla produzione della ricchezza e consentendogli, se vuole, di ritornare al proprio Paese di origine nonché di far riscuotere lo stesso assegno ad altri e di farselo spedire, rappresenta la «legalizzazione» di uno sperpero di denaro pubblico, facendo sì che taluni vivano con i soldi del nostro lavoro e di quello dei nostri padri. Tale situazione non dovrebbe essere resa possibile da nessuna norma.
Il disegno di legge si compone di un unico articolo, recante una modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In dettaglio, si propone la modifica del comma 1 del medesimo articolo, in modo da precisare che lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno da almeno cinque anni che voglia chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può farlo, oltre che per sé, solo per il coniuge e per i figli minori e non anche, come attualmente previsto, per i figli maggiorenni a carico e per i genitori a carico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

«1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b), e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé, per il coniuge e per i figli minori».