Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1363
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori LONARDO, GALLONE, BERARDI, CANGINI, GIRO, MOLES, SERAFINI, FERRO, VITALI, BINETTI, SACCONE, BATTISTONI, MALAN, CRAXI, MANGIALAVORI, DE POLI, MODENA, CAUSIN, TOFFANIN, BERNINI, FLORIS, CESARO, CALIENDO, CONZATTI, MASINI, DAMIANI, PICHETTO FRATIN, BIASOTTI, MINUTO, AIMI, ROSSI, SCIASCIA, MALLEGNI, ROMANI, PAGANO, TIRABOSCHI, BERUTTI e PEROSINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2019

Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di finanziamento del sistema integrato scolastico

Onorevoli Senatori. – Il diritto alla libertà di scelta educativa è un principio sancito nel diritto nazionale e internazionale.
L'articolo 30 della Costituzione afferma che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione Italiana « .....La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.... »;
Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo « I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli ».
Ai sensi della risoluzione del Parlamento europeo sulla libertà d'insegnamento nella Comunità europea approvata il 13 marzo 1984: « in virtù del diritto che è stato loro riconosciuto, spetta ai genitori decidere in merito alla scelta della scuola per i loro figli fino a quando questi ultimi non abbiano la capacità di fare autonomamente tale scelta. Compito dello Stato è di consentire la presenza degli istituti di insegnamento pubblico o privato all'uopo necessari ».
La risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Parlamento europeo n. 1904, F-67075, Strasburgo, 4 ottobre 2012 raccomanda, al comma 6.1. « di procedere rapidamente all'analisi richiesta per identificare le riforme necessarie a garantire in maniera effettiva il diritto alla libertà di scelta educativa ».
Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di individuare attraverso il costo standard per studente il compimento della legge 10 marzo 2000, n. 62 (norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), cosiddetta legge sulla parità scolastica, che resta incompiuta, in quanto non realizza quanto riconosciuto ai sensi degli articoli 3, 30 e 33 della Costituzione italiana e delle risoluzioni del Parlamento europeo del 1984 e del 2012. Per questo motivo, l'Italia risulta la più grave eccezione in Europa e al 47° posto al mondo in termini di garanzia della libertà di scelta educativa dei genitori.
Gli importi di cui alla tabella 1 allegata al presente disegno di legge saranno versati dallo Stato in base al numero di studenti effettivamente iscritti alla scuola. Si noti che il costo individuato per ciascun corso presenta delle proprie specificità, al contrario dell'attuale spesa pubblica dello Stato per gli allievi che frequentano la scuola statale, che risulta omogenea e asettica. Così, corsi professionali e istituti tecnici, per le loro specifiche esigenze tecnologiche, avranno costi diversi rispetto a quelli sostenuti per i licei. Senza dubbio, comunque, la serietà e l'efficienza delle scuole attirerebbe gli sponsor e le donazioni di materiale scientifico di altissimo livello.
L'introduzione del costo standard per studente e la conseguente attuazione della libertà di scelta educativa garantirebbero anche un risparmio certo per le casse pubbliche, persino nell'ipotesi che lo Stato italiano decidesse di spendere per l'istruzione di tutti gli studenti il costo standard per studente pieno, escludendo una qualsiasi compartecipazione delle famiglie (un risparmio di ben 2,8 miliardi di euro annui).
In estrema sintesi, è la contemporanea presenza di tre libertà, insegnare, istituire scuole e scegliere i luoghi dell'istruzione, che conferisce carattere pluralistico al sistema scolastico delineato dalla Costituzione. Le prime due libertà apparirebbero svuotate di contenuto senza la terza, quella cioè della scelta della scuola pubblica, statale o paritaria da frequentare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli enti locali e garantisce la libertà di scelta educativa in un pluralismo scolastico nel rispetto della Costituzione e della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni relative alle istituzioni scolastiche si intendono riferite a tutte le scuole pubbliche, statali e paritarie, ai sensi della presente legge »;

b) al comma 2, le parole: « di cui ai commi 4, 5 e 6 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76 »;

d) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dalla normativa dell'Unione europea »;

e) al comma 4, lettera h), dopo le parole: « che rispettino » sono inserite le seguenti: « , quali condizioni minime, »;

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4.1. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e della presente legge.

4.2. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera f), fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato.

4.3. Le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

g) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

« 4-ter. Le istituzioni di cui alla presente legge, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente, purché provvisto dei relativi titoli scientifici e professionali, ovvero ricorrere a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

4-quater. Ai docenti di scuole paritarie che passino, per effetto di statizzazione o di concorso, alle dipendenze dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme vigenti per i docenti dei ruoli statali. Agli stessi e ai presidi è riconosciuto utile, agli effetti della progressione di carriera, il servizio di ruolo prestato nelle scuole paritarie ».

h) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Al fine di cui al comma 6, il controllo è effettuato a rotazione su base regionale e deve accertare la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 334 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché la corrispondenza al piano triennale dell'offerta formativa ai sensi della legislazione vigente in materia, la regolarità contabile, la pubblicità dei bilanci, nonché il rispetto dei contratti di lavoro per il personale delle scuole paritarie.

6-ter. Sono sottoposte annualmente a controllo le scuole paritarie che presentino un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali ed intermedie.

6-quater. A seguito dell'accertamento di gravi violazioni inerenti al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 334 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, gli uffici scolastici regionali, previo contraddittorio con l'istituzione scolastica interessata, concedono un termine di massimo due anni per la regolarizzazione della relativa posizione. Solo a seguito del permanere delle violazioni accertate, l'ufficio provvede alla revoca della parità.

6-quinquies. Alle scuole paritarie è riconosciuto un contributo di importo pari al costo standard per studente di cui al comma 6-sexies per ogni studente regolarmente iscritto.

6-sexies. Per “costo standard per studente” si intende la quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, quantificata ai sensi della tabella 1 allegata alla presente legge. Il costo standard per studente è determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti internet istituzionali dei citati Ministeri.

6-septies. Le scuole paritarie che ne facciano richiesta stipulano con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apposite convenzioni triennali rinnovabili, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 6-quinquies. Le condizioni, le modalità e i requisiti per la stipula delle convenzioni sono definiti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6-octies. L'assegnazione del contributo ai sensi del comma 6-quinquies è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, su ordine della direzione generale competente.

6-novies. I singoli istituti scolastici possono stipulare convenzioni con gli enti territoriali ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. I contributi ricevuti non sono cumulabili con il contributo di cui al comma 6-quinquies che è conseguentemente ridotto di quota parte.

6-decies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere previste convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le singole scuole ai fini della promozione della eccellenza e del recupero sociale, culturale e artistico del territorio.

6-undecies. Le scuole paritarie che ricevono il contributo di cui al comma 6-quinquies possono chiedere una retta simbolica alle famiglie degli iscritti a copertura del servizio mensa e doposcuola non contemplato nella quota del costo standard per studente.

6-duodecies. Con le medesime modalità di cui al comma 6-septies, le scuole paritarie stipulano con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una convenzione che impegna le parti come segue:

a) la scuola si impegna a rispettare e a mantenere i requisiti per la parità:

1) rendendo pubblico il bilancio annuale corredato da nota illustrativa mediante la piattaforma online predisposta dal Ministero dell'istruzione e della ricerca sul proprio sito internet;

2) rendendo pubblici i curriculum vitae dei docenti;

3) rendendo pubblico il piano dell'offerta formativa e il piano di miglioramento (PdM);

4) favorendo i controlli da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca necessari per la verifica dei requisiti della parità e del corretto impiego dei contributi;

b) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna ad effettuare controlli periodici presso le scuole paritarie convenzionate allo scopo di:

1) verificare la permanenza dei requisiti parità;

2) verificare la valutazione della scuola;

3) verificare i rendimenti scolastici;

4) verificare la rendicontazione dell'utilizzo del contributo di cui al comma 6-quinquies;

5) revocare la convenzione per mancato adempimento degli obblighi scolastici dopo il secondo richiamo e per la mancata messa in regola di questa.

6-terdecies. Alle scuole paritarie che pur avendo i requisiti per la parità e la conseguente equipollenza dei titoli degli studenti ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione rifiutano di stipulare convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non spetta alcun contributo. In tal caso la retta è completamente a carico delle famiglie ».

2. Alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunta, in fine, la tabella 1 allegata alla presente legge.

Allegato
(articolo 1, comma 2)

« Tabella 1
(articolo 1, comma 6-sexies)

Quantificazione del costo standard per studente
in alcune tipologie di scuola

Tipologia di scuola

Classe senza
alunni disabili

Classe con
alunno disabile

Famiglia
non
bisognosa

Famiglia

bisognosa

Famiglia

non
bisognosa

Famiglia

bisognosa

Scuola dell'infanzia efficiente (più di 3 sezioni)

3.201,73

4.573,91

3.758,71

5.369,58

Scuola dell'infanzia non efficiente (fino a 3 sezioni)

2.881,56

4.116,52

3.382,84

4.832,63

Scuola primaria efficiente (più di 5 classi)

3.395,84

4.851,19

3.952,81

5.646,87

Scuola primaria non efficiente (fino a 5 classi)

3.056,25

4.366,07

3.557,53

5.082,18

Scuola sec. di I grado efficiente (più di 3 classi)

4.878,23

6.968,90

5.494,33

7.849,04

Scuola sec. di I grado non efficiente (fino a 3 classi)

4.390,41

6.272,01

4.944,90

7.064,14

Biennio Liceo scientifico efficiente (più di 5 classi)

4.300,51

6.143,58

4.948,39

7.069,13

Biennio Liceo scientifico non efficiente (fino a 5 classi)

3.870,46

5.529,22

4.453,55

6.362,21

Triennio Liceo scientifico efficiente (più di 5 classi)

4.516,47

6.452,10

5.164,35

7.377,64

Triennio Liceo scientifico non efficiente (fino a 5 classi)

4.064,82

5.806,89

4.647,91

6.639,88

Biennio Liceo classico efficiente (più di 5 classi)

4.300,50

6.143,58

4.948,38

7.069,12

Biennio Liceo classico non efficiente (fino a 5 classi)

3.870,45

5.529,22

4.453,54

6.362,21

Triennio Liceo classico efficiente (più di 5 classi)

4.588,45

6.554,93

5.236,33

7.480,47

Triennio Liceo classico non efficiente (fino a 5 classi)

4.129,61

5.899,44

4.712,70

6.732,42

Biennio Liceo linguistico efficiente (più di 5 classi)

4.300,50

6.143,58

4.948,38

7.069,12

Biennio Liceo linguistico non efficiente (fino a 5 classi)

3.870,45

5.529,22

4.453,54

6.362,21

Triennio Liceo linguistico efficiente (più di 5 classi)

4.516,47

6.452,09

5.164,34

7.377,63

Triennio Liceo linguistico non efficiente (fino a 5 classi)

4.064,82

5.806,88

4.647,91

6.639,87

 ».