Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2019
Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019
Onorevoli Senatori. – L'osservatorio Square Kilometre Array (SKA) ha come obiettivo la costruzione e la gestione dell'operatività dello Square Kilometre Array, che, una volta costruito, sarà il più grande radiotelescopio nonché una delle più grandi infrastrutture di ricerca mai realizzati. Il progetto SKA prevede, infatti, la realizzazione di una rete di antenne operanti su diverse frequenze dello spettro radio, geograficamente distribuite nel nord del Sud Africa e nell'ovest dell'Australia e collegate fra loro attraverso un sistema di fibre ottiche in maniera da poter raccogliere ed analizzare i segnali in maniera sincrona come se fossero raccolti da un singolo grande radiotelescopio, la cui superficie di raccolta è appunto delle dimensioni equivalenti ad un kilometro quadrato.
Questa infrastruttura, oltre a potenziare di cinquanta volte la capacità massima osservativa dell'Universo oggi esistente nella banda radio, consentirà di effettuare osservazioni simultanee di diverse zone del cielo, grazie alla tecnologia cosiddetta « multi-beam » che, a regime, vedrà grandi applicazioni nel campo della telefonia mobile in quanto consentirà di ottimizzare l'uso della banda radio destinata alle comunicazioni cellulari.
Indicato come uno dei progetti più importanti nelle « roadmap » prodotte dall’European strategy forum on research infrastructures (ESFRI), l'infrastruttura SKA sarà un'avanguardia mondiale ed aprirà la strada allo sviluppo di nuove conoscenze sulle leggi fondamentali che governano l'Universo e di innovazioni tecnologiche potenzialmente ad alto impatto sociale.
Il riferimento delle azioni nazionali di governo relative a queste iniziative ad elevato valore strategico è la politica di settore dell'Unione europea, che, su mandato del Consiglio dei ministri per la competitività, ha istituito nel 2002 un forum europeo, l’ European strategy forum for research infrastructures (ESFRI), per definire il fabbisogno in infrastrutture internazionali di ricerca per i prossimi due decenni. La roadmap dell’ ESFRI sulla strategia a medio-lungo termine delle infrastrutture europee identifica quarantaquattro progetti in diversi settori della scienza e della tecnologia, considerati prioritari per l'Europa, con una spesa prevista di circa 20 miliardi di euro nei prossimi dieci - quindici anni, che rappresentano lo 0.8 per cento della spesa totale europea nel settore della ricerca e corrispondono ad un incremento iniziale di spesa del 20 per cento in questo settore.
I progetti della citata roadmap si vanno ad aggiungere sia alle infrastrutture internazionali già presenti in Europa, sia alle infrastrutture nazionali che operano già in modo pan-europeo.
La roadmap rappresenta uno strumento di riferimento per le comunità scientifiche e per i decisori politici degli Stati membri dell'Unione europea. Gli Stati membri elaborano le roadmap di strategia nazionale per le infrastrutture.
In particolare l'Italia, tramite l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), è uno dei primi Stati ad aver preso parte al progetto e ad aver aderito alla fondazione della SKA Organization, la società di diritto inglese alla quale le Agenzie dei diversi Paesi hanno affidato il compito di predisporre gli aspetti tecnici e di design preliminari della infrastruttura. L'Italia ha una notevole tradizione nel campo della radioastronomia, potendo vantare importanti partecipazioni in progetti internazionali, oltre ad una ricca collezione di antenne all'interno dei confini nazionali, come i radiotelescopi « Croce del Nord » di Medicina (Bologna) e di Noto (Siracusa), nonché il recentissimo radiotelescopio Sardinia radio telescope (SRT) di San Basilio (Cagliari); strumenti che, oltre ad osservare le radiosorgenti sparse nell'Universo, sono impegnati in progetti di ricerca internazionali come il Search for extra terrestrial intelligence (SETI) e il Very long baseline interferometry (VLBI) nonché in programmi strategici nazionali come il progetto Space situational tracking (SST).
La comunità scientifica internazionale è concorde nell'affermare che SKA sarà il futuro della radioastronomia e la partecipazione dell'Italia è importante per tutti gli sviluppi scientifici e tecnologici negli anni a venire. Il coinvolgimento dell'INAF nel progetto SKA è stato pensato, sin dai primi anni, come un volano non solo scientifico, ma anche economico e industriale, visto l'ampio coinvolgimento delle industrie italiane nel settore della radioastronomia (con la produzione di ricevitori, pannelli e amplificatori), con importanti conseguenze positive per il nostro Paese. Il progetto porterà risultati a medio-lungo termine e per l'Italia è fondamentale rimanervi agganciati con un ruolo di leadership, quale quello rivestito finora.
Molte imprese italiane, provenienti da diverse regioni del Paese sia del nord che del sud, hanno infatti preso parte allo sviluppo del design delle antenne, alcune delle quali con investimenti propri, posizionandosi così in una posizione di vantaggio competitivo rispetto ai ritorni attesi nella fase di costruzione, sia in termini di numero e di volume contratti che di acquisizione ed accesso alle innovazioni generate. Va qui sottolineata la valenza di strumento di politica industriale che assume la partecipazione al progetto, grazie alla quale si potrà consentire all'industria italiana di posizionarsi ed accrescere la propria presenza in aree emergenti del mondo, quali il continente africano, dove andrà a risiedere una parte cospicua delle antenne della infrastruttura, o di consolidare la propria posizione in aree dove vi sono già rapporti commerciali, come nel caso dell'Australia, dove sarà allocata la restante parte dell'impianto.
La storia del progetto SKA ha inizio nel settembre 1993, quando l’International union of radio science (URSI) ha fondato il Large telescope working group per cominciare a lavorare a una nuova generazione di radiotelescopi. Nel 1997 otto istituti provenienti da sei Paesi (Australia, Canada, Cina, India, Paesi Bassi e Stati Uniti) hanno firmato un accordo di cooperazione per studiare la tecnologia che avrebbe portato alla costruzione del più grande radiotelescopio al mondo.
L'Italia entra in gioco solo tre anni più tardi, il 10 agosto 2000, quando in occasione della riunione dell'Unione astronomica internazionale a Manchester (Regno Unito) è stato siglato un protocollo d'intesa per istituire il Comitato direttivo internazionale dello Square Kilometre Array (ISSC). Presenti quel giorno i rappresentanti di undici Paesi: Australia, Canada, Cina, Germania, India, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti. Il primo gennaio 2005 è entrato in vigore un nuovo accordo, la cui validità è stata poi estesa fino al 2007, per estendere la collaborazione a ventuno Paesi (sette per l'Europa, Stati Uniti e il resto del mondo) e costituire l’International SKA project office.
Il rafforzamento del coinvolgimento italiano nel progetto è arrivato con l'adesione, nel 2006, al progetto Square Kilometre Array design studies (SKADS), che includeva ventitre partner da tredici Paesi. Da quel momento in poi il ruolo dell'Italia, anche dal punto vista politico, è andato sempre più crescendo. Il passo successivo è stato quello di aderire, con l'aiuto dei fondi europei, alla Preparatory phase propoal for the Square Kilometre Array (PrepSKA) per la preparazione delle prime fasi organizzative del progetto. In parallelo nel 2010 è stata costituito l’Agencies SKA Group (ASG), che riunisce trenta progetti e le maggiori agenzie di finanziamento dei Paesi interessati al progetto, con l'intento di fornire un indirizzo su questioni non propriamente tecniche e scientifiche del programma SKA. Durante il meeting dell'ASG a Roma, il 30 marzo 2011, è stata poi sottoscritta la lettera d'intenti che ha portato poi alla fondazione della SKA Organization, firmata ad Amsterdam il 23 novembre 2011. Nel 2012 è stata presa una delle decisioni più importnti per il progetto, cioè quella di costruire lo Square Kilometre Anay (SKA) in due siti, Australia e Sudafrica, mentre nel 2015 il regno Unito è stato scelto quale sede della organizzazione internazionale.
In tutte le occasioni sopra descritte, l'Italia, per mezzo dell'INAF ha sempre rivestito un ruolo di primo piano, il cui culmine è stata la presidenza del negoziato intergovernativo, in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per lo sviluppo del testo della Convenzione istitutiva della costituenda organizzazione internazionale. Il testo si compone di 20 articoli, dei quali:
- l'articolo 1 illustra le definizioni utilizzate nel testo della Convezione e nei relativi allegati: il « Protocollo sui privilegi e le immunità » ed il « Protocollo finanziario »;
- l'articolo 2 definisce l'istituzione dello SKAO, con sede nel Regno Unito, come una organizzazione internazionale avente personalità giuridica con i poteri di contrattare, di disporre di proprietà mobili e di avviare procedure aventi valore legale nonché l'obbligo di addivenire ad accordi bilaterali con i Paesi presso i quali l'infrastruttura SKA sarà dislocata;
- l'articolo 3 definisce quali scopo della organizzazione la promozione di una collaborazione globale nel campo della radioastronomia, con l'obiettivo prioritario di implementare il progetto SKA;
- l'articolo 4 stabilisce l'obbligo, per gli Stati membri, di riconoscere all'organizzazione i privilegi e le immunità riportati nello specifico Allegato;
- l'articolo 5 illustra i requisiti tecnici fondamentali che il radiotelescopio dovrà soddisfare, in particolare viene introdotta la distinzione fra la fase l del programma, SKA-1, e le restanti fasi del progetto che potranno essere avviate solo su esplicita autorizzazione del Council dell'organizzazione.
- l'articolo 6 prescrive che i soggetti che possono aderire alla organizzazione sono Stati ed organizzazioni internazionali. Le categorie di adesione sono distinte in membri e membri associati, dove questi ultimi non possono beneficiare degli stessi diritti riconosciuti agli Stati membri;
- l'articolo 7 regolamenta l'impianto organizzativo, indicando quali organi di governo il consiglio ed il direttore generale;
- l'articolo 8 delinea i poteri del Consiglio, quale massimo organo di governo della organizzazione, nel quale siedono due rappresentanti per Stato membro, di cui uno solo con diritto di voto, in base al principio « un voto per ciascun membro », e che deve essere presieduto da un presidente eletto dal consiglio per la durata di due anni prorogabili per un solo mandato. È prevista l'elezione di un vice presidente, con le stesse modalità del presidente.
Il Consiglio ha la responsabilità della direzione scientifica e strategica della organizzazione ed ha il potere di:
a) nominate il direttore generale ed approvare le nomine da egli proposte;
b) approvare politiche, regolamenti e disciplinari;
c) approvare il budget e controllare i profili di spesa e l'esercizio finanziario;
d) nominare auditors;
e) approvare e pubblicare i rapporti prodotti dagli auditors ed i report annuali;
f) qualunque altro atto necessario al funzionamento della organizzazione.
g) stabilire un comitato finanziario, in cui ciascun membro sia rappresentato.
L'articolo stabilisce in due terzi del numero di partecipanti alle riunioni del consiglio il quorum di validità delle stesse mentre la maggioranza per le approvazioni delle risoluzioni in due terzi dei voti, salvo diversa indicazione. Gli assenti o gli astenuti non contribuiscono al conteggio per le soglie di voto.
L'articolo 9 stabilisce ruolo e funzioni del direttore generale, che è il rappresentante legale della organizzazione ed ha i poteri dell'amministratore delegato; in particolare, il direttore generale esercita i poteri finanziari ed esecutivi, secondo le direttive del Consiglio, per il funzionamento dell'organizzazione. Egli deve sottoporre all'approvazione del Consiglio il rapporto annuale, le previsioni di spesa, il rapporto degli auditors e le nomine delle diverse posizioni organizzative; deve partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio; è responsabile della gestione generale dell'osservatorio nonchè della salute e sicurezza degli impiegati.
L'articolo 10 impone il rispetto dei termini previsti dal protocollo finanziario e stabilisce che le quote di contribuzione devono essere definite secondo le previsioni di budget approvate dal Consiglio e proporzionali al valore cumulativo della contribuzione complessiva stabilita per la realizzazione del progetto SKA.
L'articolo 11 prevede che sia il Consiglio a definire la politica di proprietà intellettuale, stabilendo, altresì, la facoltà di poter concedere, a titolo gratuito e per sole finalità di carattere educativo e di ricerca, ovvero non commerciali, l'utilizzo da parte di soggetti appartenenti agli Stati membri dei diritti di proprietà intellettuale acquisiti nello sviluppo del progetto, nel rispetto comunque dei vincoli di diritti di proprietà intellettuale preesistente o di diritti di proprietà intellettuale appartenenti a terzi.
L'articolo 12 definisce il concetto di acquisizione di beni e di servizi, che può avvenire attraverso la contribuzione diretta in natura da parte degli Stati membri, ovvero indirettamente previo trasferimento diretto di denaro all'organizzazione. Le politiche e le regole di acquisto sono definite dal Consiglio e dovranno prevedere, espressamente, meccanismi che consentano agli Stati membri di vedersi assegnati contratti e servizi il cui valore complessivo rispecchi, sommariamente, la contribuzione dello Stato membro.
L'articolo 13 stabilisce il principio che l'accesso al tempo osservativo dei telescopi di SKA ed a tutte le risorse del progetto sia proporzionale alle quote di contribuzione dei membri e degli associati. A tale scopo, il Consiglio dovrà approvare, all'unanimità, la politica di accesso ed operatività dei telescopi che costituiscono l'osservatorio SKA.
L'articolo 14 rinvia alla giurisdizione della Corte permanente di arbitrato la soluzione di eventuali dispute fra i membri, non risolvibili in via negoziale.
L'articolo 15 stabilisce la procedura per l'emendazione della Convenzione, la cui approvazione dovrà essere comunque conforme alla legislazione nazionale degli Stati membri.
L'articolo 16 stabilisce le regole di uscita dei membri dalla Convenzione, affermando che l'efficacia dell'uscita decorre dopo dodici mesi dalla data di notifica e solo dopo aver onorato tutte le obbligazioni pendenti alla medesima data. L'uscita esonera il membro uscente dalle obbligazioni contratte dall'organizzazione dopo la data di notifica. Non è permessa la rivendicazione dei contributi dovuti sino alla data di notifica.
L'articolo 17 definisce le modalità di dissoluzione dell'organizzazione sancendo l'obbligo della divisione pro rata delle obbligazioni intercorse sino alla data di deliberazione della dissoluzione.
L'articolo 18 stabilisce le modalità di gestione del mancato rispetto da parte di un membro delle obbligazioni contratte verso l'organizzazione, stabilendo la sospensione dei diritti di voto del membro inadempiente come conseguenza della mancata risposta di questi rispetto alla notifica ad adempiere da parte del Consiglio.
L'articolo 19 prevede che l'entrata in vigore della Convenzione avvenga dopo la ratifica di Australia, Repubblica popolare cinese, India, Repubblica italiana, Regno dei Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Repubblica del Portogallo, Regno di Svezia, Repubblica del Sud Africa, Regno Unito, ovvero trenta giorni dalla data di ratifica o approvazione di Australia, Repubblica del Sud Africa, Regno Unito ed altri due Paesi firmatari, restando comunque aperta all'adesione di nuovi membri o associati, secondo le procedure di cui all'articolo 6 della Convenzione stessa.
L'articolo 20 stabilisce il deposito della Convezione presso il Governo del Regno Unito, definendo, altresì gli obblighi di deposito nonché di registrazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Relazione tecnica
Analisi tecnico-normativa
Dichiarazione di esclusione dall'Air
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Convenzione medesima.
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. È autorizzata la spesa di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1, per le spese di costruzione, e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2029 per le spese di gestione, da destinare all'Istituto nazionale di astrofisica, per far fronte all'obbligo di contribuzione all'osservatorio Square Kilometre Array. Per le spese di missione di cui all'articolo 8 della Convenzione è autorizzata la spesa di euro 7.680 annui a decorrere dall'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal comma l si provvede:
a) quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) quanto a euro 2.007.680 per l'anno 2019 e per l'anno 2020 e a euro 3.007.680 annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dalle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 8 e 10 della Convenzione medesima, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 14 della Convenzione e dall'articolo 8 dell'Allegato B alla Convenzione medesima si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 5.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.