Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2019
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019
Onorevoli Senatori. – L'intendimento di sottoscrivere un Accordo in materia cinematografica e audiovisiva con la Repubblica dominicana trova sede nell'ottica di poter intensificare i rapporti cinematografici e audiovisivi tra i due Paesi.
La promozione e la diffusione all'estero della cinematografia italiana rientra tra i compiti istituzionali del Governo italiano; nell'attuazione di tale compito, guardare oltre il continente europeo accresce di valenza la funzione governativa, potenziando, altresì, la cooperazione tra i Paesi anche da un punto di vista culturale.
L'adesione dell'Italia al programma Ibermedia, volto a sostenere lo sviluppo di progetti di coproduzione cinematografica tra i Paesi aderenti, costituisce, oltretutto, un valido presupposto nel rafforzare i rapporti cinematografici con gli stessi Paesi.
In tal senso, l'Accordo costituisce un valido strumento normativo di incentivo ai coproduttori italiani nella pianificazione di opere cinematografiche o audiovisive con produttori dominicani, con riflessi significativi sull'intera industria cinematografica.
L'Accordo che si intende sottoscrivere consente alle coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo medesimo di essere considerate opere nazionali dai rispettivi Paesi e di godere dei benefici alla stregua delle opere nazionali.
Si illustra la composizione dell'articolato dell'Accordo in parola, nei suoi distinti contenuti:
Art. 1: definisce il significato di « coproduzione » e di « coproduttore » ed individua le « Autorità competenti » responsabili dell'applicazione dell'Accordo;
Art. 2, paragrafo 1: assimila le coproduzioni che vengono realizzate ai sensi dell'Accordo alle opere nazionali;
Art. 2, paragrafo 2: sottopone le coproduzioni ad approvazione da parte delle Autorità competenti;
Art. 3, paragrafo 1: nel ribadire il carattere di « opera nazionale » della coproduzione, le conferisce il diritto a godere dei benefici previsti dalle legislazioni delle rispettive Parti;
Art. 3, paragrafo 2: dispone la revoca dei benefici di cui al comma precedente, nel caso di inadempienze dei coproduttori;
Art. 3, paragrafo 3: specifica i requisiti richiesti ai coproduttori per essere ammessi ai benefici previsti dall'Accordo;
Art. 4, paragrafi 1 e 2: precisa i luoghi ove realizzare le riprese;
Art. 4, paragrafi 3, 4, 5: individua, sulla base della nazionalità, le figure tecnico-artistiche autorizzate a partecipare alla realizzazione delle coproduzioni, facendo menzione, per quanto riguarda l'Italia, all'equiparazione dei cittadini appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea;
Art. 5, paragrafo 1: fissa le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori;
Art. 5, paragrafo 2: prevede deroghe al comma precedente;
Art. 5, paragrafo 3: fissa le quote di partecipazione in caso di coproduttori costituiti da più imprese;
Art. 6: considera la possibilità di realizzare coproduzioni « multilaterali », vale a dire coproduzioni cinematografiche con Paesi con i quali cui l'Italia e la Repubblica Dominicana siano legate da un accordi di coproduzione cinematografica o audiovisiva. Nello stesso articolo, si individuano le relative quote di partecipazione finanziaria;
Art. 7, paragrafi 1, 2 e 3: stabilisce i termini relativi alla comproprietà dei diritti di proprietà intellettuale;
Art. 7, paragrafo 4: precisa i termini inerenti le attività di doppiaggio e sottotitolaggio;
Art. 7, paragrafo 5: stabilisce la comproprietà dei negativi di ciascuna coproduzione cinematografica ed individua i laboratori da utilizzare per lo svolgimento delle attività legate alla coproduzione;
Art. 7, paragrafo 6: fissa le versioni linguistiche delle coproduzioni;
Art. 8: stabilisce facilitazioni sia per l'importazione temporanea e la relativa riesportazione dell'attrezzatura cinematografica che per l'ingresso temporaneo ed il soggiorno dello staff coinvolto nelle coproduzioni;
Art. 9: definisce il periodo temporale entro il quale il coproduttore minoritario deve provvedere a saldare il proprio apporto finanziario al coproduttore maggioritario;
Art. 10: fissa i termini per la distribuzione dei mercati e dei proventi;
Art. 11: precisa la mancanza di implicazione diretta tra l'approvazione di un progetto di coproduzione e la concessione del nulla osta alla proiezione in pubblico;
Art. 12: stabilisce le modalità da osservare per l'esportazione delle opere coprodotte in Paesi dove vige il contingentamento nella commercializzazione;
Art. 13: dispone in merito all'identificazione delle opere;
Art. 14: definisce le modalità da osservare nella presentazione delle coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo ai Festival internazionali;
Art. 15, paragrafi 1, 2 e 3: ribadisce la necessità, già stabilita nell'articolo 2 , dell'approvazione delle coproduzioni da parte delle autorità competenti, specificandone le modalità da osservare a tal fine;
Art. 15, paragrafo 4: richiama le norme procedurali contenute nell'Allegato all'Accordo;
Art. 16: disciplina l'istituzione della « Commissione Mista » quale organo consultivo e di vigilanza sulla regolarità dell'applicazione dell'Accordo, definendone compiti e funzioni. Gli oneri di funzionamento (viaggi e soggiorni) della Commissione sono definiti nella relazione tecnico-finanziaria;
Art. 17: impartisce, in regime di reciprocità, la condizione per l'agevolazione all'importazione, distribuzione e programmazione di produzioni cinematografiche e audiovisive, con debito richiamo, per quanto concerne l'Italia, agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Art. 18: prevede la possibilità di apportare emendamenti all'Accordo;
Art. 19: prevede la forma di risoluzione di eventuali controversie sull'applicazione o interpretazione dell'Accordo;
Art. 20: definisce l'entrata in vigore dell'Accordo, il periodo della sua validità e gli effetti che scaturiscono nel caso di denuncia del medesimo da una delle Parti.
Allegato
L'Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo, individua le norme procedurali che regolamentano l’iter amministrativo di applicazione dell'Accordo, dalla presentazione delle istanze di ammissione ai benefici da parte dei coproduttori alle comunicazioni tra le Autorità competenti, fino all'approvazione dei progetti da parte delle stesse Autorità.
Nell'Allegato sono elencati i documenti da corredare alle suddette istanze, quali:
– la sceneggiatura dell'opera che si intende realizzare;
– un documento che attesti la proprietà dei diritti di autore;
– il piano finanziario;
– l'elenco del personale tecnico-artistico che prende parte alla realizzazione dell'opera;
– il piano di lavorazione;
– il contratto di distribuzione, se già stipulato;
– il contratto di coproduzione, del quale si specificano in dettaglio i contenuti necessari, vale a dire: gli elementi identificativi della coproduzione da realizzare (quali il titolo, la sinossi, il nome del regista e degli autori, la data dell'inizio delle riprese); il preventivo di spesa; gli apporti finanziari dei coproduttori; la ripartizione dei proventi e dei mercati; le modalità da osservare in presenza di eccedenze o di economie di spese; le modalità da osservare in presenza di distribuzione di premi e benefici. Il contratto deve contenere altresì alcune clausole di salvaguardia da applicare nel caso di diniego del benestare di proiezione in pubblico, sebbene il progetto sia stato approvato; o nel caso in cui uno dei coproduttori non rispetti totalmente i termini concordati nel contratto medesimo; o qualora non vengano concessi i benefici previsti all'articolo 3, paragrafo1, da parte di uno dei due Paesi. Deve essere prevista altresì una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione sui rischi produzione e del materiale.
Relazione tecnica
Analisi tecnico-normativa
Dichiarazione di esclusione dall'Air
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo medesimo.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.