Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1283
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori FAGGI, ROMEO, MARIN, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2019

Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico totale a carico dei condannati per delitti di violenza sessuale

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è diretto a introdurre nel nostro ordinamento il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale su base volontaria per coloro che commettono reati sessuali.
Il disegno di legge, che si compone di un solo articolo, trova la propria ratio nella necessità, oltre che di assicurare un'adeguata pena per chi commette tali efferati delitti, anche di eliminare la possibilità che coloro che se ne sono macchiati possano ripeterli, considerato l'elevato tasso di recidiva che essi presentano.
La mancanza di adeguate misure sanzionatorie e di prevenzione nell'ambito della disciplina penale vigente per questi reati è confermata dalle sempre più frequenti notizie di cronaca relative ad aggressioni e violenze a sfondo sessuale, ancor più gravi quando sono in danno di minori, e nella maggior parte dei casi da parte di recidivi.
La castrazione chimica è un intervento volto ad interferire con la funzionalità sessuale grazie all'uso di opportuni farmaci antiandrogeni. Inizialmente fu sviluppata come misura di prevenzione della reiterazione in soggetti colpevoli di gravi reati a sfondo sessuale come stupratori e pedofili incapaci di controllare la pulsione e che perciò rappresenterebbero un pericolo nonostante i percorsi di reintegrazione. La castrazione chimica viene, altresì, regolarmente utilizzata in tutto il mondo per curare alcune malattie come il carcinoma prostatico dove il farmaco può essere assunto per un periodo limitato o anche per tutta la vita.
La castrazione chimica è applicata, come parte della pena di reati a sfondo sessuale, in diversi Paesi, sia nell'Unione europea che negli Stati Uniti d'America e in Canada.
La privazione androgenica risulta efficace dopo sei mesi dal suo inizio e si ha un ritorno alla normalità sei mesi dopo la sua sospensione. Può essere somministrata per via intramuscolare una volta ogni tre mesi e con nuovi farmaci anche ogni sei mesi. La terapia va eseguita per almeno tre anni e supportata con psicoterapia, che va perseguita anche per un periodo successivo alla sospensione per monitorare il ritorno dell'individuo ad un comportamento normale.
Il trattamento farmacologico rappresenta una misura nel contempo deterrente, preventiva e risolutiva.
Con il presente disegno di legge si prevede che i condannati per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale possano essere sottoposti al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale su base volontaria, previa valutazione da parte del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei suoi rapporti con la vittima del reato.
Nei casi in cui il soggetto, a seguito di perizia psichiatrica, venga dichiarato incapace di intendere e di volere e sottoposto a tutela, il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è disposto coattivamente dal giudice.
Nel provvedimento il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale eseguire il trattamento stesso. Oltre al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, è previsto anche l'inserimento del condannato in un programma di recupero psicoterapeutico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I condannati alla reclusione per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale possono chiedere di essere ammessi volontariamente al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1 è disposto previa valutazione da parte del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei suoi rapporti con la vittima del reato.

3. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale coattivo è disposto dal giudice nei casi in cui il soggetto, condannato per i reati di cui al comma 1, a seguito di perizia psichiatrica, viene dichiarato incapace di intendere e di volere e sottoposto a tutela.

4. Nei caso di cui al comma 1, il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria che a tale fine si avvale dell'ausilio di centri convenzionati pubblici, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

5. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale è eseguito il trattamento stesso.