Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
(V. Stampato Camera n. 1549)
approvato dalla Camera dei deputati il 27 giugno 2019
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 giugno 2019
Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione
Capo I
LIMITAZIONI ALLA VENDITA SOTTOCOSTO E DIVIETO DELLE ASTE A DOPPIO RIBASSO PER I PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI
Art. 1.
(Regolamentazione della vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili)
1. Al fine di regolamentare la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili, il Governo è autorizzato a modificare, con proprio regolamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, nel senso di prevedere, all'articolo 2, comma 1, lettera a), che la vendita sottocosto di prodotti alimentari freschi e deperibili è ammessa solo nel caso si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto.
Art. 2.
(Divieto delle aste elettroniche a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari)
1. È vietato utilizzare per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari le aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto.
2. Sono nulli i contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari attraverso le aste elettroniche a doppio ribasso.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di un importo da euro 2.000 a euro 50.000. La misura della sanzione è determinata in ragione del fatturato dell'impresa che ha commesso la violazione.
4. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
5. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l'autorità amministrativa competente a disporre l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 3.
(Modifica all'articolo 56 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari non sono oggetto di aste elettroniche ».
Capo II
SOSTEGNO ALLE IMPRESE CHE PROMUOVONO FILIERE ETICHE DI PRODUZIONE
Art. 4.
(Modifiche relative all'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori)
1. Nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016, devono essere riportati, per ciascuna organizzazione, anche i nominativi dei soci aderenti.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016, le modifiche necessarie per adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.
Art. 5.
(Delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un decreto legislativo per la disciplina di filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari che osservino parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, denominate « filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari ».
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere di cui al comma 1, anche con riferimento alla tracciabilità dei prodotti e al benessere degli animali nell'ambito dei processi produttivi, di lavorazione, di trasformazione, di confezionamento e di fornitura dei prodotti alimentari e agroalimentari;
b) ) introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla costituzione di filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari, in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea in materia fiscale, di diritto del lavoro e di tutela dell'ambiente, della salute e dei diritti del fanciullo;
c) ) definizione e sviluppo di sinergie fra sistemi di classificazione e di tracciabilità delle produzioni, compresa la pubblicazione dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese nonché degli operatori della grande distribuzione organizzata e dell'industria della trasformazione alimentare;
d) introduzione di agevolazioni e di sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.