Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1217
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori ANASTASI, CASTALDI, DRAGO, LANZI, GALLICCHIO, LANNUTTI, DONNO, MATRISCIANO, DESSÌ, CORBETTA, GAUDIANO, VACCARO e LOREFICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2019

Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge reca modifiche al codice delle assicurazioni private, istituendo l'albo professionale degli esperti danni e valutazioni, con l'obiettivo di limitare il fenomeno della de-professionalizzazione della categoria dei periti assicurativi.
Il codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che ha sostituito la legge 17 febbraio 1992, n. 166, disciplina l'attività peritale e regola l'istituzione e il funzionamento del ruolo dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni a cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
La figura del perito è cruciale nel mondo delle assicurazioni: istituita con l'iscrizione al ruolo dei periti dalla legge n. 166 del 1992, valuta i danni, stabilisce i conseguenti risarcimenti ed effettua consulenze. Da essi dipendono gli esiti delle controversie tra consumatori e assicurazioni e tra compagnie. Per tale ragione è sempre necessario garantire che l'attività peritale sia svolta secondo requisiti di professionalità, trasparenza, competenza e indipendenza.
Il perito, pertanto, in considerazione del ruolo super partes che è chiamato a ricoprire, è soggetto terzo nella valutazione del danno, poiché, nel corretto esercizio della professione, fissando il valore del risarcimento, partecipa, con il proprio pronunciamento, anche all'aumento del costo della polizza assicurativa.
Negli anni, contrariamente, si sono diffuse pratiche che hanno compromesso la garanzia di terzietà, limitando il libero accertamento e la libera stima del danno. Le imprese assicuratrici usano, sempre più spesso, ricorrere a personale dipendente per l'esercizio della valutazione e i periti stessi hanno, frequentemente, operato come fiduciari delle compagnie. Nell'immaginario collettivo ne è scaturito l'erroneo convincimento che il perito sia vero e proprio rappresentante delle compagnie assicurative.
Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli e interviene sul codice delle assicurazioni private al fine di rivedere la normativa attualmente vigente, tutelando la terzietà della figura del perito, anche attraverso il ricorso alla definizione di « esperto », mutuando la terminologia in uso in molti Paesi europei.
In particolare, si intende intervenire attraverso tre linee di azione: accertamento del danno in capo all'esperto esclusivamente su incarico della Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), divieto per le compagnie di assicurazione di procedere all'accertamento e alla determinazione del danno, quantificazione della tariffa degli esperti in capo alla CONSAP, a fronte di accordo fra compagnie ed associazioni di categoria.
Sono, inoltre, estese le motivazioni di incompatibilità fra l'appartenenza all'albo ed altri incarichi o lavori.
L'articolo 1 reca modifiche al capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private. Abroga di fatto il ruolo dei periti assicurativi e istituisce l'albo professionale degli esperti danni e valutazioni, a cui è obbligatorio iscriversi per l'esercizio della professione. Esclude le imprese di assicurazione dall'accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
Disciplina l'organizzazione dell'albo in due sezioni e ne affida la tenuta e l'aggiornamento alla CONSAP: alla prima sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore e dei natanti e dei danni subìti conseguenti a responsabilità civile e garanzie dirette veicoli, nonché di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli e natanti, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati; alla seconda sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore storici e dei relativi danni subiti.
Sono altresì esclusi dall'iscrizione all'albo e dunque dall'esercizio dell'attività di valutazione e stima, oltre agli agenti, ai mediatori di assicurazione e agli intermediari iscritti al Registro unico degli intermediari (RUI), anche i dipendenti di imprese di assicurazione, di società partecipate o controllate dalle medesime imprese e loro società partecipanti o controllanti, e i dipendenti pubblici e privati.
L'articolo 2 reca disposizioni per il coordinamento del testo, modificando – tra gli altri – alcuni articoli del capo VIII del titolo XVIII e dei capi II e III del titolo XIX del codice delle assicurazioni private.
L'articolo 3 assegna ad un regolamento della CONSAP la definizione dei criteri per l'affidamento di incarichi agli esperti danni e valutazioni, d'accordo con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e la designazione degli stessi per la valutazione dei casi.
L'articolo 4 reca misure per la determinazione delle tariffe delle prestazioni degli esperti danni e valutazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

« Capo VI

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DEGLI ESPERTI DANNI E VALUTAZIONI

Art. 156. – (Attività di accertamento danni e valutazioni)1. L'attività professionale di esperto danni e valutazioni per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto all'albo di cui all'articolo 157.

2. Le imprese di assicurazione non possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti.

3. Nell'esecuzione dell'incarico gli esperti danni e valutazioni devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.

Art. 157. – (Albo professionale degli esperti danni e valutazioni)1. È istituito presso la CONSAP, che lo gestisce e lo aggiorna, l'albo professionale degli esperti danni e valutazioni. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione. Ai fini dell'iscrizione all'albo, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché dei requisiti di cui all'articolo 158. La CONSAP individua con regolamento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e nel proprio sito internet, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e quella di cancellazione, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico all'albo.

2. L'albo professionale degli esperti danni e valutazioni è suddiviso in due sezioni:

a) alla prima sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore e dei natanti e dei danni subiti conseguenti a responsabilità civile e garanzie dirette veicoli, nonché di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli a motore e natanti, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati;

b) alla seconda sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore storici e dei relativi danni subiti.

3. Per ogni iscritto, l'albo professionale degli esperti danni e valutazioni riporta le seguenti informazioni:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) comune di residenza;

d) codice fiscale;

e) titolo di studio;

f) data di conseguimento del titolo abilitativo e data di iscrizione all'albo;

g) specializzazione;

h) indirizzo della sede operativa;

i) eventuale iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio del tribunale nella cui circoscrizione territoriale si ha la residenza o il domicilio professionale.

Art. 158. – (Requisiti per l'iscrizione all'albo)1. Per ottenere l'iscrizione all'albo professionale degli esperti danni e valutazioni, la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di un altro Stato in condizione di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;

e) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale;

g) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un esperto danni e valutazioni abilitato;

h) aver superato una prova di idoneità, secondo quanto previsto dal comma 3.

2. Non possono esercitare l'attività di esperto danni e valutazioni né essere iscritti all'albo professionale degli esperti danni e valutazioni gli agenti e i mediatori di assicurazione, gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione iscritti al registro di cui all'articolo 109, i riparatori di veicoli e di natanti, i dipendenti di imprese di assicurazione, nonché di società partecipate o controllate dalle medesime imprese e loro società partecipanti o controllanti, e i dipendenti pubblici e privati con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.

3. Ai fini dell'iscrizione, l'esperto danni e valutazioni deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dalla CONSAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 157, comma 2. La CONSAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.

Art. 159. – (Cancellazione dall'albo)1. La cancellazione dall'albo professionale degli esperti danni e valutazioni è disposta dalla CONSAP, con provvedimento motivato, in caso di:

a) rinuncia all'iscrizione;

b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e);

c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2;

d) radiazione;

e) mancato versamento del contributo di gestione di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dalla CONSAP.

2. Non si procede alla cancellazione dall'albo, anche se richiesta dall'esperto danni e valutazioni, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.

Art. 160. – (Reiscrizione)1. L'esperto danni e valutazioni, che sia stato cancellato dall'albo professionale degli esperti danni e valutazioni a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2.

2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, l'esperto danni e valutazioni può essere nuovamente iscritto all'albo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.

3. L'esperto danni e valutazioni, la cui iscrizione all'albo sia stata cancellata per mancato versamento del contributo di gestione, può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.

4. Se l'esperto danni e valutazioni, intervenuta la cancellazione dall'albo, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneità già conseguita ».

Art. 2.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 110, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) non essere iscritto all'albo professionale degli esperti danni e valutazioni »;

b) all'articolo 305, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'esercizio dell'attività di esperto danni e valutazioni in difetto di iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 156 del presente codice è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale »;

c) all'articolo 308, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'uso, nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole: intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione, broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di assicurazione, intermediario di assicurazione a titolo accessorio, esperto danni e valutazioni ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, riassicurativa o di attività di accertamento danni e valutazioni è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 109 o nell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni di cui all'articolo 157 ».

2. Al capo VIII del titolo XVIII del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia disciplinare per gli esperti danni e valutazioni »;

b) all'articolo 329:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Sanzioni disciplinari applicabili agli esperti danni e valutazioni »;

2) al comma 1, le parole: « I periti assicurativi » sono sostituite dalle seguenti: « Gli esperti danni e valutazioni »;

c) all'articolo 330:

1) alla rubrica, le parole: « dei periti assicurativi » sono sostituite dalle seguenti: « degli esperti danni e valutazioni »;

2) al comma 1, le parole: « nel ruolo dei periti di assicurazione » sono sostituite dalle seguenti: « nell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni »;

d) all'articolo 331:

1) alla rubrica, le parole: « nei confronti dei periti » sono sostituite dalle seguenti: « nei confronti degli esperti »;

2) al comma 1, le parole: « nei confronti dei periti di assicurazione » sono sostituite dalle seguenti: « nei confronti degli esperti danni e valutazioni »;

3. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 337:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Esperti danni e valutazioni »;

2) al comma 1, le parole: « nel ruolo dei periti assicurativi » sono sostituite dalle seguenti: « nell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni » e le parole: « del ruolo dei periti assicurativi » sono sostituite dalle seguenti: « dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni »;

3) al comma 2, le parole: « del ruolo dei periti assicurativi » sono sostituite dalle seguenti: « dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni »;

b) all'articolo 344, le parole: « sono iscritti di diritto al ruolo previsto dall'articolo 156 » sono sostituite dalle seguenti: « sono iscritti di diritto all'albo di cui all'articolo 157, prima sezione »;

c) all'articolo 350:

1) alla rubrica, le parole: « ed il ruolo dei periti assicurativi » sono sostituite dalle seguenti: « e l'albo professionale degli esperti danni e valutazioni »;

2) al comma 2, le parole: « dal ruolo dei periti assicurativi » sono sostituite dalle seguenti: « dall'albo professionale degli esperti danni e valutazioni ».

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi della presente legge. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano l'attività peritale.

Art. 3.

(Criteri per l'affidamento degli incarichi agli esperti danni e valutazione)

1. Con regolamento della Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono disciplinati i criteri per l'affidamento di incarichi agli esperti danni e valutazioni e le relative modalità di designazione. La designazione dell'esperto competente per la valutazione dei casi è effettuata in considerazione delle distinte sezioni di cui all'articolo 157, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonché della competenza territoriale, secondo criteri di rotazione e alternanza degli iscritti all'albo di cui al medesimo articolo 157 del codice delle assicurazioni private.

Art. 4.

(Tariffa delle prestazioni degli esperti danni e valutazioni)

1. Le tariffe delle prestazioni degli esperti danni e valutazioni sono determinate, con cadenza biennale, dalla CONSAP, sentite le organizzazioni di categoria degli esperti danni e valutazioni e le rappresentanze delle imprese di assicurazione.