Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2019
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Onorevoli Senatori. – Nel corso del 2017, come noto, è stata approvata la legge 10 ottobre 2017, n. 161, di riforma, tra l'altro, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, (di seguito denominato codice antimafia) unitamente a talune disposizioni contenute in altre leggi speciali e nel codice penale: tra queste è necessario menzionare la modifica all'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale nonché quella all'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992.
Successivamente, nel corso del 2018 e del 2019 la produzione legislativa non è cessata; in particolare si segnalano, al riguardo, i seguenti ulteriori interventi di modifica alla legislazione antimafia:
1) il decreto legislativo n. 21 del 2018 con il quale è stata data attuazione ad una delle deleghe contenute nella legge n. 103 del 2017 (cosiddetta « legge Orlando ») e, in particolare, quella prevista dall'articolo 1, comma 85, lettera q), della suddetta legge, relativa all'introduzione del principio della cosiddetta « riserva di codice » nel nostro ordinamento penale. Il decreto in argomento, come noto, è intervenuto su una serie di disposizioni, abrogandole pressoché integralmente (come avvenuto per l'articolo 12-sexies del citato decreto-legge n. 306 del 1992, confluito nel nuovo articolo 240-bis del codice penale) ovvero emendandole significativamente (come avvenuto per l'articolo 104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale);
2) il decreto legislativo n. 54 del 2018 (adottato in attuazione dell'articolo 33, commi 1 e 2, della citata legge n. 161 del 2017) che introduce nuove incompatibilità rispetto all'ufficio degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali. Una normativa che aspira ad assicurare la trasparenza effettiva nel conferimento degli incarichi ad alcuni ausiliari del giudice e la verifica delle cause di incompatibilità, ma che non pare immune da difetti e da pericoli di elusione;
3) il decreto legislativo n. 72 del 2018, in materia di tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate, che contiene una serie di misure di sostegno alle imprese e al reddito dei lavoratori dipendenti di aziende sequestrate o confiscate, sia in costanza di rapporto di lavoro, sia in caso di sua cessazione;
4) il decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 2018, che reca il regolamento con il quale si adegua la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) alle disposizioni introdotte dalla citata legge n. 161 del 2017. La normativa potenzia la struttura dell'Agenzia, in particolare con l'incremento, tra l'altro, della pianta organica che passa da 30 a 200 unità;
5) il decreto-legge n. 113 del 2018 (cosiddetto decreto sicurezza), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018, che parimenti ha apportato numerose modifiche al testo del codice antimafia, tra l'altro, in materia di ANBSC e di destinazione dei beni confiscati in via definitiva;
6) da ultimo, il decreto legislativo n. 14 del 2019, recante il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che ha nuovamente modificato l'articolo 104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale.
I suindicati interventi legislativi hanno sicuramente migliorato il sistema complessivo di norme dedicate alla materia delle misure ablative (sequestri, confische) e non ablative (amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario) e alla gestione dei beni attinti da dette misure.
Tuttavia, nonostante le numerose citate riforme, si ritiene che anche l'attuale ordinamento – come riformato dai suindicati interventi legislativi – necessiti di ulteriori interventi migliorativi, onde rendere più efficiente la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati a beneficio della collettività.
Il presente disegno di legge, apportando una serie di modifiche al codice antimafia e all'articolo 104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in particolare per quanto concerne l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende, il controllo giudiziario delle aziende, la nomina e la revoca dell'amministratore giudiziario, i compiti dell'ANBSC, la gestione delle aziende e dei beni sequestrati, l'affitto o cessione di beni aziendali in costanza di procedura, la destinazione dei beni e delle somme nonché l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari e la tutela dei terzi nel giudizio, ha proprio tale finalità.
Nello specifico, intervenendo sul codice antimafia, si apportano una serie di modifiche:
a) all'articolo 34, al fine di superare le criticità riscontrate nell'applicazione pratica della norma, consentendo all'amministratore giudiziario di sostituirsi ad ogni effetto di legge ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura (potendo così esercitare i diritti sociali ed amministrativi connessi alle quote dell'azienda attinta da misura). Parimenti all'amministratore giudiziario viene data la facoltà di decidere se subentrare o meno nei rapporti con l'organo di controllo (collegio sindacale, revisore, eccetera) e con l'organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, laddove presenti, ad esempio in presenza di situazioni che fanno emergere un'omissione nelle attività di controllo delegate dalla legge a detti organismi. Si estende inoltre la disciplina contenuta nel libro I, titolo IV, del codice antimafia (cosiddetta procedura per la tutela dei terzi) anche alle misure non ablative, agevolando così l'operato dell'autorità giudiziaria e dell'amministratore giudiziario nell'espletamento delle attività di verifica e ripristino della legalità insite nell'istituto di cui allo stesso articolo 34 del codice antimafia. Infine viene espressamente prevista l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2015, al fine di remunerare l'attività dell'amministratore giudiziario nelle misure non ablative;
b) all'articolo 34-bis, al fine di estendere all'istituto del controllo giudiziario l'applicazione delle norme del libro I, titolo III e titolo IV, del codice antimafia (cosiddetta procedura per la tutela dei terzi) anche alle misure non ablative, agevolando così l'operato dell'autorità giudiziaria e dell'amministratore giudiziario nell'espletamento delle attività di verifica e ripristino della legalità insite nell'istituto di cui allo stesso articolo 34-bis del codice antimafia. Infine, stante il silenzio del legislatore, viene espressamente prevista l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2015 al fine di remunerare l'attività dell'amministratore giudiziario nelle misure non ablative;
c) all'articolo 35, al fine di superare, in materia di gestione di aziende sequestrate, il limite quantitativo di tre incarichi rimettendo la scelta del conferimento al prudente apprezzamento di un provvedimento motivato e collegiale del tribunale, il quale, anche al fine di garantire la necessaria rotazione degli incarichi, dovrà esplicitare la nomina tenendo conto di una molteplicità di criteri quantitativi (come il numero degli incarichi in corso) qualitativi (come le pregresse esperienze professionali) e gestionali (come tipologia e valore dei beni sequestrati, complessità dell'amministrazione, eccetera). Si osserva che il suddetto limite di tre incarichi non tiene conto della specifica realtà delle misure di prevenzione e prescinde dalla complessità degli incarichi. Non si tiene conto del fatto che un amministratore giudiziario dotato di una struttura organizzativa adeguata può gestire un numero di procedure complesse anche assai maggiore e che il numero degli amministratori giudiziari esperti è modesto anche se in continuo aumento. In alcune regioni il numero dei professionisti idonei a svolgere la funzione di amministratore giudiziario è talmente modesto da non poter assicurare una copertura adeguata rispetto ai prevedibili procedimenti di prevenzione patrimoniali, laddove venisse mantenuto tale generico limite. Nel rispetto del suddetto limite, un professionista nominato in tre procedimenti aventi per oggetto ciascuno un'impresa individuale di nessun rilievo non potrà avere altri incarichi, mentre un professionista nominato in un procedimento nel quale deve gestire molte decine di aziende del valore di centinaia di milioni o più, potrà avere altri incarichi analoghi. Viene proposta poi la modifica della disposizione che consente all'autorità giudiziaria di nominare amministratore giudiziario il dipendente dell'ANBSC, prevedendo al riguardo la possibilità per l'autorità giudiziaria di nomina del dipendente dell'ANBSC anche quale coadiutore dell'amministratore giudiziario, ruolo questo che richiede una minore presenza e un impegno gestorio e responsabilità decisamente limitate e più compatibile con il ruolo e gli orari lavorativi del dipendente pubblico, sia esso dirigente o funzionario. Il divieto di nominare amministratore giudiziario o collaboratore di quest'ultimo un parente o affine del proposto viene esteso – in analogia alla previsione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 72 del 2018 – anche ai lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso ovvero sino all'esecuzione del provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 41, comma 1-novies, introdotto dal presente disegno di legge. Viene infine previsto espressamente, come da indirizzo giurisprudenziale costante, che anche i coadiutori eventualmente nominati dall'amministratore giudiziario assumano la qualifica di pubblico ufficiale e ad ogni effetto rappresentino l'amministrazione giudiziaria per le attività di custodia, amministrazione e gestione nei confronti dei terzi e verso la pubblica amministrazione;
d) all'articolo 38, al fine di chiarire la natura dell'incarico del coadiutore dell'ANBSC, per l'effetto qualificato pubblico ufficiale e legittimato ad espletare anche la notificazione degli atti e provvedimenti amministrativi, così rendendo più efficace e celere l'udienza di verifica dei crediti che precede la destinazione dei beni. Parimenti viene chiarita la disciplina applicabile ai compensi dei coadiutori dell'ANBSC, in particolare prevedendo l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2015 in materia di compensi dell'amministratore giudiziario, fatte comunque salve le disposizioni recentemente introdotte in materia di equo compenso. Al fine di agevolare il passaggio di consegne tra l'amministratore giudiziario che cessa l'incarico a seguito dell'adozione del provvedimento di confisca di secondo grado e l'ANBSC che subentra nella gestione, è previsto che sino all'eventuale accettazione della nomina di coadiutore o del passaggio di consegne con altro professionista nominato coadiutore dall'ANBSC, l'amministratore esercita in proroga i poteri di ordinaria amministrazione sotto il controllo della medesima ANBSC. Si chiarisce infine il regime giuridico da applicare in caso di confisca di imprese individuali e di partecipazioni societarie che assicurino in società di persone le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile. In particolare è previsto che la legale rappresentanza venga conferita ex lege all'Agenzia lasciando comunque alla stessa, nei casi di confisca di partecipazioni societarie che assicurino in società di persone ovvero in società di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, di impartire le direttive sulla nomina del legale rappresentante, che può essere nominato, nelle forme previste dal codice civile, anche nella persona del coadiutore. La medesima disciplina si applica in caso di confisca definitiva di cui all'articolo 45;
e) all'articolo 40, al fine di estendere, in costanza di procedura e ricorrendone i presupposti, indicati dalla norma in esame, l'alienazione del cespite a qualsiasi tipologia di bene sequestrato, ampliando pertanto la portata applicativa della norma in esame non solo ai beni mobili (come previsto dalla vigente disciplina), ma anche ai beni immobili e ai beni aziendali;
f) inserendo un nuovo articolo 40-bis, al fine di disciplinare l'alienazione o l'affitto di beni aziendali (complessi aziendali o quote di partecipazione societaria) in costanza di procedura e ricorrendone i presupposti, indicati dalla norma in esame. Per l'alienazione delle aziende vengono inserite le medesime cautele già previste per la vendita dei beni immobili dall'articolo 48, comma 5, del codice antimafia. Inoltre, al fine di tutelare la posizione dell'acquirente o dell'affittuario, viene espressamente escluso per legge l'accollo dei debiti di lavoro e aziendali sorti prima dell'operazione di cessione o di affitto, ivi compresi quelli sorti in costanza di procedura. In questo modo, l'acquirente o l'affittuario sono maggiormente incentivati ad acquisire un'azienda priva di posizioni debitorie. Parimenti, nel caso di retrocessione dell'azienda alla procedura, è previsto che i debiti sorti durante la vigenza dell'affitto o della cessione non siano opponibili alla procedura, sicché i creditori dell'affittuario o del cessionario potranno rivalersi esclusivamente su quest'ultimo;
g) all'articolo 41, al fine di eliminare l'obbligo di nomina dell'attestatore, all'uopo prevedendone il ricorso soltanto su proposta l'amministratore giudiziario e previa autorizzazione del giudice delegato. Superando le criticità applicative dell'istituto dell'attestazione nelle imprese sequestrate, viene espressamente previsto che l'attestazione riguarda i dati aziendali riferibili alla gestione dell'amministratore giudiziario e che i costi del professionista incaricato di redigere la relazione sono posti in via principale a carico dell'azienda sequestrata e, in caso di incapienza, a carico dell'Erario ai sensi dell'articolo 42. Inoltre si intende chiarire il regime di ostensione (cosiddetta discovery) degli atti di gestione, in particolare della relazione di cui all'articolo 41 del codice antimafia, per la quale alle parti è concessa la facoltà della visione e dell'estrazione di copia limitatamente alla parte riguardante la stima di valore del bene aziendale (in simmetria con quanto già previsto dal codice antimafia per la relazione di cui all'articolo 36). Poi, ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni, è prevista l'applicazione di quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 36 del codice antimafia e si interviene per superare l'annosa questione, molto dibattuta in dottrina e giurisprudenza, relativa alla sorte della carica di legale rappresentante di un bene aziendale sequestrato, con particolare riferimento alle imprese individuali e alle società di persone. In particolare è previsto che qualora il sequestro abbia a oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino all'interno di società di persone o di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, si applica la sospensione degli organi sociali con il contestuale mantenimento in capo all'amministratore sospeso della rappresentanza dell'impresa nel procedimento, nei confronti dei terzi e verso la pubblica amministrazione. Il tribunale, in ogni caso, anche su istanza dell'amministratore giudiziario, può impartire le direttive sull'eventuale revoca del legale rappresentante del bene aziendale, che può essere nominato, nelle forme previste dal codice civile, anche nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario. Con un'ulteriore modifica si intende trasporre nella norma la prassi giudiziaria in atto, finalizzata a consentire al giudice delegato, anche su istanza dell'amministratore giudiziario, nei casi del cosiddetto sequestro tombale di bene aziendale (impresa individuale ovvero quote e azienda di società di persone e di capitali), di disporre l'allontanamento del dipendente per motivi di ordine pubblico e la contestuale cessazione del rapporto di lavoro. Avverso il provvedimento di allontanamento e di cessazione del rapporto di lavoro l'interessato può proporre reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne ha avuto effettiva conoscenza, al tribunale che ha disposto il sequestro, il quale provvede, entro i dieci giorni successivi, ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Nel caso di conferma del provvedimento da parte del tribunale che ha disposto il sequestro, si applica il divieto di erogare gli strumenti di sostegno al reddito cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in materia di tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate;
h) all'articolo 48, al fine di introdurre nel codice antimafia, per la destinazione dei beni confiscati in via definitiva, l'istituto del partenariato pubblico privato. Con l'espressione partenariato pubblico-privato si fa comunemente riferimento a forme di cooperazione tra poteri pubblici e soggetti privati, con lo scopo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico: la legge delega n. 11 del 2016, che detta i principi su cui è costruito il nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, sposando i principi forniti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE in materia di appalti pubblici, ha recepito detto innovativo istituto all'interno dell'articolo 180 del citato codice e lo ha definito nell'articolo 3, comma 1, lettera eee), del medesimo codice, come il contratto « a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore ». In altri termini, il bene sequestrato o confiscato potrebbe essere formalmente destinato a un ente pubblico (ad esempio ANBSC, Stato o enti territoriali) e valorizzato mediante il supporto imprenditoriale, che interverrebbe nel progetto gestendo il bene, mediante sfruttamento economico, per un periodo di tempo determinato. In questo modo il bene non verrebbe alienato, ma mantenuto al patrimonio dello Stato o dell'ente territoriale mediante la contestuale valorizzazione da parte dell'imprenditoria privata sana, che ne sfrutterebbe le potenzialità economiche per un determinato periodo di tempo stabilito nel contratto.
Intervenendo infine sull'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si intende colmare una lacuna legislativa creatasi a seguito dell'approvazione del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, giacché – in base alla normativa vigente – nei casi di sequestro penale non finalizzato alla confisca ex articolo 240-bis codice penale trova applicazione soltanto una parte delle norme del codice antimafia (in particolare le disposizioni comprese tra l'articolo 35 e l'articolo 51-bis) e la disciplina in materia di tutela dei terzi di cui al titolo IV del libro I del codice antimafia, mentre erroneamente non viene prevista l'applicazione della disciplina in materia di competenza dell'ANBSC (che dal secondo grado di giudizio subentra nella gestione e dopo la confisca definitiva provvede alla destinazione dei beni definitivamente confiscati). Per l'effetto viene chiarito che nel caso di sequestro penale, trova applicazione l'integrale disciplina del codice antimafia, uniformando così la disciplina in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed evitando che nel nostro ordinamento esistano sequestri e confische compiutamente disciplinati (quelli di prevenzione e quelli penali per i quali si applicano le norme del codice antimafia) unitamente a sequestri e confische penali non puntualmente normati con evidenti disparità di trattamento e di disciplina.
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende)
1. All'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale, tenuto conto delle direttive impartite dal tribunale, può sostituirsi ad ogni effetto di legge ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire ulteriori emolumenti. I componenti dell'organo di controllo e dell'organismo di vigilanza, ove nominati, cessano le funzioni salvo che l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, non subentri nel relativo rapporto ai sensi dell'articolo 56, comma 1 »;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III e al titolo IV del presente libro. L'amministratore giudiziario è remunerato secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177, e comunque osservando la vigente disciplina in materia di equo compenso ».
Art. 2.
(Modifica all'articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di controllo giudiziario delle aziende)
1. All'articolo 34-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
« 7-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III e al titolo IV del presente libro. L'amministratore giudiziario è remunerato secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177, e comunque osservando la vigente disciplina in materia di equo compenso ».
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di nomina e revoca dell'amministratore giudiziario)
1. All'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e dell'entità dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall'Agenzia. Ai fini della nomina degli amministratori giudiziari, il tribunale tiene conto del numero degli incarichi aziendali in corso, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche nonché della particolare complessità dell'amministrazione o dell'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare ».
b) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
« 2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis, comma 7, l'amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e 2-bis e il coadiutore di cui al comma 4 possono altresì essere nominati tra il personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'articolo 113-bis. In tal caso l'amministratore giudiziario e il coadiutore dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non hanno diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9 »;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. Le disposizioni del comma 3 si applicano altresì ai lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso ovvero fino all'esecuzione del provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 41, comma 1-novies »;
d) al comma 4, dopo le parole: « soggetti qualificati » sono inserite le seguenti: « che per tali fini rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e ad ogni effetto di legge rappresentano l'amministrazione giudiziaria per le attività di custodia, amministrazione e gestione nei confronti dei terzi e verso la pubblica amministrazione ».
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di compiti dell'Agenzia)
1. All'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore remunerato secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177, e comunque osservando la vigente disciplina in materia di equo compenso. Il coadiutore può essere individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che sussistano altri giusti motivi. Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che intervenga revoca espressa. Fino all'eventuale accettazione della nomina a coadiutore o del passaggio di consegne con altro professionista nominato coadiutore dall'Agenzia, l'amministratore giudiziario esercita in proroga i poteri di ordinaria amministrazione sotto il controllo della medesima Agenzia. Il coadiutore dell'Agenzia riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza i compiti del proprio ufficio. Il coadiutore dell'Agenzia può eseguire la notificazione di atti e provvedimenti amministrativi delegati dall'Agenzia a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata »;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. Qualora la confisca abbia a oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino in società di persone le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, la legale rappresentanza è conferita ad ogni effetto di legge all'Agenzia. Nei casi di confisca di partecipazioni societarie che assicurino in società di persone ovvero in società di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, resta ferma la facoltà dell'Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato, di impartire le direttive sulla nomina del legale rappresentante, che può essere nominato, nelle forme previste dal codice civile, anche nella persona del coadiutore. Le medesime disposizioni si applicano in caso di confisca definitiva di cui all'articolo 45 ».
Art. 5.
(Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di gestione dei beni sequestrati)
1. All'articolo 40 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
« 5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. In caso di alienazione di beni immobili si applica, in quanto compatibile, l'articolo 48, comma 5. Nell'ipotesi di cessione o di affitto di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ovvero di partecipazioni sociali totalitarie si applica l'articolo 40-bis. Se i beni sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione ».
Art. 6.
(Introduzione dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di affitto o cessione di beni aziendali in costanza di procedura)
1. Dopo l'articolo 40 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:
« Art. 40-bis. – (Affitto o cessione di beni aziendali in costanza di procedura) – 1. Nel caso di sequestro di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ovvero di partecipazioni sociali totalitarie, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto, anche prima della presentazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il giudice delegato, su proposta dell'amministratore giudiziario e sentito l'avente diritto, può autorizzare l'affitto o la cessione dell'azienda sequestrata o di rami di essa a terzi, qualora risulti che l'azienda medesima o il relativo ramo non possa essere amministrato senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie.
2. La scelta dell'affittuario o del cessionario è effettuata dall'amministratore giudiziario tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di apposita stima effettuata, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario o del cessionario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone o del prezzo offerto, delle garanzie prestate e dell'attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali ove presenti.
3. La cessione dell'azienda sequestrata è effettuata al miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti a indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale, nonché dei relativi coniugi o parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado, ovvero di persone con essi conviventi. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, acquisisce, con le modalità di cui agli articoli 90 e seguenti, l'informazione antimafia, riferita all'acquirente o all'affittuario e agli altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del periodo precedente o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita. L'azienda o il suo ramo oggetto di cessione non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data della cessione.
4. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile, l'affitto o la cessione dell'azienda sequestrata o di un suo ramo a norma del presente articolo non comporta, in capo all'affittuario o al cessionario, alcuna responsabilità per i debiti maturati sino alla data dell'affitto o della cessione. Tale disposizione si applica anche ai debiti sorti, a qualsiasi titolo, in costanza di procedura. La retrocessione dell'azienda all'amministratore giudiziario non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile.
5. Il contratto di affitto stipulato dall'amministratore giudiziario nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto dell'amministratore giudiziario di procedere all'ispezione dell'azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge nonché il diritto di recesso dell'amministratore giudiziario dal contratto, che può essere esercitato, previa autorizzazione del giudice delegato, senza la corresponsione all'affittuario di un indennizzo.
6. La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della procedura e comunque cessa alla data della confisca definitiva. Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, l'amministratore giudiziario, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ».
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di gestione delle aziende sequestrate)
1. All'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta che, su proposta dell'amministratore giudiziario e previa autorizzazione del giudice delegato, può essere corredato della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesti la veridicità dei dati aziendali riferiti al periodo di gestione da parte dell'amministratore giudiziario e la fattibilità del programma medesimo, considerati gli eventuali oneri di legalizzazione e la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto. Il costo dell'attestazione è posto a carico dell'azienda sequestrata oggetto della relazione e, in caso di incapienza, a carico dell'erario ai sensi dell'articolo 42 »;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
« 1-bis. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 36 »;
c) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
« 1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino all'interno di società di persone o di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, sono sospesi gli organi sociali e l'amministratore sospeso conserva ad ogni effetto di legge la rappresentanza dell'impresa nel procedimento, nei confronti dei terzi e verso la pubblica amministrazione. Resta ferma la facoltà del tribunale, anche su istanza dell'amministratore giudiziario, di impartire le direttive sull'eventuale revoca del legale rappresentante del bene aziendale, che può essere nominato, nelle forme previste dal codice civile, anche nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario »;
d) dopo il comma 1-octies è inserito il seguente:
« 1-novies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino all'interno di società di persone o di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il giudice delegato, anche su istanza dell'amministratore giudiziario, può sempre disporre l'allontanamento del dipendente per motivi di ordine pubblico e la contestuale cessazione del rapporto di lavoro. Avverso il provvedimento di allontanamento e di cessazione del rapporto di lavoro, l'interessato può proporre reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne ha avuto effettiva conoscenza, al tribunale che ha disposto il sequestro, il quale provvede, entro i dieci giorni successivi, ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Nel caso di conferma del provvedimento da parte del tribunale che ha disposto il sequestro, si applica il divieto di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72 ».
Art. 8.
(Modifica all'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di destinazione dei beni e delle somme)
1. All'articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. Ai fini della destinazione o dell'assegnazione dei beni definitivamente confiscati, gli enti indicati nel comma 3 possono avvalersi del partenariato pubblico privato disciplinato dall'articolo 180 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».
Art. 9.
(Modifica all'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)
1. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
« 1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ».
2. All'articolo 373, comma 1, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la lettera a) è abrogata.