Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1274
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori DONNO, ROMANO, ANGRISANI, TRENTACOSTE, LANNUTTI, VANIN, GALLICCHIO, GAUDIANO e CORBETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2019

Disposizioni in materia di pari opportunità di trattamento dei daltonici e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

Onorevoli Senatori. – Si definisce comunemente daltonismo una generica alterazione nella percezione dei colori. Nell'ambito della scienza della visione la percezione del colore rappresenta invece un ramo molto più ampio e complesso.
Occorre ricordare che già nel corso della XVII legislatura, con l'atto Senato n. 912, si era deciso di porre al centro dell'attenzione del Parlamento la necessità di garantire i diritti e tutelare ogni aspetto lavorativo della larga parte della popolazione italiana che soffre di daltonismo. L'esame del citato disegno di legge non si è concluso, rendendo quindi ancor più urgente la definizione di norme a tutela di coloro i quali vedono sensibilmente condizionate le proprie attività quotidiane.
Se da un lato infatti il daltonismo è considerato un impedimento a svolgere molte attività lavorative, dall'altra manca una reale attenzione al problema.
Si stima che siano affette da daltonismo circa 300 milioni di persone nel mondo, mentre in Italia i daltonici sono circa 2,5 milioni. L'incidenza è maggiore nei maschi (7-8 per cento) rispetto alle femmine (0,4-0,5 per cento). Tutt'altro che una minoranza quindi.
Tutti sappiamo che cosa sono le barriere architettoniche. Con il presente disegno di legge si intende introdurre il concetto di barriere percettive, ossia l'insieme di quelle barriere non propriamente fisiche ma che causano nella vita di molte persone un impedimento dovuto ad una differenza nella visione, del quale mai si è tenuto conto in Italia dal punto di vista legislativo. Le barriere percettive riguardano sia i daltonici che i dislessici ma, mentre questa ultima categoria ha trovato recentemente inquadramento in una norma specifica, per i daltonici nulla è cambiato dal secolo XIX, quando si è scoperto questo modo diverso di vedere i colori.
Per quanto riguarda i requisiti per il rilascio della patente di guida, nella direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, a differenza di quanto ancora avviene in Italia, non si prevede il controllo della visione dei colori fra i test attitudinali necessari al rilascio della patente di guida. È di tutta evidenza come l'accesso alla patente di guida rivesta un'importanza strategica, perché ad essa sono collegate mansioni lavorative, come ad esempio quelle di camionista o di autista di mezzi di trasporto collettivo. L'esito dell'esame è peraltro spesso legato al parere personale del medico e non ad un vero e proprio test della capacità cromatica che ne misuri il grado.
Altri aspetti come la « paletta del moviere », che si basa solo sul colore per dare un comando ai veicoli, sono invece completamente trascurati nel codice della strada: il moviere potrebbe essere daltonico ma nessuna legge obbliga a effettuare test in questo senso. Occorre dunque apportare delle modifiche alla paletta rossa/verde aggiungendo dalla parte rossa un semplice simbolo bianco di stop.
Ai daltonici viene attribuita una inabilità che nella realtà non esiste, trattandosi soltanto di una diversa caratteristica della visione. Mentre nelle norme attuali si tiene conto di altre « deficienze » visive come, ad esempio, la miopia quando si stabilisce la dimensione minima dei caratteri per il foglio illustrativo di un medicinale, non ci si cura di dar modo ai daltonici di vedere agevolmente un'etichetta colorata, tanto che può capitare che il colore sullo sfondo sia incompatibile con quello dei caratteri e perciò non sia pienamente distinguibile da un daltonico.
È dunque necessario creare le condizioni di base per prevenire esclusioni individuali o di gruppo, per proteggere e abilitare le aree geografiche più disagiate e le categorie più deboli. Bisogna adoperarsi per assicurare a tutti le medesime opportunità.
Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli e un allegato.
L'articolo 1 reca modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada per consentire l'accesso ai daltonici a tutti i livelli di patente di guida. Infatti, l'articolo 322 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, stabilisce i requisiti visivi necessari per la conduzione di autoveicoli a motore: « Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare ».
La soluzione del problema parte quindi dalla modifica del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, anche con riferimento al disegno della paletta del moviere.
L'articolo 2 istituisce un Osservatorio sul daltonismo con lo scopo di monitorare la legislazione e la produzione documentale dello Stato italiano, di proporre iniziative di divulgazione nelle scuole e negli uffici pubblici, di sviluppare nei daltonici la presa di coscienza della propria condizione, spesso inconsapevole, nonché di organizzare mostre e iniziative sociali sul modello di altre già in corso per condizioni di disagio sociale o sanitario similari.
L'articolo 3, infine, prevede una delega al Governo per un collocamento agevolato per i daltonici nel mondo del lavoro.
L'articolo 4 prevede la clausola di salvaguardia finanziaria.
Infine, con l'allegato A, si fornisce una versione della paletta del moviere maggiormente compatibile con la capacità visiva dei soggetti che soffrono di daltonismo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) transito alternato da movieri. Questo sistema richiede due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna estremità della strettoia, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la faccia rossa della paletta. Il funzionamento di questo sistema è legato al buon coordinamento dei movieri, che può essere stabilito a vista o con apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere intermedio munito anch'esso di paletta. Le palette sono circolari (fig. II.403) del diametro di 30 cm e munite di manico di 20 cm di lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente verde da un lato e rosso dall'altro, con il lato rosso che presenta la scritta “STOP”di colore bianco. I movieri possono anche fare uso di bandiere di colore arancio fluorescente, delle dimensioni non inferiori a 80x60 cm, principalmente per indurre gli utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza. Il movimento delle bandiere può essere affidato anche a dispositivi meccanici »;

b) all'articolo 322, comma 1, le parole: « senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale » sono sostituite dalle seguenti: « capacità di distinguere rapidamente e con sicurezza la segnaletica stradale »;

c) agli allegati al titolo II, la figura II 403 è sostituita dalla figura di cui all'allegato A alla presente legge.

2. Al fine di contenere i costi derivanti dall'acquisto di nuove palette, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati idonei adesivi o altri sistemi di cui devono essere dotate le palette già in uso ai movieri affinché le medesime siano conformi a quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale
sul daltonismo)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, l'Osservatorio nazionale sul daltonismo, di seguito denominato « Osservatorio », presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le pari opportunità, le politiche giovanili e il servizio civile universale.

2. L'Osservatorio ha lo scopo di monitorare la legislazione e la produzione documentale dello Stato italiano e della pubblica amministrazione centrale e periferica, nonché delle società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di proporre iniziative di divulgazione nelle scuole e negli uffici pubblici, di sviluppare nei daltonici la presa di coscienza della propria condizione, nonché di organizzare mostre e iniziative sociali sul modello di altre già in corso per condizioni di disagio sociale o sanitario similari.

3. L'Osservatorio predispone annualmente un piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e il miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti da daltonismo, di seguito denominato « piano nazionale », con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti a tali soggetti e di rafforzare la cooperazione scientifica per l'individuazione di nuove tecnologie e per sviluppare una migliore qualità di vita.

4. Il piano nazionale è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le pari opportunità, le politiche giovanili e il servizio civile universale. Il primo piano nazionale è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di requisiti visivi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di requisiti visivi per il conseguimento della patente di guida e per l'accesso al mercato del lavoro.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;

b) modifica dei protocolli sanitari per dotare i medici di nuovi mezzi per la determinazione della capacità di interpretazione corretta della segnaletica stradale;

c) adozione di misure normative che, nel rispetto delle condizioni generali di equità, prevengano esclusioni individuali o di gruppo dal mercato del lavoro;

d) protezione e abilitazione delle aree geografiche più disagiate e delle categorie più deboli.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Art. 4.

(Clausola di salvaguardia finanziaria)

1. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allegato A

(articolo 1, comma 1, lettera c))

« (articolo 42, comma 3, lettera b))

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Figura II 403 Art. 42

Paletta per transito alternato da movieri.

I conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi qualora il moviere mostri la paletta dal lato rosso con la scritta STOP e devono ripartire o proseguire la marcia solo se viene mostrato il lato verde senza alcuna scritta ».