Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 507
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori LA PIETRA, BALBONI e IANNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2018

Disposizioni urgenti per mitigare gli squilibri ambientali e i danni all'agricoltura e garantire la sicurezza della mobilità e della salute

Onorevoli Senatori. – Constatiamo con rammarico che i nostri ecosistemi soffrono di numerose alterazioni, soprattutto a causa dell'aumento dell'inquinamento di acque, aria e suolo, ma anche per l'invasione di specie vegetali e animali alloctone, nonché per un trentennio di conservazionismo «a senso unico» che non ha guardato nel giusto modo al ruolo dell'uomo nel compito di mantenere gli ecosistemi in equilibrio.
Oggi, infatti, il problema delle specie faunistiche in esubero, alcune delle quali nocive (nutrie, piccioni, cormorani, ungulati, ratti, eccetera), sta producendo notevoli danni non solo alla biodiversità, ma anche all'agricoltura, all'economia e alla sicurezza della mobilità umana. Si rende necessario pertanto intervenire con un apposito disegno di legge, che affronti il tema anche dal punto di vista della gestione faunistica.
I sostenitori del «rewilding» sono anche i fautori di quella visione radicale secondo cui il ripristino degli ecosistemi dovrebbe avvenire favorendo il ritorno di tutte le specie, per poi lasciare fare alla natura il proprio corso. Secondo questa visione infatti la conservazione della natura dovrebbe escludere l'intervento dell'uomo e dovrebbe essere lasciato alla natura stessa. A livello scientifico però non esiste consenso su questa impostazione, né sulla complessa trama delle relazioni ecologiche.
L'uomo è certamente parte della natura e noi come legislatori abbiamo il dovere di assumere la responsabilità di guardare al futuro facendo del nostro meglio per far prevalere i concetti di equilibrio, buon senso e sostenibilità.
Occorre quindi rimanere con i piedi per terra e notare che in Europa abbiamo il 40 per cento in più di foreste rispetto all'Ottocento e non abbiamo mai avuto così tanti animali nei boschi come adesso. E tutto è successo anche per l'abbandono della campagna da parte dell'uomo. A differenza degli Stati Uniti, le nostre aree protette sono piccole e questo significa che l'unico modello che dobbiamo perseguire è quello della gestione della fauna selvatica nel senso dell'equilibrio e della convivenza armonica.
Conservare la fauna vuol dire partire da un'analisi reale della situazione attuale e non di improbabili utopie in cui l'uomo sia solo un timido ospite.
Da circa trent'anni a questa parte è mutato il contesto socioeconomico ed ambientale; sono pertanto necessari opportuni aggiornamenti e necessari adeguamenti alle mutate esigenze di corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali nel nostro Paese.
Il presente disegno di legge si prefigge l'obiettivo di apportare gli opportuni aggiornamenti e i necessari correttivi alla legge vigente, anche alla luce dell'esperienza di ben ventisei anni di applicazione sul territorio nazionale, adeguandola alle attuali esigenze e alle modalità gestionali già in essere in tutti gli altri Paesi dell'Unione europea, sicuramente nel rispetto delle direttive europee ma anche nel rispetto degli usi, costumi e tradizioni nazionali e locali.
All'articolo 2 si sancisce il diritto da parte delle regioni di dotarsi dei propri Istituti regionali per la fauna selvatica, coordinati nella loro attività dall'Istituto superiore di protezione e ricerca ambientale (ISPRA) anche a seguito della perdurante incapacità dell'ISPRA di fornire allo Stato e alle regioni i previsti dati ed i richiesti pareri scientifici per poter garantire una corretta gestione della fauna selvatica.
Si stabilisce altresì che gli impianti di cattura, regolarmente attivati nel rispetto delle normative europee e statali di riferimento, possano catturare in misura controllata e cedere a fini di richiamo esemplari appartenenti a tutte le specie cacciabili.
All'articolo 3 si stabiliscono più puntuali modalità di detenzione dei richiami vivi.
All'articolo 4 si riporta l'ISPRA sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
All'articolo 5 si stabiliscono le condizioni per garantire il rispetto della legge, ribadendo che la percentuale di territorio agro-silvo-pastorale da precludere all'attività venatoria non deve superare il 30 per cento (20 per cento in zona Alpi), obbligando lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a conformarsi al dettato normativo nazionale.
L'articolo 6 cancella l'obbligo della scelta di caccia in via esclusiva, che impone al cacciatore di scegliere preventivamente quale forma di caccia esercitare in via esclusiva (vagante in zona alpi, da appostamento fisso, vagante in pianura). Inoltre reintroduce l'età minima per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio, previa firma di assunzione di responsabilità da parte di chi esercita la patria potestà, così come avviene nella maggior parte dei Paesi europei. Infine si prevede l'adeguamento dei massimali per la copertura assicurativa
All'articolo 7 si conferma quanto previsto nella normativa in vigore, consentendo l'uso del fucile con non più di due colpi nel serbatoio e si attesta l'utilizzabilità dei fucili a canna rigata con caricatore a più di tre colpi purché omologato o catalogato dalla fabbrica produttrice, e si specificano le norme per l'utilizzo dell'arco.
All'articolo 8 si stabiliscono nuove modalità per regolamentare la mobilità controllata per la caccia alla selvaggina migratoria sul territorio nazionale e regionale, oltre ad inserire il concetto di residenza venatoria.
All'articolo 9 si specificano i divieti a tutela delle colture agricole.
All'articolo 10 si inserisce il concetto di fauna selvatica come risorsa che può contribuire ad incrementare il reddito dell'imprenditore agricolo.
All'articolo 11 si inserisce il concetto delle cacce per periodi e per specie, come avviene in tutta Europa, oltre a recepire quanto esplicitamente previsto nell'allegato II/A della direttiva 2009/147/CE e nell'allegato II/B della stessa direttiva. Si adegua altresì la normativa nazionale a quella europea per quanto riguarda i periodi e le specie cacciabili.
All'articolo 12 si estende la possibilità di effettuare i piani di abbattimento agli animali nocivi anche ai cacciatori appositamente autorizzati e anche in periodi e luoghi diversi da quelli previsti per l'attività venatoria, affrontando a monte e non a valle il problema dei danni arrecati alle colture agricole e al territorio dalla fauna selvatica. Si prevede inoltre che, per fini di solidarietà e anche di lotta allo spreco alimentare, i capi della fauna commestibile abbattuti durante le fasi di contenimento possano essere destinati al Banco alimentare o ad altra struttura idonea per la distribuzione di cibo alle persone indigenti.
Con l'articolo 13 si attribuisce alle regioni il compito di applicare il regime di deroga, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE.
All'articolo 14 si specificano le modalità di trasporto delle armi, adeguando l'esercizio venatorio da natante alle stesse condizioni riportate dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE. Si adeguano altresì alla normativa europea le modalità di esercizio dell'attività venatoria in presenza di particolari condizioni ambientali o climatiche.
All'articolo 15 si specificano i compiti e le prescrizioni assegnati agli agenti di vigilanza.
Agli articoli 16 e 17 si prevede la conversione da sanzioni penali a sanzioni amministrative per alcune infrazioni considerate di minore importanza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «degli uccelli» sono sostituite dalle seguenti: «della fauna selvatica e delle specie domestiche inselvatichite».

Art. 2.

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o, se istituiti, degli Istituti regionali o delle province autonome, i quali svolgono altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività»;

b) il comma 4 è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'ISPRA ovvero, se istituiti, agli Istituti regionali o delle province autonome, ovvero al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. L'Istituto regionale o delle province autonome, ovvero il comune, provvedono a informare l'ISPRA».

Art. 3.

1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Richiami vivi). – 1. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie cacciabili, provenienti dagli impianti di cattura e dagli allevamenti autorizzati dalle regioni. Ogni cacciatore può impiegare contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile. Non sono posti limiti numerici all'utilizzo di richiami nati e allevati in cattività, purché inanellati. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore. È vietata la cessione a titolo oneroso degli uccelli da richiamo di cattura di cui al presente comma.

2. Le regioni disciplinano l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili e le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, sulla base delle domande presentate annualmente alle amministrazioni regionali.

4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente e immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 4».

Art. 4.

1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. L'ISPRA, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2-bis. Le regioni possono istituire con legge l'Istituto regionale per la fauna selvatica che svolge nell'ambito del territorio di competenza i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.

2-ter. L'Istituto regionale per la fauna selvatica è sottoposto alla vigilanza del Presidente della Giunta regionale. Gli Istituti regionali collaborano con l'ISPRA, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.

2-quater. Alle funzioni attribuite agli Istituti regionali per la fauna selvatica, istituiti a norma del comma 2-bis, provvedono gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 5.

1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una percentuale dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni e in particolare i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, siano stati già costituiti o siano costituiti parchi nazionali o regionali all'interno dei quali operi il divieto di caccia, nonché le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati per la produzione di fauna selvatica, i fondi chiusi, le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna e le zone di rifugio e ambientamento.

3-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono a garantire il rispetto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica, riportandole altresì all'interno dei limiti previsti dal comma 3 se superati.

3-ter. In caso di inosservanza da parte delle regioni dei limiti di cui al comma 3, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, interviene in via sostitutiva entro e non oltre i successivi tre mesi, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il CTFVN»;

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ricompresi in tale territorio e sono soggetti alla programmazione venatoria i territori e le foreste del demanio statale, regionale e degli enti pubblici in genere»;

c) al comma 8, lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali zone l'attività cinofila con abbattimento della fauna, purché di allevamento e liberata per l'occasione, può essere svolta anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18 perché non è considerabile come attività venatoria»;

d) al comma 8, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

«h-bis) i parchi, le riserve naturali, i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria e l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti;

h-ter) tutte le zone comunque precluse all'attività venatoria e, ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria, il demanio agricolo e forestale dello Stato e delle regioni»;

e) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori interessati che rappresentino la maggior parte del territorio interessato, la zona non può essere istituita»;

f) il comma 17 è abrogato.

Art. 6.

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è abrogato;

b) al comma 6, la parola: «cacciata» è sostituita dalla seguente: «scovata»;

c) al comma 7, dopo le parole: «lettera d)» sono aggiunte le seguenti: «, e all'articolo 16, comma 1, lettera b), e per le attività di cui all'articolo 10, comma 8, lettera e)»;

d) al comma 8, le parole da: «con massimale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con massimale unico non inferiore a 2 milioni di euro per ogni sinistro, nonché di polizza assicurativa per infortuni conseguenti all'attività venatoria con massimale non inferiore a 250.000 euro per morte o invalidità permanente»;

e) al comma 12-bis, le parole: «subito dopo l'abbattimento» sono sostituite dalle seguenti: «dopo averla abbattuta e recuperata».

Art. 7.

1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'attività venatoria è consentita con l'uso:

a) del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;

b) del fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 Hornet a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica dotato di caricatore omologato o catalogato;

c) del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 Hornet;

d) dell'arco che deve avere un carico trazione minimo di 50 libbre A.M.O. (50# @28") oppure deve essere in grado di scagliare a 200 metri una freccia di massa non inferiore a 30 grammi; la punta di freccia deve essere munita di lama tagliente o più lame la cui sezione di taglio non deve essere inferiore a 16 millimetri e la massa non inferiore ai 4,5 grammi. Non sono ammesse lame a geometria variabile o ad apertura all'impatto;

e) del falco»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 2-bis, le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1».

Art. 8.

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il titolare di licenza di caccia in possesso del tesserino regionale ha diritto di esercitare l'attività venatoria alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti entro i confini della regione di residenza venatoria.

5-ter. Le regioni garantiscono l'accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti nel territorio di competenza ai cacciatori che non vi abbiano la residenza venatoria per la caccia all'avifauna migratoria per un numero massimo di quindici giornate complessive a livello nazionale nell'arco di ogni annata venatoria, secondo i parametri di accesso stabiliti ogni tre anni con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il CTFVN»;

b) i commi 6 e 7 sono abrogati;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio provinciale. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali. La rappresentanza delle associazioni venatorie deve garantire la presenza paritetica dei rappresentanti di tutte le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale. Nessun compenso è previsto per i componenti dei Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate»;

d) il comma 16 è abrogato.

Art. 9.

1. Al comma 7 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «i frutteti specializzati» sono inserite le seguenti: «fino alla data del raccolto».

Art. 10.

1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, soggette a tassa di concessione regionale, con prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «per tutta la stagione venatoria» sono sostituite dalle seguenti: «per tutto il tempo dell'anno»;

c) al comma 4, le parole: «con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5» sono soppresse.

Art. 11.

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente nei confronti delle specie sottoindicate. La stagione venatoria è strutturata per periodi e per specie: inizia il 1° settembre e termina alla fine di febbraio di ogni anno. All'interno di tale arco temporale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano con propri provvedimenti, in conformità al comma 1-bis, i periodi in cui si articola la stagione venatoria e i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie cacciabili.

1-bis. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e nei periodi di seguito indicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: moriglione (Aythya ferina), moretta (Aythya fuligula), germano reale (Anas platyrhynchos), Canapiglia (Anas strepera), beccaccia (Scolopax rusticola), frullino (Lymnocryptes minimus), pavoncella (Vanellus vanellus), fagiano (Phasianus colchicus), cinghiale (Sus scrofa);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio: fischione (Anas penelope), codone (Anas acuta), mestolone (Anas clypeata), marzaiola (Anas querquedula), alzavola (Anas crecca), folaga (Fulica atra), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), colombaccio (Columba palumbus), cornacchia nera (Corvus corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), ghiandaia (Garrulus glandarius), gazza (Pica pica), beccaccino (Gallinago gallinago), piccione torraiolo (Columba livia domestica inselvatichita), volpe (Vulpes vulpes), oca lombardella (Anser albifrons), oca granaiola (Anser fabalis), oca selvatica (Anser anser);

c) specie cacciabili dal 1° settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopelia turtur), tortora dal collare orientale (Streptopelia turtur);

d) specie cacciabili dal 15 ottobre all'8 dicembre: lepre italica (Lepus corsicanus), lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis);

e) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: starna (Perdix perdix), pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda (Alectoris barbara), merlo (Turdus merula), allodola (Alauda arvensis), minilepre (Silvilagus floridamus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

f) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris graeca), camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (Lepus timidus)»;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. I termini di cui al comma 1-bis possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.

2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche previo parere dell'ISPRA o, se istituiti, degli Istituti regionali o delle province autonome.

2-ter. L'autorizzazione regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. Le regioni e le province autonome, sentito il parere dell'ISPRA o, se istituiti, degli Istituti regionali o delle province autonome, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui commi 1-bis e 7»;

c) al comma 3, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis»;

d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano con propri provvedimenti, in conformità alle disposizioni del presente articolo, i periodi in cui si articola la stagione venatoria, indicando altresì, all'interno dei periodi fissati dalla presente legge, i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie ammesse all'attività venatoria.

4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'ISPRA o, se istituiti, gli Istituti regionali o delle province autonome, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il rispettivo calendario regionale e provinciale e il regolamento per la caccia nella Zona faunistica delle Alpi, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 1-bis e con l'indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria.

4-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì regolamentare diversamente la sola caccia vagante con l'uso del cane nelle tre decadi del mese di febbraio limitandola, per esigenze di tutela delle specie stanziali oggetto di ripopolamento, alle immediate vicinanze dei corsi e specchi d'acqua, naturali o artificiali, segnalati nei rispettivi calendari venatori.

4-quater. Per garantire un prelievo venatorio coordinato e controllato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono inoltre, relativamente alle tre decadi del mese di febbraio, diversi limiti di carniere giornalieri per singole specie e limiti complessivi»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il numero delle giornate di caccia settimanali, di cui si consente la libera scelta al cacciatore, non può essere superiore a tre»;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le regioni, sentito dell'ISPRA o, se istituiti, gli Istituti regionali o delle province autonome, e tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento fisso alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti tra il 1° ottobre e il 30 novembre, consentendo il prelievo per ulteriori due giornate settimanali»;

g) al comma 7, le parole: «La caccia di selezione agli ungulati è consentita» sono sostituite dalle seguenti: «La caccia di selezione agli ungulati e la caccia da appostamento agli anatidi e ai turdidi sono consentite».

Art. 12.

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18. Tale controllo, esercitato selettivamente, è praticato su parere dell'ISPRA o, se istituiti, degli istituti faunistici regionali o delle province autonome. Qualora si verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini delle aree interessate, coordinati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime possono altresì avvalersi anche dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie volontarie, degli operatori faunistici abilitati e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. Gli esemplari abbattuti nell'attività di controllo, se commestibili e previo accertamento sanitario, possono essere ceduti a titolo gratuito al Banco alimentare o ad altra struttura idonea per fini di solidarietà».

Art. 13.

1. L'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 19-bis. - (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE). – 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

2. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA o, ove istituiti, gli Istituti regionali o delle province autonome e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al Ministro per gli affari europei, nonché all'ISPRA, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo. Detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE».

Art. 14.

1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) il trasporto, all'interno dei centri abitati, lungo le vie di comunicazione dei parchi e delle riserve naturali e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, dei mezzi di caccia di cui all'articolo 13, comma 1, che non siano scarichi e in custodia»;

b) al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) cacciare sparando da aeromobili, da veicoli a motore e da natanti in movimento spinti da motore a velocità superiore a 5 Km/h, tranne che in alto mare dove, per motivi di sicurezza, è vietato il solo uso di natanti a motore con velocità superiore a 18 Km/h, come previsto dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE»;

c) al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salvo che da appostamento e salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate»;

d) al comma 1, lettera n), le parole: «e su terreni allagati dalle piene di fiume» sono sostituite dalle seguenti: «e a meno di 500 metri dai terreni allagati dalle piene di fiume con esclusione della caccia agli uccelli acquatici»;

e) al comma 1, lettera p), dopo le parole: «richiami vivi» sono inserite le seguenti: «e zimbelli» e dopo le parole: «al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che per l'anatra germanata per la caccia agli uccelli acquatici e il piccione domestico per la caccia al colombaccio»;

f) al comma 1, lettera t), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quella legalmente prelevata e previo accertamento sanitario»;

g) al comma 1, lettera bb), dopo le parole: «ad eccezione» sono inserite le seguenti: «di quelle legalmente prelevate nonché»;

h) al comma 1, la lettera ee) è sostituita dalla seguente:

«ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi legittimamente abbattuti e degli uccelli detenuti quali richiami vivi nel rispetto della normativa»;

i) al comma 1, dopo la lettera ff) è aggiunta la seguente:

«ff-bis) praticare la caccia alla posta alla beccaccia e la caccia da appostamento al beccaccino»;

l) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La caccia alla fauna migratoria è vietata su tutti i valichi montani individuati dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano come principali ai fini delle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi».

Art. 15.

1. Il comma 5 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 ed alle guardie giurate volontarie con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni».

Art. 16.

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera f) è abrogata;

b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) l'ammenda fino a euro 1.500 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli di cui all'articolo 2 o per chi esercita la caccia con mezzi vietati»;

c) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad euro 2.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da aeromobili, o da natanti spinti da motore al di fuori dei casi previsti all'articolo 21, comma 1, lettera i)».

Art. 17.

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è abrogata;

b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita e non elencati all'articolo 2 della presente legge. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami»;

c) dopo la lettera m-bis) sono aggiunte le seguenti:

«m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per la violazione del numero di giornate di caccia settimanali stabilite dai commi 5 e 6 dell'articolo 18 della presente legge. In caso di recidiva di tale infrazione si applica inoltre la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia per un periodo di un anno;

m-quater) sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio».