Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2019
Equiparazione delle vittime di mafia alle vittime del terrorismo
Onorevoli Senatori. – L'Italia ha da tempo iscritto nel proprio bilancio nazionale un debito pesante, che appartiene al versante oscuro della propria storia repubblicana: quello contratto verso le vittime innocenti della mafia e dei loro familiari.
La mafia, così come in passato, continua ancora oggi il suo scontro con lo Stato, seminando terrore, sangue e vittime innocenti, ma ogniqualvolta che tali fenomeni criminosi si dispiegano sul territorio nazionale, si concretizza una sonora sconfitta per le istituzioni del nostro Paese.
Inoltre, seppure nel corso degli anni il legislatore ha provato ad operare un graduale riconoscimento all'enorme sacrificio delle vittime mietute dal fenomeno mafioso, ponendole in rapporto con quelle del terrorismo, ha indirettamente creato una complessa stratificazione normativa, caratterizzata da una fortissima sperequazione attraverso l'identificazione di vittime del terrorismo, vittime del terrorismo mafioso e vittime di mafia.
La normativa primaria di settore, infatti, ha introdotto limiti stringenti alla concessione dei benefici alle vittime dei reati di tipo mafioso, riducendo al contempo le risorse finanziare destinate a tali fini ed ha discriminato le vittime di quei reati con quelle del terrorismo.
Il solco doloroso del discrimine si è maggiormente accentuato con la legge 3 agosto 2004, n. 206, che non ha attuato una concreta equiparazione con le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Successivamente, poi, la legge 20 febbraio 2006, n. 91, ha esteso l'applicazione della predetta normativa ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre del 1961, il comma 2 dell'articolo 10 della legge 24 febbraio 2012, n.20, introducendo il comma 1-bis all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, ha esteso i benefici previsti dalla normativa ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime ed ai superstiti della cosiddetta « banda della Uno bianca ».
Appare evidente, tuttavia, che in alcuni casi sopra citati manca del tutto il movente di natura sovversiva e terroristica, dal momento che alcuni di essi sono stati ascritti dalla Magistratura nell'alveo della mera associazione a delinquere finalizzata alle rapine o comunque privi dei caratteri essenziali legati alla ratio legis.
Operando in tal senso, allora, il legislatore ha voluto dare un preciso riconoscimento alle vittime, valutando una sua responsabilità nel non aver garantito la repressione del fenomeno e l'incolumità dei cittadini, prevedendo elevate forme di tutela a ristoro e sostegno delle vittime per quegli atti criminosi.
Oggi più che mai si leva il grido dei sopravvissuti in prima persona, delle vedove e degli orfani delle vittime della mafia che chiedono il perché di tale disparità di trattamento.
Per di più, non può non ricordarsi la disciplina prevista dall'articolo 2, comma 21, della legge 15 luglio del 2009, n. 94, che ha modificato la lettera a), comma 1, dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, il quale ha dettato i requisiti per la concessione dei benefici di legge ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, prescrivendo che tali benefici possano essere concessi solo se i superstiti non risultino in rapporto di coniugio, convivenza parentela o affinità entro il quarto grado con soggetti nei cui confronti siano state applicate misure previste dall'articolo 5, comma 3-bis del codice di procedura penale.
L'indicazione del quarto grado di parentela o di affinità, con riferimento al quale è oggi necessario l'accertamento al fine dell'ottenimento dei citati benefici, ha pertanto determinato un aggravamento di lavoro per le prefetture – uffici territoriali del Governo e per le questure deputate ai controlli da rendere di fatto difficilmente erogabili gli stessi benefici o, comunque, da dilatare i relativi tempi istruttori oltre ogni limite di ragionevolezza.
A ciò si aggiungono le gravi carenze delle strutture preposte, nelle ipotesi, tutt'altro che infrequenti, di famiglie numerose che presentano la richiesta.
Appare pertanto necessario prevedere accertamenti istruttori che rispondano e contemperino tra loro, da un lato, il pubblico interesse all'erogazione dei benefici previsti dalla legge in favore dei superstiti delle vittime della criminalità organizzata e, dall'altro, il pubblico interesse a che tali benefici non siano in nessun caso concessi a coloro che intrattengono relazioni con soggetti nei cui confronti siano state applicate misure di prevenzione o che risultino indagati per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Ciò può essere garantito solo contenendo, ragionevolmente, le verifiche istruttorie entro il secondo grado di parentela.
Alla luce di quanto sopra esposto, permane in maniera preponderante una forte discriminazione tra diverse categorie di vittime ovvero tra le vittime di terrorismo e le vittime di mafia, che non trova nessun fondamento giuridico, costituzionale ed etico, ma anzi lede la dignità della persona, quale riconoscimento dell'individuo in quanto tale e di conseguenza, anche quella della stessa vittima e dei suoi familiari a cui questo Paese deve ancora tanto.
Il valore della dignità degli uomini e delle donne vittime di mafia e dei loro familiari deve essere posto sotto i riflettori dell'articolo 3 della Costituzione, articolo fortemente voluto dai padri costituenti, che delinea graniticamente il principio di uguaglianza formale e di uguaglianza sostanziale; in virtù di ciò, la non ragionevole disomogeneità di trattamento appare in netto contrasto con tali princìpi fondamentali che garantiscono un massimo e compiuto sviluppo del principio personalista.
Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di operare una rivisitazione della materia, che risulti ispirata ad un chiaro ed univoco principio regolatore, finalizzato a superare gli aspetti critici della normativa frammentata e discriminatoria, dando così un eguale riconoscimento alle vittime di matrice terroristica, terroristica mafiosa o mafiosa.
Pertanto, in riferimento ai profili costituzionali della materia, la sua rivisitazione risponderebbe alla logica garantista, che è fondamento della nostra Repubblica ed in vero la stessa passerebbe alla storia ed alle future generazioni come atto di elevata giustizia sociale e morale per quanti hanno pagato con il proprio sangue la violenza della criminalità di stampo mafioso.
Il disegno di legge che si propone, è suddiviso in quattro articoli.
L'articolo 1 estende alle vittime di mafia le nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice contenute nella legge 3 agosto 2004, n. 206, operando una completa equiparazione tra le vittime del terrorismo e quelle della criminalità organizzata di stampo mafioso.
L'articolo 2 pone il limite del secondo grado parentale, così come previsto per altre categorie di vittime, riuscendo a contemperare da una parte le richieste istruttorie volte ad escludere dai benefici previsti in favore dei superstiti delle vittime della criminalità organizzata quei soggetti nei cui confronti siano state applicate misure di prevenzione o che risultino indagati per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'altra risponde alla necessità delle vittime di trovare certo sostegno.
Gli articoli 3 e 4 recano rispettivamente la copertura finanziaria e le disposizioni in merito all'entrata in vigore della legge.
Art. 1.
(Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206)
1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
« 1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre a tutte le vittime della criminalità organizzata di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, nonché ai familiari delle vittime ed ai superstiti »;
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « , ad eccezione del comma 6 » sono soppresse;
c) il titolo è sostituito dal seguente: « Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime innocenti della criminalità organizzata di stampo mafioso ».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a partire dal 1° gennaio 2020.
Art. 2.
(Modifica al decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186)
1. All'articolo 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, le parole: « entro il quarto grado » sono sostituite dalle seguenti: « entro il secondo grado ».
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.