Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1161
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori TESTOR, GALLONE, BARBONI, MALAN, TIRABOSCHI, RIZZOTTI, FLORIS, SERAFINI, PICHETTO FRATIN, GIAMMANCO, MALLEGNI, CONZATTI, CESARO, LONARDO, MANGIALAVORI, BERUTTI, MODENA, LANIECE e VANIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2019

Agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle zone montane marginali nonché interventi in favore del trasporto pubblico nelle medesime aree

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge vuole essere uno strumento concreto di sostegno e rilancio del territorio montano e in particolare di quelle zone a rischio di desertificazione per quanto riguarda i servizi fondamentali come il trasporto pubblico e il sistema distributivo commerciale.
In particolare si mira a garantire agevolazioni fiscali alle imprese già esistenti mediante l'istituzione di « zone a fiscalità di vantaggio » e ad attrarre nuovi investimenti attraverso riduzioni fiscali pensate per le cosiddette « zone franche montane ». Tali agevolazioni, nell'ottica di incentivare il ripopolamento delle zone montane marginali, sono destinate a quelle attività e imprese, anche agricole, il cui personale dipendente, almeno per l'85 per cento, risieda nelle zone o nei comuni di riferimento e per i quali l'agevolazione viene concessa.
Negli ultimi anni i territori montani, nonostante gli intenti positivi per una loro valorizzazione, hanno conosciuto un disagio economico e sociale sempre più profondo, a causa della crisi impietosa che ha colpito le aziende, del progressivo taglio di servizi strategici, della carenza di infrastrutture della trasformazione del mondo agricolo e del conseguente spopolamento.
I territori della montagna, infatti, appaiono inseriti, per la gran parte, in un contesto di seria marginalità e di profondo svantaggio e pagano lo scotto di una difficoltà intrinseca che non appare superabile senza un decisivo intervento pubblico; solo politiche mirate possono arrestare una tendenza che, purtroppo, sta diventando sempre più preoccupante. Negli ultimi anni decine di attività in montagna, piccoli e fondamentali presìdi per le comunità locali, portatrici di tradizione, storia e cultura, sono state chiuse a causa del caro affitti e dell'alta tassazione. È dunque compito delle istituzioni porre in atto strategie concrete per non disperdere la ricchezza della montagna, fatta di risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e culturali, un vero e proprio tesoro, unico e impareggiabile, che può essere salvaguardato solo evitando lo spopolamento di aree nelle quali la presenza umana si rivela fondamentale e determinante. Una presenza umana che può essere garantita solo con interventi di concreta agevolazione, che si discostino dall'assistenzialismo « a pioggia » di risorse una tantum, sempre e comunque limitate, e il cui accesso appare oltretutto difficoltoso per i piccoli imprenditori di montagna.
Il presente disegno di legge individua una serie di azioni, da porre in essere anche con la stretta collaborazione delle regioni, volte ad attrarre nuovi investimenti e a raggiungere l'agognato obiettivo di creare nuova occupazione in queste aree, producendo conseguentemente un maggiore benessere economico e sociale, arrestando lo spopolamento, nonché tutelando e salvaguardando il complesso delle tradizioni culturali, enogastronomiche e imprenditoriali del nostro Appennino e delle aree montane.
Nel presente disegno di legge sono previste anche forme di contributo per il trasporto pubblico per agevolare i comuni, anche piccolissimi, che non riescono, o vi riescono con grandi difficoltà, a far fronte a tale spesa a causa di bilanci particolarmente ridotti.
L'articolo 1 prevede le finalità della legge: il contrasto dei fenomeni di degrado del tessuto economico e sociale delle zone montane marginali, lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché il sostegno alle attività da conseguire mediante l'istituzione di zone a fiscalità di vantaggio e di zone franche montane. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce i criteri per l'allocazione delle risorse prevedendo inoltre i criteri per l'individuazione delle singole zone. L'articolo 1 contiene inoltre la definizione di zona montana marginale.
L'articolo 2 prevede l'istituzione delle zone a fiscalità di vantaggio, che sono individuate dalle singole regioni sulla base dei criteri della marginalità, dell'altimetria, del PIL e del rischio di desertificazione. È prevista da parte delle regioni l'istituzione di un fondo specifico per la riduzione dei tributi per le imprese e le attività che contribuiscano al rilancio, alla promozione e al popolamento delle zone montane marginali.
L'articolo 3 definisce le caratteristiche della zona franca montana nella quale ricadono tutti i comuni ad alta marginalità al di sotto dei 3.000 abitanti classificati come montani.
L'articolo 4 stabilisce la possibilità per i comuni di concedere deroghe alla normativa urbanistica per l'avvio di esercizi commerciali.
L'articolo 5 definisce una serie di interventi di riduzione fiscale a favore delle nuove imprese che decidano di insediarsi nei comuni montani.
L'articolo 6 prevede che le agevolazioni si applichino alle sole attività e imprese il cui personale dipendente, almeno per l'85 per cento, risieda nelle zone o nei comuni di riferimento e per i quali l'agevolazione viene concessa.
L'articolo 7 prevede misure di decontribuzione per l'assunzione di lavoratori con più di 35 anni di età in favore di imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune montano e nel caso in cui il lavoratore assunto abbia la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.
L'articolo 8 definisce gli interventi per il potenziamento del trasporto pubblico nelle zone montane marginali e a rischio di desertificazione.
L'articolo 9 reca la norma finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge sono volte a contrastare i fenomeni di rarefazione e di desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane marginali e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività artigianali, agricole e turistiche che vi si svolgono. A tale scopo sono istituite le zone a fiscalità di vantaggio ai sensi dell'articolo 2, le zone franche montane ai sensi dell'articolo 3 e sono individuati interventi di riduzione fiscale per le nuove imprese montane secondo le modalità di cui all'articolo 5.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri per l'individuazione da parte delle regioni delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Il CIPE provvede inoltre, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 1.

4. Ai fini della presente legge, per « zona montana marginale » si intende un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante, derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione, nonché di generare difficoltà di insediamento e di sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Zone a fiscalità di vantaggio)

1. Le regioni individuano, con specifico atto e in conformità ai parametri indicati dal CIPE, le zone montane a fiscalità di vantaggio sulla base del grado di marginalità, alto, medio o basso, definito tenendo conto dei seguenti parametri:

a) altimetria;

b) rischio di desertificazione economica e commerciale;

c) calo demografico nell'ultimo quinquennio.

2. A livello regionale è istituito un fondo apposito per la tassazione agevolata e per la riduzione dei tributi, delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, comprese quelle agricole, già insediate e ricadenti nelle zone di cui al comma 1, che svolgono almeno una tra le seguenti funzioni:

a) promuovono i nuovi insediamenti nei comuni delle zone montane marginali;

b) propongono prodotti alimentari tipici delle zone montane marginali la cui produzione è effettuata nel raggio massimo di 30 chilometri;

c) rivitalizzano i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi;

d) offrono in un unico punto di vendita un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

3. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più comuni o porzioni di comuni montani.

4. Con legge regionale sono definiti i criteri di applicazione delle riduzioni fiscali alle zone a fiscalità di vantaggio. La riduzione fiscale deve essere calcolata in misura non inferiore:

a) al 50 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone ad alta marginalità;

b) al 30 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a media marginalità;

c) al 10 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a bassa marginalità.

5. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.

Art. 3.

(Zona franca montana)

1. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune ricadente in una zona ad alta marginalità, classificato come montano e con una popolazione inferiore a 3.000 abitanti, ricadono nella zona franca montana, individuata dalla regione sulla base dei parametri fissati dal CIPE, da intendere come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Art. 4.

(Deroghe)

1. Nelle zone di cui agli articoli 2 e 3 le regioni e i comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti.

Art. 5.

(Riduzioni fiscali per le nuove imprese
montane in zone montane marginali)

1. Con eccezione delle aree ad alto reddito da impresa turistica, le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, dopo il 1° gennaio 2019, una nuova attività economica nelle zone di cui all'articolo 2 possono fruire delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi d'imposta. Per i periodi d'imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nelle zone di cui all'articolo 2, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale montano del lavoro;

b) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali solo in caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la loro attività all'interno delle zone di cui all'articolo 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo.

Art. 6.

(Condizione per l'applicazione
delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni e le riduzioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 si applicano alle attività e alle imprese, comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei comuni interessati dalle agevolazioni.

Art. 7.

(Misure per favorire l'occupazione)

1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile nelle zone montane marginali, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.

Art. 8.

(Interventi a favore del trasporto pubblico nelle zone montane)

1. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani ricadenti nelle zone franche montane di cui all'articolo 3, nonché dei comuni ricadenti nelle zone a fiscalità di vantaggio di cui all'articolo 2, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi.

2. Il fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 97 del 1994, è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al comma 1 e alla copertura dei costi derivanti.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevedono, per i comuni montani di cui al comma 1, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.

Art. 9.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le regioni possono contribuire, con risorse definite con propria legge di bilancio, all'attuazione della presente legge.