Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 2019
Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, per la reintroduzione delle province
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge costituzionale intende consentire alla regione Friuli Venezia Giulia la reintroduzione del livello ordinamentale delle province, che sono state abolite con la legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, di modifica dello statuto della regione in materia di enti locali.
La ratio di tale intervento rispondeva, secondo i sostenitori, alla necessità di razionalizzare la spesa pubblica e all'urgenza di migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini, delineando un nuovo modello di governance comunale, fondato sull'associazionismo tra enti locali territoriali.
A distanza di qualche anno risulta evidente come l'aver abolito le province sia stata una scelta poco responsabile e non lungimirante perché sono stati eliminati enti che forse avevano delle criticità ma garantivano la gestione di settori amministrativi di « area vasta » in collaborazione con enti locali e con la regione, in modo efficace e poco costoso.
La riforma dello statuto speciale della regione, voluta dall'allora presidente Debora Serracchiani (PD), abolì le province di Trieste, Pordenone, Gorizia e Udine, indipendentemente e senza attendere il risultato del referendum costituzionale, introducendo diciotto « unioni territoriali intercomunali » (UTI), che non sono enti intermedi tra regione e comuni ma unioni di comuni che esercitano alcune delle funzioni precedentemente di competenza delle province.
Sennonché non tutti i comuni hanno aderito alle unioni territoriali intercomunali per protesta contro un'imposizione verticistica: basti considerare che confini e composizione delle UTI erano stati determinati arbitrariamente dalla giunta regionale, secondo criteri assai discutibili e soffocando la libertà e l'autonomia dei sindaci e dei cittadini.
Il risultato incredibile e paradossale è stato infatti quello di determinare friulani di serie A e di serie B a seconda che abitassero in comuni che avevano aderito alle UTI o che avevano disobbedito all'obbligo di adesione, con l'inaugurazione di una lunga stagione di battaglie politiche e legali tra sindaci, territori e giunta regionale in cui i cittadini hanno pagato il prezzo in termini di confusione e paralisi amministrativa.
Una situazione caotica che ha generato dispersione di risorse ed una conflittualità senza precedenti tra regione e comuni (enti comunque equiordinati dal punto di vista della dignità costituzionale) che si è trascinata per anni.
In questo lungo periodo di « riforma » degli enti locali, alcune funzioni e competenze delle province sono state assorbite dalla regione insieme a parte del personale, precedentemente assegnato alle province, non senza problemi di ordine contrattuale, organizzativo e logistico.
L'abolizione delle province ha dunque azzerato per legge le competenze, ma la loro riassegnazione ad altri enti non è avvenuta del tutto, oppure è avvenuta parzialmente, oppure è avvenuta ma senza la copertura finanziaria necessaria, con gravi conseguenze in termini di costi di gestione e di inefficienza amministrativa.
Questa situazione è stata in buona parte sanata e risolta con i recenti interventi normativi introdotti dalla giunta Fedriga, tuttavia rimane la necessità di evitare che la soppressione delle province inneschi anche meccanismi che alterano l'equilibrio politico e territoriale faticosamente costituitosi e consolidatisi in questi decenni, un equilibrio fragile che risponde alla natura policentrica della regione, alla presenza di identità, storie e sensibilità diverse che la presenza delle province garantiva e armonizzava.
Tra gli effetti collaterali di questa inefficienza amministrativa e funzionale, si aggiunge infatti la perdita del significato territoriale e identitario che le province avevano conservato dalla loro nascita.
L'abolizione delle province confligge con la storia di questa regione che appunto è speciale proprio perché racchiude realtà storico-geografiche con caratteristiche culturali e socioeconomiche molto diverse.
È noto che all'indomani della fine della seconda guerra mondiale le drammatiche vicende storiche del confine orientale (insanguinato dalle ferite profondissime del conflitto e degli accordi di spartizione territoriale successivi che lacerarono il territorio italiano) indussero il Parlamento a riconoscere al territorio tra Trieste e il Veneto uno status costituzionale speciale.
Pertanto furono aggregate due macro aree in cui convivevano da secoli popoli diversi, che mantengono tuttora le loro lingue e tradizioni; volendo semplificare molto sommariamente, furono accorpati il Friuli, a cui appartengono le province di Udine e Pordenone (quest'ultima con una forte componente veneta) e una parte di quella di Gorizia, e la Venezia Giulia che comprende il resto della provincia di Gorizia e quella di Trieste.
Storicamente quest'area è stata una terra in cui si sono incontrate popolazioni e culture diverse e dove si sono mischiate e scontrate le identità etniche e linguistiche latina, germanica e slava.
Quella tra Friuli e Venezia Giulia è dunque una divisione molto antica e le due aree vennero accorpate in una regione a statuto autonomo soltanto tra il 1954 e il 1975, in diverse fasi, anche perché fino al 1954 Trieste fece parte del Territorio libero di Trieste, gestito dagli Alleati. Solo nel 1963 la regione si diede uno statuto autonomo.
La necessità di ripristinare le province trova la sua ragione, dunque, anche nel rispetto di queste diversità, che oggi sono ostaggio di una frammentazione amministrativa; le funzioni provinciali che sono state trasferite alla regione creando notevoli disagi dovranno tornare all'ente intermedio come, ad esempio, l'edilizia scolastica o la manutenzione delle strade.
La reintroduzione delle province in Friuli Venezia Giulia, con l'elezione diretta del loro Presidente e del consiglio provinciale, sarà possibile, secondo il parere dello scrivente, solo attraverso una nuova modifica dello statuto speciale della regione attraverso una legge di rango costituzionale.
Infatti, la specialità regionale è prevista dalla Carta costituzionale, all'articolo 116, e gli statuti speciali possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali; il rispetto delle peculiarità introdotte dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, volte a garantire la partecipazione degli organi della regione nell’iter legislativo, non intaccano infatti il ruolo del Parlamento, unico « dominus » anche nella nuova procedura di riforma, deputato a decidere del contenuto e della relativa disciplina della modifica statutaria.
Il fatto che non sia previsto l'obbligo della conclusione di un'intesa con la regione interessata non esclude l'assoluta necessità di una continua e leale collaborazione tra regione, Governo e Parlamento, che non può che essere la naturale cornice in cui inserire una decisione importante come questa.
Il presente disegno vuole rappresentare un contributo collaborativo al complicato sforzo che la classe politica dirigente del Friuli Venezia Giulia sta attuando per riorganizzare l'assetto regionale dopo anni di conflitti, lacerazioni, paralisi, confusione, incertezza e improvvisazione.
Art. 1.
1. Allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell'articolo 10, dopo le parole: « alla Regione » sono inserite le seguenti: « , alle Province »;
b) al comma 1 dell'articolo 11, le parole: « I Comuni » sono sostituite dalle seguenti: « Le Province e i Comuni »;
c) al primo comma dell'articolo 51, dopo le parole: « dello Stato » sono inserite le seguenti: « , delle Province »;
d) all'articolo 54, dopo le parole: « le finanze » sono inserite le seguenti: « delle Province e »;
e) al comma 1 dell'articolo 59, dopo le parole: « L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa » sono inserite le seguenti: « sulle Province e »;
f) al numero 2) del primo comma dell'articolo 62, dopo le parole: « della Regione » sono inserite le seguenti: « , delle Province »;
g) il terzo comma dell'articolo 66 è sostituito dal seguente:
« La Regione e la Provincia decentrano in detto circondario i loro uffici ».
Art. 2.
1. Con legge regionale è disposto il ripristino delle province della regione Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 2 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina il trasferimento alle province delle funzioni previste dallo statuto e il procedimento di elezione nelle province medesime.