Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2019
Modifica all'articolo 604-bis del codice penale in materia di negazione, minimizzazione in modo grave o apologia dei massacri delle foibe
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge, intervenendo sull'articolo 604-bis del codice penale, intende corroborare e rafforzare gli strumenti e le forme disponibili di contrasto dei crescenti e preoccupanti fenomeni di negazionismo, giustificazionismo e riduzionismo del massacro delle foibe, che continuano reiteratamente a manifestarsi in occasione di pubbliche celebrazioni e commemorazioni storiche, con grave offesa per la dignità umana, la coscienza collettiva e la memoria storica del nostro Paese.
Al contempo si ritiene necessario recepire la crescente consapevolezza, nella memoria, nella cultura e tradizione e nell'identità storica del Paese, della gravità e drammaticità della tragedia degli eccidi commessi dai partigiani slavo-comunisti durante e al termine della Seconda guerra mondiale, rispondendo così al forte e diffuso desiderio di condanna sociale e politica di questa tragedia.
Una presa di coscienza snodatasi in un processo lento, che soltanto nel 2004, con la legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del « Giorno del ricordo » in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, dopo diversi tentativi di introduzione normativa, ha trovato un punto di approdo ed un formale riconoscimento da parte della Repubblica, che nella data del 10 febbraio commemora solennemente tale tragedia, con la finalità dichiarata di « conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe ».
Sulla scia di questo processo, che è al contempo culturale, politico, normativo e giuridico, si ritiene opportuno e necessario dare continuazione all'attività di preservazione, salvaguardia, presidio e tutela della dignità umana, contrastando l'emergenza di fenomeni anti-sociali e potenzialmente dirompenti, che al contempo preoccupano ma devono essere oggetto di costante monitoraggio e generare una continua e decisa azione di contrasto.
La base giuridica sulla quale fondare detto intervento è ravvisata nel terzo comma dell'articolo 604-bis del codice penale (già comma 3-bis dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, disposizione, quest'ultima, introdotta dalla legge 16 giugno 2016, n. 115), che ha ampliato, specificandola, la portata della previsione di cui all'originario articolo 3 della suddetta Convenzione, recante la condanna della segregazione razziale e dell’apartheid, ivi collocando la previsione della punibilità dei reati di propaganda, nonché istigazione e incitamento di idee fondate sulla superiorità o l'odio razziale e sulla negazione, l'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7, e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato e resto esecutivo ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
All'interno di tale previsione, appare dunque opportuno esplicitare, accanto al riferimento espresso alla Shoah, il riferimento ai massacri delle foibe.
Sebbene infatti l'attuale formulazione della norma consenta di ascrivere tali fattispecie di reato alla categoria generale dei « crimini di genocidio », dei « crimini contro l'umanità » e dei « crimini di guerra », la previsione espressa della tipologia di reato è considerata necessaria e indispensabile al fine di condannare e contrastare, con assoluta fermezza, chiarezza e coerenza, il fenomeno del negazionismo di una delle pagine più tragiche della storia del nostro Paese.
Art. 1.
1. All'articolo 604-bis, terzo comma, del codice penale, dopo le parole: « apologia della Shoah » sono inserite le seguenti: « , dei massacri delle foibe ».